Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 dicembre 2003 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Avonex» - interferone beta 1A autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto /C/N.257/2003). |
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Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Avonex» - interferone beta 1A autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/003 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare. Titolare A.I.C.: Biogen France S.A. IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la decisione della Commissione europea del 24 giugno 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avonex» interferone beta 1A; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la sostituzione della confezione 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente o per soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare con quella da 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare alle stesse condizioni; Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE; Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 settembre 2003 della Commissione unica del farmaco; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Avonex interferone beta 1A» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale AVONEX interferone beta 1A nella confezione sottoindicata e' classificata alle stesse condizioni e in sostituzione della confezione da 30 mcg (6 milioni UI) polvere e solvente oper soluzione iniettabile 4 flaconi con dispositivo bioset + 4 siringhe preriempite uso intramuscolare come segue: 30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite in vetro 0,5 ml + 4 aghi per iniezione uso intramuscolare; n. 033283033/E (in base 10) 0ZRQYT (in base 32); classe: A nota 65; prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.304,11 euro. |
| Art. 2. I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta. |
| Art. 3. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 4. Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione della Comunita' europea relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute dipartimento dell'innovazione direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. |
| Art. 5. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare. Roma, 23 dicembre 2003 Il direttore generale: Martini |
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