Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (nel supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, (nel supplemento ordinario n. 181/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003), recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, corredato delle relative note.

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordi-naria deduzione e' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea; ))
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo. (( 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia. ))
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata (( con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.
- La legge 23 marzo 1977, n. 97 reca Disposizioni in
materia di riscossione delle imposte sui redditi
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1977, n. 92).
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine
cronologico di presentazione della dichiarazione prevista
al presente comma e non e' cumulabile con altre
agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme
dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile del progetto di
innovazione, alla quale sono allegati la relativa
certificazione sottoscritta dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o
da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti, in quello dei ragionieri e periti
commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'
la perizia giurata di un professionista competente in
materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle
tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.
 
Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo) e' il seguente:
Art. 15 (Societa' per la cartolarizzazione). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata
con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi
ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti
pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi
di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La
societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale
del Ministero dell'economia e delle finanze; non si
applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art.
2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni
risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di
ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato
con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma i sono individuate con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda
crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro
Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione
e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di
nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,
approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione,
le operazioni di cartolarizzazione, anche in piu' fasi,
mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di
finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al
comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito
delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla
societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti
pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da
quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei erediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzio-natorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio
1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione
di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui
al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque
crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a
ruolo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali
ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti,
in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle
finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,
previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti
dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli
articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di
cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e'
previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai
decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999.
 
Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, (( che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continutivi )) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi (( sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. ))
 
Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui (( all'articolo 1, )) comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 823 e 829 del codice civile
e' il seguente:
Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). -
I beni che fanno parte del demanio pubblico [c.c. 822,
825], sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi [c.c. 1145], se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c.n.
30, 700].
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' [c.c. 948, 949,
950, 951] e del possesso [c.c. 1168, 1169, 1170, 1171,
1172] regolati dal presente codice..
Art. 829 (Passaggio di beni del demanio al patrimonio).
- Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
dello Stato devessere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali [c.c. 826].
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sul ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
Art. 1. - Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle
delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
 
Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. (( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o societa' (( da )) essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (( La raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali. ))
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita', strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata, per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad a vere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso l'amministrazio ne di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti )) dai seguenti: Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazion i delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'..
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta e
dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero
dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
- Il testo dell'art. 2362 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2362 (Unico azionista). - Quando le azioni
risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione
contenente l'indicazione del cognome e nome o della
denominazione, della data e del luogo di nascita o di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
precedenti commi devono essere depositate entro trenta
giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare
la data di iscrizione.
I contratti della societa' con l'unico socio o le
operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai
creditori della societa' solo se risultano dal libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2362 (Unico azionista). - In caso d'insolvenza
della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad
una sola persona, questa risponde illimitatamente [c.c.
2325, 2497].
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461) e' il
seguente:
Art. 2 (Natura e scopi delle fondazioni). - 1. Le
fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
Perseguono esclusivamente scopi di utilita' sociale e di
promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
2. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il
territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme,
l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
ai settori a maggiore rilevanza sociale.
- Il testo degli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile e' il seguente:
Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato presso una banca almeno il venticinque per cento
dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con
atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta
giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la societa',
contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello
ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri
di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla societa', ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo
64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa';
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo puo' prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346,
che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di
sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue i pagamenti dovuti [c.c. 2445, 2630, n.
3], decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una
diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione
per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli
altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per
un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora
dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le
azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una
banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione
nei mercati regolamentati [c.c. 2334, 2356].
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2531].
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2466].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue il pagamento delle quote dovute [c.c.
2445, 2630, n. 3], gli amministratori, decorsi quindici
giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a
suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio
o di un istituto di credito [c.c. 2334, 2356].
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni [c.c. 1223, 2524].
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in
circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la
decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la
corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il
diritto di voto [c.c. 2347, 2351, 2477]..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
2519] non consistenti in danaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi
per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie [c.c.
2516] non consistenti in denaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. [Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme corporative applicabili ai
rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni].
Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle
prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono
trasferibili senza il consenso degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti i soci.
- Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 24 (Acquisto di beni e servizi).
1. (Comma soppresso).
2. (Comma soppresso).
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le pubbliche amministrazioni considerate nella
tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli
enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto
di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e
dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. In caso di
acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui
all'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si applica il comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono,
altresi', aderire i soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo
del comma 3.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o
dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale,
delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi e' causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale, si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto.
4-bis. Gli enti pubblici, le societa' pubbliche, i
concessionari di pubblici servizi, nonche' tutte le
amministrazioni pubbliche, individuate nell'art. 1 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici
centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip
S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni
dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello
previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip
S.p.a. I contratti cosi' conclusi sono validi e non sono
causa di responsabilita' personale, contabile e
amministrativa, a carico del dipendente che li ha
sottoscritti, previste al comma 4.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le pubbliche
amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa
pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi
pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro
ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di
beni o servizi di specifico interesse di una o piu'
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo'
svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e
su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita'
di stazione appaltante, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la
Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le
categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace
nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con
il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione
con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria,
promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese
alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi
strumenti elettronici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di
beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art.
2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP S.p.a. alle societa'
per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi
dell'art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo
della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di
settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5
costituiscono, per le regioni, norme di principio e di
coordinamento.
Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n.
197 (Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti) e'
il seguente:
Art. 10 (Collegio dei revisori). - Il collegio dei
revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397
e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
Il collegio e' cosi' composto:
a) da un presidente di sezione della Corte dei conti,
con funzioni di presidente;
b) da un dirigente della Ragioneria generale dello
Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;
c) da un rappresentante degli enti locali.
I revisori sono nominati per un periodo di quattro
anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina
anche il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile
per non piu' di una volta. Per il periodo di permanenza
nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle
lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.
Il rappresentante degli enti locali verra' scelto tra
una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e
dall'UPI.
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.
- Il testo dell'art. 3 del regio decreto 2 gennaio
1913, n. 453, e successive modificazioni (Approvazione del
testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della
Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse,
della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e
degli Istituti di previdenza) e' il seguente:
Art. 3. - Le amministrazioni della Cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la
vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e
di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un
consigliere della Corte dei conti.
I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive
Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra
una legislatura e l'altra continuano a far parte della
commissione.
Per ciascun parlamentare membro effettivo e' designato
un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione
dall'incarico.
I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte
dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del
Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti,
restano in carica per lo stesso periodo previsto per i
parlamentari e possono essere riconfermati.
Essi cessano di far parte della commissione in caso di
collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il
restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il
vicepresidente tra i suoi componenti.
- Il testo del primo comma dell'art. 7 della gia'
citata legge n. 197/1983 e' il seguente:
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che
lo presiede;
b) dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) dal ragioniere dello Stato;
d) dal direttore generale del Tesoro;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal
Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da
terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle
giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con
decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.
- Il testo del comma 2 dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente:
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a
dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello della
stipula del contratto; a richiesta dell'ente mutuatario,
gli istituti di credito abilitati sono tenuti, anche in
deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal
1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva,
sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del
mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli
ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal
1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle
infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una
societa' finanziaria per azioni denominata Infrastrutture
S.p.a.; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362
del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del
capitale sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla
cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse
pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di
utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di
cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, che non dovranno essere di
maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, detenere immobili e
esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o
accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo
svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi'
acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate
dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle
infrastrutture. E' preclusa alla societa' la raccolta di
fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di
strumenti finanziari.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il
tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo
economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della societa' Infrastrutture S.p.A. puo'
destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti a essi attribuiti e
delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture
S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio a essi destinato e dei diritti a essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi
le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
Per ciascuna operazione puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della societa' da parte dello Stato,
degli enti pubblici non territoriali e di societa'
interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ai commi 10 e 12 dell'art. 7. Restano
ferme le competenze in materia di gestione di beni
demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le
disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in m ateria bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
5. La societa' raccoglie la provvista necessaria
mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il
comma 2 dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
del medesimo testo unico. La societa' si iscrive
nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti
istituzionali della societa' e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza
prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono regolati la composizione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della societa' e
la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa'.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le
operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche'
quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni
e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate e alle loro eventuali surroghe,
sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni
anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito
stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni,
anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse
relativi), sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari della societa'.
Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di
immobili alla societa' e le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti della societa' al fine di assicurare che i
comportamenti operativi della stessa siano conformi alla
legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
siano coerenti con le linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.
- Il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni (Approvazione del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' il
seguente:
Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti..
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.
- Il testo dell'art. 2436 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004)
Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto [cc. 2332, 2348,
2349, 2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al
deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste
[c.c. 2330, 2438; dip. att. c.c. 211].
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata [c.c. 2193].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Le deliberazioni che importano
modificazioni dell'atto costitutivo [c.c. 2332, 2348, 2349,
2470] devono essere depositate ed iscritte a norma del
primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 [c.c. 2330,
2438; disp. att. c.c. 100, disp. att. c.c. 211] [e
pubblicate nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata].
Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello
statuto deve essere depositato nel registro delle imprese
[e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata] il testo integrale
dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata [c.c.
2193].
Il testo degli articoli 2214 e seguenti del codice
civile e' il seguente:
Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale
[c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217;
disp. att. c.c. 200].
Deve altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n.
3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi
e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere,
dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560,
2709, 2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori [c.c. 2083, 2221].
Art. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture
contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della
vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale [c.c. 2214] e il libro degli
inventari devono essere numerati progressivamente e non
sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione.
Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale [c.c. 2214] deve indicare giorno per giorno le
operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
[c.c. 365, 2214] deve redigersi all'inizio dell'esercizio
dell'impresa [c.c. 2196] e successivamente ogni anno [c.c.
2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa,
nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite
[c.c. 2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore
deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
societa' per azioni, in quanto applicabili [c.c. 2425].
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
[c.c. 2214].
Art. 2218 (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore
puo' far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri
libri da lui tenuti [c.c. 2710].
Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione,
questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili [c.c. 2710].
Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). -
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
data dell'ultima registrazione [c.c. 2312, 2457].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
delle lettere e dei telegrammi spediti [c.c. 2214].
Le scritture e documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di registrazioni su
supporti di immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere
rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti.
- Il testo dell'art. 42 del gia' citato decreto
legislativo 385/1993 e' il seguente:
Art. 42 (Nozione di credito alle opere pubbliche). - 1.
Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, a favore di soggetti
pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica
utilita'.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a
favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica
o di pubblica utilita' deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal
privilegio previsto dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente
sezione per le operazioni di credito fondiario..
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
- Il testo degli articoli da 2410 a 2420 del codice
civile e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2410 (Emissione). - Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e'
deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed
iscritta a norma dell'art. 2436.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2410 (Limiti all'emissione di obbligazioni). - La
societa' [c.c. 2365, 2411, 2424, n. 10, 2486] puo' emettere
obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o nominative
per somma non eccedente il capitale versato ed esistente
secondo l'ultimo bilancio approvato [c.c. 2250, 2413, n. 2,
2423, 2437, 2486].
Tale somma puo' essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca
su immobili [c.c. 2831] di proprieta' sociale, sino a due
terzi del valore di questi;
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
rispetto al capitale versato e' garantita da titoli
nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da
equivalente credito di annualita' o sovvenzioni a carico
dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere
depositati e le annualita' o sovvenzioni devono essere
vincolate presso un istituto di credito [disp. att c.c.
251], per la parte necessaria a garantire il pagamento
degli interessi e l'ammortamento delle relative
obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse
[c.c. 2413].
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata,
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalita' e
delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa'.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2411 (Diritti degli obbligazionisti). - Il diritto
degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed
agli interessi puo' essere, in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri
creditori della societa'.
I tempi e l'entita' del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche
relativi all'andamento economico della societa'.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre
agli strumenti finanziari, comunque denominati, che
condizionano i tempi e l'entita' del rimborso del capitale
all'andamento economico della societa'..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2411 (Deposito e iscrizione della deliberazione).
- Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione
dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarita' formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il
notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non
oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi e, in
mancanza, ciascun socio a spese della societa', possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi
secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni
speciali con riferimento all'omologazione della delibera
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il decreto del tribunale e' soggetto a reclamo davanti
alla corte di appello entro trenta giorni dalla
comunicazione [c.c. 2964].
La deliberazione non puo' essere eseguita se non dopo
l'iscrizione.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' [c.c.
2365, 2410, 2424, n. 10, 2479-bis] puo' emettere
obbligazioni [c.c. 2421, n. 2] al portatore o nominative
per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c.
2250, 2414, n. 2, 2423, 2437, 2479-bis]. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili [c.c. 2831] di proprieta' della societa', sino a
due terzi del valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' le cui
azioni siano quotate in mercati regolamentati,
limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate
negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2412 (Riduzione del capitale). - La societa' che
ha emesso obbligazioni non puo' ridurre il capitale
sociale, se non in proporzione delle obbligazioni
rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve
essere deliberata in conseguenza di perdite [c.c. 2433,
2446], la misura della riserva legale deve continuare a
calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al
tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale
sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare
delle obbligazioni in circolazione [c.c. 2428, 2446].
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004.
Art. 2413 (Riduzione del capitale). - Salvo i casi
previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2412,
la societa' che ha emesso obbligazioni non puo' ridurre
volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve
se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in
circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo
medesimo non risulta piu' rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale e' obbligatoria, o
le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite [c.c.
2433, 2446], non possono distribuirsi utili sinche'
l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non
eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione
[c.c. 2428, 2446).
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2413 (Contenuto delle obbligazioni). - Le
obbligazioni devono indicare:
1) la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
della societa' [c.c. 2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale, versato ed esistente al
momento dell'emissione [c.c. 2410];
3) la data della deliberazione della assemblea e
della sua iscrizione nel registro [c.c. 2411];
4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse
[c.c. 2421. n. 2], il valore nominale di ciascuna, il
saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso
[c.c. 2420];
5) le garanzie da cui sono assistite [c.c. 2414,
2420-bis, 2831].
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2414 (Contenuto delle obbligazioni). - I titoli
obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione [c.c. 2326], l'oggetto e la sede
della societa' [c.c. 2328, nn. 2 e 3], con l'indicazione
dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la
societa' e' iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al
momento dell'emissione [c.c. 2412];
3) la data della deliberazione di emissione e della
sua iscrizione nel registro [c.c. 2410];
4) l'ammontare complessivo dell'emissione [c.c. 2421,
n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con
essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua
determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [c.c.
2420], l'eventuale subordinazione dei diritti degli
obbligazionisti a quelli di altri creditori della societa';
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [c.c.
2414-bis, 2420-bis, 2831].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2414 (Costituzione delle garanzie). - L'assemblea
[c.c. 2365] che delibera l'emissione di obbligazioni con le
garanzie previste nell'art. 2410 deve designare un notaio
che, per conto degli obbligazionisti, compia le formalita'
necessarie per la costituzione delle garanzie medesime
[c.c. 2413, n. 5, 2831].
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti). -
L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421. n. 7]
delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti [c.c. 2367].
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
[c.c. 2365, 2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni sono
iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel
registro delle imprese. Per la validita' delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero
2, e' necessario anche in seconda convocazione il voto
favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta'
delle obbligazioni emesse e non estinte.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni [c.c.
2357].
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti). -
L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421, n. 7]
delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti [c.c. 2367].
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
[c.c. 2365, 2368, 2369, 2375]. Per la validita' delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo
articolo e' necessario anche in seconda convocazione il
voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la
meta' delle obbligazioni emesse e non estinte.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni [c.c.
2357].
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli
articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377
s'intendono riferite all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni
siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2416 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea
vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
Ciascun obbligazionista puo' impugnare le deliberazioni
che non sono prese in conformita' dalla legge, a norma
degli articoli 2377 e 2378.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
[c.c. 2380-bis] e possono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399
[c.c. 2380-bis].
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'art.
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa' [c.c. 2831, 2845].
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.
Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2417 (Rappresentante comune). - Il rappresentante
comune puo' essere scelto al di fuori degli obbligazionisti
[c.c. 2380]. Se non e' nominato dall'assemblea a norma
dell'art. 2415, e' nominato con decreto dal presidente del
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa' [c.c. 2831, 2845]. Non
possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti della societa'
debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate
nell'art. 2399 [c.c. 2389].
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore ad un triennio e puo' essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.
Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il
rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel
registro delle imprese.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni [c.c. 2420,
2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
[c.c. 2370, 2415, 2422].
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2418 (Obblighi e poteri del rappresentante
comune). - Il rappresentante comune deve provvedere
all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2421], tutelare gli interessi comuni
di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle
operazioni di sorteggio delle obbligazioni [c.c. 2420,
2831]. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci
[c.c. 2370, 2415, 2422].
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa della societa' debitrice.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'art. 2415.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2419 (Azione individuale degli obbligazionisti). -
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le
azioni individuali degli obbligazionisti [c.c. 2395], salvo
che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'art. 2415.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio [c.c.
2415, n. 4, 2418].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2420 (Sorteggio delle obbligazioni). - Le
operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni
devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza di un notaio [c.c.
2415, n. 4, 2418].
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) e' il seguente:
Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti
collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.
- Il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e' il seguente:
Art. 26. (Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale). - 1. I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli
similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo
di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti
ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al
12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con
scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali
finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente
periodo sono emessi da societa' od enti, diversi dalle
banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di
rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso
ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi
aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di
emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di
due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e
altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso e' dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per
cento.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti
correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e
l'Ente poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di
cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del
debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'art. 23 che
intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non
inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, e' dovuta dai
percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi
e degli altri proventi maturati fino al momento
dell'anticipato rimborso. Tale somma e' prelevata dai
soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella
riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel
rimborso nei confronti di soggetti residenti.
3-bis. I soggetti indicati nel primo comma dell'art.
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento
ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero
assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli
sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili
i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al
comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei
titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei
predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis e'
applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti
dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a
ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi
indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati
nei commi 3 e 3-bis corrisposti a societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del testo unico, alle societa' ed enti di cui
alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili
organizzazioni delle societa' ed enti di cui alla lettera
d) dello stesso art. 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27
per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati con il
decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del
comma 7-bis dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La predetta ritenuta
e' operata anche sugli interessi ed altri proventi dei
prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni
estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa
erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che
concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti
ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.
- Il titolo del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239 e' il seguente: Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102).
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1984 e' il seguente: Dotazione numerica e livelli
funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e
prestiti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
1984, n. 221).
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1986 e' il seguente: Modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 concernente la
dotazione numerica ed i livelli funzionali del personale
della Cassa depositi e prestiti (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 1986, n. 236).
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali) e' il seguente:
Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli
articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi
assicurativi connessi al servizio prestato presso enti
pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la
soppressione ed il trasferimento del personale ad altri
enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione
previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a
carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza
versano a quelle di destinazione i contributi di propria
pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al
tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre
gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 1 e 2.
 
Art. 5-bis.
Registro italiano dighe (( 1. All'articolo 6 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: 31 marzo 1998, n. 112 sono aggiunte le seguenti: , ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 6 della legge 1 agosto 2002, n.
166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti.), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano
dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro
italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'art.
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo
un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e
controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti
concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei
termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al
versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata
una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
e contestualmente al versamento del contributo e della
sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre
attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione delle predette dighe, e'
stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, si provvede alla disciplina dei criteri di
determinazione del contributo e del diritto previsti al
comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli
stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi
sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
applicazione della presente legge, l'ammontare del
contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
in modo da assicurare la copertura delle spese di
funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da
destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura
compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di
funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti
intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con
dighe a monte.
4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il registro italiano dighe
provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dei serbatoi e di adduzione all'utilizzazione,
comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti
ad espletare sulle medesime opere.
- Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), cosi' modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
Art. 39. (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe -
RID.
 
