Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 8 gennaio 2004, n. 1
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalita' c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/2003.

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All'INPS - Direzione generale
All'INAIL - Direzione generale
Alla direzione generale AA.GG. R.U.
A.I. - Divisione VII
Al SECIN I. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella
modalita' c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione.
La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - e' contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere «riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa».
L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensi' individua, per l'ambito di applicazione del decreto e, nello specifico, della medesima disposizione, le modalita' di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.
Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalita' di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilita' a tale tipo contrattuale:
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata «portata», si e' ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attivita' di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuita' nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensi' a quelli di cui all'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
le professioni intellettuali, per i quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002);
componenti di organi di amministrazione e controllo di societa';
partecipanti a collegi e commissioni;
collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.
La disciplina che emerge dall'art. 61 e', come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non necessariamente dovra' veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o piu' prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.
L'art. 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta e' resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che puo' anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attivita' tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessita' dell'indicazione di un progetto.
Va precisato, altresi', che nell'espressione «collegi e commissioni» delle societa', sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianita', e' evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianita' o di invalidita' che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di eta', vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/2003, la pubblica amministrazione puo' continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/2003, da parte del Ministro per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non e' piu' possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalita' del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina. II. I requisiti qualificanti della fattispecie.
Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalita' organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attivita' lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'e' che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplichera' pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile).
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione e' resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore e' a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per cio' che la durata del rapporto e' funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, e' significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa.
Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso. Il progetto.
Il progetto consiste in un'attivita' produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il progetto puo' essere connesso all'attivita' principale od accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili. Il programma o la fase di esso.
Il programma di lavoro consiste in un tipo di attivita' cui non e' direttamente riconducibile un risultato finale.
Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali. L'autonoma gestione del progetto o del programma.
Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalita' deve essere rimessa al collaboratore.
Cio' perche' l'interesse del creditore e' relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilita' di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalita' a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilita' della durata puo' dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilita' del termine e' dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non anche necessariamente nel quando. Il coordinamento.
Indipendentemente da cio', pur tuttavia, il collaboratore a progetto puo' operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento puo' essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalita' di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l'impossibilita' del committente di richiedere una prestazione o un'attivita' esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto. III. La forma.
Il contratto e' stipulato in forma scritta.
E' una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.
Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:
indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003).
E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sara' agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilita' della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso. IV. Possibilita' di rinnovo.
Analogo progetto o programma di lavoro puo' essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.
Quest'ultimo puo' essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, cosi' come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge. V. Il corrispettivo.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal legislatore e' costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioe', in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualita' del medesimo sia tale da comprometterne l'utilita'. VI. Le tutele.
Tra gli scopi dichiarati dal legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione e' derogabile dalle parti), ma il committente puo' recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
Si applicano inoltre al collaboratore:
le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;
l'art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/1997;
il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).
Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrera' naturalmente considerare che, stante la ratio del decreto legislativo n. 626, principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro, non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo piu' sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorche' nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso decreto legislativo n. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).
In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'art. 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarita' del lavoro a progetto. VII. Svolgimento del rapporto ed obblighi del collaboratore.
Il collaboratore puo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti, tuttavia il contratto individuale puo' limitare in tutto od in parte tale facolta'.
Il collaboratore non deve svolgere attivita' in concorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi. VIII. Risoluzione del rapporto.
In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalita' (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, e' il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sara' dovuto comunque per l'intero. IX. Rinunzie e transazioni.
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 del codice civile. X. Sanzioni.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che puo' essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilita' di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale. XI. Regime transitorio.
L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004.
Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso e' prevista la facolta' di stabilire termini piu' lunghi di efficacia transitoria, purche' cio' sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, cosi' come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che puo' essere individuata fra quelle disciplinate dal «nuovo regime» dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo decreto legislativo (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche gia' disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).
Roma, 8 gennaio 2004
Il Ministro: Maroni
 
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