Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 24 novembre 2003, n. 375 |
Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997, con cui e' stato emanato un regolamento quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337, che ha delegato il Governo ad emanare norme per realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui al sopra richiamato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; Visto l'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che, in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 337 del 1998, stabilisce che la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997; Visto l'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze; Visto il contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112»; Visti i successivi accordi sindacali del 28 febbraio e del 4 aprile 2002, con i quali le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali del 12 dicembre 2001 hanno convenuto che l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarieta' sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive modificazioni, avviene mediante un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 novembre 2002, con il quale si dispone che l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla gia' citata n. 377 del 1958, e successive modificazioni, pari a 587.543.059,59 euro e' utilizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del citato Fondo di solidarieta', istituito con il presente regolamento, e che la suddetta utilizzazione avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni; Visto, infine, l'accordo sindacale del 15 novembre 2002, con il quale, a seguito dell'emanazione del sopra indicato decreto interministeriale del 13 novembre 2002, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001 hanno provveduto ad aggiornare il contratto stesso, con particolare riguardo al finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo di solidarieta' disciplinato dal presente regolamento; Sentite, nella riunione del 25 novembre 2002, le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 12 dicembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 989/03, espresso nell'adunanza del 10 marzo 2003; Ritenuto di non poter condividere il citato parere, con esclusivo riferimento all'osservazione secondo cui la funzione di decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni non sarebbe attribuibile al Comitato Amministratore del Fondo, in considerazione del fatto che la generica enunciazione, recata dal regolamento-quadro n. 477 del 1997, dei compiti di detto Comitato comprende, in realta', la predetta funzione e che la medesima e' gia' stata prevista in regolamenti analoghi al presente, senza che cio' abbia comportato rilievi da parte del Consiglio di Stato; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 6 novembre 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Costituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». 2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 477 del 27 novembre 1997.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ((Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), e' il seguente: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]; f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento, il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: «28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento; b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita', modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi; c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo; d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa; e) istituzione presso l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali; f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.». - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1977, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998, n. 9. - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), e' il seguente: «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi; b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria; c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari; d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali; f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo; g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate; h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro: 1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora; 2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie; 3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo; 4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene; 5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati; 6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie; 7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive; 8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge; 9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate; i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni; l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi; m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute; n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici; p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a: 1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni; 2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44; 3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni; r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari; s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario; t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici; u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili; v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1988, n. 49. - Il testo dell'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e' il seguente: «Art. 63 (Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione). - 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano una anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi. 2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1. 3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle societa' concessionarie. 4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuita'. 5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attivita' di riscossione, priorita' ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1. 7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalita' del decreto 27 novembre 1997, n. 477 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.». - Il testo dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), e' il seguente: «Art. 81 (Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette). - 1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e' utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalita' stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.». - Il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98. - Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero del tesoro e delle finanze 13 novembre 2002 (Determinazione delle modalita' di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2002, n. 282. Note all'art. 1: - Per il testo del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, si veda nota alle premesse. - Il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto n. 477 del 1997, e' il seguente: «1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo».
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| Art. 2. Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti: a) delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonche' di quelli inquadrati come ausiliari; b) dell'associazione nazionale di categoria (Ascotributi); c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC), interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalita'; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Note all'art. 2: - Per il testo della legge n. 377 del 1958 si veda note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 si veda nota alle premesse.
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| Art. 3. Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. 2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. 3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonche' il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del Comitato durano in carica due anni, e non possono essere confermati per piu' di due mandati. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o piu' componenti del Comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1. 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione. |
| Art. 4. Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformita' alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 10; c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore, la misura dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, l'eventuale misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'eventuale misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 3; d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e degli eventuali contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS; g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 12. |
| Art. 5. Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; b) in via straordinaria: 1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. 2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione: a) di anzianita', a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 2; b) di vecchiaia, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria; c) di vecchiaia, a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, obbligatoriamente iscritti, oltre che all'assicurazione generale obbligatoria, anche allo speciale Fondo sopra citato. 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 3.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996 si veda nota alle premesse.