Art. 6.
Trasformazione della SACE in societa' per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu' brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui (( all'articolo 7, )) comma 2, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui (( all'articolo 2, )) comma 3, (( all'articolo 8, )) comma 1, e (( all'articolo 24 del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel conto corrente di Tesoreria di cui (( all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della pubblicita' prevista (( dall'articolo 2362 )) del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo )) 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. (( Nell'articolo 1, )) comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: vantati dallo Stato italiano sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 2 della presente legge.
22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo )) 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con
l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il
seguente:
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei
quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del
commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche
agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio
estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente
dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la
stessa procedura sono nominati i membri supplenti di
ciascun membro effettivo.
- Il comma 2 dell'art. 7 del gia' citato decreto
legislativo n. 143/1998 e' il seguente:
2. A decorrere dalla data di perfezionamento degli
accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del
debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica diviene
cessionario dei crediti indennizzati dall'Istituto inseriti
negli accordi medesimi. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' altresi'
surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore, in
conseguenza dell'attivazione della garanzia statale di cui
all'articolo 6, comma 2. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica puo' delegare
all'Istituto la gestione del recupero dei crediti di cui al
presente comma, inclusi quelli derivanti dalla precedente
gestione della sezione.
- Il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998 e' il seguente:
Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Istituto e' autorizzato a
rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
rischi di carattere politico, catastrofico, economico,
commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del
comma 3, gli operatori nazionali nella loro attivita' con
l'estero e di internazionalizzazione dell'economia
italiana. Le garanzie e le assicurazioni possono essere
rilasciate anche a banche nazionali o estere per crediti da
esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte
estera, destinati al finanziamento delle suddette
attivita', nonche' per i crediti dalle stesse concessi a
Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati.
2. L'istituto puo' concludere accordi di
riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese
italiani, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' con enti od imprese
esteri ed organismi internazionali.
3. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili
sono definite con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministero del commercio con l'estero,
tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche'
della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in
materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di
armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei
crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello
Stato.
- Il titolo della legge 22 dicembre 1953, n. 955 e' il
seguente: Disposizioni sull'assicurazione dei crediti
all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul
finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da
esportazioni relative a forniture speciali (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1953, n. 299).
- Il titolo della legge 5 luglio 1961, n. 635 e' il
seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e
servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonche'
all'assistenza ai paesi in via di sviluppo) (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1961, n. 185).
- Il titolo della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e' il
seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1967, n.
80).
- Il titolo della legge 24 maggio 1977, n. 227 e' il
seguente: Disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1977, n. 143).
- Il testo dell'articolo 24 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998 e' il seguente:
Art. 24. (Indirizzo strategico e coordinamento
operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
una commissione permanente per il coordinamento e
l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con
l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri, del
commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione
tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero,
degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le
deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame
del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini
entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione
delibera su proposta del Ministro del commercio con
l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e'
costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato,
un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio
nelle materie di competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle
amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche'
le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in
materia di politica internazionale e le specifiche
competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare
l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad
indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri
operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli
organismi operanti nel settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1
stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento
dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi
operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte
salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A
tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e
presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei
Ministeri interessati, presidenti o direttori generali
dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di
INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i
servizi assicurativi del commercio con l'estero. La
commissione promuove altresi' la costituzione e la
diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e
gli operatori del settore ai fini della fruizione dei
servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi
delle vigenti disposizioni.
- Il titolo della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' il
seguente: Riforma della vigilanza sulle assicurazioni
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n.
229).
- Il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' il
seguente: Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101).
- Il titolo del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6, e' il seguente: Trasferimento delle licenze e delle
autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del
combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove
Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e
distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2003, n.
157).
- L'art. 1 della legge 25 luglio 2000, n. 209 (Misure
per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso
reddito e maggiormente indebitati), cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. La
presente legge rende operative le intese raggiunte dai
Paesi creditori in sede multilaterale in tema di
trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo
a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre
favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della
poverta' delle popolazioni di tali Paesi.
2. I crediti (di cui all'art. 2 della presente legge)
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili
esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione
Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le
modalita' di cui all'art. 3, a condizione che il Paese
interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le
liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo
di risoluzione delle controversie e a perseguire il
benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo
in particolare la riduzione della poverta'.
3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi
all'iniziativa multilaterale Programma HIPC (Heavily
Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo'
essere concesso in misura, condizioni, tempi e con
meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi
creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui
ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione
del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale..
- Il titolo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, e' il seguente: Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 giugno 1997, n. 143, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto legislativo n. 143/1998 come modificato dalla legge
qui pubblicata, con decorrenza dal 1 gennanio 2004:
Art. 7 (Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto). -
1. Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel
rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per
la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la
garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto
assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito
mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale
restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque
connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali
siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando
l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del
rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito,
ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente
le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per
ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai
sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state
onorate le garanzie prestate.
2. (Comma abrogato).
2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato)..
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1 gennaio 2004, e' il seguente:
Art. 1 (Disposizioni generali). - 1. E' istituito
l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE), di seguito denominato Istituto.
2. L'Istituto ha sede in Roma ed ha personalita'
giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e
di gestione. E' posto sotto la vigilanza del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed
adempie alle proprie funzioni, secondo criteri di
efficienza ed economicita', sulla base delle deliberazioni
adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione, in
apposite riunioni da tenere almeno una volta ogni tre mesi.
- Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1 gennaio 2004, e' il seguente:
Art. 4 (Organi). - 1. L'ordinamento dell'Istituto e'
disciplinato dallo statuto, che ne determina i principi
generali di organizzazione e di funzionamento.
2. Lo statuto e' emanato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori;
e) il comitato consultivo;
f) il direttore generale.
4. Il presidente dell'Istituto e' un rappresentante del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nominato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il vice
presidente dell'Istituto e' un rappresentante del Ministero
del commercio con l'estero, nominato con decreto del
Ministro del commercio con l'estero. Le nomine di cui al
presente comma possono essere effettuate anche in deroga
all'art. 7, lettere b) e c), della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, e successive modificazioni. Il presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il
consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle
sue delibere e svolge le specifiche funzioni ed attivita'
di interesse generale dell'Istituto ad esso delegate dal
consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dal vice presidente e da sette membri, dei
quali due designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro del
commercio con l'estero, uno dal Ministro per le politiche
agricole ed uno dall'Istituto nazionale per il commercio
estero. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del vice presidente, sono nominati con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su designazione rispettivamente
dei Ministri competenti e del presidente dell'ICE. Con la
stessa procedura sono nominati i membri supplenti di
ciascun membro effettivo.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) emana le direttive di carattere generale relative
all'attivita' dell'Istituto;
b) determina, in particolare, le condizioni generali
di ammissibilita' alla garanzia e alla copertura
assicurativa;
c) procede alla valutazione del rischio relativo a
ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE,
definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi
degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;
d) stabilisce le condizioni per il rilascio di
garanzie, nonche' di assicurazione e riassicurazione, e le
condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;
e) approva i bilanci dell'Istituto;
f) adotta il regolamento di amministrazione e di
contabilita' dell'Istituto, conformandosi, quanto alle
norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in
materia di impresa;
g) formula proposte di modifica della delibera di cui
all'articolo 2, comma 3, e dello statuto;
h) delibera l'emissione di obbligazioni e
l'assunzione di mutui e prestiti;
i) delibera transazioni e cessioni di crediti nel
quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi
erogati;
l) delibera sugli altri argomenti che il presente
decreto e lo statuto attribuiscono alla sua competenza.
7. Le delibere di cui al comma 6, lettere e), f), h) ed
i), sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante.
Il Ministero vigilante approva le delibere di cui al comma
6, lettere e), f), h) ed i), o le restituisce con motivati
rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di
ricezione; trascorso tale termine, le delibere non
restituite si intendono approvate.
8. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente del
consiglio di amministrazione e da tre membri scelti dal
consiglio stesso. Nel rispetto degli indirizzi, direttive e
determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione, il
comitato esecutivo:
a) delibera, su proposta del direttore generale, in
ordine alle singole richieste di concessione della promessa
di garanzia o di assunzione della garanzia e di
liquidazione degli indennizzi;
b) svolge ogni altra attivita' e funzione ad esso
attribuita dal consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo puo' delegare le competenze
proprie al direttore generale ed a dirigenti dell'Istituto.
10. Il comitato consultivo e' composto da undici membri
di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle
attivita' dell'Istituto, rappresentanti degli operatori
economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del credito e delle altre categorie interessate. I
componenti del comitato consultivo sono nominati con
decreto del Ministro del commercio con l'estero, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
comitato consultivo esprime pareri sugli argomenti ad esso
sottoposti dal consiglio di amministrazione e puo'
formulare proposte.
11. Il collegio dei revisori, composto da tre membri
effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori
contabili, svolge i compiti previsti dal codice civile per
i sindaci. Il presidente ed i membri del collegio dei
revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Un membro
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un membro
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero del
commercio con l'estero.
12. Il direttore generale dell'Istituto, nominato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, partecipa alle sedute del consiglio
di amministrazione e del comitato esecutivo, vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso e
sulla gestione complessiva dell'Istituto. Il direttore
generale e' preposto ai servizi ed agli uffici
dell'Istituto e cura la gestione del personale. Svolge,
inoltre, le funzioni a lui attribuite dallo statuto e
quelle delegate dal comitato esecutivo.
- Il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato dal 1 gennaio
2004, e' il seguente:
Art. 5 (Durata e compensi dei componenti degli organi).
- 1. I componenti degli organi durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
2. L'indennita' di carica dei componenti degli organi e
gli emolumenti del direttore generale sono fissati con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero.
3. La carica di direttore generale e' incompatibile con
l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o
privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo
autorizzati dal Ministro vigilante che non determinano una
situazione di conflitto di interessi con l'attivita'
dell'Istituto.
- Il testo dell'art. 6 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
Art. 6 (Fondo di dotazione e altre norme finanziarie).
1. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004);
1-bis. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
4. Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la
Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti
infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo
svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti
autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, possono esere
tenuti presso banche.
- Il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
Art. 8. (Piano previsionale degli impegni
assicurativi). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il
CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale
degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di
internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della
rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio
dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello
Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le
garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro
mesi.
2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004)..
- Il testo dell'art. 9 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1 gennaio 2004, e' il seguente:
Art. 9 (Controllo della Corte dei conti sulla gestione
finanziaria). - 1. Il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Istituto e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui
all'art. 12 della legge stessa.
- Il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorrere dal
1 gennaio 2004, e' il seguente:
Art. 10 (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il
30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Istituto nell'anno precedente e contenente elementi di
valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso,
nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica al Parlamento entro il
30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo
dell'Istituto.
- Il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
Art. 11 (Disposizioni concernenti il personale). - 1.
Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle imprese di assicurazione.
2. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
3. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004).
4. (Abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2004)..
- Il testo dell'art. 12 del gia' citato decreto
legislativo 143/1998, che verra' abrogato a decorre dal 1
gennaio 2004, e' il seguente:
Art. 12 (Rappresentanza in giudizio). - 1. L'Istituto
si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
 
Art. 7.
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
Riferimenti normativi:
- Il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, reca:
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n. 56, S.O.).
 
Art. 8.
Ruling internazionale
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, reca: Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973,
n. 268, S.O. n. 1).
 
Art. 9.
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: per una durata pari sono inserite le seguenti: a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 38-bis. - I rimborsi previsti nell'art. 30 sono
eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione
annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione prestando,
contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una
durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,
al periodo mancante al termine di decadenza
dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le
casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.
38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilita' o mediante polizza fideiussoria rilasciata da
un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e
medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal decreto
ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche
prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di
societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia
puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da
parte della societa' capogruppo o controllante di cui
all'art. 2359 del codice civile della obbligazione di
integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione
finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In
ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve
comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria
l'intend imento di cedere la partecipazione nella societa'
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti
relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di
validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui
spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a
lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli
interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza
dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione, non computando il periodo
intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni. I rimborsi previsti nell'art. 30 possono
essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione
redatta su modello approvato con decreto dirigenziale
contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di
credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi
sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale
limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalita'
stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo
degli interessi, si tiene conto della data di presentazione
della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente
comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche
ai competenti concessionari della riscossione secondo le
modalita' stabilite dall'art. 78, commi 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
regolamenti di attuazione.
 
Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza, e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e' utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, )) puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
Riferimenti normativi:
- Il decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567,
reca: Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a
38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente
l'istituzione del conto fiscale (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1993, n. 306).
 
Art. 11.
Premio di quotazione in borsa
1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto (( dall'articolo 133 )) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui (( all'articolo 1 )) e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria:
Art. 133. - 1. Le societa' italiane con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione
dell'assemblea straordinaria, possono richiedere
l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti
finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del
mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, purche' sia garantita una tutela equivalente degli
investitori, secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB con
regolamento.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
reca: Riordino delle imposte personali sul reddito al fine
di favorire la capitalizzazione delle imprese (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3, S.O.).
 
Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi
di investimento collettivo dei valori mobiliari
(OICVM) specializzati in societa' quotate di piccola
e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste sono sostituite dalle seguenti: nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste.
2. Nel comma 2 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organ ismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta..
4. Nel comma 3 (( dell'articolo 9 )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 (( dell'articolo 11-bis )) del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter (( dell'articolo 11 )) e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma..
5. Nel comma 1 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento..
6. Nel comma 3 (( dell'articolo 14 )) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,.
7. Nel comma 1 (( dell'articolo 10-ter )) della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti (( dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1..
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: al pagamento di una somma pari al 15 per cento sono aggiunte le seguenti: dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento.
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento..
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono inserite le seguenti: il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,. (( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, recante: Istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 9. - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della presente
legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al
5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che
non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti
effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa'
di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al
precedente periodo e' computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle
quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione
dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si
applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917..
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante:
Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi e altri proventi di capitale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 11-bis - 1. I Fondi comuni esteri di investimento
mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano
la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n.
600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo
maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente
alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato
del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al
12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta
sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degi Stati membri dell'Unione europea di societa' piccola o
media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno
dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle
azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel
corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo
per piu' di un sesto dei gionri di valorizzazione del fondo
successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo
al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile
ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei
prosetti medesimi. Deveno essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del
requisito minimo d'investimento previsto dalla disposizione
del periodo precedente. Ai predetti effetti per sociata' di
piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa'
con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato
dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizio ni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento
dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a
ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto
incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in
un numero massimo di undici rate a partire dal mese
di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non
residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni.
3. (Omissis).
3-bis. (Omissis).
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al
15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credido d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato
di cui al precedente periodo e' computata, fino a
concorrenza dell'importo del credito medesimo,
nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art.
105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per
gli utili indicati al n. 2) del predetto comma. Le
rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione
dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il
reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'art.
42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante: Attuazione
delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative
agli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento
a capitale variabile (SICAV), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
Art. 14. - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui
redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche'
le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste
dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal
comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di
gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari
per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 2 a
4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui
all'art. 7 della tabella allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di
natura contrattuale.
3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne'
le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis
e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, recante: Istituzione e disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 11. - 1. I fondi di cui all'art. 1 non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua
non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito,
nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento
previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto
decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'art. 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare
pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. La predetta aliquota e' ridotta al 5
per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi
della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi.
Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico,
appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dalla disposizione del periodo precedente. Ai predetti
effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base
dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo al l'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi
esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 5 relativi alla fine
dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in
corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno
si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero
in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa'
di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero
massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al
netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.
3. (Omissis).
3-bis. (Omissis).
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi,
tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile
dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni
assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi
percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15
per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Il
credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma
2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza
del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le
disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei
commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al
precedente periodo e' computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo
unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al
n. 2) del predetto comma. Le rettifiche di valore delle
quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo
che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione
dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si
applica il comma 4-bis dell'art. 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante: Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi:
Art. 43. - Gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai
sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di
accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.
- Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui
redditi:
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14..
- Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
94 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante: Testo unico delle imposte sui
redditi:
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art.
14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105,
e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed
e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di
cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14..
- Si riporta il testo dell'art. 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: Testo unico delle imposte sui redditi:
Art. 105. - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito
d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei
redditi:
a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi dei commi 2 e 3;
b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato
ai sensi del comma 4.
2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del
presente comma si tiene conto delle imposte liquidate,
accertate o applicate entro la data della deliberazione di
distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e
degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo
comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale
che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo art. 44.
3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio,
in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a)
del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono anche se
il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica,
altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in
sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo
all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale
distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito
d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi
copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare,
per la differenza, il versamento di una corrispondente
imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 51,51 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai
proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico o di leggi speciali non concorrono a formare il
reddito della societa' o dell'ente e per i quali e'
consentito computare detta imposta fra quelle del presente
comma;
2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il
credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le
disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante: Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 14. - 1. I fondi pensione in regime di
contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno
solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle
erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche'
dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti
ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il
credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel
caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del
risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi sul risultato della gestione con
l'aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a
formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un
credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed e'
detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del
patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di
ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o
cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, e'
computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato
negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del
fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la
loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale puo' portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi
d'imposta successivi e che consente di computare la quota
di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente
all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, nonche' le ritenute previste, nella
misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma
3-bis dell'art. 26 del predetto decreto e dal comma 1
dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non e' stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 e'
versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
le disposizioni del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e'
presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non e'
stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e'
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Se non e' prevista l'approvazione di un bilancio o
rendiconto la dichiarazione e' presentata entro sei mesi
dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi
costituiti nell'ambito del patrimonio di societa' ed enti
la dichiarazione e' presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della societa' o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
in misura fissa per ciascuna di esse..
- Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, recante: Istituzione e disciplina dei
fondi comuni d'investimento mobiliare, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 10-ter. - 1. Sui proventi di cui all'art. 41,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive
comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni
operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si
applica sui proventi distribuiti in costanza di
partecipazione all'organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di
cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato
di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso
come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La
ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora
il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che
non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti
in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea di societa' di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi
del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai
prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso
in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia
stato adeguato alla presente disposizione successivamente
al suo avvio, sui proventi maturati fi no alla data di
adeguamento la ritenuta e' operata con l'aliquota del 12,50
per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali
modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi
prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di
piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa'
con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la
disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il
decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del predetto testo
unico;
c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 87 del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e'
degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli
esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1
sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi
sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori
dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a
imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui
all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a
formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che
vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia
che vengano percepiti quale differenza tra il valore di
riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle
quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto
delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta
da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui
al presente articolo, nonche' degli eventuali altri
adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri
della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
comunitarie possono, con riguardo agli investimenti
effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi
proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute
da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio
decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo..
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: Testo unico delle imposte sui redditi:
Art. 16-bis. - I redditi di capitale corrisposti da
soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui
confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi
del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992..
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: Riordino
della disciplina, italiana dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
Art. 9. - 1. I soggetti non residenti che hanno
conseguito proventi erogati da organismi di investimento
collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui
all'art. 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il
31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla
societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni
di cui all'art. 8, comma 4, al pagamento di una somma pari
al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano
erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad
imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi
d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva
con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il
pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite
della banca depositaria ove esistente, computandolo in
diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul
risultato della gestione degli organismi di investimento
collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle
rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento
non puo' essere richiesto all'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il
reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della
distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche'
la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In
ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore della quota rilevato dai prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di investimento
collettivo di cui al citato art. 8, relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei
confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni.
4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo
mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3,
gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva
sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta
dal soggetto non residente l'emissione di certificati al
portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o
comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta'
delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un
soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del
precedente comma 3, sull'intero provento afferente le
quote, dal momento della sottoscrizione al momento del
riscatto, si applica la disciplina prevista per gli
organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto
estero situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni
siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'art.
10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato
dall'art. 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca
depositaria dell'organismo di investimento. La banca
depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione
finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle
somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta
precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari
delle somme comunque erogate dall'organismo di
investimento.
5 - 17. (Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante: Riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
Art. 7. - 4. Il risultato maturato della gestione e'
soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e
diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi
maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo del
contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote
di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8,
nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo, del comma 1, dell'art. 10-ter, della legge 23
marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso
all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto
degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio
gestito.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- Il decreto del Ministro del tesoro 19 ottobre 1998,
n. 508 (Regolamento recante criteri per l'autorizzazione ad
operare nel Centro per i servizi finanziari ed assicurativi
di Trieste), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 1999, n. 29.
 
