Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 3
Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unita' in cui si articolano i dipartimenti, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:
a) beni culturali e paesaggistici;
b) beni archivistici e librari;
c) ricerca, innovazione e organizzazione;
d) spettacolo e sport.
3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.
4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alla premessa:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i
beni culturali e ambientali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario.
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n.
59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. [Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza
delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24,
comma 2].
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».



 
Art. 2.
Il Ministro
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250, 26 ottobre
1998, come modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 3 ( Il Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro»,
e' l'organo di direzione politico-amministrativa del
Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i
programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati
conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
costituiscono organi di consulenza del Ministro il
Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi
dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la
Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art.
154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e'
presieduta dal capo del Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle
commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli
interventi nel settore dei beni culturali, sentito il
Consiglio di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato
annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto
5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e
ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di
controllo interno.».



 
Art. 3.
Organi consultivi
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organi consultivi). - 1. Sono organi consultivi del Ministero:
a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
b) i Comitati tecnico-scientifici;
c) i Comitati regionali di coordinamento;
d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.».
 
Art. 4.
Organizzazione del Ministero
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni
culturali e ambientali», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come
segue:
a) istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) istituto centrale per la patologia del libro;
d) istituto centrale per il restauro.
Gli istituti centrali sono dotati di autonomia
amministrativa e contabile per quanto concerne le spese
relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento,
con esclusione delle spese per il personale; tengono
collegamenti funzionali con gli organismi periferici;
concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla
ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la
conservazione; corrispondono con organismi di ricerca
italiani e internazionali.
L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve
comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio
amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro,
sentito il competente comitato di settore.».
«Art. 17. Restano in vigore le norme vigenti relative
al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.».
«Art. 23. Rimangono in vigore le norme attualmente
vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo
delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale
d'arte orientale.».
«Art. 24. Le Soprintendenze speciali al museo delle
antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico
ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno
adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le
attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.».
«Art. 27. Rimane in vigore la normativa relativa ai
servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al
Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975,
n. 5.
Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti
alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e
gli istituti culturali.
La commissione prevista dall'art. 3 della legge
2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni
sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e
gli istituti culturali.
Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a
far parte dell'ufficio studi.».
«Art. 29. E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per
la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e
divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e
fotografica.
In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle
stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali
in essi esistenti.
Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per
il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento
interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del
museo.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n.
237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione
e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi
musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali
ed interventi a favore delle attivita' culturali», e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi
musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il
compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
le testimonianze materiali della cultura visiva
internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere
manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
istituito il Museo dell'architettura con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni,
progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento
significativo della cultura architettonica del Novecento e
contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari
esteri ai fini della programmazione di mostre ed
esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato,
il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere,
conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali
sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi
tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito il Museo della fotografia con il
compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene
alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle
attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle
tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della
fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria
comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e
delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. (Comma abrogato).
7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le
dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o
sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
affida la progettazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e
funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le
modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla
realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche'
per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,
e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede
del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel
1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000
da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse
attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un
curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e'
autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto,
anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre
nei musei istituiti con la presente legge.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».



 
Art. 5.
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). - 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario,
vedi nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente
articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».



 
Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario,
vedi nota all'art. 1.
- Il testo del comma 2 dell'art. 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, supplemento ordinario, e' il seguente:
"2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della
spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico
complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con
i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche.".
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione
del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel
trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al
comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantita' di risorse disponibili.".



 
Art. 7.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237.
3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni
culturali ed interventi a favore delle attivita'
culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio
1999, n. 173, vedi nota all'art. 4.



 
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