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| Art. 6. Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano a carico dell'azienda. 2. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario (0,50%) saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. L'obbligo del versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti commi e' sospeso in relazione al conseguimento del finanziamento previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2002, emanato ai sensi dell'articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e consistente in una assegnazione annua da parte dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di importo non superiore a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni. Tale assegnazione e' destinata anche a far fronte, nell'arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo previsto dall'articolo 5, comma 3, in favore di coloro che, all'atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi di erogazione della pensione, percepiscono l'assegno straordinario di cui allo stesso articolo 5, comma 1, lettera b). 5. L'eventuale minore assegnazione annuale rispetto al limite massimo di cui al comma 4, nonche' il minor utilizzo annuale dell'assegnazione determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere utilizzati negli anni successivi. 6. Il Fondo richiede il versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3 nei seguenti casi: a) superamento, da parte della singola azienda, dell'importo dell'assegnazione annuale di sua spettanza, cosi' come calcolato ai sensi dell'articolo 9, fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale agli importi dell'assegnazione annuale spettanti agli altri datori di lavoro; b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso i contributi saranno considerati a titolo di anticipazione con diritto al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorita' rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza della suddetta annualita'. 7. La ripartizione dell'assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma 4, tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'articolo 5 avviene, di norma, nell'ambito delle seguenti percentuali: a) dal 10% al 20%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1); b) dal 5% al 15%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2; c) dal 65% all'85%, per il finanziamento della prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 8. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruita' della ripartizione prevista al comma 7 ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni. 9. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo comma 10, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. 10. Alle operazioni di liquidazione provvede il Comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dall'articolo 5. 11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 10, la stessa e' assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il Comitato amministratore del Fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data, il Comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 81 della citata legge n. 342 del 2000, si veda nota alle premesse. - Il testo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325.
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| Art. 7. Accesso alle prestazioni 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' subordinato: a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): 1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; 2) in alternativa all'espletamento delle procedure di cui al punto 1), l'accesso alle prestazioni previste nella presente lettera c) puo' avvenire anche nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'articolo 2: a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale; b) manifesti la volonta' di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalita' di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo stesso; d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui alla precedente lettera c). 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria. |
| Art. 8. Individuazione dei lavoratori in esubero 1. Ai fini del presente regolamento, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento della pensione di anzianita' o vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio dalla maggiore prossimita' alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianita' anagrafica. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): «1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianita': c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.».
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| Art. 9. Criteri di utilizzazione delle assegnazioni 1. Ciascuna azienda potra' usufruire dell'assegnazione di cui all'articolo 6, comma 4, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione da ciascuna azienda versata alla assicurazione generale obbligatoria per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'articolo 2. 2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del comma 1 e' pari alla media del triennio 1999 - 2001 ed il Comitato amministratore del Fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede a ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel sopra indicato triennio, che deve essere fornita, a pena di decadenza dalla fruibilita' della assegnazione, entro i successivi trenta giorni. 3. Il Comitato amministratore del Fondo, acquisite tutte le dichiarazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma 1 e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile. |
| Art. 10. Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi. 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'articolo 6, comma 7, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 11 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza. 7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere nuovamente ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione. |
| Art. 11. Prestazioni: criteri e misure 1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari. 2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili. 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di euro 852,15 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a euro 1.568,00; di euro 981,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra euro 1.568,00 e euro 2.479,00, e di euro 1.240,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite. 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro. 6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo. 7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il criterio comune: e cioe' 1/360° della retribuzione annua, determinata sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato, per ogni giornata. 8. Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa. 9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianita'; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. 11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianita', e per la determinazione della sua misura. 12. La contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7. 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, successive modificazioni, il calcolo ed il successivo versamento sara' effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta legge. 14. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennita' sostitutiva, nonche' ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nei CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995. 15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni sopra indicati, una indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i predetti trattamenti. 16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Nota all'art. 11: - Per il testo della legge 2 aprile 1958, n. 377, si veda nota alle premesse.
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| Art. 12. Cumulabilita' della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 o di aziende da essi controllate, nonche' di altri soggetti ed altre aziende operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonche' il versamento dei contributi previdenziali. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 11, comma 7, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra i suddetti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al com-ma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo. 5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, e' ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato. 8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' il seguente: «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, si veda nota alle premesse.
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| Art. 13. Contributi sindacali 1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, e' salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 11. |
| Art. 14. Scadenza 1. Il «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», disciplinato dal presente regolamento, scade allorche' non vengono piu' erogate le prestazioni ai soggetti di cui all'articolo 2 ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 9, 10 e 11.
Nota all'art. 14: - Per il testo del decreto legislativo n. 112 del 1999 si veda nota alle premesse.
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| Art. 15. Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 477 del 27 novembre 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 novembre 2003 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Visto, Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 276
Nota all'art. 15: - Per il testo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia n. 447 del 27 novembre 1997, si veda nota alle premesse.
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