Art. 13.
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: confidi, i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per attivita' di garanzia collettiva dei fidi, l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per confidi di secondo grado, i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per piccole e medie imprese, le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole e forestali; )) per testo unico bancario, il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per elenco speciale l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per riforma delle societa', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole confidi, consorzio, cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria. ))
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l'attivita' attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa' consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito (( dal comma 14, )) gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. (( 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota (( pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, )) entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. (( I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. ))
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. (( ai sensi dell'articolo 2, )) comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (( e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. )) La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. (( Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. ))
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. (( 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo 28 del (( testo unico bancario, )) anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni confidi, garanzia collettiva dei fidi o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute (( negli articoli )) da 5 a 11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati (( nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, )) e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito dal seguente:
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo.
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso (( le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1 gennaio 2004, )) qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale (( di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. )) La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: , e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali sono sostituite (( dalle seguenti: confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068 recante Istituzione presso la Cassa per il credito
alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e
modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949,
recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e
l'incremento della occupazione) e' il seguente:
3. Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato composto: dal presidente e dal vice presidente del
consiglio di amministrazione della Cassa per il credito
alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le
funzioni di presidente e di vice presidente del comitato;
dal direttore generale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane; da un rappresentante del Ministero del
tesoro; da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato; da due membri del
consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese
artigiane; nominati in rappresentanza delle categorie
artigiane ai sensi dell'art. 44, lettera d), della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.
Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
a) ai criteri e alle modalita' che dovranno
presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;
b) alle singole richieste di ammissione dei
finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo
presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
c) alle singole richieste di rimborso presentate
dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera b)
per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria
del Fondo;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione,
gestione e funzionamento del Fondo.
Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono approvate
e rese esecutive con decreto del Ministro per l'industria e
il commercio.
- Il testo del comma 3 dell'art. 133 del gia' citato
decreto legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di
essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai
sensi dell'art. 107.
- Il testo dell'art. 2525 del Codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro [c.c. 2463, 2468] ne' superiore a
cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma [c.c. 2521, 2538].
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art.
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2525 (Ammissione di nuovi soci). - L'ammissione di
un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332].
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a
cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della
quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli
amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto
delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio
approvato [c.c. 2518, n. 7].
- Il testo dell'art. 2545-quater del codice civile e'
il seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e
volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il
trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita' previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
- Il testo degli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'
cooperative) e' il seguente:
Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il
versamento non deve essere effettuato se l'importo non
supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decrete legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente articolo
decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
sensi della normativa vigente.
Art. 20 (Soppressione della gestione fuori bilancio del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata
all'attivita' di ispezione delle cooperative). - 1. A
decorrere dal 1 gennaio 1991, e' soppressa la gestione
fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i
compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero
previsti dall'art. 8 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, come integrato dall'art. 15 della
presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti
di appositii capitoli da istituire nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da alimentarsi in relazione:
a) al gettito dei contributi di cui all'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive
modificazioni;
b) al gettito dei contributi di cui all'art. 11,
comma 6, della presente legge;
c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal
1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera
a), a carico delle societa' cooperative edilizie di
abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli
aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'art. 11,
comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere
successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori
oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d) agli eventuali avanzi di amministrazione della
gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi
ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del
comma 1.
- Il testo dell'art. 2514 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente
devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita'
limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita'
limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde
la societa' con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511].
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da
azioni [c.c. 2313, 2462, 2472].
L'atto costitutivo [c.c. 2398] puo' stabilire che in
caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento
della societa' ciascun socio risponda sussidiariamente e
solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della
propria quota a norma dell'art. 2541 [c.c. 2518, n. 4,
2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217].
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche,
possono costituire societa' finanziarie aventi per
finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita',
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformita' al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del
commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di
cui al presente articolo, possono promuovere societa'
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle
societa' finanziarie per le attivita' destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia
interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui
al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a
favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al
miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei
soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire
le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
e assistenza tecnica agli operatori del settore anche
mediante la costituzione di societa' partecipate dalle
societa' finanziarie previste dal comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel
limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
- Il testo dell'art. 2602 del codice civile e' il
seguente:
Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il
contratto di consorzio piu' imprenditori [c.c. 2082, 2618]
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
Il contratto di cui al precedente comma e' regolato
dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle
leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11].
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il
seguente:
Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.
- Il testo dell'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura),
abrogato dall'art. 161, decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 38, le cui disposizioni continuano a trovare
applicazione fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi
dello stesso decreto legislativo, e' il seguente:
Art. 21. [Presso il Fondo interbancario di garanzia di
cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive
modificazioni e integrazioni e' istituita una speciale
sezione per la prestazione della fidejussione di cui al
precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e
amministrativa.
La sezione speciale e' amministrata da un comitato
direttivo ed e' sottoposta a controllo di un collegio
sindacale.
Il comitato e' composto da: due rappresentanti del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un
rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante
del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante
degli istituti di credito designato dal Ministero del
tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro
rappresentanti delle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale di queste designati e
nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su
indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
rappresentanti delle regioni interessate.
Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella
stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
presidente del comitato e del collegio sindacale.
Il collegio sindacale e' composto da tre membri di cui
uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del
tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
presente articolo emanera', entro sessanta giorni dalla
data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
il proprio funzionamento e per le procedure da osservare
per la concessione della richiesta garanzia e la
corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad
adempiere le obbligazioni assunte].
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67.
- Il testo dell'art. 2443 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 10 gennaio 2004).
Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal
quinto comma dell'art. 2441, per il periodo massimo di
cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma all'art. 2436
[c.c. 2626].
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2443 (Delega agli amministratori). - L'atto
costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta'
di aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese [disp. att. c.c. 100].
Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante
modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436
[c.c. 2626].
- Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n.
385/1993 (testo unico bancario) e' il seguente:
Art. 28 (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e Il del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.
- Il testo degli articoli da 5 a 11 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
Art. 5 (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1.
Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo
riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e
alla competitivita' del sistema finanziario nonche'
all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche,
dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli
altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
Art. 6 (Rapporti con il diritto comunitario). - 1. Le
autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i
regolamenti e le decisioni della Comunita' europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca
d'Italia puo' scambiare informazioni con altre autorita' e
soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.
Art. 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati
statistici). - 1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino
contenente i provvedimenti di carattere generale emanati
dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I
provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese
successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del
presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca d'italia sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando
le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a
soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati
statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Art. 9 (Reclamo al CICR). - 1. Contro i provvedimenti
adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto
legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi
abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
2. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione
delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a
vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la
risoluzione di questioni di interesse generale per la
categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria
deliberazione, le modalita' per la consultazione prevista
dal comma 2.
Art. 10 (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato
alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina
propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o
strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste
dalla legge..
Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con
riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti,
in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra
il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso societa' controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e
presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio e' consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa' per azioni e in accomandita per
azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal
codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle societa' cooperative per la raccolta
effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in
un mercato regolamentato per la raccolta effettuata
mediante titoli anche obbligazionari;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite
banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza
prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o
finanziaria, per la raccolta a essi specificamente
consentita da disposizioni di legge;
g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la
raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere
c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche
all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva
dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la
raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d)
e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai
limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice
civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di
durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta
puo' essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis),
d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di
fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a
spendibilita' generalizzata.
- Il testo degli articoli da 19 a 28 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando
comporta, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute,
una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale
della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto e, indipendentemente da tale limite, quando la
partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza
preventivamente le variazioni della partecipazione quando
comportano partecipazioni al capitale della banca superiori
ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca
d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le
variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del
capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo
della banca stessa.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto
spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono in misura rilevante attivita'
d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire azioni o quote che
comportano, unitamente a quelle gia' possedute, una
partecipazione superiore al quindici per cento del capitale
di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o
la revoca della maggioranza degli amministratori della
banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
del tesoro, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo.
Art. 20 (Obblighi di comunicazione). - 1. Chiunque
partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla
percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne da'
comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla banca. Le
variazioni della partecipazione sono comunicate quando
superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi
quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui
comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai
partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o
della societa' cui l'accordo si riferisce entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma
scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che
ne rivelano l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo'
sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti
all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con
riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e'
attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia
determina altresi' le modalita' delle comunicazioni
previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare
l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo'
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca
d'Italia puo' richiedere alle banche e alle societa' e agli
enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale
l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli
amministratori delle societa' e degli enti che partecipano
al capitale delle banche l'indicazione delle societa' e
degli enti controllanti.
3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a
proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a
terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalita' dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono
essere richieste anche a societa' ed enti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste
che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un
mercato regolamentato.
Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini del
presente capo si considerano anche le partecipazioni al
capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona.
Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi
con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi..
Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di
alienazione). - 1. Non puo' essere esercitato il diritto di
voto inerente alle azioni o quote per le quali le
autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto
di voto non puo' essere altresi' esercitato per le azioni o
quote per le quali siano state omesse le comunicazioni
previste dall'art. 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione e' impugnabile, a norma dell'art. 2377 del
codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato
nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del
capitale della banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In
caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della
Banca d'Italia, ordina la vendita delle o delle quote..
Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). -
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia,
determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere
posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per
il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del
codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o
quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea..
Art. 26 (Requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' stabiliti con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la
Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la
decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2..
Art. 27 (Incompatibilita). - 1. Il CICR puo'
disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso
le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni
dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'art. 26..
Art. 28. (Norme applicabili). - 1. L'esercizio
dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooperative e'
riservato alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile..
- Il testo degli articoli da 33 a 37 della gia' citata
legge n. 385/1993 e' il seguente:
Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
credito cooperativo.
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.
Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (comma abrogato dell'art. 5 d.lgs. 4 agosto 1999, n.
342).
6. Si applica l'art. 30, comma 5..
Art. 35. (Operativita). - 1. Le banche di credito
cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore
dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi
determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai
soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia..
Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni
di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di societa' per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4..
Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualita'..
- Il testo dell'art. 155 della gia' citata legge n.
385/1993, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di contratti
con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia
per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o
socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative del
presente comma individuando, in particolare, le attivita'
che possono essere esercitate congiuntamente con quella di
cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.
- Il testo dell'art. 2615 del codice civile e' il
seguente:
Art. 2615 (Responsabilita' verso i terzi). - Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone
che ne hanno la rappresentanza [c.c. 2612, n. 4], i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
solidalmente col fondo consortile [c.c. 1705, 2339]. In
caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione
delle quote [c.c. 1299, 2280]..
- Il testo delle disposizioni di cui al libro V, titolo
V, capo X, sezione II del codice civile e' il seguente:
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di piu'
societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una
societa' nuova, o mediante l'incorporazione in una societa'
di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione
dell'attivo..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento). - Nel caso di fusione tra societa', una
delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il
patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia
generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la
disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter deve
indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'art. 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies,
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel
progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della
societa' di revisione incaricata della revisione contabile
obbligatoria della societa' obiettivo o della societa'
acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
Art. 2501-bis. (Progetto di fusione). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249,
2250];
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in denaro [c.c. 2436, 2440];
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili [c.c. n. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore degli amministratori delle societa' partecipanti
alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi
V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione
e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un
mese..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-ter (Progetto di fusione). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle societa' partecipanti alla fusione [c.c. 2249.
2250];
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonche' l'eventuale conguaglio in danaro [c.c. 2436, 2449];
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili [c.c. 2350];
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni
delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni [c.c. 2348];
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la
decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno
trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2501-ter (Situazione patrimoniale). - Gli
amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e' depositato
nella sede della societa' [c.c. 2436].
La situazione patrimoniale e' redatta con l'osservanza
delle norme sul bilancio di esercizio [c.c. 2423].
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-quater (Situazione patrimoniale). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione
deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa'
stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre
centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione
e' depositato nella sede della societa' [c.c. 2436].
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio [c.c. n. 2423] dell'ultimo esercizio, se questo e'
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2501-quater. (Relazione degli amministratori). -
Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione
devono redigere una relazione la quale illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote [c.c. 2260, 2429-bis].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali
difficolta' di valutazione [c.c. 2425]..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-quinquies. (Relazione dell'organo
amministrativo). - L'organo amministrativo delle societa'
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione
che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed
economico, il progetto di fusione e in particolare il
rapporto di cambio delle azioni o delle quote [c.c. 2260].
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficolta' di valutazione [c.c.
2425]..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi.
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati
dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla
fusione possono richiedere al presidente del tribunale del
luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o
quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e'
redatta da societa' di revisione..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-sexies. (Relazione degli esperti). - Uno o
piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti
iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le societa'
di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto fra le societa' di
revisione.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'articolo
2343.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2501-sexies. (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea e finche' la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli
amministratori indicate nell'art. 2501-quater e le
relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501-quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni degli
amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale
relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261,
2320, 2422, 2464, 2490]..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2501-septies (Deposito di atti). - Devono restare
depositati in copia nella sede delle societa' partecipanti
alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la
decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci
rinuncino al termine con consenso unanime, e finche' la
fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate
negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art.
2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261
2320, 2422, 2454, 2478].
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2502 (Decisione in ordine alla fusione). - La
fusione e' decisa da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa' di
persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, salva la facolta' di recesso per il socio che non
abbia consentito alla fusione e, nelle societa' di
capitali, secondo le norme previste per la modificazione
dell'atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo' apportare al progetto di
cui all'art. 2501-ter solo le modifiche che non incidono
sui diritti dei soci o dei terzi.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve
essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi
partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di
fusione). - La deliberazione di fusione delle societa'
previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies. Si applica
l'art. 2436.
La decisione di fusione delle societa' previste nei
capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'art. 2436 se la societa' risultante
dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V,
VI, VII.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2502-bis (Deposito e iscrizione della
deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione
delle societa' previste nei capi, V, VI e VII deve essere
depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese
[disp. att. codice civile 100], insieme con i documenti
indicati nell'art. 2501-sexies, a norma del primo, secondo
e terzo comma dell'art. 2411 [e pubblicata altresi' per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste
ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501-bis e
la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione
nel registro delle imprese].
La deliberazione di fusione delle societa' previste nei
capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione
nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i
documenti indicati nell'art. 2501-sexies; il deposito va
effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma
dell'art. 2411 se la societa' risultante dalla fusione o
quella incorporante e' regolata dai capi V, VI e VII.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle societa' che vi
partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo
comma dell'art. 2501-ter, o il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di
cui all'art. 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa'
partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di
revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'art.
2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria
delle societa' partecipanti alla fusione rende non
necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori
indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l'ultimo comma dell'art. 2445.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione
puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione
delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano,
salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori
anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art.
2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il
consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso
una banca.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel
primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre
che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di
obbligazioni delle societa' partecipanti alla fusione
possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che
la fusione sia approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti [c.c. 2412].
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro
diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'art. 2415.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di
obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art.
2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea
degli obbligazionisti [c.c. 2410].
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere
data facolta', mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre
mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese
dalla pubblicazione dell'avviso [c.c. 2441].
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non
abbiano esercitato la facolta' di conversione devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti
prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro
diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista
dall'ari. 2415..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve
risultare da atto pubblico cc 2328, 2498, 2499, 2500,
2500-bis, 2500-ter, 2500-quater. 2500-quinquies,
2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies, 2699.
L'atto di fusione deve essere depositato per
l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete
l'amministrazione della societa' risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere
fatta per atto pubblico [c.c. 2328, 2498, 2699].
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso
per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
della societa' risultante dalla fusione o di quella
incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del
registro delle imprese dei luoghi ove e' posta la sede
delle societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della societa' incorporante.
Il deposito relativo alla societa' risultante dalla
fusione o di quella incorporante non puo' precedere quelli
relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione.
[Se una delle societa' partecipanti alla fusione ovvero
la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante
e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, l'atto di fusione deve essere
altresi' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le
indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell'art. 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione
dell'atto di fusione nel registro delle imprese]..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che
risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o
quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo'
assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il
tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona,
dalle societa' medesime.
La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla
societa' incorporante.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o
quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo'
assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il
tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona,
dalle societa' medesime.
La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o
quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate
possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla
societa' incorporante..
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). -
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di
fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504-quater (Invalidita' della fusione). -
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'art. 2504, l'invalidita' dell'atto di
fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa'
interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione
di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o
le quote della prima non si applicano le disposizioni
dell'ari. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli
articoli 2501-quater e 2501-quinquies..
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Art. 2504-sexies (Effetti della iscrizione degli atti
del procedimento di fusione nel registro delle imprese). -
Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli
articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti
previsti dall'art. 2457-ter.
- Il testo degli articoli 2500-septies, 2500-octies e
2545-decies e' il seguente:
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2500-septies (Trasformazione eterogenea da
societa' di capitali). - Le societa' disciplinate nei capi
V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in
consorzi, societa' consortili, societa' cooperative,
comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e
fondazioni.
Si applica l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto
favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque
con il consenso dei soci che assumono responsabilita'
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione
produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro
primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del
fondatore.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa'
di capitali). - I consorzi, le societa' consortili, le
comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le
fondazioni possono trasformarsi in una delle societa'
disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta,
nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende
all'unanimita'; nelle societa' consortili e nelle
associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o
dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societa' di
capitali puo' essere esclusa dall'atto costitutivo o, per
determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e'
comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto
contributi pubblici oppure liberalita' e oblazioni del
pubblico. Il capitale sociale della societa' risultante
dalla trasformazione e' diviso in parti uguali fra gli
associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societa' di capitali
e' disposta dall'autorita' governativa, su proposta
dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate
secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in
mancanza, dell'art. 31.
(Testo in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 2545-decies (Trasformazione). - Le societa'
cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente
possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la
meta' dei soci della cooperativa, la trasformazione in una
societa' del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV,
V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione
deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi
di essi. Quando i soci sono piu' di diecimila, l'atto
costitutivo puo' prevedere che la trasformazione sia
deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti
se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega,
almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari
con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni
ordinarie, conservando gli eventuali privilegi..
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
Art. 1. Per gli enti privati non commerciali di cui
all'art. 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente
attivita' non commerciali la base imponibile e' determinata
in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni
spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del
citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso
escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei
sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'art.
47, comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonche'
le somme di cui alla lettera c) dello stesso art. 47 del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche relative a borse di studio o assegni.
- Il testo del comma 4 dell'art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e'
il seguente:
Art. 4. I contributi ad associazioni sindacali e di
categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a
formale deliberazione dell'associazione.
- Il testo degli articoli 106 e 107 della gia' citata
legge 385/1993 e' il seguente:
Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e
degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47..
- Il testo dell'art. 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72 (Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle
imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui
redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle
banche popolari, alle societa' per azioni ed alle
cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento
tributario dei conti interbancari) cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
Art. 17. - 1. I limiti di due milioni e quattro milioni
di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato con L 2 aprile 1951, n. 302, come
sostituito con l'art. 3, legge 17 febbraio 1971, n. 127,
sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e
trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal
secondo comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito,
e' elevato a lire centomila.
2. (comma abrogato).
3. La remunerazione del capitale sociale delle
cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere
superiore alla remunerazione dei prestiti sociali..
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317 reca: Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
- Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del
tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura" di entita' pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione
di contributi a favore di appositi fondi speciali
costituiti dai confidi, di cui all'art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di
cui al comma 4..
 
Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a)(( nella rubrica )) le parole: di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: di rilevanza economica;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (( 1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164; ))
c) al comma 4, lettera a), le parole: con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, sono sostituite dalle seguenti: con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: , a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento;
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (( h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere superiore a due anni. ))

2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: privi di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: privi di rilevanza economica;
b) al comma 1, alinea, le parole: privi di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: privi di rilevanza economica;
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo art. 35 le parole: nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: al termine dell'affidamento.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 113 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) come modificato dal
comma 1 dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
escluse dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E, in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazionezione nelle societa' erogatrici di
servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale
cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente art. non si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
aftidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
- Il testo dell'art. 113-bis del gia' citato decreto
legislativo 267/2000, introdotto dal comma 15 dell'art. 35
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
Art. 113-bis (Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di
cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento
diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad
associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. (comma abrogato).
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti
erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono
regolati da contratti di servizio.
- Il testo dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
- 1. (Sostituisce l'art. 113, decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori
prevedano la gestione associata del servizio per ambiti
territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che
gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio
con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000
abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed
omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali
standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo,
i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio
nell'ambito sovracomunale provvedono alla revoca
dell'affidamento in corso sull'intero ambito.
7. Le imprese concessionarie cessanti al termine
dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto
dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le
disposizioni del comma 9 dell'art. 113 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo.
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003,
trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui
all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i
servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo
unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
in societa' di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato
testo unico.
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e
13 dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla
data di entrata in vigore della presente legge detengano la
maggioranza del capitale sociale delle societa' per la
gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie
anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alle disposizioni
delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la
proprieta' delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda
e' conferita ad una societa' avente le caratteristiche
definite dal citato comma 13 dell'art. 113 del medesimo
testo unico.
10. La facolta' di cui al comma 12 dell'art. 113 del
citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, riguarda esclusivamente le societa' per
la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla
conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma
9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 113 del citato testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche' in alternativa a quanto
stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di societa'
per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti locali soci abbiano gia' deliberato al 1 gennaio 2002
di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da
concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di
entrata in vigore della presente legge, gli enti locali
detengano la maggioranza del capitale, e' consentita la
piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12
dell'art. 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini
dell'applicazione del comma 9 dell'art. 113 del citato
testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre
dotazioni patrimoniali attuali e future e' costituito, ai
sensi dell'art. 1021 del codice civile, un diritto di uso
perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta
fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto
diverso da quello cui e' attribuita la gestione delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla
percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si
applicano le disposizioni degli art. 1024 e seguenti del
codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 31, comma 8, le parole da: "aventi
rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 113-bis";
b) all'art. 42, comma 2, lettera e), le parole:
"assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente:
"organizzazione";
c) all'art. 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'art. 115:
1) al comma 1, le parole: "costituite ai sensi
dell'art. 113, lettera c)," sono soppresse e le parole:
"per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) aggiunge il comma 7-bis all'art. 115, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
e) all'art. 116, comma 1, dopo le parole: "per
l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti:
"di cui all'art. 113-bis";
f) all'art. 118:
1) al comma 1, le parole: "societa' per azioni,
costituite ai sensi dell'art. 113, lettera e)," sono
sostituite dalle seguenti: "societa' di capitali di cui al
comma 13 dell'art. 113";
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'art. 123, il comma 3 e' abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la
finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti
locali, anche in forma associata, individuano gli standard
di qualita' e determinano le modalita' di vigilanza e
controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un
quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei
consumatori.
15. Aggiunge l'art. 113-bis al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
16. (Comma abrogato).
 
Art. 15.
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 289/2002
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata, vedasi in nota
all'art. 5.
 
Art. 16.
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. (( Ai relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 1 a 4, del
citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante:
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno
2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica,
altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione
di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana
di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu'
o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il
medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del
2000, rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446..
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante:
Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto:
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia..
 
Art. 17.
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion, nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto. (( 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore.
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera
d), legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato:
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante:
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni:
1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino
alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le
caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, recante: Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi:
Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
1 ottobre 2001, n. 356, recante: Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi:
Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica). - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 6-bis,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio:
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante: Misure
urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone
fisiche e di accise, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i
beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne,
previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti,
dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella
dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso
in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un
comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di
teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito
maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e'
presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore
dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore.
 
Art. 18.
Contributo per il recupero degli olii esausti
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: e produzione di combustibili a specifica sono soppresse.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, recante: Disposizioni urgenti in
tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni, come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e'
istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi
dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante
rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti
nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli
impianti di combustione di oli usati, non altrimenti
riciclabili e di incrementare le misure compensative
destinate a favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella
misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui
258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro
per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a
2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti
nel territorio nazionale, su quelli introdotti in
territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli
introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e
sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci,
anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00),
sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99
99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC
3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC
3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri
prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da
Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in
territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i
prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari,
si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la
cessione da parte del venditore residente in altro Stato
membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
e) per i prodotti provenienti da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione.
5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro delle attivita'
produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da
destinare a compensare i maggiori costi relativi
all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da
destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo
sugli impianti di combustione degli oli usati non
altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad
attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla
predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita'
di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei
prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando
che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di
rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri
Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a
condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le
vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi
di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla
combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del consorzio obbligatorio degli oli usati delle
somme destinate al potenziamento dell'attivita' di
controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli
lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al
comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da
parte del consorzio obbligatorio degli oli usati di una
quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai
soggetti i quali alla data di istituzione del predetto
contributo detengono a scopo commerciale, in quantita'
superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati:
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra
l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi
in consumo alla data di soppressione della predetta
imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000
chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali,
ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
6. In relazione all'esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' di trattamento di
rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte
del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al
comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad
accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati
a subire processi di trasformazione per la produzione di
prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli
impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive,
e nella produzione degli antiparassitari per le piante da
frutta.
8. Per il ritardato pagamento dcl contributo di cui al
comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del
contributo e dell'interesse legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro di
entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a
norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non
costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da Euro 260 a Euro 1.550.
10. I funzionari dell'agenzia delle dogane e gli
appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e delle relative norme applicative, eseguono
controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art.
7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
 
Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati. (( 2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita' etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo. )) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7, legge 7 dicembre
2000, n. 383, recante: Disciplina delle associazioni di
promozione sociale:
Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: Legge-quadro
sul volontariato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1991, n. 196).
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera h),
legge 7 aprile 2003, n. 80, recante: Delega al Governo per
la riforma del sistema fiscale statale:
1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si
articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) - g) (Omissis).
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto
dei principi di semplicita', trasparenza ed efficienza e
nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla
base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni
altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la
quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a
finalita' etiche, in base ai seguenti principi: 1) la
destinazione della quota del corrispettivo a finalita'
etiche puo' essere stabilita facoltativamente dal
consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al
momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto
passivo; 2) l'entita' massima della quota del corrispettivo
ammesso e' stabilita ogni anno con la legge finanziaria per
l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della
finanza pubblica.
 
Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni
di volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Per l'acquisto di autoambulanze (( e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, )) in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241..
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 96, comma 1, legge 21
novembre 2000, n. 342 recante Misure in materia fiscale
come modificato dalla legge qui pubblicato:
Art. 96. (Disposizioni in materia di volontariato e di
canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita'
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di
utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto
disposto nei periodi precedenti, le assoc iazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (Onlus), possono conseguire
il predetto contributo nella misura del venti per cento del
prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
Art. 21.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004. (( 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ))

7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 44, dell'art. 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e successive modificazioni e' il
seguente:
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.
 
Art. 22.
Asili nido
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
 
Art. 23.
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro delle attivita' produttive )) entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 62-bis, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante:
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcol e sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie:
Art. 62-bis (Studii di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite associazioni professionali di categoria, elaborano,
entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore al fine di rendere
piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una
piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi
di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi
uffici identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 come
sostituito dalla legge qui pubblicata:
Art. 6 (Programmazione della rete distributiva). - 1.
Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per
l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttivita' del sistema e la
qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e
ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al
fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli
relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale:
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al
fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a
tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e
all'efficienza della rete distributiva nonche' della intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
e servizi, attraverso la costituzione di appositi
osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, coordinati da un osservatorio
nazionale costituito presso il Ministero delle attivita'
produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1,
fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al
settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici
comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai
quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri
storici e nelle localita' di particolare interesse
artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare
quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di
uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o
il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di
cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di
pervenire ad una programmazione integrata tra centro e
realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico
bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e
qualificare la presenza delle attivita' commerciali e
artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato,
di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico
ed evitare il processo di espulsione delle attivita'
commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine
di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed
in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di
cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e
procedono, altresi', alla consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a
centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i
regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al
presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione
delle norme comunali.
 
Art. 24.
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: 31 dicembre 2002 e: 30 giugno 2003 sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 dicembre 2003
e: 30 giugno 2004; all'alinea del comma 1 dell'art. 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti:
30 settembre 2003.
 
Art. 25.
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa
sul gas metano per usi civili
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art 27, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo..
 
Art. 26.
Disposizioni per la valorizzazione
e privatizzazione di beni pubblici
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2..
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente:
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.. (( 2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato.
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: ad uso residenziale, sono inserite le seguenti: , delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni. ))

4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. La modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1..
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia..
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'.
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, dopo la parola: immobili, sono aggiunte le seguenti: ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13.
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto il seguente:
17-bis. Il medesimo divieto (( di cui al terzo periodo del comma 17 )) non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica..
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.. (( 9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto. ))
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. (( Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni. ))
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (( 11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennita' per l'occupazione dell'alloggio.
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 351/2001
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
convertito con modificazioni, dalla legge n. 410/2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). - 1.
I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2 in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni e' consentita l'alienazione della
sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il
diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con
riferimento al solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale, nonche' in favore degli affittuari dei
terreni solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi, ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano il 50 per cento, ma meno dell'80
per cento delle unite' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto
di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore
abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a
quelle previste dal presente comma e determinate con i
decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il
diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei
terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001,
approvato dalla Commissione europea con decisione
comunitaria n. SG(2001) D/28893 del 5 giugno 2001. Non si
applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni
previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
dall'art. 7 della leg ge 14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per
la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina
previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbi-sogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Per gli acquisti in forma
non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui
al secondo periodo del comma 8 e' confermato limitatamente
ad acquisti di sole unita' immobiliari optate e purche' le
stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unita'
residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle
libere..
- Il testo dell'art. 1 del succitato decreto-legge n.
351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
410/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
Art. 1 (Ricognizione del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,
anche in funzione della formulazione del conto generale del
patrimonio, di cui agli articoli 5, comma 2, della legge
3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio,
con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli
archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio
indisponibile e disponibile.
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del
bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario,
alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e
voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai
commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia
del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri
enti locali che ne facciano richiesta, nonche' ai beni
utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre
venti anni, con il consenso dei proprietari.
6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla
gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.a., ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, e dell'art. 5 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato S.p.a., o
dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le
modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
al presente comma sono effettuate con esonero dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai
sensi del presente comma sono impiegate da RFI S.p.a. in
investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura
ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della
sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due
periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo, si applicano a tutte le
societa' controllate direttamente o indiret-tamente dallo
Stato al momento dell'alienazione dei beni..
- L'art. 15 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come
sostituito dall'art. 22 del decreto-legge n. 350/2001
(Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie),
convertito con modificazioni dalla legge n. 409/2001, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
Art. 5 (Societa' per la cartolarizzazione). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata
con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad
oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni
di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi
ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti
pubblici. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi
di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La
societa' puo' essere costituita anche con atto unilaterale
del Ministero del-l'economia e delle finanze; non si
applicano in tale caso le disposizioni previste dall'art.
2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni
risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonche' di
ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato
con i beni e i diritti di cui al comma 4.
2. Le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con
uno o piu' decreti del Ministro del-l'economia e delle
finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda
crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro
Ministero, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione
e' nominato un rappresentante comune dei portatori dei
titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di
nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli,
approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.
3. La societa' di cui al comma 1 finanzia le operazioni
di cartolarizzazione, anche in piu' fasi, mediante
emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di
finanziamenti.
4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al
comma 1, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito
delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla
societa' ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti
pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da
quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi
ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
7. Alla societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, o 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
8. I titoli emessi dalla societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto ministeriale 4 maggio
1999, del Ministero delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa
societa' per finanziare le operazioni di cartolarizzazione
di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui
redditi.
9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e'
soggetto alle imposte sui redditi, ne' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.
Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri
proventi dei conti correnti bancari delle societa' di cui
al comma 1.
10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque
crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a
ruolo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. I richiami all'I.N.P.S. ed ai decreti ministeriali
ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti,
in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle
finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui
al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2. Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,
previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti
dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano agli
articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440.
11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di
cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e'
previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai
decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999..
- Il Capo I (Disposizioni in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) del
decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410/2001, e successive modificazioni
comprende gli articoli da 1 a 4; per gli articoli 1 e 3
vedasi in note precedenti, si riportano qui di seguito gli
articoli 2 e 4:
Art. 2 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
possono essere costituite anche con atto unilaterale del
Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano
in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497,
secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro
creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di
costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui
risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1
effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in
piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni
immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I
beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e
degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad
essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti
di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del
comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti
passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui
l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al
comma 1 dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle
disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al
comma 1 dell'art. 3. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al medesimo comma 6.
Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di
investimento immobiliare). - 1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo beni immobili a uso diverso da quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali,
individuati con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. I decreti disciplinano altresi' le procedure per
l'individuazione o l'eventuale costituzione della societa'
di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento
delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei
proventi derivanti dalla vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1..
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, reca: Autorizzazione
di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il
personale militare e disciplina delle relative concessioni
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1978, n.
245).
- Il decreto del Ministero della difesa 16 gennaio
1997, n. 253, reca: Regolamento recante norme per gli
alloggi di servizio delle Forze armate (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1997, n. 179, supplemento
ordinario).
 
