Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. 2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresi' i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 2:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
(Programmazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. I programmi di cui al comma 1 devono altresi' individuare le modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3. (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura
rurale)

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. 2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attivita' culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2. 4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e' determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 4:
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia
finanziaria e contabile), e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.
a)-e) omissis;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) (i-quater) omissis.».



 
Art. 4.
(Procedure)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. La concessione dei contributi e' comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo degli articoli 41 e 43 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' il seguente:
«Art. 41 (Intervento finanziario dello Stato). (Legge
21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno
1986, n. 253, art. 2). - 1. Lo Stato ha facolta' di
concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene
culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37
l'onere della spesa puo' essere sostenuto in tutto o in
parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare
interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento
pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
agli interventi sugli archivi storici disciplinati
dall'art. 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere
concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e
associazioni di culto proprietari, possessori o detentori
di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico,
rivestono interesse storico. La concessione del contributo
e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario,
degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico
previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse
storico a norma dell'art. 6.
Omissis.
Art. 43 (Contributo in conto interessi). (Legge
21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4, introdotto
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1). - 1.
Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari,
possessori o detentori degli immobili sottoposti alle
disposizioni di questo titolo, per la realizzazione degli
interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo
nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul
capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da
privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente
dall'amministrazione all'istituto di credito secondo
modalita' da stabilire con convenzioni.».

Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 6 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e' il seguente:
«Art. 6 (Dichiarazione). (Legge 1° giugno 1939, n.
1089, articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c), e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c), di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».



 
Art. 5.
(Sponsorizzazioni)

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.
 
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1087):
Presentato dai deputati de Ghislanzoni Cardoli e Armani
il 27 giugno 2001.
Assegnato alla VIII commissione (Territorio e lavori
pubblici), in sede referente, il 18 ottobre 2001, con
pareri delle commissioni I, V, VI, VII, XIII e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
13 dicembre 2001; 20 novembre 2002; 20 e 26 marzo 2003;
6 maggio 2003; 3 giugno 2003.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede
legislativa, il 25 settembre 2003, con parere delle
commissioni I, V, VII, VIII, XIII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa,
il 25 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2517):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 14 ottobre 2003
con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 13ª e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione il 25 novembre 2003;
3 dicembre 2003 e approvato il 10 dicembre 2003.
 
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