Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 2003, n. 377 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 80, comma 57, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di immatricolazione di veicoli nuovi. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 80, comma 57; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva". 2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facolta' di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprieta', conforme al modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilita', nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale. 3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprieta' devono essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato. 3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprieta'.". 3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, in fine, e' aggiunto il seguente allegato: "Allegato I (articolo 8, comma 3-bis) All'Ufficio provinciale ACI di ................ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A. (articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
Il sottoscritto ...., consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc. .... .... (concessionaria) del veicolo .... fabbrica.... tipo .... telaio n. .... in data.... al Sig./Sig.ra....per il prezzo di euro.... vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta dall'acquirente. GENERALITA' DEL VENDITORE: Cognome....Nome.... in qualita' di (specificare se legale rappresentante o procuratore)....della Ditta.... Ragione Sociale....Data di nascita .... Luogo di nascita .... Stato....Codice Fiscale.... Residente a ....Via/P.za.... Provincia .... CAP.... Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrra' il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sara' cancellata d'ufficio se l'atto non sara' prodotto nei termini di legge. IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE: Cognome .... Nome .... Ragione Sociale.... Data di nascita.... Luogo di nascita.... Stato.... Codice Fiscale....Residente a .... Via/P.za....n. ........... Provincia....CAP.... Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato. Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A. (luogo e data) Firma dell'acquirente*
(luogo e data) Firma dell'acquirente* * identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identita/riconoscimento. INFORMATIVA Legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale e' possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della legge n. 675 del 1996.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 13
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). L'art. 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata nel supplemento ordinario n. 240 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita: "57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine.". - Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: "Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1927, n. 230. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. Nota all'art. 1: - L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Inidoneita' o irregolarita' della documentazione e dichiarazione sostitutiva). - 1. In caso di accertata inidoneita' della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne da' comunicazione allo sportello richiedente. 2. In caso di accertata irregolarita' nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello e' tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprieta' eventualmente gia' consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potra' essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione. 3-bis. Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facolta' di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprieta', conforme al modello di cui all'allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilita', nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale. 3-ter. In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3-quater. Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprieta' devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato. 3-quinquies. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli Organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprieta'.".
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