Art. 27.
Verifica dell'interesse culturale
del patrimonio immobiliare pubblico
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. (Comma soppresso).
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. (( L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'articolo 8 del medesimo testo unico. ))
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione delle schede descrittive (( nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate )) sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio (( e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa )) entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. (( La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica. ))
11. Le schede descrittive (( degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica positiva, )) integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, (( con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 )) del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. (( 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 recante: Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1999, n. 302, S.O.) e' il seguente:
Art. 2 (Patrimonio storico, artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico,
librario). (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2,
comma 1, 5, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1, decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148). - 1. Sono
beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico
o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1,
lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i
documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le
stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o
storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o
storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma
1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza
storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a
privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti
pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i
beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo,
a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del testo unico di
cui al succitato decreto legislativo 490/1999 e' il
seguente:
Art. 6 (Dichiarazione). (Legge 1 giugno 1939, n. 1089,
articoli 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'articolo
2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). (Legge 7 agosto
1990, n. 241, articoli 7, comma 1; 8). - 1. Il Ministero
avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6
direttamente o su proposta formulata dal soprintendente,
anche su richiesta della Regione, della Provincia o del
Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione risultante
dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune
interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del
Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che
il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate
all'art. 6, comma 4.
Art. 8 (Notificazione della dichiarazione. (Legge 1
giugno 1939, n. 1089, articoli 2 e 3, comma 1). - 1. La
dichiarazione prevista dall'art. 6 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore delle cose che ne
formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita'
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero,
e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
- Per i commi 15 e 17 dell'art. 3 del succitato decreto
legge n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla legge
n. 410/2001, vedasi in note all'art. 26 della presente
legge.
- Il testo dei commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), e' il seguente:
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei
beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art.
7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca
una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di
programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota
del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di
uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale
finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati
nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello
Stato, del recupero, della riqualificazione e della
eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni
anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni
immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro
territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del
demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e
delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni
della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilita' all'eventuale cessione.
- Il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e successive modificazioni, e' il
seguente:
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
di apposito incarico a societa' a prevalente capitale
pubblico, avente particolare qualificazione professionale
ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino
enti locali, anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
c) alla determinazione del valore dei beni da
alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la
societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni
degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova
utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro
della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della
difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo'
essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del
prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il
Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico-artistico individuando, in caso
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
giorni dalla ricezione della richiesta;
f) [le risorse derivanti dalle procedure di
alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero della difesa nella misura massima
di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento
degli obiettivi di cui al presente comma e per la
realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle
regioni in cui risulta piu' limitata la presenza di unita'
e reparti delle Forze armate, nonche' per l'adeguamento
delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime
regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze
armate. Per gli esercizi successivi la quota di
riassegnazione e' stabilita annualmente in sede di legge
finanziaria].
- Il testo dell'art. 44 della legge n. 448/1998 (Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della
difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata valutazione
delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal
nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a
tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai
beni compresi in aree protette o di particolare pregio
naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione,
attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere
attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,
i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il
venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita'
militari, ovvero non risulti piu' economicamente
conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto
disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
1-bis. (comma soppresso).
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma
112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. (comma soppresso).
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni
degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e
dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400
miliardi, allo stato di previsione del Ministero della
difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del
Ministero della difesa, per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo,
strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f),
della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
5. (Aggiunge un comma, dopo l'undicesimo, all'art. 4,
legge 18 agosto 1978, n. 497).
6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare
applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai
beni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni
effettuate, i proventi realizzati e le relative
destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al
Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle
regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
riguardano.
 
Art. 28.
Cessione terreni
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 23 novembre 2001, )) n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto (( agli affittuari )) il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. (( Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i criteri di cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: dei conduttori sono inserite le seguenti: e degli affittuari dei terreni e, dopo le parole: l'irregolarita', sono inserite le seguenti: dell'affitto o;
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: I terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita' immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5;
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: dei canoni di, sono inserite le seguenti: affitto o;
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: In caso di cessione, sono inserite le seguenti: agli affittuario. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' riportato nelle note all'art. 26.
 
Art. 29.
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, (( in funzione del patto di stabilita' e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili )) con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, (( con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, )) a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27 (( del presente decreto, )) l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ((ovvero l'uso pubblico )) e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. (( Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento d i cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. )) Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. (( 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attivita' direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca:
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.).
- Per il testo dei commi 17 e 18 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legge n. 351/2001, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 410/2001, vedasi in nota
all'art. 26.
- Il testo del comma 3 dell'art. 28 e del comma 4
dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
(Disposizioni in materia tributaria di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale
del catasto) e' il seguente:
Art. 28 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle
finanze).
(Omissis).
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per
l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000
al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per
l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).
Art. 29 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili per il Corpo della Guardia di finanza).
(Omissis).
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente
articolo, il Corpo della Guardia di finanza puo' assumere,
secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per
l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti
dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di
finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a
lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469 reca: Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n.
293).
- Per il testo dei commi 15 e 17 dell'art. 3 del
decreto-legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410/2001, vedasi in nota all'art. 26.
- Il testo dei commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003) e' il seguente:
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei
beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art.
7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca
una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di
programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota
del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di
uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale
finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati
nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello
Stato, del recupero, della riqualificazione e della
eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni
anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni
immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro
territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del
demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e
delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni
della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilita' all'eventuale cessione.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383 reca Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse
statale (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, S.O.).
- Il testo del quarto comma dell'art. 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382) e successive modificazioni, e' il
seguente:
Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si
debba procedere in difformita' dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione
interparlamentare per le questioni regionali con decreto
del Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei
Ministri competenti per materia.
- Il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 383/1994 e' il seguente:
Art. 2 (Accertamento di conformita' delle opere di
interesse statale). - 1. Per le opere pubbliche di cui
all'art. 1 del presente regolamento, l'accertamento della
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate
alla difesa militare, e' fatto dallo Stato di intesa con la
regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta
da parte dell'amministrazione statale competente.
Art. 3 (Localizzazione delle opere di interesse statale
difformi dagli strumenti urbanistici e mancato
perfezionamento dell'intesa). - 1. Qualora l'accertamento
di conformita' di cui all'art. 2 del presente regolamento,
dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la
regione interessata non si perfezioni entro il termine
stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la
regione e, previa deliberazione degli organi
rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonche'
le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle
leggi statali e regionali.
2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi
alle opere di interesse statale, nel rispetto delle
disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici,
artistici e ambientali.
3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi
entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad
essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che cio'
comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni del
soggetto proponente.
4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi
all'unanimita', sostituisce ad ogni effetto gli atti di
intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da
leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimita', si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano
le disposizioni, di cui agli articoli 14, comma 4; 16,
comma 3; 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- La sezione II del capo II del titolo II della parte I
del testo unico delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A) (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.) comprende gli
articoli da 16 a 19, qui di seguito riportati:
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5,
comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
e c) e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11
marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n.
448, art. 61, comma 2). - 1. Salvo quanto disposto
dall'art. 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonche' al costo di costruzione, secondo le modalita'
indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione e' corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso
puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le
garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni
dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti
urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati
in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonche' delle leggi
regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i
cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche
e delle tipologie delle costruzioni e della loro
destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il
costo di costruzione e' determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di
deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6.
Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione.) (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7,
comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n.
10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma
60) - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata,
relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il
comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista dall'art. 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima
abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i
requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonche' per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di
proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e'
commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Art. 18 (L) (Convenzione-tipo) (legge 28 gennaio 1977,
n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23,
comma 6) - 1. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di
cui all'art. 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri
nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi dell'art. 16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo
delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente.
Art. 19 (L) (Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza) (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 10) - 1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attivita'
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi
e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione
definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'art. 16, nonche' in relazione ai tipi di attivita'
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16,
nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai
diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio
comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate
nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci
anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione e' dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
 
Art. 30.
Valorizzazione immobili dello Stato
attraverso strumenti societari (( 1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le societa' di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso 1'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. )) L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle societa' di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprieta' dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullita', gli obb lighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle societa' di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati. (( I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. ))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana, promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato. (( 2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia puo esercitare l'opzione irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale assunto successivamente a detta data.. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 15 dell'art. 3 del
decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26
- Il testo deIl'art. 120 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
Art. 120 (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le
citta' metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di
trasformazione sono individuati con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili
non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta' degli enti locali interessati dall'intervento
possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di
concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la
societa' per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
- Gli articoli 823 e 829 del codice civile recano:
Art. 23 (Condizione giuridica del demanio pubblico). I
beni che fanno parte del demanio pubblico [c. c. 822, 825],
sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti
a favore di terzi [c. c. 1145], se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [c. c. 30,
700].
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' [c. c. 948, 949,
950, 951] e del possesso [c. c. 1168, 1169, 1170, 1171,
1172] regolati dal presente codice.
Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio).
- Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio
dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio
deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
comunali e provinciali [c. c. 826].
- Per il testo del comma 4 dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge 351/2001, vedasi in nota all'art. 26.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n, 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica..
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia
e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art.
1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. In
relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in
attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto
organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 2:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con
le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti
di comprovata professionalita' estranei
all'amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
individuare con decreto ministeriale. La predetta
indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti
di livello dirigenziale non superiore, per l'intero
Ministero, a quindici;
b) gli Uffici centrali del bilancio presso i
Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli
Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del
precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria
presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo e presso l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente,
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue
sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di
Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si
configurano come uffici di livello dirigenziale non
generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di
livello dirigenziale generale del Ministero. Resta
parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello
dirigenziale non generale del Ministero;
c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi
della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) il Comitato di coordinamento del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario e' integrato dai capi
dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle
Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello
stesso e' gratuita per tutti i componenti. La durata
massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu'
di una volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e'
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli
esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di
tre anni. Il direttore e' responsabile del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta
esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla
conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati
degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo
che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi
possono comunque accedere il Ministro, i capi dei
Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della
Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali.
Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi ed
incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le
disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale
addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede
di prima applicazione della presente lettera:
1) per gli incarichi in corso alla data di entrata
in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di
tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine
originario dell'incarico non scada anticipatamente;
2) per gli incarichi in corso non puo' essere
disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei
anni;
3) il direttore del Servizio da ultimo nominato
continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di
nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;
4) con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento
del Servizio;
e) i membri di diritto del comitato di coordinamento
del Servizio consultivo ed ispettivo tributario
costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La
partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e'
gratuita;
f) della Commissione consultiva per la riscossione,
operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il
Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua
sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;
g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e
delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una
Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito
di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di
esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla
materia, anche in ordine alla risoluzione in via
amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle
relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse
finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni
soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle
derivanti dall'applicazione del secondo periodo della
lettera d) del presente comma sono destinate al
funzionamento della predetta commissione per la trasparenza
dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla
Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in
favore dei componenti delle predette commissioni sono
determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto ministeriale.
2. In sede di prima applicazione dell'art. 67 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal presente decreto legislativo, ferma restando
l'applicabilita' ai direttori delle Agenzie fiscali
dell'art. 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145,
il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori
e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre
dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I
comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad
operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da
effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. All'art. 41, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sono aggiunte le seguenti: e, per il comparto
delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le
modalita' previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto
dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni
dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione
delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma
3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi
regolamenti di contabilita' e di amministrazione, da
approvare con le modalita' previste dall'art. 60, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, il personale che
esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia
fiscale o ad altra pubblica amministrazione.
5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione in ente pubblico mantengono il regime
pensionistico e quello relativo alla indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui
e' iscritto il personale assunto successivamente a detta
data.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
 
Art. 31.
Fondi di investimento immobiliare
1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' (( stata )) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati (( nell'articolo 6 )) del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante:
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410:
2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo,
la societa' di gestione preleva annualmente un ammontare
pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il
valore netto del fondo deve essere calcolato come media
annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha
avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso
d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione non concorre a formare il valore del
patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva
dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 recante: Modificazioni al
regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati:
Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). -
1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e
che non siano residenti negli Stati o territori di cui
all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai
decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi'
soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato.
2. (Comma abrogato dall'art. 10 D.L. 25 settembre 2001,
n. 350).
 
Art. 32.
Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, (( di cui al presente articolo, )) il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato (( con decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con (( l'articolo 39 )) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato (( su proposta del Ministro dell'interno )) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.. (( 8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.. ))

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (( di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali, )) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, (( attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di riqualificazione gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. )) Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del (( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (( di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, )) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma (( e' assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma. ))
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, (( denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, )) per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui (( all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento (( di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. )) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, (( del decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale (( ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, )) il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004. (( Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio. ))
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B (( allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005. (( 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime. ))
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1 gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )) predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 (( metri cubi )) per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, (( a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. ))
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui (( all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, )) di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (( di cui al comma 29. ))
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata (( al presente decreto, )) ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi (( alle )) opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata (( al presente decreto. )) Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi (( dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, )) con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 (( al presente decreto. ))
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. ))
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il (( 50 per cento )) delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio.
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente:
Art. 32 (( Opere costruite su aree sottoposte a vincolo )). - 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del (( decreto ministeriale )) 1 aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo )) edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione (( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, )) al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui (( all'articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380. (( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi. ))
44. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: l'inizio sono inserite le seguenti: o l'esecuzione.
45. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni sono inserite le seguenti: , nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
46. All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. (Soppresso).
49. (Soppresso). (( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. ))

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, (( nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede )) con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 reca: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
[Testo unico Edilizia] ed e' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245 S.O. n. 239.
- Il titolo V della Costituzione italiana reca: Le
Regioni, le Provincie i Comuni.
- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 ottobre 2001, n. 248.
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47 reca: Norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico - edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985, n.
53.
- Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 recante: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1994, n. 304 S.O. n. 174 e' il seguente:
Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni
edilizie). - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere
abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a
nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per
singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I
termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente
comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge 28febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente
articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano
applicazione nel caso di annullamento della concessione
edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi
se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti
sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente
deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme
di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui
agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili
oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo
giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi'
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal
caso non opera nei confronti dell'amministratore o del
terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di
cui al sesto periodo del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985
e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura
dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge
di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio
1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per
2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai
sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari
alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai
centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve
essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui
all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente
resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della
documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di
presentazione della perizia giurata, della certificazione
di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche'
del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma
dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione
di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al
presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui
all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il
decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni
con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza l'adozione di un
provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o
ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto
del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto
termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri
concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo'
essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se
nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata
interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non
veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate
senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle
sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della L.
28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si
applicano nel caso in cui il versamento sia stato
effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente
alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei
documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi
dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal
comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il
conseguente diniego della concessione o autorizzazione in
sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i
provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita'
di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve
essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo
1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata
alla presente legge e della restante parte in quattro rate
di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile
1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il
15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della
restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una
delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da
corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a
quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita
alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla
L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera
somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita'
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione,
entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5
e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,
pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima
modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in
adempimento di norme contenute nei decreti legge 26 luglio
1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre
1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione
dell'importo complessivo della oblazione da versare entro
il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di
concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i
loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta
l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a
pena di improcedibilita' della domanda, versare, in luogo
della somma residua, il triplo della differenza tra la
somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il
31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova
applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero
pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui
all'art 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
dopo il primo comma e' inserito il seguente: Per le opere
eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, e al decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non
comportano aumento di superficie o di volume, il parere
deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso
tale termine il parere stesso si intende reso in senso
favorevole.
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e
fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L.
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria,
subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue
il reato per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere
altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al
comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di
una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C
allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457
nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove
soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli
oneri concessori si applica la stessa rateizzazione
prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme
consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte
delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le
disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro
sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico.
Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato
realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori
applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti
inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la
somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a
detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate
entro il 30 giugno1987 e non definite per il mancato
pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla
presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al
comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per
cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli
oneri concessori siano stati determinati ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale
e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli
importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto
previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in
applicazione dei parametri in vigore alla data del
30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri
concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro
il termine di cui al primo periodo del presente comma
comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento
annuo sulle somme dovute.
10 bis. Per le domande di concessione o autorizzazione
in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali
il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del
presente articolo, gli interessati possono chiederne la
rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il
31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'art.
13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere,
nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal
presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di
concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998 i comuni
determinano in via definitiva i contributi di concessione e
l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede
agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica
della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il
proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento
offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di
sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in
essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la
sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui
all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono
acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio
indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a
situazioni di estremo disagio abitativo, la misura
dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle
stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D
allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5
del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le
norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge
28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non
puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello
determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta
giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima
data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione
e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti
adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad
abitazione principale del proprietario residente all'estero
del possessore dell'immobile o di altro componente del
nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo
grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le
opere abusive risultino di consistenza non superiore a
quella indicata al comma 1 del presente articolo. La
riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione
dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di
piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso
soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e'
quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi
titolo, e' quello derivante dalla somma della quota
proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente
dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali
fini si considera la natura del reddito prevalente qualora
ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,
ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter
vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta
in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi
del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura
legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente
deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di
trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente
articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui
all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le
riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai
fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui
al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo
35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in
quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione
di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 34 della
predetta legge n. 47 del 1985 e' aumentata al 50 per cento.
Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art.
35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del
richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche
per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di
sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge
2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di
attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni
nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo
comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al
miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui
al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la
certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma
dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve
essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in
materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai
termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di
concessione e di presentazione delle domande, che si
intendono come modificative di quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza
della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli
oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere
l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate
disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle
relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare
dietro esibizione di certificazione comunale attestante
l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono
in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune
nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad
attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre
1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati
dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non
comprendono il divieto transitorio di edificare previsto
dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle
relative norme di attuazione ad esclusione di quelle
relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa..
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 recante: Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202 e' il seguente:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno..
- Il testo dell'art. 141 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n.
162, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
Art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali). - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui
all'art. 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il
relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.
- Il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1998 del
Ministero dei lavori pubblici reca: Promozione di programmi
innovativi in ambito urbano denominati Programmi di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del
territorio.
- Il testo dell'art. 120 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e' il seguente:
Art. 120 (Societa' di trasformazione urbana). - 1. Le
citta' metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono
costituire societa' per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni
dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati
delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione degli immobili interessati
dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure
di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di
trasformazione sono individuati con delibera del consiglio
comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili
non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta' degli enti locali interessati dall'intervento
possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di
concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la
societa' per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 reca:
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302 S.O. n.
229.
- Il testo dell'art. 27, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il
seguente:
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti
l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su
aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il
dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello
stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente importante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in
applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorita'
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di
cui ai commi 55 e 56 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
- Il testo dell'art. 2, comma 55 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 recante: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica - (Collegato alla legge finanziaria
1997), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 1996, n. 303, S.O. n. 233, e' il seguente:
55. In caso di inadempienze, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'attuazione di
quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, su segnalazione del
prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio,
nominano un commissario ad acta per l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
- Il testo dell'art. 41, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il
seguente:
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di
opere abusive e' possibile avvalersi, per il tramite dei
provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 reca:
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo,
a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337,
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999,
n. 53 S.O. n. 45.
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge del 23 aprile
1985, n. 146 recante: Proroga di taluni termini di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1985, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e'
il seguente:
Art. 9 (Rilevazione della consistenza e delle
caratteristiche delle opere abusive). - 1. Il Ministero dei
lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla
rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle
opere abusive realizzate fino al 1 ottobre 1983 ed alle
relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la
rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori
pubblici predispone il modello per la domanda da presentare
ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al
Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione
sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riguardo alla situazione ed
all'efficacia delle norme di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio.
- Il testo dell'art. 31, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il
seguente:
7. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita'
giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il testo dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400 recante: Disposizioni per la determinazione
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993, n.
234, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e' il seguente:
Art. 03 (Canoni annui per concessioni con finalita'
turistico-ricreative). - 1. I canoni annui per concessioni
con finalita' turistico-ricreative di aree, pertinenze
demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del
demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1
gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina
mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri
direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi
acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
a normale valenza turistica;
3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
a minore valenza turistica;
4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di
cui all'art. 29 del codice della navigazione;
b) articolazione delle misure dei canoni secondo la
classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
c) determinazioni di alcune misure base dei canoni
con la seguente articolazione:
1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per
la categoria A; lire 1800 al metro quadrato per la
categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la
categoria C;
2) area occupata con impianti di facile rimozione:
lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000
al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro
quadrato per la categoria C;
3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A;
lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000
al metro quadrato per la categoria C;
4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definiti dall'art. 5 del
testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n.
3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra
100 e 300 metri dalla costa;
6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per
il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi
al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);
d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) nei limiti di quelli determinati per le
concessioni di valenza turistica inferiore qualora i
titolari della concessione consentano l'accesso gratuito
all'arenile, nonche' la gratuita' dei servizi generali
offerti all'utenza;
e) riduzione della misura base di canoni di cui alla
lettera c) alla meta' in presenza di eventi dannosi di
eccezionale gravita' che comportino una minore
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo
accertamento da parte delle competenti autorita' marittime
di zona;
f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni
demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno
climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla
lettera c) fino alla meta' nel caso in cui il
concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad
effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene
pertinenziale, nonche' dei casi previsti dagli articoli 40
e 45, primo comma, del codice della navigazione;
h) riduzione fino alla meta' della misura base dei
canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad
aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non
abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il
diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una
specifica attivita' che non escluda l'uso comune o altre
possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;
i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo
della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le
concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice
della navigazione e all'art. 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei
canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche affiliate
alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni
sportive nazionali.
2. Alla determinazione dei canoni annui delle
concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi
sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n.
1604 e successive modificazioni, nonche' di quelli relativi
ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio
decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla
legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni,
e di quelli comunque concernenti attivita' di costruzione,
manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di
trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1
gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina
mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro
e delle finanze.
3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e
minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree
richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni
in essere, e' riservato all'autorita' competente.
4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla
effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione
se l'utilizzazione e' inferiore all'anno, purche' non
sussistano strutture che permangono oltre la durata della
concessione stessa..
- Il decreto ministeriale del Ministero dei trasporti e
della navigazione 5 agosto 1998, n. 342 reca: Regolamento
recante norme per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative, ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 ottobre 1998, n. 233.
- Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale del
Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998,
n. 342 e' il seguente:
Art. 6 (Classificazione delle aree - Individuazione). -
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le
regioni individuano le aree del proprio territorio da
classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli
accertamenti - sulla base dei criteri armonizzati sul piano
nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dei requisiti di
alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra
l'altro, dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e
paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla
balneabilita';
d) ubicazione ed accessibilita' agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle
attrezzature e dei servizi.
2. La conseguente delibera regionale e' adottata entro
centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto e trasmessa per conoscenza alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, ed al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. La classificazione delle aree e' soggetta
normalmente a revisione quadriennale col medesimo
procedimento.
4. In fase di prima attuazione la revisione e'
effettuata entro due anni..
- Il testo dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e' il seguente:
Art. 33 (Opere non suscettibili di sanatoria). - Le
opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria
quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora
questi comportino inedificabilita' e siano stati imposti
prima della esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali
nonche' dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a
difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa
militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la
inedificabilita' delle aree.
Sono altresi' escluse dalla sanatoria le opere
realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima. Per le opere non
suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si
applicano le sanzioni previste dal capo I..
- Il testo degli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale e' il seguente:
Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono e furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare].
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso..
Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di
concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non
colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a
lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni..
Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di
provenienza illecita). - Fuori dei casi di concorso nel
reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilita' provenienti da delitto non colposo; ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta
milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso
nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre
utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni..
- Il testo degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 e' il seguente:
Art. 6 (Dichiarazione) (legge 1 giugno 1939, n. 1089,
artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b). - 1. Salvo
quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1,
lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In
caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3..
Art. 7 (Procedimento di dichiarazione (legge 7 agosto
1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8). - 1. Il Ministero avvia
il procedimento di dichiarazione previsto dall'art. 6
direttamente o su proposta formulata dal soprintendente,
anche su richiesta della regione, della provincia, del
comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione, risultante
dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione
del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune
interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del
Capo Il e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che
il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate
all'art. 6, comma 4..
- Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge del 21
novembre 2000, n. 353 recante: Legge-quadro in materia di
incendi boschivi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 novembre 2000, n. 280, e' il seguente:
Art. 3. - 1. Le regioni approvano il piano regionale
per la programmazione delle attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza,
[dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata
"Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,] del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito
denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata"..
- Il testo all'art. 59, secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616
recante: Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975 n. 382, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
La delega di cui al comma precedente non si applica ai
porti e alle aree di preminente interesse nazionale in
relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle
esigenze della navigazione marittima. L'identificazione
delle aree predette e' effettuata, entro il 31 dicembre
1978, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, per la
marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni
interessate..
- Il testo dell'art. 46 del testo unico di cui al
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42 S.O. n. 30, e' il seguente:
Art. 46-(R) - (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato..
- La legge del 31 maggio 1965, n. 575 reca:
Disposizioni contro la mafia, ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138.
- Il testo dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e' il seguente:
Art. 23 (Controlli periodici mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici). - Le regioni stabiliscono, con
proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere
assoggettate a particolare controllo periodico
dell'attivita' urbanistica ed edilizia anche mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresi' la costituzione
di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e
dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni
finanziari per l'applicazione delle disposizioni del
presente articolo con quota parte degli introiti di
competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla
determinazione della quota da destinare alla finalita'
suddetta..
- Il testo dell'art. 37, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e' il seguente:
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria,
le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge
28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,
alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei
comuni, nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non
puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello
determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in
vigore della presente legge..
- Il testo dell'art. 2, comma 5 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni recante: Legge
quadro in materia di lavori pubblici, e' il seguente:
5. Le disposizioni della presente legge non si
applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati
a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi assimilabile; per le singole opere d'importo
superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure
di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE..
- Il testo dell'art. 29 della legge 21 febbraio 1985,
n. 47, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
Art. 29 (Varianti agli strumenti urbanistici e poteri
normativi delle regioni). - Entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e
approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici
generali finalizzati al recupero urbanistico degli
insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, entro un
quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti
devono tener conto dei seguenti principi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e
secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale
ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresi':
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i
comuni per la individuazione e la perimetrazione degli
insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni
qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona
dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti e'
obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti,
precisando i casi nei quali non e' richiesta l'approvazione
regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche
obbligatori, fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli
interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le
modalita' di pagamento degli stessi in relazione alla
tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla
ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto
unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli
immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo
comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli
insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente,
fermi restando gli effetti della mancata presentazione
dell'istanza di sanatoria previsti dall'art. 40, possono
formare oggetto di apposite varianti agli strumenti
urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel
rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e
delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del
precedente secondo comma.
4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico
possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e
privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico,
economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate
dall'abusivismo edilizio..
- Il testo dell'art. 47, comma 1 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e' il seguente:
Art. 47. - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R)..
- Il testo dell'art. 38, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e' il seguente:
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di
cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, e all'art. 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della
presente legge, nonche' quelli di cui all'art. 221 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo
comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Essa estingue altresi' i reati di cui all'art. 20
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' i procedimenti
di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora
l'immobile appartenga a piu' proprietari, l'oblazione
versata da uno di essi estingue il reato anche nei
confronti degli altri comproprietari..
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 reca:
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992,
n. 305 S.O. n. 137.
- Il testo dell'art. 40, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 e' il seguente:
Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza). - Se nel
termine prescritto non viene presentata la domanda di cui
all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale
difformita' o in assenza della licenza o concessione,
ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi
dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al
capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la
domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta.
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali,
esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o
loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della licenza o della concessione ad edificare o
della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata
la copia per il richiedente della relativa domanda, munita
degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia
autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non
siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle
prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza
edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente
titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti
iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso
atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto
medesimo. Per gli edifici di proprieta' comunale, in luogo
degli estremi della licenza edilizia o della concessione di
edificare, possono essere prodotti quelli della
deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o
l'opera autorizzata.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti,
rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa
dall'insussistenza della licenza o della concessione o
dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria
al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della
domanda indicate al comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma
dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21. Le nullita' di
cui al secondo comma del presente articolo non si applicano
ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive
immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli
derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e
di liquidazione coatta amministrativa.
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle
previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente
legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure
esecutive, la domanda di sanatoria puo' essere presentata
entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento
dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui si
interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in
vigore della presente legge..
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 48 - (L) (Aziende erogatrici di servizi pubblici)
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45). - 1. E' vietato a
tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere
prive di permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza
di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario
della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una
sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che
gia' usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, puo' essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia'
usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo'
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore
al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta
e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa.
3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante
vigilanza sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle
aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui
sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero
degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di
concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova
del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per
ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000
ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro
2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della
azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti..
- Il testo dell'art. 2, comma 46 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 recante: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica - (Collegato alla legge finanziaria
1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
1996, n. 303 S.O. n. 233 e' il seguente:
46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo
di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione
dell'indennita' risarcitoria prevista dall'art. 15 della
citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere
celermente applicabile la disposizione di cui al presente
comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del
Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati parametri e
modalita' per la qualificazione della indennita'
risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di
abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo..
- Il testo dell'art. 35, comma 14 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e' il seguente:
14. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della
domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata
dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
o autorizzazione in sanatoria puo' completare sotto la
propria responsabilita' le opere di cui all'art. 31 non
comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine
l'interessato notifica al comune il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori non prima di trenta giorni dalla data della
notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il
residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle
opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti
amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere
di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti
solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilita'
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo..
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64 recante:
Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76.
- Il decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 reca:
Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto
1967, n. 765..
- Il testo dell'art. 20, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' il
seguente:
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da
quelle di cui all'art. 5, comma 3, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
l'art. 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490..
- Il testo dell'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.
1150 recante: Legge urbanistica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1942, n. 244 e' il seguente:
Art. 21 (Attribuzione ai privati di aree gia'
pubbliche). - Le aree che per effetto della esecuzione di
un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo
pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione
edilizia, accedono alla proprieta' di coloro che hanno
edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo
versamento del prezzo che sara' determinato nei modi da
stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente
legge, in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area.
Il comune ha facolta' di espropriare in tutto o in
parte l'immobile al quale debbono essere incorporate le
aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di
esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente
decorrere, per manifestare la propria volonta' il termine
che gli sara' prefisso con ordinanza podestarile nei modi
che saranno stabiliti nel regolamento..
- Il testo dell'art. 27, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti
l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su
aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' in tutti i casi di
difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di
aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il
dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello
stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai
fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente importante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in
applicazione delle disposizioni del titolo Il del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorita'
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di
centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, procede
alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita'
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662..
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e' il seguente:
Art. 44 (L) (Sanzioni penali).- 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste
dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a
51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a
51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a
scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30.
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che
accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di
realizzazione mediante denuncia di inizio attivita' ai
sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformita' dalla stessa..
- Il testo dell'art. 54, comma 16 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 recante: Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302 S.O. n.
255, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a
regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante
titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono
imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono
disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad
annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio
a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei
residui per essere reiscritte nella competenza degli
esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di
ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro
l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio. Tali spese, limitatamente agli esercizi
finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza
degli esercizi successivi a quello terminale sempreche'
l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio
finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.
 
