Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204;
Visto l'articolo 23 dello Statuto;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed e' composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946,
n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme
per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 12 giugno 1948, n. 135.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per
l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1978, n. 142.
- L'art. 23 dello statuto della regione siciliana
(Titolo III - Organi giurisdizionali), e' il seguente:
«Art. 23 - Gli organi giurisdizionali centrali avranno
in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti
la Regione.
Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente,
consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di
accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea
straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno
decisi dal Presidente della Regione sentite le sezioni
regionali del Consiglio di Stato.».
- L'art. 43 dello statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall'alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
statuto.
Nota all'art. 1:
- L'art. 23 dello statuto e' citato nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
1. Il Consiglio di giustizia amministrativa e' presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega.
2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresi', assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.
3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
4. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione il numero di consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge
27 aprile 1982, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 aprile 1982, n. 117, supplemento ordinario (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali):
«Art. 13 - Attribuzioni del consiglio di presidenza. -
Il consiglio di presidenza:
1. verifica i titoli di ammissione dei componenti
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle
elezioni;
2. disciplina con regolamento interno il
funzionamento del consiglio;
3. formula proposte per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
4. predispone elementi per la redazione della
relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al successivo art. 31;
5. stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi
rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle
giurisdizionali del Consiglio di Stato;
6. stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi
in sezioni;
6-bis. determina i criteri e le modalita' per la
fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati.
Esso inoltre delibera:
1. sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di
funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici
direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo
stato giuridico dei magistrati;
2. sui provvedimenti disciplinari riguardanti i
magistrati;
3. sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi
estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa
ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi
compensi;
4. sulle piante organiche del personale di
magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla
eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
5. sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate
ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo
art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia
avvenuta a domanda;
6. sulle piante organiche del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, sentito il consiglio di
amministrazione;
7. sui criteri per la formazione delle commissioni
speciali;
8. sul collocamento fuori ruolo;
9. su ogni altra materia ad esso attribuita dalla
legge.
I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei
magistrati sono adottati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato;
quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonche'
quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ai magistrati di cui alla presente legge si applica
l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere
del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto
dal consiglio di presidenza.
Il consiglio di presidenza puo' disporre ispezioni sui
servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico
ad uno dei suoi componenti.
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12,
del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158:
«2. Ove manchi in qualche sezione il numero dei
consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del
Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre
sezioni.».



 
Art. 3.
1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e' composta da:
a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;
b) due consiglieri di Stato;
c) un prefetto della Repubblica;
d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Per la validita' delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto espresso dal presidente.



Note all'art. 3:
- Il terzo comma dell'art. 106, della Costituzione
della Repubblica italiana (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.,), cita:
«Su designazione del Consiglio Superiore della
Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori
ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.».
- La legge 27 aprile 1982, n. 186, e' citata nelle note
all'art. 2; il testo del numero 2) del comma primo
dell'art. 19 di detta legge, e' il seguente:
«1. I posti che si rendono vacanti nella qualifica di
consigliere di Stato sono conferiti:
1) Omissis
2) in ragione di un quarto, a professori universitari
ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano
almeno quindici anni di esercizio professionale e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonche' a Magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'Appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei Ministri, previo parere del consiglio di presidenza
espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni
di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;



 
Art. 4.
1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa e' composta da:
a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede;
b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale;
c) quattro consiglieri di Stato;
d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Il collegio giudicante e' composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera d) del comma 1.
3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.



Note all'art. 4:
- Il terzo comma dell'art. 106 della Costituzione,
nonche' il primo comma del numero 2) dell'art. 19 della
legge 27 aprile 1082, n. 186, sono citati nelle note
all'art. 3.



 
Art. 5.
1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.
 
Art. 6.
1. Il prefetto e' designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
2. Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana.
3. I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.
4. I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.
5. Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 dello Statuto di
autonomia della Regione siciliana:
«Art. 21. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e
rappresenta la Regione.
Egli rappresenta altresi' nella Regione il Governo
dello Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente
propri commissari per la esplicazione di singole funzioni
statali.
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei
Ministri con voto deliberativo nelle materie che
interessano la Regione.



 
Art. 7.
1. Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi e' corrisposto, all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove piu' favorevole del loro trattamento economico originario.
2. I componenti designati dal Presidente della Regione, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla conservazione del posto, senza assegni.
3. Le disposizioni dell'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riguardanti i poteri di vigilanza, si applicano nei confronti di tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa e dei relativi uffici.



Nota all'art. 7:
- La legge 27 aprile 1982, n. 186, e' citata nelle note
all'art. 2; il testo dell'art. 31 di detta legge e' il
seguente:
«Art. 31 -Sorveglianza. - Il Presidente del Consiglio
dei Ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli
uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al
Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia
amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del
terzo comma del precedente art. 29.
Il presidente del Consiglio di Stato esercita la
vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
I magistrati con funzioni direttive esercitano la
vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati
che ne fanno parte.».



 
Art. 8.
1. I magistrati del Consiglio di stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo.
2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.
 
Art. 9.
1. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, e' organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.
2. La legge regionale, ferma restando l'obbligatorieta' del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui e' richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. E' in facolta' del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.
3. Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio puo' deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizie amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.
4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere e' obbligatorio ed e' reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validita' dell'adunanza e' richiesta la presenza di almeno nove membri.
5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.
6. All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.



Nota all'art. 9:
- L'art. 23 dello statuto di autonomia della Regione
siciliana e' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 10.
1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.
2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.
3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.
4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa puo', in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria e' integrata da due magistrati della Sezione medesima.
5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.
 
Art. 11.
1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa e' applicato un dirigente, secondo quanto previsto della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, nonche' dalla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo e' costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando.
3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa e' fatta con decreto del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.



Nota all'art. 11:
- La legge 27 aprile 1982, n. 186, e' citata nelle note
all'art. 2.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale del Consiglio di
Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri
organi di giustizia amministrativa) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 giugno
1997, n. 149.



 
Art. 12.
1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprieta' o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e' disciplinato da apposite convenzioni.
 
Art. 13.
1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana.
2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato.
3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione.
4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 14.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione sono abrogati il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.



Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978,
n. 204, sono citati nelle note alle premesse.



 
Art. 15.
1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilita' previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi in corso. La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.
2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilita', nonche' i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione -
Testo a), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
Gli articoli 46 e seguenti concernono norme in materia
di dichiarazioni sostitutive.



 
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