Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 3 |
Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia' emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 settembre 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unita' in cui si articolano i dipartimenti, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. 2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53: a) beni culturali e paesaggistici; b) beni archivistici e librari; c) ricerca, innovazione e organizzazione; d) spettacolo e sport. 3. Il Ministero si articola, altresi', in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali. 4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' riportato nelle note alle premesse. Note alla premessa: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario. - Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.». - Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2]. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».
|
| Art. 2. Il Ministro 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, le parole: «dal segretario generale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250, 26 ottobre 1998, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 ( Il Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politico-amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE. 2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. 3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'art. 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure. 4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».
|
| Art. 3. Organi consultivi 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organi consultivi). - 1. Sono organi consultivi del Ministero: a) Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici; b) i Comitati tecnico-scientifici; c) i Comitati regionali di coordinamento; d) gli altri organi istituiti in attuazione delle vigenti disposizioni di legge. 2. La composizione, i compiti e le incompatibilita' dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.». |
| Art. 4. Organizzazione del Ministero 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Organizzazione del Ministero). - 1. L'organizzazione del Ministero e' stabilita ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. 2. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II ed agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonche' agli istituti di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. 3. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione delle modalita' tecniche per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 2, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.».
Note all'art. 4: - Il testo degli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1976, n. 23, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come segue: a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) istituto centrale per la patologia del libro; d) istituto centrale per il restauro. Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.». «Art. 17. Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni.». «Art. 23. Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.». «Art. 24. Le Soprintendenze speciali al museo delle antichita' egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali, conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti.». «Art. 27. Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali. Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi.». «Art. 29. E' istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del museo.». - Il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea. 2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero. 3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate. 4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie. 5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle spese relative al personale. 6. (Comma abrogato). 7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti. 8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999. 10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici. 11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. 12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.». - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
|
| Art. 5. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). - 1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. 2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione. 3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. 4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. 5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia. 6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.».
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
|
| Art. 6. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme sull'organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, non potra' in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo. 5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' compensato con la riduzione di sedici unita' della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 4 del presente articolo e' compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, vedi nota all'art. 1. - Il testo del comma 2 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, e' il seguente: "2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 8 (Soprintendenze e gestioni autonome). - 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.". - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto individuale e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibro del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. 9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantita' di risorse disponibili.".
|
| Art. 7. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 2. E' abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge 12 luglio 1999, n. 237. 3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, relativi all'individuazione ed alla organizzazione degli istituti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1998, e' abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante: «Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173, vedi nota all'art. 4.
|
|
|
|