Art. 32-bis.
Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei ministri (( 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
 
Art. 33.
Concordato preventivo (( 1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonche' il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000,00 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui e' stata data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: pari al cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al centocinquanta.
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1 gennaio e il 16 marzo 2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5. ))

Riferimenti normativi:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1989,
n. 190).
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
recante: Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
Art. 2. - Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in
via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della
Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del
decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di
imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le
disposizioni di cui all'art. 3.
4. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
4-bis. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
5. (Comma abrogato dall'art. 2, decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai
commi da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi
dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'art. 7,
commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di cui
all'art. 30, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche presentano la
dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per
il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle
imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
- Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi:
Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
- Si riporta il testo degli articoli 39, 40 e 41-bis
del citato decreto del Presidente della Repubblica,
29 settembre 1973, n. 600 recante: Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi:
Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al
secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (lettera abrogata dall'art. 8, decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo..
Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del
caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai
fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione
del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o
associazioni equiparate..
Art. 41-bis (Accertamento parziale). - Gli uffici delle
imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del
titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente, e in
quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche
soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni
prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della
dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture
contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in
base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo e' determinato
sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma
dell'art. 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito
complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio
senza attribuzione totale o parziale alle categorie di
redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel
precedente comma.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, reca: Regolamento recante norme
per il riordino della disciplina delle presunzioni di
cessione e di acquisto. (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298).
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca:
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle presunzioni di cessione e di acquisto. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165).
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3. (Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, legge
23 dicembre 1999, n. 488).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. (Comma abrogato).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa all'imponibile non correttamente documentato o
registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione,
commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella
documentazione o nei registri, una imposta inferiore a
quella dovuta..
2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al centocinquanta per cento dell'imposta
corrispondente all'importo non documentato. La stessa
sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su
apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna
operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento
per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e
secondo periodo, la sanzione non puo' essere inferiore a
lire un milione.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare
della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta
in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non provveda a
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Si riporta il testo degli articoli 50, comma 1, e 53
del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante: Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi:
Art. 50 (Determinazione dei redditi di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde..
Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni
e di altri titoli in serie o di massa, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa;
d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
f) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui
alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e),
della citata legge 7 aprile 2003, n. 80 recante: Delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale:
1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote
dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per
cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale
importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la
riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) Omissis;
2) Omissis;
3) introduzione del concordato triennale preventivo
per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro
autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di
settore;.
 
Art. 34.
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: 16 ottobre 2003, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 16 marzo 2004;
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.; (( c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: 16 ottobre 2003 sono sostituite dalle seguenti: 16 marzo 2004. ))
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 16 ottobre 2003 e 16 settembre 2003 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 16 marzo 2004 e 16 febbraio 2004.
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: 30 novembre 2003, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 2004; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: 1 marzo 2004 sono sostituite dalle seguenti: 16 maggio 2004.
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. (( 5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. ))

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita' ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 1 (Nuovi termini delle definizioni e modifiche
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. I contribuenti
che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata
in vigore del presente decreto, hanno effettuato i
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e
14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica
all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le
relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata
legge n. 289 del 2002, le parole: 30 giugno 2003, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre
2003; nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le
parole: 31 ottobre 2003 sono sostituite dalle seguenti:
1 marzo 2004; al secondo periodo, le parole: 31 luglio 2004
sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2004 ovvero al
30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un
massimo di dodici rate trimestrali; al quarto periodo, le
parole: 31 luglio 2004 sono sostituite dalle seguenti:
31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali.
2. I contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, versamenti utili per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art.
5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono
provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace
anche per i contribuenti che nei termini precedentemente
fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e
intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta
ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata legge n. 289
del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle
predette disposizioni, nonche' quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative
alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti,
rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle
finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate anche
con riferimento alle date di versamento degli eventuali
pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre 2003.
2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze
previste dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
fissato al 16 marzo 2004; alla medesima data e' altresi'
fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2,
primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 9, al comma 2, lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; le somme da
versare complessivamente ai sensi della presente lettera
sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte
eccedente l'importo di 11.600.000 euro;
b) nello stesso art. 9, al comma 7, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fino ad un
importo di 250.000.000 di euro, nonche' di una somma pari
al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo;
c) (Aggiunge il comma 2-ter, all'art. 12, legge
27 dicembre 2002, n. 289).
2-quater. Nel caso in cui, per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle
lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un
versamento di importo inferiore a quello gia' versato in
applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti
interessati possono utilizzare la differenza in
compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad
eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma
riservata la dichiarazione prevista dal predetto art. 9,
secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 4, della
medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata
in eccedenza e' restituita da parte dell'intermediario,
senza corresponsione di interessi, previa presentazione di
una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003;
l'intermediario procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003
hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui
all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, possono optare per la definizione automatica
prevista dall'art. 9, comma 2, lettera b), della stessa
legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni
introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente
articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto
della nuova opzione risulti non inferiore a quella
risultante dalla dichiarazione integrativa gia' presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in
base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il
16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria,
di cui al comma 8 dello stesso art. 15, e' fissato al
18 marzo 2004. E' sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine
per il perfezionamento della definizione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli
inviti al contradditorio di cui al comma 1 del citato art.
15 della legge n. 289 del 2002. Per i contribuenti che
provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del
presente articolo, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004,
versamenti utili per la definizione di cui all'art. 16
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo
art. 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003;
contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento
utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8,
comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione
della punibilita' opera nei confronti di tutti coloro che
hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati
anche quando le procedure di sanatoria, alle quali e'
riferibile l'effetto di esclusione della punibilita',
riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da
questi sono perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'art. 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 17,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al
31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni
2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti
impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la
riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi
delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis,
12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'
dall'art. 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27.
2-nonies. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2, decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
2-decies. Ai fini dell'art. 12 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi
da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate
sia di natura tributaria che non tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di
cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano
regolarmente effettuate le formalita' indicate al comma 2
dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e
successive modificazioni, mediante allegazione degli
originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma
di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'art. 14, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: di
attivita' in precedenza omesse sono sostituite dalle
seguenti: di attivita' in precedenza omesse o parzialmente
omesse.
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'art. 9,
comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
altresi' prodotti nel caso in cui, prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il processo verbale di constatazione non abbia
dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei
confronti del contribuente a seguito di provvedimento
dell'amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui
l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato
annullato per autotutela.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca:
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale. (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165).
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (finanziaria 2002):
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli
inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi
verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non e' stato
notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio, possono essere definiti secondo le
modalita' previste dal presente articolo, senza
applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La
definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti
e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2-ter (della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno
2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto di cui al
comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento
delle somme di cui al comma 1 sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
il 16 febbraio 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma
2, secondo e terzo periodo.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (finanziaria 2002)", come modificato dalla legge qui
pubblicata.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004;
qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni il presente articolo. Per le liti e possono
essere definite ai sensi del presente articolo sono
altresi' sospesi, sino al 30 aprile 2004, i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio.
- Si riporta il testo dell'art. 3 commi 1 e 11 del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle
entrate in via telematica ovvero per il tramite di una
banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
I contribuenti con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei
sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 4
puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E'
esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti
e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. - 10. (Omissis).
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo..
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 recante: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
Art. 19 - 1. I versamenti delle imposte, dei
contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e
delle altre somme, al netto della compensazione, sono
eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca
convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 recante: Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo:
2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di
conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i
dati delle operazioni da trasmettere e le relative
modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le
penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla
convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio
svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata
tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del
numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello
delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli
adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei
versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata
triennale.
 
Art. 35.
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: e operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.;
b) nell'articolo 68, primo comma, la (( lettera c-bis) )) e' soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: Alle importazioni di beni indicati (( nel settimo e nell'ottavo comma )) dell'articolo 74, concernente (( disposizioni )) relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,;
d) nell'articolo 74:
1) (( il settimo comma e' sostituito )) dal seguente: Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati. lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli (( articoli 21 )) e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).; (( 1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera: e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21);
2) i commi nono e decimo sono abrogati. ))

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: non soggetta, nonche' le parole: e 74, commi ottavo e nono.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 19 - 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta
a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di
cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile
dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in
relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
- Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: Istituzione, disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 68 - Non sono soggette ali imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma,
lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel
secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei
corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo,
sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti
articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui
cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da
investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si
applica allorche' i requisiti ivi indicati risultino da
conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione
doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
c-bis) (lettera soppressa);
d) la reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati,
sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia
doganale;
e);
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni
colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali
ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma,
lettera l), dell'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
recante: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggunto, come modificato dalla legge qui pubblicata.
Art. 70 - L'imposta relativa alle importazioni e'
accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si
applicano per quanto concerne le controversie e le
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai
diritti di confine.
Per le importazioni effettuate senza pagamento di
imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 8,
all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi
previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica
la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46,
salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge
doganale.
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello
Stato tramite il servizio postale deve essere assolta
secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte
di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui
all'art. 4, quarto comma, puo' essere richiesta a rimborso
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o
trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che venga
fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di
detti beni e' stata assoggettata all'imposta nello Stato
membro di destinazione.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello
Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e'
assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo Il; a
tal fine il documento doganale deve essere annotato, con
riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei
registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti
della detrazione, nel registro di cui all'art. 25.
Alle importazioni di beni indicati nel settimo e
nell'ottavo comma dell'art. 74, concernente relative a
particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al
comma precedente.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
come modificato della legge qui pubblicata:
Art. 74 - In deroga alle disposizioni dei titoli primo
e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrat ivi non sia superiore al cinquanta
per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, second o le modalita' previste dalla
predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o
altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri,
giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale
connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata
prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35,
presso il competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente
l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari
dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del
precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del
presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al
terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle
disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico
con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali
da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi
superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto
del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa
autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e
agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti
all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli
esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso
di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti
nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro
delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma,
lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le
prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel
periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo
committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola
fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In
deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le
fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti
autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione.
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato
pattuito un termine successivo alla consegna del bene o
alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della
prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento
con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita'
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa
vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e
cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle
attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica
con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata
in misura pari ad un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le
cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la
disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli
ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di
stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e
plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il
trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al
pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta,
con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21
e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai tini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati
di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o
altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di
minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in
pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in
peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d.
72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa
specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non
ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli
non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffmato e leghe di rame, greggio (v.d.
74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega
(v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6
millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro
superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e)-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro
superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);
e) sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21).
(comma abrogato).
(comma abrogato).
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a),
b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione
con rappresentanza ad esse relative.
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 42 - 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti
dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui
cessione nel territorio dello Stato e' non imponibile o a
norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ovvero e' esente dall'imposta a norma
dell'art. 10 dello stesso decreto.
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza
pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui
alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di
cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17..
 
Art. 36.
(soppresso).
 
Art. 37.
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti
al pagamento di tasse su veicoli
e natanti per anni pregressi
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-quinquies del citato
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
recante: Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita':
Art. 5-quinquies (Definizione della tassa
automobilistica erariale). - 1. Le violazioni commesse
entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento
della tassa automobilistica erariale, possono essere
definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il
16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di
versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e
sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento
relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni
possono essere definite mediante il pagamento al
concessionario della riscossione della tassa medesima entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima
data..
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003:
Art. 13 (Definizione dei tributi locali). - 1. Con
riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione
dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche'
l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e
sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i
contribuenti adempiano ad obblighi tributari
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma i possono
essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso
procedure di accertamento o procedimenti contenziosi' in
sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali
altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in
relazione ai propri procedimenti amministrativi, la
richiesta del contribuente di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e
grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine
stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il
completo adempimento degli obblighi tributari, secondo
quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si
intendono tributi propri delle regioni, delle province e
dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui
gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a
tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti
territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
compatibilmente con le forme e condizioni di speciale
autonomia previste dai rispettivi statuti..
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della
citata legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Diposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente:
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53,
recante: Misure in materia tributaria:
Art. 5. - I contributi imposti dai consorzi di bonifica
e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche
agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni e dalla
Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per
prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita'
commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile.
Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e
tranviarie ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto sono considerate opere di urbanizzazione
primaria.
Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di
registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di
trascrizione previste dalla tabella allegata alla legge
23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti
disposizioni in misura inferiore a tale importo.
Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei
sottoindicati articoli della prima parte della tariffa,
allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 634, sono cosi' elevate:
art. 2: dal 2 al 3 per cento;
art. 3: dallo 0,50 all'1 per cento;
art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento;
art. 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento;
art. 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento;
art. 9: dal 2 al 3 per cento.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si
applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a
decreti di esproprio.
Omissis.
Ornissis.
Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al
2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti
erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983.
L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e
garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva
fidi.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti
all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi,
erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di
cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella
misura dello 0,25 per cento.
Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture private autenticate a partire
dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture private autenticate
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nonche' alle scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.
A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote
dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di
rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato A,
annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono aumentate
del 50 per cento.
Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio
1983 la rivalsa di cui al primo comma dell'art. 17 della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per
l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del
comma precedente del presente articolo, le relative somme
debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato.
A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite
dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, sono modificate come segue:
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le
assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro
le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla
utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le
assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di
capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia;
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri
rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati
dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi
agricoli, le assicurazioni contro i rischi della
navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi
dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le
assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate;
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da
quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).
Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A
e B dell'art. 8 della tariffa, allegato A, annessa alla
legge 29 ottobre 1961, numero 1216, sono assoggettate
all'aliquota prevista nella lettera a) del comma
precedente.
Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni
soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n.
1089.
E' soppresso l'art. 10 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216.
Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa
su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al
decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come
modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono
quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b)
della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle
lettere c) e d) sono triplicate.
Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma
precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote
delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle
dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a
90 giorni e non eccedente 135 giorni.
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a
contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato
o garantiti dallo Stato.
L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di
borsa e' stabilito in lire cento.
Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli
agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle
tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi
del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1950, n.
826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della legge
11 ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n.
558, possono essere estese ai commissionari ammessi nelle
borse valori che fanno uso di proprie attrezzature
meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del
servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati
direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui
osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro.
I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le
tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare,
presso l'ufficio del registro competente per territorio, i
versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per
ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e
dicembre.
Il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta
giorni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
per gli utili distribuiti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua
dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore
diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'art. 9 del
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n.
38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo
fiscale di potenza del motore.
L'aumento previsto dal precedente comma non si applica
alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15
cavalli, per i quali la soprattassa minima annua e'
stabilita in lire trecentomila.
Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi
fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione
relativa a tali periodi nei termini e con le modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo
stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le
modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro
che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi
fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che
alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto
o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista
dall'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 52.
Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse
sulle concessioni governative previste dalla tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento,
con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125
della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle
concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n.
312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille
lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere
effettuato con applicazione di marche e manchino o non
siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto,
il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo'
essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica
alle tasse sulle concessioni governative il cui termine
ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e
successive modificazioni e integrazioni, scade
successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere
versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni
governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti
di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a),
del numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni e integrazioni, sono
rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e
12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al
sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per
tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La
differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione governative, da
annullarsi a cura del contribuente.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 i veicoli e gli
autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le
disposizioni del presente comma e dei successivi si
applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge
21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso
iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere
il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli
autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori,
degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per
i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i
periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o
dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di
cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere
esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei
pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero
della residenza.
Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa
dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed
all'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico,
iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano,
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo
costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e
dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma.
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e
semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art.
214 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni, e' concesso
l'esonero del pagamento della tassa per il periodo di
permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a
12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono
risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi
all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro
30 giorni dal rilascio.
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo
per forza maggiore o per fatto di terzo o la
indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei
registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno
l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta
successivi a quello in cui e' stata effettuata
l'annotazione.
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese
in cui avviene il riacquisto del possesso o la
disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La
cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma
che deve essere richiesta entro quaranta giorni dal
riacquisto anzidetto.
Per la mancata richiesta di cancellazione
dell'annotazione della perdita del possesso o della
disponibilita' si applica una soprattassa pari a due volte
l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il
riacquisto del possesso o della disponibilita'
dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da
attestazioni dei competenti pubblici uffici.
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi
successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le
modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e
si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo
tributo dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro
automobilistico e degli altri registri di immatricolazione
per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare
all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per
l'applicazione del tributo e per la individuazione del
proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le
relative variazioni.
Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta'
prevista dall'art. 4 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
comunicazioni di cui al precedente comma devono essere
inviate al competente ufficio dell'Automobile Club
d'italia.
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una
stessa impresa, che possono essere trainati
alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima
impresa, le tasse possono essere corrisposte
cumulativamente, previa convenzione da stipularsi
annualmente con la competente intendenza di finanza, nella
misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di
cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista
per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa
alla legge 21 maggio 1955, n. 463.
Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace
la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero
delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una
maggiorazione nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la
tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni
motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali
intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere
effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta
nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel
quale avviene la modificazione stessa.
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la
rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al
commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse
automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a
decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a
quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e
fino al mese in cui avviene la rivendita.
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del
pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione
finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei
tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza
ad aprile, agosto, e dicembre di ogni anno, un elenco di
tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la rivendita nel
quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono
essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di
rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al
quale e' avvenuta la consegna per la rivendita, ed i
relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del
regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della
tassa.
Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di
cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o
radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati
relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la
residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di
trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o
incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco
di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire
duecentomila a lire un milione e duecentomila.
Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione
con targa di prova, decadono dal regime di interruzione
dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o
l'autoscafo per il quale e' stata richiesta l'interruzione
del pagamento e' posto in circolazione anteriormente alla
rivendita. In tale caso si applica la pena pecuniaria
prevista nel precedente comma.
Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede
la interruzione del pagamento dei tributi deve essere
corrisposto all'Amministrazione finanziaria o all'ente
incaricato della riscossione, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un
diritto fisso di lire 3.000.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
termini e modalita' per il versamento del diritto fisso e
sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati
gli elenchi di cui sopra.
(Omissis).
Per la repressione delle violazioni alle norme del
trentunesimo comma e dei commi successivi del presente
articolo si applicano le disposizioni della legge
24 gennaio 1978, n. 27.
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il
recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto
dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e delle relative penalita' si prescrive con il
decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si
prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle
tasse indebitamente corrisposte.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinate le modalita' e le procedure semplificate
nonche' stabiliti i termini per consentire, senza
penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi
iscritti in pubblici registri di richiedere la
cancellazione dagli stessi registri o il loro
aggiornamento.
Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini
stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a
richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, oltre al
pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso
nel quale viene effettuata la formalita'.
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato
effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per
periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e'
stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi
fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai
pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi
veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il
31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983.
Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del
precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei
confronti del responsabile del ripristino della
circolazione si applica la pena pecuniaria da lire
2.000.000 a lire 12.000.000, oltre il pagamento delle tasse
dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste
dalle vigenti disposizioni.
Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito
dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo
hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono
proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il
termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di
pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi
che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso
termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo
alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve
essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle
tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita'
e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29,
e successive modificazioni; nello stesso termine pua'
essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o
autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur
sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di
ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo.
L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra
devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto
l'elenco.
Il duplicato del disco contrassegno attestante
l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto
all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del
tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire
tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del
diritto fisso previsto dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta
l'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio
1961, n. 729.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' quelle
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di
entrata in vigore del presente decreto e' stata corrisposta
la tassa di circolazione per periodi fissi relativi
all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali
periodi fissi.
(Omissis).
Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni
doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice
fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali
e di quelli ad esse interessati.
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che nelle
dichiarazioni indicate nel comma precedente, in
sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro
codice ad uso meccanografico a condizione che esista
corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel
sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti
codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale.
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due
commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si
applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita'
di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, le
sanzioni previste dall'art. 13, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
e successive modificazioni. Per la definizione in via breve
delle predette violazioni si applica la disposizione di cui
all'art. 39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti
obblighi vengano assolti prima della registrazione della
dichiarazione da parte dell'ufficio doganale.
(Omissis).
Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo
unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al
31 dicembre 1984. E' fatta comunque salva la facolta' del
Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di
alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette
inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980
miliardi.
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del
presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160
miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi,
con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente
decreto recante misure in materia tributaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
 
