Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2003
Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarieta' di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarieta', la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, con il quale sono state fissate le quote per il triennio 1999/2001;
Ritenuta la necessita' di determinare per gli anni 2002, 2003 e 2004 la misura del contributo sopra richiamato;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Decreta:
1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscrittiattivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:
0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unita' attive per ogni pensionato;
0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unita' attive per ogni pensionato;
1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unita' attive per ogni pensionato;
1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unita' attive per ogni pensionato;
2,00 per cento per ogni rapporto pari o superiore a 10 unita' attive per ogni pensionato.
2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.
3. Il contributo e' corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
 
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