Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 dicembre 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado di cui e' in possesso, rilasciato dall'«Universidad Catolica Andres Bello» di Caracas (Venezuela) in data 27 luglio 1989, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' iscritta al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 18 dicembre 1989; Considerato inoltre che la sig.ra Sciubba possiede esperienza professionale maturata dal 1989, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003; Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademica-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Sciubba Damiano Antonella, nata il 19 maggio 1960 a Guardiagrele (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 23 dicembre 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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