Art. 38.
Norme di semplificazione in materia di sequestro,
fermo, confisca e alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo, le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.;
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui (( all'articolo 12, )) comma 1. Il documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma (( 2-quater, )) e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.;
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente: (( 214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). )) - 1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche' dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma (( 2-quater, )) e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189..
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma (( 2-quater )) dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto art. 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma (( 2-quater, )) e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 213 e 214 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice
della strada (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O.), come modificati dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessorio della confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con
l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia
la disponibilita' o di custodirla, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto presso
l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare
segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in
cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti
dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la
loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento
di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il luogo individuata dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e
a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si
configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che
rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di
sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento
in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuata ai
sensi delle disposizioni dell'art. 214- bis. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio,
a decorrere dalla data di trasmissione dei provvedimento da
parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo
di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare
avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinera'
l'immediato trasferimento in proprieta' al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato
dall'organo di polizia che procede al sequestro
contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di
dieci giorni decorre dalla data della notificazione del
verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il
predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti
al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e
spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un
autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro caso la medesima somma e'
restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto
del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui all'art.
201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale
di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al
presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la
depositeria.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di
rigetta del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto
dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in
ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del
veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato,
della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di
confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel
caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la
sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice
competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci
giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e'
sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il
veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi.
5. (Comma abrogato).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se
il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la
confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.
per l'annotazione nei propri registri.
Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Nelle
ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione
della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua
assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla
collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve
essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero
dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui
dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione
ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel
verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad
uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che
rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
L'organo di polizia che procede al fermo dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal
regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi
comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e
quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e' affidato in custodia all'avente
diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne,
ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: Norme per
l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale e' il seguente:
Art. 12. - Salvo che la custodia sia affidata al
soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad
uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7
ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso
di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione
delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita'
indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad
avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le
operazioni connesse all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi
comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata
dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della
legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi
locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto
inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca
ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose
sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei
quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita'
puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme
dovute.
Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del
registro nell'ambito della cui competenza territoriale e'
situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale
che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni
delle spese di giustizia contenute nel regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1929, n. 827, e successive modificazioni.
Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le
somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo
possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la restituzione delle cose
sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al
custode direttamente dall'interessato quando questi sia
tenuto al pagamento delle spese di custodia.
In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto
pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita'
di cui al secondo comma, restituendole l'originale del
provvedimento di liquidazione in suo possesso.
- Il testo dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, recante: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
Art. 49 (Beni mobili registrati sequestrati e
confiscati). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri
del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
che provveda a:
a) (lettera abrogata);
b) (lettera abrogata);
c) (lettera abrogata);
d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere
di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce
contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree
pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione del sequestro, salva la conservazione di
campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando
la possibilita' degli interessati di proporre opposizione
avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, e prevedendo che il termine per
ricorrere decorra dalla data di notificazione del
provvedimento che dispone la distruzione della merce
sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
2. (Comma abrogato).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e
confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta
pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il
ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per
l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per
l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento
tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei
Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia
penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.
Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati
sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita'
istituzionali..
- Il testo degli articoli 397 e 398 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo. -
1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo,
di cui all'art. 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli
organi di polizia che accertano la violazione attraverso il
trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati
dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono
essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati
siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume
la figura di custode. Gli enti proprietari di strade devono
compilare annualmente un elenco dei depositi cosi'
attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere
depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui
all'art. 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della
sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono
piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il
trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere
quello piu' vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti
della loro capienza.
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo
dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o
direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente
proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle
ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'art.
159, comma 2, del codice, e dell'art. 354. In ogni caso i
veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte dall'art. 12. L'organo di
polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta
rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel
caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le
operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita
l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo
pagamento delle spese di intervento e rimozione
all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione
che ne rilascia ricevuta.
3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi
del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso
di sequestro di cui all'art. 394.
4. Per la restituzione del veicolo rimosso
l'interessato o la persona da lui delegata si deve
presentare al responsabile del luogo di deposito provando
il titolo alla restituzione, e versando le spese di
intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate
ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della
avvenuta restituzione e' redatto verbale (modello V.2)
sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o
persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare,
previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni
palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del
verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle
spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.
5. (Comma abrogato).
Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo. - 1.
Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'art. 215,
comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede, anche a mezzo di personale
specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi
descritti nell'art. 355, con le modalita' di applicazione
indicate nello stesso articolo.
2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto,
dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo
di polizia di cui al comma 1, versando le spese di
intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle
preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario
della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente
al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia
quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui
al comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una
copia e' rilasciata all'avente diritto.
3. (Comma abrogato).
 
Art. 39.
Altre disposizioni in materia di entrata
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.. Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: 30 aprile 2003 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: entro il 31 dicembre 2003 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 ottobre 2004.
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: la durata di ciascuna partita sono sostituite dalle seguenti: la durata della partita; (( le parole: non e' inferiore a dieci secondi sono sostituite dalle seguenti: e' compresa tra sette e tredici secondi; )) le parole: a venti volte il costo della singola partita sono sostituite dalle seguenti: a 50 euro; le parole: 7.000 partite sono sostituite dalle seguenti: 14.000 partite; le parole: 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 75 per cento. (( 7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e' prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali ))

8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico..
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: e per ciascuno di quelli successivi.
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi sono aggiunte le seguenti: fino all'anno 2003.
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110..
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.. (( 12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio;
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle, finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa fra loro, stabiliscono , anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. ))

14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli. (( 14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: sei viaggi mensili, sono inserite le seguenti: o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine.
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: che abbiano la proprieta', sono inserite le seguenti: o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto.
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: non superiore a tre sono sostituite dalle seguenti: non superiore a cinque.
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: 16 maggio 2003, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 16 marzo 2004. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative:
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le
immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di
dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e'
ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a
questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo
non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto
a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo
si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile
al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli
interessi in misura pari al tasso stabilito per il
pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza
del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i
diritti di confine, fermo restando che il pagamento non
puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a
quello mediamente previsto per i prodotti nazionali.
L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad
accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso
trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e
comunitari.
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative:
Art. 62 (Imposizione sui bitumi di petrolio). - 1. I
bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad
imposta di consumo secondo l'aliquota prevista
nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai
bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti
o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non
e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per
l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei
cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o
autoproduzione di energia elettrica si applicano le
aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali
impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli
articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi
con altre sostanze, si applica la disposizione di cui
all'art. 21, comma 4.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
recante: Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio
per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita'
effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali,
sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni:
Art. 6 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti). - 1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti prevista dall'art. 62 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e dall'allegato I annesso al predetto testo
unico sotto la voce IMPOSIZIONI DIVERSE.
2. (Omissis).
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto
a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 7, comma 5-bis.
Art. 7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis, e'
istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento
ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi
dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante
rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti
nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli
impianti di combustione di oli usati, non altrimenti
riciclabili e di incrementare le misure compensative
destinate a favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella
misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui
258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro
per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a
2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti
nel territorio nazionale, su quelli introdotti in
territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli
introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e
sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci,
anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00),
sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99
99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC
3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC
3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri
prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da
Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in
territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza
comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i
prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari,
si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione
sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte
esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la
cessione da parte del venditore residente in altro Stato
membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione.
5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro delle attivita'
produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da
destinare a compensare i maggiori costi relativi
all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da
destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo
sugli impianti di combustione degli oli usati non
altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad
attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla
predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita'
di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei
prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando
che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di
rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri
Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a
condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le
vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi
di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla
combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione
da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle
somme destinate al potenziamento dell'attivita' di
controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli
lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al
comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da
parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una
quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai
soggetti i quali alla data di istituzione del predetto
contributo detengono a scopo commerciale, in quantita'
superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra
l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi
in consumo alla data di soppressione della predetta
imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000
chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali,
ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di
esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
6. In relazione all'esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' di trattamento di
rigenerazione puo' essere variata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte
del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al
comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad
accisa ai sensi dell'art. 21, comma 2, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, quelli destinati
a subire processi di trasformazione per la produzione di
prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli
impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle
resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive,
e nella produzione degli antiparassitari per le piante da
frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al
comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del
contributo e dell'interesse legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro di
entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a
norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non
costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.
10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli
appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo e delle relative norme applicative, eseguono
controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'art. 18
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) (aggiunge la lettera l-bis) al comma 3 dell'art.
7, decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
b) nell'art. 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
- Si riporta il titolo della legge 27 dicembre 2002, n.
289: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organiz-zazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma primo, della
citata legge 13 luglio 1965, n. 825, recante Regime di
imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di
Stato, come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta..
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, della
citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003,
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, della
citata legge 27 dicembre 2003, n. 289, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali
idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei
congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la
banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito..
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di
apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal
questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i
divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico
interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui
ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e'
consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai
sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli
che si attivano solo con l'introduzione di moneta
metallica, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi
di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e
tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro,
erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed
esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le
vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo
non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000
partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento
delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in
parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano
solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non
superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono
preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono
consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono
essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art.
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se
per essi sono state assolte le relative imposte. Dal
1 maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne
sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere
demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente. A decorrere dal 1 giugno 2004, il possesso, a
qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al
presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina,
oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di
tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi
dell'art. 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal
caso, all'autorita' amministrativa e' preclusa la
possibilita' di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta
ai sensi della medesima disposizione per un periodo di
cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano
ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice
penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede
all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al
comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli
di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con
l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre
disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che
devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e'
raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6,
ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
8. Fermo quanto previsto dall'art. 86, nei confronti di
chiunque procede alla distribuzione od installazione o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto
dall'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo',
inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e
congegni. In caso di sequestro degli apparecchi,
l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e'
sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di
recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo,
puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti,
informandone l'autorita' competente al rilascio, per un
periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma e' computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria..
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, recante: Imposta sugli spettacoli, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Per gli apparechi e congegni per il
gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita'
stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1 marzo. A decorrere dal
1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e
congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7,
del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi
dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico,
installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere
denunciati, con apposito modello approvato con decreto
dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute
previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la
predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per
l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a
tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati
sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori
siano soggetti concessionari dell'Ammin istrazione autonoma
dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo
titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione
telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifi-cazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di
10.000 euro per l'anno 2003.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario
annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino
all'anno 2003:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera a) del predetto comma 7 dell'art. 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera b) del predetto comma 7 dell'art. 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla
lettera c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'art. 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
b) del predetto comma 7 dell'art. 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'art. 110.
4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate
disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli
stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni
degli imponibili medi forfettari di cui ai commi 2 e 3,
nonche' stabilita forfettariamente la base imponibile per
gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione
alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi..
- Si riporta il testo dell'art. 38, commi 2 e 5, della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001:
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 1 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per
gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando
per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle
tipologie di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
(Omissis).
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003
richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3,
precisando in particolare il numero progressivo di ogni
apparecchio o congegno per il quale la richiesta e'
effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del
produttore o dell'importatore ad essi relativo..
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 230, della
citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica:
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro
delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
nelle more della effettuazione delle relative gare, che
dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti
dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una
relazione informativa alle Commissioni parlamentari
competenti per materia..
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9
del citato decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003,
n. 200, recante: Proroga di termini e disposizioni urgenti
ordinamentali:
5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del
regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse
dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle
condizioni economiche ridefinite con il decreto
direttoriale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il
30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento
del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo
garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione,
di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le
somme dovute per quote di prelievo non versate, relative
agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi
calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela
primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro
il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate
dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque
rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni
anno; il primo versamento va effettuato entro il
15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai
concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi
dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto
ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse
sportive ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata
con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono
garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni
previste dal presente articolo, previa verifica della loro
validita' da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei
termini previsti dal presente comma comporta l'immediata
decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento
della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale.
6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi
del comma 5, nonche' a quelli che hanno gia'
tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui
al medesimo comma 5, e' consentito versare il residuo
debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le
rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a
partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di
somme versate a titolo di minimi garantiti dai
concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali
trova applicazione la disposizione di cui al presente
comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di
oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a
titolo di integrazione al minimo garantito, quote di
prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai
sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in
conformita' alle disposizioni contenute negli atti
concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva,
dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla
concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla
disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
7. Per quanto non diversamente stabilito in modo
espresso dal presente articolo, restano ferme le
disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le
modalita' di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli
adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari
che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni
caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme,
maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo
di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di
quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della
differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito
relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei
confronti dei concessionari decaduti si procede
all'incameramento della fideiussione.
8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova
applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei rapporti di concessione,
sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5
del presente articolo, adottati prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La sospensione degli effetti dei medesimi provve-dimenti e'
stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro
impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal
16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma 5.
9. Dal 1 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo
minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai
prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle
scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente,
incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale..
- Il citato decreto dirigenziale emanato ai sensi
dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2003, n. 200, reca: Rideterminazione e modalita' di
pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per
il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della
citata legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: Primi
interventi per il rilancio dell'economia:
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante
dal settore, le funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con
uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300..
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
recante: Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita':
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di
giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, si
intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse
quelle per quote di prelievo, continuando ad essere
attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la
riscossione e il contenzioso concernenti le entrate
tributarie riferite alla medesima materia, incluse le
entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Dal 1 aprile 2003 le
funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate
tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai
concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da
divertimento e intrattenimento, sono esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia
di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche
congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato..
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione, riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430 reca: Regolamento concernente la revisione
organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449..
- Si riporta il testo dell'art. 124, commi 1 e 4, del
citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, recante: Riforma delle leggi sul lotto pubblico:
1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a
premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la
sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non
inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico,
a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di
informazione individuati dal Ministero stesso,
dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
(Omissis).
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso
di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la
sanzione e' notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto
del massimo..
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della
citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica:
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede
alla revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di
sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i
seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni
a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, con
particolare riguardo all'indivi-duazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla
natura dei premi, ai meccanismi e alle modalita' di
effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le
operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a),
del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da
piu' ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle
operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali
e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organiz-zazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi
non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui
concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello
svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di
lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento
e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento
della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio
statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di
reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle
relative strutture amministrative e dotazioni organiche
anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente
al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti
promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza
sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e
alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei
casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui
alla lettera a)..
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3-bis, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, recante: Imposta sugli spettacoli:
3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge
16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di
promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di
intrattenimento a favore dei soci sono esonerati
dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo..
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69 reca: Regolamento per la semplificazione delle
modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno
con percorrenza superiore alle cento miglia marine se
osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
e comma 1-bis..
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 22, della
citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
22. Le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2,
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze
dirette a sopperire, per un periodo non superiore a
quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi
pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
24 novembre 1989, n. 689, recante: Modifiche al sistema
penale:
Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provve-dimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa..
- La legge 29 aprile 1949, n. 264 reca: Provvedimenti
in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei
lavoratori involontariamente disoccupati.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
recante: Disciplina dell'avviamento e della selezione dei
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
dell'assunzione nella pubblica amministrazione:
Art. 8 (Assunzioni a tempo indeterminato). - 1. Le
amministrazioni e gli enti ai quali i rispettivi
ordinamenti consentono la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli a carattere
stagionale, provvedono alle relative assunzioni previa
selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite
graduatorie di cui all'art. 3, comma 8, avviati dalle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sul cui territorio
e' da eseguire il lavoro.
2. Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene
e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli
ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale
di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire
tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili
esigenze connesse con la temporanea assenza e l'immediata
sostituzione di dipendenti direttamente impegnati
nell'erogazione dei servizi predetti, le amministrazioni e
gli enti inoltrano richiesta urgente alla sezione
circoscrizionale per l'impiego nel cui territorio e' da
svolgere il lavoro. La sezione soddisfa la richiesta al
massimo entro il giorno successivo a quello della
presentazione, mediante l'avviamento a selezione, secondo
l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori
rispetto ai posti da ricoprire e, in relazione all'urgenza
e alla breve durata del rapporto, dando la precedenza ai
lavoratori iscritti nelle liste ai sensi dell'art. 1, comma
4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 3, comma 8.
3. I lavoratori avviati con le procedure di cui al
comma 2 sono convocati telegraficamente dalle
amministrazioni e dagli enti richiedenti e sono tenuti, a
pena di decadenza, a presentarsi alle prove di selezione
entro il primo giorno utile successivo alla ricezione
dell'avviso.
4. Nei casi in cui sussista urgente necessita' di
evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai
beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni e
gli enti possono procedere all'assunzione diretta di
lavoratori iscritti presso la competente sezione
circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione e' data
contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della
durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale
durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i
dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione,
lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in
base all'apposita graduatoria.
5. Fermo restando l'ordine di avviamento, si puo'
prescindere dall'effettuazione della selezione nei
confronti del lavoratore che abbia gia' svolto le mansioni
di una determinata qualifica, categoria o profilo
professionale, ovvero che sia stato ritenuto a cio' idoneo
in precedente prova selettiva, nella stessa o in altra
amministrazione o ente salvo che il precedente rapporto di
lavoro sia cessato prima della scadenza prevista ovvero sia
terminato con un giudizio negativo motivato.
6. Le amministrazioni e gli enti debbono indicare nella
richiesta di avviamento anche il limite massimo di eta'
previsto dai loro ordinamenti ai fini dell'assunzione di
personale con rapporto a termine..
- Il decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre
1990, n. 443 reca: Regolamento recante disposizioni
tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento
domestico di acque potabili.
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, della
citata legge 30 aprile 1999, n. 136, recante: Norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
e per interventi in materia di opere a carattere
ambientale, come modificata dalla legge qui pubblicata:
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma
dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
sostituito dall'art. 3, comma 63, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i
proprietari espropriati ai fini' della concessione in
diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle
aree, si interpreta nel senso che tale preferenza apetta ai
soggetti che abbiano la proprieta' o che abbiano in corso
le procedure di acquisto con stipula di un contratto
preliminare di acquisto registrato e trascritto delle aree
medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello
strumento urbanistico con il quale tali aree vengono
destinate alla realizzazione di programmi di edilizia
economica e popolare..
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 1, del citato
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante:
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 31. - 1. La dichiarazione deve essere presentata
entro dodici mesi dalla data di apertura della
successione..
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, recante:
Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del
commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata:
Art. 4. - Gli atti ed i provvedimenti amministrativi
adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i
conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi
compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal
commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed
il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se
difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano
la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti
a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi
necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze
primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi
sismici..
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
7 aprile 2003, n. 80, recante: Delega al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 10. - 1. L'attuazione della riforma e' modulata
con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei
saldi economici e finanziari netti dei singoli settori
istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del
Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
integrata dei necessari elementi di informazione.
1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
e 8 contengono esclusivamente misure a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare
oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al regime di imposizione personale
e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
legge finanziaria reca le modifiche al regime di
imposizione personale e quelle relative alla progressiva
eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri
derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per
l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi di cui alla presente legge, possono
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le
modificazioni legislative necessarie per il migliore
coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita
normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali,
rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione
pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma
costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e
regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara'
compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri
di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
del federalismo fiscale..
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
del citato decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
recante: Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale
delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto si
intendono per:
a) - c) (Omissis);
d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti,
ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a
cinque..
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge
6 luglio 2002, n. 137, recante: Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici:
Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. (Omissis)..
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte
sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data
del 16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del per cento
annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la
predetta data del 16 marzo 2004..
 
Art. 40.
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva, (( ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, )) deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio. (( 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1 settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3-bis,
14, comma 1, e 94, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante:
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi:
Art. 11. - (Omissis).
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
Art. 14. - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma
e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al
contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.
Art. 94. - (Omissis).
1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'art.
14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle
imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105,
e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed
e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
- Si riporta il testo dell'art. 2433-bis del codice
civile:
Art. 2433-bis. Acconti sui dividendi.
La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita
solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per
legge al controllo da parte di societa' di revisione
iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere
prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli
amministratori dopo il rilascio da parte della societa' di
revisione di un giudizio positivo sul bilancio
dell'esercizio precedente e la sua approvazione.
Non e' consentita la distribuzione di acconti sui
dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino
perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo'
superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle
riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di
acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile
e di una relazione, dai quali risulti che la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della societa'
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
essere acquisito il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del soggetto incaricato del
controllo contabile debbono restare depositati in copia
nella sede della societa' fino all'approvazione del
bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne
visione.
Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza
degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli
acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
soci li hanno riscossi in buona fede.
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003)
2433-bis. Acconti sui dividendi.
La distribuzione di acconti sui dividendi e' consentita
solo alle societa' il cui bilancio e' assoggettato per
legge alla certificazione da parte di societa' di revisione
iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere
prevista dallo statuto ed e' deliberata dagli
amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del
bilancio dell'esercizio precedente.
Non e' consentita la distribuzione di acconti sui
dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino
perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non puo'
superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a
riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle
riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di
acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile
e di una relazione, dai quali risulti che la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della societa'
consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
essere acquisito il parere del collegio sindacale.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del collegio sindacale debbono
restare depositati in copia nella sede della societa' fino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I
soci possono prenderne visione.
Ancorche' sia successivamente accertata l'inesistenza
degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli
acconti sui dividendi erogati in conformita' con le altre
disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i
soci li hanno riscossi in buona fede.
 
