IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2003 con il quale e' stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2002; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2003; Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2002, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 25 settembre 2003; Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 13 novembre 2003; Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2003 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente; Decreta: Art. 1. Per l'anno 2003 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2004 Il Ministro: Marzano |