Art. 41.
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari
1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis;
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti sono sostituite dalle seguenti: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti sono sostituite dalle seguenti: una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi (( dell'articolo 80 )) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2004.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, e 9,
comma 2, del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, recante: Modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, pubblici e privati, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
Art. 6. - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da
soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche'
privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
cui al primo periodo;
c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche
le riserve ufficiali dello Stato..
Art. 9. - (Omissis).
2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono
nominare quale rappresentante ai fini dell'applicazione del
presente decreto una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti
ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:
a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto
dell'ente o della societa' rappresentata;
b) alla conservazione della documentazione di cui
all'art. 7, comma 2, lettera a);
c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per
l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti
corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva,
e dei relativi percettori.
- Si riporta il testo dell'art. 27-ter, comma 8, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi); come modificato
dalla legge qui pubblicata:
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema
Monte Titoli e gli intermediari non residenti che
aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentatnte
fiscale in Italia una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata
ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo;
b) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
c) conservare la documentazione prevista nei commi 4
e 6;
d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta
dell'amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
1..
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 reca:
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Art. 41-bis.
Altre disposizioni in materia tributaria (( 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1 gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: ai rivenditori autorizzati e sono inserite le seguenti: il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonche' il;
b) al comma 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; sono inserite le seguenti: i documenti di acquisto loro rilasciati da parte del soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;.
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal seguente:
Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cul all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nel confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gil altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 26-ter. 1. Sui redditi di cui all'art. 41, comma
1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta
sositututiva dell'imposta sui redditi con aliquota del
12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere
applicata direttamente dalle imprese di assicurazione
estere operanti nel territorio delle Stato in regime di
liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati
nell'art. 23, che risponde in solido con l'impresa estera
per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle
somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove
necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, un dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 1 (Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo
delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, in societa' non negoziate in mercati
regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del
presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento
indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli
fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non
residenti la deducibilita' fiscale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
2) della lettera a), e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei
quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito di cui alla medesima disposizione e'
pari al saggio degli interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del
comma 1, lettera c), resta salva la possibilita' di
applicare le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del
24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito
non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza
dell'incremento della consistenza delle partecipazioni
rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto
incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di
cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche non puo' essere inferiore al 30 per
cento ovvero, per le societa' di cui all'art. 6 del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1 gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta
da versare e' pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui
al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento e'
effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002,
in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del
bilancio dell'esercizio per il quale il termine di
approvazione scade anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
variazione della riserva sinistri delle societa' e degli
enti che esercitano attivita' assicurativa danni, per la
parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento.
L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi. E considerato componente di lungo
periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazioni
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurato al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazioni
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiano direttamente agli oblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In caso di comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata e'
fiscalmente indeducibile. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modifi cato dall'art.
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'art. 12,
comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente
abbia avuto formale conoscenza, e' precluso ogni
accertamento tributario ai sensi dell'art. 37-bis del
decreto del Presidente della della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma
pari al sei per cento dei predetti maggiori valori. Resta
fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto
dei limiti di cui al citato art. 6. La somma non e
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il
28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi
al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.
5-bis. Al comma 1 dell'art. 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come sostituito dall'art. 10, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, dopo la parola: "calda,", sono inserite le
seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le
parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della
pesca e dell'acquacoltura,"..
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
recante: Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
relativa alle operazioni effettuate nel settore delle
telecomunicazioni, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
Art. 4 (Servizi forniti al pubblico attraverso
l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati
pubblici di telecomunicazione). - 1. Agli effetti
dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal
titolare della concessione, autorizzazione o licenza
individuale, secondo il disposto dell'art. 74, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi
tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le
operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di
vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione,
ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede
elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento,
codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalita'
predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire
l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o
mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni,
l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti
eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo
della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal
titolare della concessione, autorizzazione o licenza
direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e
professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la
fattura deve essere emessa dal titolare della concessione,
autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni
dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente
articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di
accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto
specifico contratto di abbonamento.
2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in
apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma
precedente. L'annotazione deve evidenziare:
a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti
ai rivenditori autorizzati e il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo
tecnico, nonche' il relativo prezzo unitario, entro il mese
successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione;
b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente
restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione,
rilevabile dalle note di restituzione;
c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente
ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il
titolare della concessione, autorizzazione o licenza
individuale annota su appositi registri oppure su supporti
magnetici o di immagini, entro il mese successivo,
l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese
anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo.
3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in
unica confezione con le apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono
considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle
apparecchiature stesse ai sensi dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti
all'aliquota di cui all'art. 123-bis, tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati
pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei
mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve
essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli
utenti, l'imposta non puo' essere comunque indicata
separatamente dal corrispettivo della prestazione.
5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti
telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico
mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorche' riscossa
tramite soggetti terzi, e' assolta dal titolare della
concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla
base di registrazioni automatizzate appositamente
predisposte su supporti cartacei oppure su supporti
magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite
periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del
traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei
corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi
attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al
comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o
licenza individuale annota su appositi registri oppure su
supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo,
l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con
riferimento alla data dell'incasso. Qualora l'annotazione
sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento
alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi
tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto
della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva
riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni
precedentemente eseguite possono essere rettificate nei
termini previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Qualora il titolare della concessione,
autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente
dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente
fuori della Comunita' economica europea ovvero domiciliato
o residente nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia
nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma
dell'art. 17 del medesimo decreto, gli obblighi relativi
all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti
terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel
territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1.
7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i
servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati
pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse,
nonche' per tutti i compensi per le operazioni di cui al
primo comma da chiunque effettuate, l'imposta e' assolta
unitariamente dal titolare della concessione,
autorizzazione o licenza individuale sulla base del
corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'art. 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i documenti di acquisto
rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1,
conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai
sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a
ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione; ai soggetti
esercenti i posti e gli apparati pubblici di
telecomunicazione, nonche' a quelli che effettuano le
predette attivita' non si applicano, limitatamente alle
operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti
dal titolo II del richiamato decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 1, nota Il-bis), comma
4, della parte prima della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
recante: Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, reca: Disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:
2. L'Agenzia del demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua i beni degli enti pubblici non
territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, riconosciuti di proprieta' dello
Stato, nonche' i beni ubicati all'estero. L'individuazione
dei beni degli enti pubblici e di quelli gia' attribuiti
alle societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). -
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali
cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con
riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c),
numero 5);
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuale le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delilera in ogni caso sulla
sostituzioni della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti che
rappresentano almeno il 30 per cento dalle quote emesse. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3..
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
Art. 6 (Regime tributario del fondo ai fini delle
imposte sui redditi). - 1. I fondi comuni d'investimento
immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non
sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si
applicano le ritenute previste dall'art. 26, commi 2, 3,
3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute previste
dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di
investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli
37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai
conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in
ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358..
 
Art. 42.
Disposizioni in materia di invalidita' civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi (( dell'articolo 11 )) del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte necessario ai sensi (( dell'articolo 102 )) del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, (( in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. )) Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma (( dell'articolo 194 )) del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche (( di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, )) sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono (( definiti )) annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 (( dell'articolo 97 )) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: 2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche (( delle aziende sanitarie locali )) qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il presidente della commissione medica superiore, gia' commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di (( 2 milioni di euro )) per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante (( corrispondente )) riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni (( per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie )) e' sostituito dal seguente:
Art. 152. (( Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali )). Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 (( del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. )) L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del (( citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato), e' il seguente:
Art. 11. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi
altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le
opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi
che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o
speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati
alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la
causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere
notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui
pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono
essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a
pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio..
- Il testo dell'art. 102 del c.p.c. e' il seguente:
Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione
non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti,
queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo [c.c. 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733,
2738, 2900; c.p.c. 784].
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio [c.p.c. 268, 331, 354] in un termine
perentorio da lui stabilito [c.p.c. 307].
- Il testo dell'art. 194 del c.p.c. e' il seguente:
Art. 194 (Attivita' del consulente). - Il consulente
tecnico assiste alle udienze alle quali e' invitato dal
giudice istruttore [c.p.c. 197, 219, 259]; compie, anche
fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui
all'art. 62, da se' solo o insieme col giudice secondo che
questi dispone [c.p.c. 260]. Puo' essere autorizzato a
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni
da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [c.p.c. n.
261].
Anche quando il giudice dispone che il consulente
compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire
alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti
tecnici e dei difensori, e possono presentare al
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze
[disp. att. c.p.c. n. 92].
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O..
- Il testo dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal
morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili).
- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le misure del sussidio
spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen,
previste dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993,
n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro i limiti
delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n.
433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980, n 126, e dalla
legge 24 gennaio 1986, n. 31..
2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche
permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i
disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione,
finalizzata all'accertamento della permanenza della
disabilita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono
individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi
gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o
alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali
qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare
l'invalidita'.
3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre
2000, n. 328, a favore delle persone con disabilita'
fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di
Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita'
di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa
di lire 30 miliardi..
 
Art. 43.
Istituzione della gestione previdenziale
in favore degli associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del (( decreto del Presidente della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore (( all'importo di cui al comma 3, )) i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'I.N.P.S. entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 2549, 2550, 2551, 2552,
2553, 2554 del codice civile e' il seguente:
Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione
in partecipazione l'associante attribuisce all'associato
una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o
piu' affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto..
Art. 2550 (Pluralita' di associazioni). - Salvo patto
contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni
per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre
persone senza il consenso dei precedenti associati..
Art. 2551 (Diritti ed obbligazioni dei terzi). - I
terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto
verso l'associante..
Art. 2552 (Diritti dell'associante e dell'associato). -
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta
all'associante.
Il contratto puo' determinare quale controllo possa
esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento
dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta [c.c.
2186].
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto
[c.p.c. n. 263] dell'affare compiuto o a quello annuale
della gestione se questa si protrae per piu' di un anno
[c.c. 2261, 2320]..
Art. 2553 (Divisione degli utili e delle perdite). -
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite
nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le
perdite che colpiscono l'associato non possono superare il
valore del suo apporto [c.c. n. 2265].
Art 2554 (Partecipazione agli utili e alle perdite). -
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano
anche al contratto di cointeressenza agli utili di una
impresa senza partecipazione alle perdite [c.c. 2265], e al
contratto con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa,
senza il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art.
2102..
- Il testo dell'art. 49, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Redditi di lavoro autonomo) e' il seguente:
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) - b) (Omissis);
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro..
 
Art. 44.
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui (( al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6, )) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. (( A decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. ))
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, (( e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto; ))

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui (( all'articolo 543 del codice di procedura civile )) promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi (( dell'articolo 553 del codice di procedura civile )) l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma (( dell'articolo 442 del codice di procedura civile, )) puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze (( contenuti )) nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, (( secondo comma, )) della legge 13 agosto 1980, n. 427, (( e successive modificazioni, )) si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane (( nonche' di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 1, )) comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1 gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo (( dell'articolo 1, )) comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (( con riferimento )) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui (( all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, )) il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto. (( 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: di 6.667.000 euro per l'anno 2003. Al medesimo comma le parole: di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005 sono sostituite dalle seguenti: di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2002, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2004. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge
11 marzo 1988, n. 67 ( Disposizioni per La formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato) - Legge
finanziaria 1988, e' il seguente:
5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella
misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del
25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per
cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e
contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'art. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 984, sono fissati
nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre
1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del
60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
(Omissis).
6. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5
non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi
5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1998, n.
536..
- Il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'INPS), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1998, n. 48 e successive modificazioni ed
integrazioni, e' il seguente:
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo
e' concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al
1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso
al 30 novembre 1988, per ogni mensilita' fino alla
dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui
all'art. 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
di L. 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono
esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti
nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo..
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi) e' il seguente:
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'art. 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e
successive modificazioni ed integrazioni..
- Il testo dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335 e' il seguente:
Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - 1. La presente legge
ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di
garantire la tutela prevista dall'art. 38 della
Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso
alle prestazioni con affermazione del principio di
flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti
pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche
complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi
di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa
pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e
lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non
possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge
se non mediante espresse modificazioni delle sue
disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3,
lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
dalle relative norme di attuazione; la cui armonizzazione
con i principi della presente legge segue le procedure di
cui all'art. 48-bis dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce parte integrante della
manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di
quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento
dei limiti massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'art. 1, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge
finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano
gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'art.
13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata
tabella 1, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli
effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma
3, sono considerate le maggiori entrate di cui al
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880
miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati
gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa
previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo
della Repubblica adotta misure di modificazione dei
parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a
ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della
medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli
obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le
modifiche dei parametri devono riguardare i singoli
comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai
fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale
non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il
limitato periodo necessario alla produzione degli effetti
derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel
comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal
1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria
di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti
tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si
riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio
previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione
degli obiettivi, ovvero, risulti tendenzialmente in
peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare alla presente legge con
apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente
comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la
spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, e'
tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a
valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo
ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema
previdenziale obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianita'
contributive pari o superiori a 40 anni si applica il
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57
anni, in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai fini del
computo delle predette anzianita' non concorrono le
anzianita' derivanti dal riscatto di periodi di studio e
dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e
la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro
precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta'
e' moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del montante
contributivo individuale si applica alla base imponibile
l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la
contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su base composta
al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli
fini del calcolo del montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, l'aliquota per il computo della pensione e'
fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
detta aliquota e' fissata al 20 per cento.
11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni
parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza
di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere una anzianita' contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle
anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995
calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla
normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori
anzianita' contributive calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di
previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
1995 possono far valere una anzianita' contributiva di
almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata
secondo la normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla
legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema
contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati
secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni nel
caso in cui l'eta' dell'assicurato all'atto
dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il
predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per
il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel
caso di decesso ad un'eta' inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo
i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di
cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n.
222, si computano, secondo il sistema contributivo, per
l'attribuzione di un'anzianita' contributiva complessiva
non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante
individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita
al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno
di eta' dell'interessato computata in relazione alla media
delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque
anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la
liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo non si applicano le disposizioni
sull'integrazione al minimo.
17. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi
regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento
delle settimane di riferimento delle retribuzioni
pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per cento,
e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero
delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la
data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per
difetto.
18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che
al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un anzianita'
contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di
cui al comma 17 ai fini della determinazione della base
pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con
la medesima decorrenza e modalita' di computo ivi previste,
entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione.
19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici
sono liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica
prestazione denominata pensione di vecchiaia.
20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa
risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione
effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto
requisito anagrafico al raggiungimento della anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi
del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai
superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle
condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete
una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno
di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il
numero delle annualita' di contribuzione accreditata a
favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per
periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e'
calcolata in proporzione alle settimane coperte da
contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
dell'indennita'.
21. Per i pensionati di eta' inferiore ai sessantatre
anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del
50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a
concorrenza con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63
anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non e'
cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo
nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il
trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
e fino a concorrenza dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la
pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni in materia di criteri di
calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai
fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
presente, ai fini del computo del montante contributivo per
i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995,
l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di anzianita' dei
lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive
si consegue:
a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva
pari o superiore a trentacinque anni, in concorrenza con
almeno cinquantasette anni di eta' anagrafica;
b) raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni.
c) (lettera abrogata dell'art. 1, comma 209, legge 23
dicembre 1996, n. 662.).
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme
previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il
requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il
diritto alla pensione di anzianita' si consegue in
riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B,
colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
alla medesima tabella B, colonna 2.
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianita'
per le forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre
che nei casi previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla
citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle
prestazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
24 dicembre 1993 n. 537;
b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla
lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita'
contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i
casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37
anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali
si applica la predetta tabella D, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che
nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto
alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento
di un'anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al
compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per il
biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica
e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di
eta'.
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno,
se di eta' pari o superiore a cinquantasette anni; entro il
secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al
1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a
cinquantasette anni; entro il terzo trimestre, possono
accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata
con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E
per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai
regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal
comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e'
fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
30. All'art. 13, comma 5, lettera c), della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le parole: fino a trenta anni
sono sostituite dalle seguenti: inferiore a trentuno anni.
Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso
alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei
trentacinque anni di contribuzione di cui all'art. 13,
comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la
decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con
decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma,
e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi
iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo
di cui al predetto art. 13, alla data del 31 dicembre 1993
ivi indicata, possono accedere al pensionamento al
1 gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto scuola, ai fini
dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento economico decorre
dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'art.
13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro
che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la
domanda stessa entro venti giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge. Non sono disponibili, per le operazioni di
trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico
1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto
scuola si applica l'art. 13, comma 10, della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti
di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di
anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita'
previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati,
previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995,
in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si
applicano altresi':
a) per i lavoratori che fruiscano alla data di
entrata in vigore della presente legge dell'indennita' di
mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base alle
procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ove conseguano il requisito
contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il
periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del
1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui
all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996
presentino domanda di pensionamento.
33. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 11,
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
34.(Sostituisce l'art. 3, decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374).
35. (Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 2,
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374).
36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25,
26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori
nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come
modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti
trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica
all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni
sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini
dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
di cui al comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e'
autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a
decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per i medesimi anni: per lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995.
39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme
intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare,
nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le
discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di
contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema
contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi
massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle
contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i
periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art.
31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma
21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di
maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo,
in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che
l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca
requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista
dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza
oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali,
dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima
di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e
ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del
lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da
obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui,
saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti
non coperti da tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici determinati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e
assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal
sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purche'
conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste
dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la
durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al
momento del verificarsi dell'evento maternita', e'
riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel
limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto
anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo
all'eta' di accesso al trattamento pensionistico,
maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e
maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.
41. La disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente
nell'ambito del regime dell'assicurazione generale
obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o
sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di
cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal
cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce
immediatamente precedenti quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si
applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
familiare con figli di minore eta', studenti ovvero
inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento
sui futuri miglioramenti.
42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con
redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si
applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno
di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito
posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i
futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o
l'assegno ordinario di invalidita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono
cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante, a norma del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i
trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla
data di entrata in vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri miglioramenti
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei singoli regimi
assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di
correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso,
proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e
informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e'
composto da non piu' di quindici membri che abbiano
particolare competenza e specifica esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico ed
economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto
da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in
veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli
dei professori universitari, da personale appartenente ai
ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonche' da
esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti
alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono
collocati, ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo conservando
il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza
avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono determinati, la
remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri
correnti per la determinazione dei compensi per attivita'
di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o di altre
Amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici da
impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco; il Nucleo di valutazione delibera
in ordine alle proprie modalita' organizzative e di
funzionamento. Per il funzionamento del Nucleo, ivi
compreso il compenso ai componenti, nonche' l'effettuazione
di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera c),
anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il
Nucleo medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per
gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio
triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riferisce, con periodicita' biennale, al Parlamento sugli
aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla
riforma previdenziale recata dalla presente legge..
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori,
e' soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale.
2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5,
comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica
altresi' la disposizione dell'art. 18, comma 7..
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' il seguente:
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'..
- Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997) modificato dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine
di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto.
1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di
pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di
nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente
pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso
nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base
territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale
del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un
anno senza che sia stata disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se
il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla
data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione
delle somme assegnate.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei
casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della
spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel
pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante
emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto
all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di
emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine
di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e'
estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993,
anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di
missione del Dipartimento della protezione civile, nonche'
a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato"
sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato"..
- Il testo dell'art. 442 del codice di procedura civile
e' il seguente:
Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a
controversie derivanti dall'applicazione delle norme
riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari
nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo
primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza
degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da
contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni
di cui al capo primo di questo titolo..
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di
dati personali) e' il seguente:
Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni..
- L'articolo unico, comma 2, della legge 13 agosto
1980, n. 427 (Modifica della disciplina dell'integrazione
salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e
impiegatizie) e' il seguente:
Articolo unico. - L'importo di integrazione salariale
sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente
dal periodo di paga, non puo' superare:
a) l'importo mensile di lire 1.248.021;
b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di
mensilita' aggiuntive, e' superiore a lire 2.700.000
mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati
alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal
1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi
di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b),
nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80
per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati..
- Il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli
aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per
l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura) e'
il seguente:
Art. 8. - I compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle
prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attivita' di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui
fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo
previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di
campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di
quelle di giornaliero di campagna sono a carico del
lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949.
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente
secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare
domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza..
- Il testo dell'art. 1, comma 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
202. A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' estesa ai
soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori autonomi
le attivita' di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei
professionisti ed artsti..
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti
per il recupero degli introiti contributivi in materia
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge
17 marzo 1993, n. 63, precisando che la disposizione
concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle
Commissioni provinciali dell'artigianato, contenuta
nell'ultimo periodo del comma, e' stata abrogata ai sensi
di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 114, D.L.
30 settembre 2003, n. 269:
3. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli
polifunzionali di cui al comma 4 dell'art. 14 della citata
legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, da parte delle aziende che svolgono
attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da
artigiani e commercianti senza dipendenti, si perfezionano
ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso
gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi
ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e
della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa. Le
ditte devono altresi' comunicare agli sportelli
polifunzionali la sospensione, la ripresa e la cessazione
dell'attivita'. Le commissioni provinciali per
l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive
attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di
cui alla legge 8 agosto 19985, n. 443, e degli elenchi
nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre
1956, n. 1533 e successive modificazioni ed integrazioni,
entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta
iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono
d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o
della pubblica amministrazione interessata, alla verifica
della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del
titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando
provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed
assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure
previste dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985..
- Il testo del comma 2-bis e 3 dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e'
il seguente:
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze..
- Il testo dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e' il seguente:
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini' dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il
15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745..
- Il testo dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 41 (Disposizioni in materia di cassa integrazione
guadagni, mobilita' e contratti di solidarieta). - 1. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per
l'anno 2003, a carico del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del dereto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, ovveri miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell'economia e finanze puo' disporre,
entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' di
disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di
legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia,
nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita',
dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti
in specifici accordi in sede governativa interventi entro
il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del
20 per cento. La riduzione non applica nei casi di prima
proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di
80 milioni di euro a valere sul predetto importo di
376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente
all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo
svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attivita'
straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella
disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro S.p.a. assiste i comuni perche' predispongano
piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel
mercato del lavoro con azioni di politica attiva del
lavoro.
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno
2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro
per l'anno 2003".
3. All'art. 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da
ultimo modificato dall'art. 52, comma 70, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse preordinate per la
medesima finalita' nell'ambito del fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del
31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.
4. (Sostituisce il secondo periodo dell'art. 3, comma
8, legge 23 dicembre 1998, n. 448).
5. Per le finalita' di cui all'art. 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di
euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico
del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. L'intervento di cui all'art. 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per
l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre
2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui
all'art. 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un
organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel
settore della sanita' privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350
unita'. Il trattamento economico, comprensivo della
contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni
per il nucleo familiare, e' corrisposto in misura pari al
massimo dell'indennita' di mobilita' prevista dalle leggi
vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano, ai fini del trattamento
pensionistico, le disposizioni di cui all'art. 11 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'art. 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella
misura massima di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005,
2006 e 2007, si provvede a carico del fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993. n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali
che svolgono attivita' produttiva di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a
favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il
trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui
alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per
un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi,
ovvero per piu' periodi non consecutivi la durata
complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un
triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del
computo dei periodi massimi di godimento del trattamento
ordinario di integrazione salariale, una settimana si
considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata
almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale
relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le
riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del
computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione
salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in
deroga all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non
si computano ai fini dell'art. 1, comma 9, della legue
23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e'
autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003
e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per
l'anno 2004 si provvede a carico del fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni.
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236..
 
Art. 45.
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' il seguente:
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
- Il testo del comma 15 dell'art. 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote
contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti
iscritti alle gestioni autonome dell'I.N.P.S. sono elevate
di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate
di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal
1 gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19
punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva
per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
e' incrementata rispetto a quella gia' prevista dalle
vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali.
Per i lavoratori autonomi gia' pensionati presso le
gestioni dell'I.N.P.S. e con piu' di 65 anni di eta' il
contributo previdenziale puo' essere a richiesta applicato
nella misura della meta' e per i lavoratori per i quali la
pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema
retributivo il relativo supplemento di pensione e'
corrispondentemente ridotto della meta'. Gli scultori, i
pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori
e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che
esercitano la loro attivita' artistico-tradizionale in
forma di ditta individuale sono considerati lavoratori
autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
successive modificazioni ed integrazioni, e
conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva
prevista dal presente comma per la relativa gestione
pensionistica.
 
Art. 46.
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo
per i comuni di comunicare all'INPS
gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n.
903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il
seguente:
34. Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei
pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di
nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso
ciascun comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma
precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
comunica al comune di residenza i nominativi dei
beneficiari delle pensioni e l'ufficio anagrafe del Comune
provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
sociale delle variazioni per matrimonio o morte.
- Il testo del comma 19 dell'art. 31 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) e' il seguente:
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi
di cui all'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono
fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data
dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
L'INPS, sulla scorta dei dati del casellario delle
pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli
adempimenti di competenza. Il casellario delle pensioni
mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
 
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al (( comma 1, )) sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (( di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica )) 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al (( comma 1, )) compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 8 dell'art. 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto - Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 aprile 1992, n. 87, S.O.) e' il seguente:
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
13 ottobre 1965, n. 257.
- Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.
 
Art. 48.
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16 (( per cento )) come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1 gennaio 2004 sulla base di accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1 gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 (( del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. (( I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze; ))
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 (( del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla )) legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attivita' ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie (( contro le )) patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 (( per cento. ))
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1 gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita', ai sensi (( dell'articolo 17, )) comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', nonche' da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 (( per cento )) delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi (( dell'articolo 11, )) comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui (( agli articoli 8 e 9 )) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell' ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attivita' di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 (( per cento, )) alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
b) per il rimanente 50 (( per cento: ))
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le societa' scientifiche pertinenti e le universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle universita' ed alle regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire (( una migliore )) informazione al paziente, a partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: non comunica la propria motivata opposizione sono sostituite dalle seguenti comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento. Nel medesimo comma sono altresi' soppresse le parole: o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione.
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: otto membri a fino a: di sanita' sono sostituite dalle seguenti: un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto superiore di sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate e' incompatibile con attivita' professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: all'autorita' competente sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione sede della sperimentazione;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione.
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.
32. Dal 1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base (( all'articolo 1, )) comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito (( dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. ))
33. Dal 1 gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra agenzia e produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella delibera CIPE l febbraio 2001, n. 3 (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. ))
34. Fino all'insediamento degli organi dell'agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Riferimenti normativi:
- Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale non puo' superare, a livello nazionale ed in
ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria
complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le
associazioni di categoria interessate, i provvedimenti
necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di
cui al presente articolo.
- Il testo dell'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della
salute) e' il seguente:
Art. 3 (Dipartimento dell'innovazione). - 1. Il
dipartimento dell'innovazione svolge attivita' e interventi
di propulsione e vigilanza per lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica in materia sanitaria e a sostegno
di azioni di studio e creazione di reti integrate di
servizi sanitari e sociali per l'assistenza a malati acuti,
cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani.
2. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1 sono
istituite le seguenti direzioni generali:
a) direzione generale dei farmaci e dispositivi
medici;
b) direzione generale della ricerca scientifica e
tecnologica;
e) direzione generale del personale, organizzazione e
bilancio.
3. La direzione generale di cui al comma 2, lettera a),
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca, sperimentazione, produzione e
commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa
farmacovigilanza;
b) pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti;
e) dispositivi medici;
d) prodotti usati in medicina o per il miglioramento
dello stato di salute;
e) biocidi e prodotti cosmetici;
f) produzione, commercio ed impiego delle sostanze
stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative
tabelle;
g) studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
h) registri della popolazione per la
farmacoepidemiologia;
i) funzionamento della segreteria del Comitato etico
nazionale.
4. La direzione generale di cui al comma 2, lettera b),
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) ricerca scientifica in materia sanitaria e
funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria;
b) promozione della ricerca tecnologica in materia
sanitaria;
e) disciplina della tutela sanitaria delle attivita'
sportive e della lotta contro il doping;
d) rapporti con l'universita' e gli enti di ricerca,
pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
e) vigilanza sull'Istituto superiore di sanita',
sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e sugli altri enti o istituti a carattere
nazionale previsti dalla legge;
f) informazioni alle regioni e agli operatori a
supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie
mediche.
5. La Direzione generale di cui al comma 2, lettera c),
svolge le seguenti funzioni relativamente a:
a) organizzazione, bilancio e personale del
Ministero, con particolare riferimento all'individuazione
dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali
ed alla relativa acquisizione;
b) formazione del personale, relazioni sindacali,
contrattazione e mobilita' compresa quella dipartimentale.
- Il testo del comma 40 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65
per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al
12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il
cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma. Per le farmacie rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore al lire 750
milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di
servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura par i al 60 per
cento.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), convertito, con modificazioni dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e' il seguente:
Art. 4 (Accertamento e copertura dei disavanzi). - 1.
Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al
comma 4 dell'art. 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli
eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti
disavanzi e' effettuato con riferimento ai dati di
preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le risultanze
dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci
giorni al Ministero della salute ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni
comunicano al Ministero della salute, al Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti
consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'art. 83,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o
stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni di cui
all'art. 1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le
modalita' stabilite da norme regionali che prevedano
alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria,
ivi inclusa l'introduzione di forme di
corresponsabilizzazione dei principali soggetti che
concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o
altre misure fiscali previste nella normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi
inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di
distribuzione dei farmaci.
3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai
termini ed alle modalita' previste dall'art. 50, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ed all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
i tributi regionali di cui all'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre
2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore
alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge regionale.
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei
disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in
base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'art.
1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche
in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi
bilanci..
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, e' il
seguente:
Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Il testo del comma 14 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
- Il testo del comma 12 dell'art. 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
e successive modificazioni, e' il seguente:
12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.
- Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e successive modificazioni, e' il seguente:
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) (omissis).
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' il seguente:
Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
che, secondo le previsioni del presente decreto
legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche
quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti
stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le
disposizioni del successivo comma 4, e secondo le
disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal
precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.
Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli,
si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito
dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di
reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui
al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il
trattamento giuridico ed economico spettante presso gli
enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del
primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono
coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da
amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti
stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del
fondo a tale scopo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
(Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la
pubblicita' dei medicinali per uso umano) e' il seguente:
Art. 1 (Definizione di pubblicita' dei medicinali e
ambito di applicazione del decreto.) - 1. Ai fini del
presente decreto s'intende per pubblicita' dei medicinali
qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela
o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la
fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.
2. La pubblicita' dei medicinali comprende, in
particolare:
a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicita' dei medicinali presso persone
autorizzate a prescriverli o a dispensarli.
3. Agli effetti del presente decreto, e' ricompresa
nella pubblicita' di cui al comma 2, lettera b),
l'informazione scientifica svolta, con qualunque mezzo, a
cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le
quali devono attenersi alle disposizioni e ai criteri
previsti dagli articoli seguenti.
4. Il presente decreto concerne esclusivamente la
pubblicita' e l'informazione relative ai medicinali per uso
umano.
Art. 2 (Requisiti generali della pubblicita). - 1. La
pubblicita' dei medicinali puo' riferirsi unicamente a
medicinali per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
2. Tutti gli elementi della pubblicita' di un
medicinale devono essere conformi alle informazioni che
figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto,
approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
3. La pubblicita' deve favorire l'uso razionale del
medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza
esagerarne le proprieta' e senza indurre in inganno il
destinatario.
Art. 3 (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). -
1. Possono formare oggetto di pubblicita' presso il
pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro
obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per
essere utilizzati senza intervento di un medico per la
diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del
trattamento e, se necessario, con il consiglio del
farmacista.
2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei
medicinali che possono essere forniti soltanto dietro
presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze
psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il
Ministero della sanita' puo' autorizzare campagne di
vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
3. E' vietata la distribuzione al pubblico di
medicinali a scopo promozionale.
4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del
comma 2, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di
medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio
sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui agli
articoli 1, comma 4, e 25, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni
radio-televisive e in messaggi non a carattere
pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato
menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto
che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione
del divieto comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.
Art. 4 (Caratteristiche e contenuto minimo della
pubblicita' presso il pubblico). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 3, la pubblicita' di un medicinale
presso il pubblico:
a) e' realizzata in modo che la natura pubblicitaria
del messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente
identificato come medicinale;
b) comprende almeno:
1) la denominazione del medicinale e la
denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di
quest'ultima non e' obbligatoria se il medicinale e'
costituito da piu' principi attivi;
2) un invito esplicito e chiaro a leggere
attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi,
nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella
pubblicita' scritta l'invito deve risultare facilmente
leggibile dal normale punto d'osservazione; nella
pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica deve
essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non
inferiori al corpo 9.
2. In deroga al comma 1, la pubblicita' puo' limitarsi
a contenere la denominazione del medicinale, qualora essa
abbia lo scopo esclusivo di rammentarla.
Art. 5 (Contenuti pubblicitari non consentiti). - 1. La
pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo'
contenere alcun elemento che:
a) faccia apparire superflui la consultazione di un
medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo
una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva
di effetti secondari o superiore o pari ad un altro
trattamento o ad un altro medicinale;
c) induca a ritenere che il medicinale possa
migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale
possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di
buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle
campagne di vaccinazione di cui all'art. 3, comma 2;
e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai
bambini;
f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di
operatori sanitari o di persone largamente note al
pubblico;
g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare,
ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
h) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia
del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una
sostanza naturale;
i) possa indurre ad una errata autodiagnosi;
l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante
o ingannevole a certificati di guarigione;
m) utilizzi in modo abusivo, impressionante o
ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del
corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure
dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua
parte;
n) indichi che il medicinale ha ricevuto
un'autorizzazione all'immissione in commercio.
Art. 9 (Requisiti e attivita' degli informatori
scientifici). - 1. L'informazione sui medicinali puo'
essere fornita al medico dagli informatori scientifici. Nel
mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica
deve comunicare al Ministero della sanita' il numero dei
sanitari visitati dai propri informatori scientifici
nell'anno precedente, specificando il numero medio di
visite effettuate.
2. Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli
informatori scientifici devono essere in possesso del
diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con
indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e
tecnologia farmaceutiche. Il Ministro della sanita' puo',
con decreto, riconoscere come idonei, ai fini del presente
articolo, altri diplomi di laurea o altri diplomi di
livello universitario. In tutti i casi gli informatori
scientifici devono ricevere una formazione adeguata da
parte delle imprese da cui dipendono, cosi' da risultare in
possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire
informazioni precise e quanto piu' complete sui medicinali
presentati.
3. L'attivita' degli informatori scientifici e' svolta
sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo
pieno.
4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al
medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto
delle caratteristiche del prodotto, completo delle
informazioni sul prezzo e, se del caso, delle condizioni
alle quali il prodotto puo' essere prescritto con onere a
carico del Servizio sanitario nazionale.
5. L'adempimento di cui al comma 4 non e' necessario se
il medico e' in possesso di una pubblicazione che riproduce
i testi dei riassunti delle caratteristiche dei prodotti
autorizzati dal Ministero della sanita' e se, per il
medicinale presentato dall'informatore scientifico, il
riassunto delle caratteristiche del prodotto non ha subito
variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione
predetta.
6. Gli informatori scientifici devono riferire al
servizio scientifico di cui all'art. 14, dal quale
dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari
dei farmaci, allegando, ove possibile, copia delle schede
di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1991, n. 93.
Art. 11 (Concessione o promessa di premi o vantaggi
pecuniari o in natura). - 1. Nel quadro dell'attivita' di
informazione e presentazione dei medicinali svolta presso
medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o
promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che
siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili
all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
2. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o
accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
3. In caso di violazione dei commi 1 e 2 si applicano
le pene previste dagli articoli 170, 171 e 172 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, come modificati dall'art. 16,
comma 1, del presente decreto.
Art. 14 (Servizio scientifico) - 1. A partire dal
1 luglio 1993, ogni impresa titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali deve essere
dotata di un servizio scientifico incaricato
dell'informazione sui medicinali che immette sul mercato.
Il servizio e' diretto da un laureato in medicina o in
farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche.
2. Per i medicinali il cui titolare di autorizzazione
all'immissione in commercio ha sede all'estero,
l'adempimento previsto dal comma 1 deve essere soddisfatto
dall'impresa che rappresenta in Italia il titolare
dell'autorizzazione o che, comunque, provvede alla
importazione e distribuzione dei prodotti.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio e i soggetti previsti dal comma 2:
a) si assicurano che la pubblicita' farmaceutica
della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del
presente decreto;
b) verificano che gli informatori scientifici alle
proprie dipendenze siano in possesso di una formazione
adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente
decreto;
c) forniscono al Ministero della sanita'
l'informazione e l'assistenza eventualmente richiesta per
l'esercizio delle competenze dello stesso;
d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero
della sanita' ai sensi del presente decreto siano
rispettati immediatamente e integralmente.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 7, gli
adempimenti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo
devono essere soddisfatti sia dal titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, sia da chi
provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale.
5. Chi viola disposizioni del presente articolo
soggiace alla sanzione amministrativa da lire
cinquantamilioni a lire trecentomilioni.
Art. 15 (Pubblicita' presso gli operatori sanitari
svolta irregolarmente). - 1. La violazione delle
disposizioni del presente decreto sulla pubblicita' presso
gli operatori sanitari comporta l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 201
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
Il Ministero della sanita' adotta, se del caso, i
provvedimenti indicati all'art. 6, comma 9.
2. Per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico
del Servizio sanitario nazionale l'irregolarita' comporta,
altresi', la sospensione del medicinale dal prontuario
stesso per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni,
tenuto conto della gravita' del fatto. Il provvedimento di
sospensione e' adottato previa contestazione del fatto al
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
il quale puo' far pervenire controdeduzioni al Ministero
della sanita' entro quindici giorni dalla contestazione
stessa.
- Il testo degli articoli 6 e 12 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 6 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il
pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del
Ministero della sanita', ad eccezione delle inserzioni
pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche
indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le
disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre
integralmente e senza modifiche le indicazioni, le
controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le
interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti
indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con
l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell'imballaggio o del
condizionamento primario del prodotto.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
sanita', sentita la Commissione di esperti prevista
dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e
successive modificazioni.
3. La Commissione di cui al comma precedente, nominata
dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e'
costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la
presiede;
b) un membro appartenente al Ministero della salute,
un membro appartenente all'Istituto superiore di sanita',
due membri designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;
d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
direttivo del Ministero della sanita'.
5. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei
seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere
autorizzato, risultando in evidente contrasto con le
disposizioni degli articoli 2, 3, 4, comma 1, lettera b), e
dell'art. 5, lettere c), f) e n);
b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato
sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a
mezzo radiofonico, ed e' stato approvato da un istituto di
autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente
rappresentative interessate alla diffusione della
pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto
dal Ministero della sanita';
c) se il messaggio costituisce parte di altro gia'
autorizzato su parere della Commissione.
6. Decorso un anno dal riconoscimento dell'Istituto di
autodisciplina di cui al comma 5, lettera b), il Ministro
della sanita', verificata la correttezza delle valutazioni
dell'Istituto predetto, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende la
procedura di cui al comma 5, lettera b), ai messaggi
pubblicitari televisivi e cinematografici.
7. Nelle ipotesi previste dal comma 5, l'autorizzazione
e' negata o concessa con provvedimento del competente
ufficio del Ministero della sanita' entro trenta giorni
dalla presentazione della domanda; sull'opposizione
proposta avverso il diniego concernente una pubblicita'
approvata dall'Istituto di autodisciplina il Ministro della
sanita' decide, sentita la Commissione di cui al comma 3.
In ogni altra ipotesi, l'autorizzazione e' negata o
concessa con decreto del Ministro della sanita' entro
settantacinque giorni dalla presentazione della domanda. I
decreti e i provvedimenti di diniego sono motivati.
8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della
sanita' deve essere indicato nella pubblicita', tranne che
nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica.
9. Qualora la pubblicita' presso il pubblico sia
effettuata in violazione delle disposizioni del presente
decreto, il Ministro della sanita':
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di
un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo
modalita' stabilite dallo stesso Ministro, ove non ritenga
di provvedere ai sensi dell'art. 7 della legge febbraio
1992, n. 175.
10. Chi effettua pubblicita' presso il pubblico in
violazione delle disposizioni del presente decreto e'
soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'ultimo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 e successive modificazioni.
Art. 12 (Convegni o congressi riguardanti i
medicinali). - 1. Ogni impresa farmaceutica titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare,
mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o
all'estero un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali,
deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della
sanita', almeno sessanta giorni prima della data
dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione,
con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice
fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell'iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata e correlazione
esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e'
titolare;
e) qualificazione professionale e scientifica dei
relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
si limiti a fornire un contributo agli organizzatori,
devono essere indicati l'entita' e le modalita' dello
stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
organizzatori come corrispettivo.
2. Per le riunioni di non piu' di dieci medici
organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la
comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
della sanita' almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento.
3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso,
convegno o riunione contribuiscono piu' imprese
farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono
pervenire congiuntamente, per il tramite degli
organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformita' da
quanto stabilito dal presente comma sono prive di
efficacia.
4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere
orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia,
patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di
imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere
sindacale.
5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
devono essere limitati agli operatori del settore
qualificati e non possono essere estesi ad eventuali
accompagnatori. [Detti oneri non possono riguardare medici
generici (soppresso)]. L'ospitalita' non puo', inoltre,
eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore
precedenti l'inizio del congresso e le dodici ore
successive alla conclusione del medesimo, ne' presentare
caratteristiche tali da prevalere sulle finalita'
tecnico-scientifiche della manifestazione.
6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, il Ministero della sanita' comunica il proprio
parere favorevole, sentita la regione dove ha sede
l'evento.
7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e
per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della
sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma
1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la
comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale
ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai
sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della sanita' relativi alla
pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in
materia di informazione degli operatori sanitari e di
farmacovigilanza.
9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata
alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni
medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad
eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche'
integrali e regolarmente depositati presso il Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
nelle lingue originali, di materiale informativo conforme
alle autorizzazioni all'immissione in commercio del
medicinale rilasciate in altri paesi, purche' medici
provenienti da questi ultimi risultino presenti alla
manifestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su
tematiche comunque attinenti ai medicinali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data
successiva al 30 giugno 1993.
- Il testo del comma 3 dell'art. 20 del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della
direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico) e' il seguente:
3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti
requisiti minimi di cui devono essere in possesso
organizzazioni private alle quali il promotore della
sperimentazione puo' affidare una parte o tutte le proprie
competenze in tema di sperimentazione clinica, come
previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme
restando le responsabilita' del promotore della
sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione
stessa.
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 211, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 11 (Scambio di informazioni). - 1. I comitati
etici ed i soggetti promotori della sperimentazione
comunicano all'Agenzia italiana del farmaco, alla regione
sede della sperimentazione e comunque sempre al Ministero
della salute ai fini dell'inserimento nelle banche dati
nazionale ed europea i seguenti dati:
a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di
cui all'art. 9, comma 2;
b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma
dell'art. 9, comma 3;
c) le eventuali modifiche apportate al protocollo a
norma dell'art. 10, comma 1, lettere a) e b);
d) il parere favorevole del comitato etico;
e) la dichiarazione di inizio, di eventuale
interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i
dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni
dell'eventuale interruzione.
2. Su richiesta motivata di uno Stato membro,
dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
(EMEA) o della Commissione, il Ministero della salute
fornisce qualsiasi informazione supplementare sulla
sperimentazione in questione, oltre a quelle gia' inserite
nella banca dati europea, ottenendola dall'autorita'
competente alla quale e' stata presentata la domanda di
autorizzazione. Il Ministero della salute inserisce nella
banca dati europea l'indicazione delle ispezioni effettuate
sulla conformita' alle norme di buona pratica clinica.
3. Il modello, i dati e le relative modalita' di
inserimento degli stessi nella banca dati europea, il cui
funzionamento e' assicurato dalla Commissione stessa con la
partecipazione dell'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA), nonche' i metodi per lo scambio
elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del
Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni
dettagliate pubblicate dalla Commissione europea. Tali
indicazioni dettagliate sono elaborate in modo da
salvaguardare la riservatezza dei dati.
4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni gia' operante
presso la Direzione generale della valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza, quale parte
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
istituito ai sensi del comma 7 dell'art. 68 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' incaricato di svolgere,
nell'ambito delle dotazioni organiche della medesima
Direzione generale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, i seguenti compiti:
a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni
cliniche dei medicinali sul territorio italiano e redazione
dei relativi rapporti con i dati regionali da trasmettere
alle singole regioni;
b) raccordo con la banca dati centrale europea;
c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
d) redazione di rapporti annuali e parziali,
indirizzati alle regioni e agli operatori di settore, che
descrivano in maniera quali-quantitativa, anche su base
regionale e locale, lo stato della ricerca clinica
farmacologica in Italia;
e) realizzazione, di intesa con le regioni, di
iniziative di formazione per il personale coinvolto nella
sperimentazione clinica dei medicinali.
- Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 reca:
Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione
del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 reca:
Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178.
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma
1, aventi un prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla
ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista
all'atto della presentazione, da parte dell'assistito,
della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto con
un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al
comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo
stesso il farmaco avente il prezzo piu' basso, disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a
quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma
1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta
l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco
prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la
sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del
farmaco prescritto e' a carico dell'assistito con
l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni
vitalizie..
 
Art. 49.
Esternalizzazioni di servizi da parte
delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133) e' il seguente:
Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). - 1. E'
istituita una compartecipazione delle regioni a statuto
ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione
regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato
nel penultimo anno precedente a quello in considerazione,
al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
come indicatore di base imponibile la media dei consumi
finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello
regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il
30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo
perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica..
 
Art. 50.
Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario
e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. (( 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1 gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e' sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policliici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresi' che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1 gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel
Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato
a lettura automatica) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 agosto 1988, n. 192.
- Il testo dell'art. 87 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) e' il seguente:
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Le ricette relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma
2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identita' dell'interessato solo in caso di necessita'
connesse al controllo della correttezza della prescrizione,
ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme
deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali
relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto ministeriale 11 luglio
1988, n. 350 del Ministro della sanita', e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e'
integrato da un tagliando predisposto su carta o con
tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei
commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato
dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo
stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile,
mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessita' connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda
la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato
nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita' alla
legge, quando e' indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante, puo' essere individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' il seguente:
Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma soppresso dall'art. 11, decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 452).
- Il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente:
Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che
concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.
- Il testo dei commi 4 e 9 dell'art. 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e' il seguente:
Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria).
(Omissis).
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter
e 5-quater dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n.
388; la relativa verifica avviene secondo modalita'
definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per
l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il
principio di appropriatezza organizzativa e di economicita'
nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto
4.3 dell'Accordo 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e
province autonome, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalita' definite in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella
prospettiva dell'eliminazione o del significativo
contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali
pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del
servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con
quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 14 febbraio 2002, sulle modalita' di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi
applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la
flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al
recupero di risorse attualmente utilizzate per finalita'
non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei
servizi, con diminuzione delle giornate complessive di
degenza. Annualmente le regioni predispongono una
relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei
presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la
decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di
mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle
aziende sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende
ospedaliere autonome.
9. Anche al fine di potenziare il processo di
attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al
comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria,
nonche' di accelerare l'informatizzazione del sistema
sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le
pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici
servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le
modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei
servizi e per la progressiva utilizzazione della carta
medesima ai fini sopra descritti..
 
Art. 51.
Interventi per le aree sottoutilizzate
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e 330 (( milioni )) di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva premiale di ciascuna regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole regioni interessate. All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208. (( 1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e' riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' abrogato. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) e' il
seguente:
Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
- Il testo della legge 30 giugno 1998, n. 208
(Attivazione delle risorse preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare
interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione
imprenditoriale nelle aree depresse) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998, n. 153.
- Il testo dell'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 15 (Presentazione del bilancio e della relazione
previsionale e programmatica). - (Comma abrogato dall'art.
11, legge 23 agosto 1988, n. 362).
Nello stesso mese di settembre, il Ministro del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del tesoro presentano al Parlamento la relazione
previsionale e programmatica per l'anno successivo, la
quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del
quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con
una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle
previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla
parte discrezionale di spesa.
La relazione previsionale e programmatica espone il
quadro economico generale ed indica gli indirizzi della
politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi
programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze
e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la
entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti
obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci
pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico
allargato. La indicazione del fabbisogno del settore
statale e' esposta con riferimento alle stime di cassa del
bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria.
La relazione previsionale e programmatica e'
accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore,
nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa,
delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato di
attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in
scadenza, il Ministro competente deve valutare se
permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere
fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando
siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.
A dette relazioni il Ministro del bilancio e della
programmazione economica allega un quadro riassuntivo di
tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza; delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano
ancora da erogare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta la
Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, a completamento della relazione
previsionale e programmatica, un unica relazione di sintesi
sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e
sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla
ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
- Il testo dell'art. 20 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali.), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 20 (Relazioni sugli interventi nella aree
depresse). - 1. E' soppressa la previsione di relazioni
relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti
disposizioni:
a) art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341;
b) art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273;
c) art. 3, comma 2, e art. 16, coma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. (Comma abrogato)..
 
Art. 52.
Norma finale
1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e relative note di aggiornamento.
 
Art. 52-bis.
Modifica all'articolo 5 del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 (( 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: e' prorogato di due anni sono sostituite dalle seguenti: e' prorogato di tre anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381 (Disposizioni urgenti concernenti
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e'
prorogato di tre anni.
- Il testo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137,
supplemento ordinario.
 
Art. 53.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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