Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 novembre 2003, n. 372
Regolamento recante criteri e modalita' per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni, ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede il recupero su entrate proprie degli enti locali nei casi in cui non si e' reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti erariali previste da disposizioni di legge per gli anni 1999 e seguenti a causa dell'inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali spettanti;
Visto il comma 13 del medesimo articolo 31, il quale prevede che i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite l'A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni italiani) e l'U.P.I. (Unione delle province d'Italia);
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di applicazione delle operazioni di recupero di somme nei confronti di province e comuni, previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per i casi in cui non e' stato possibile operare, in tutto o in parte, riduzioni di trasferimenti erariali conseguenti a maggiori entrate o minori oneri previsti da disposizioni di legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 31, commi 12 e 13,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2003):
«12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a
motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti
erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e'
reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'art.
61del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
all'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'art.
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al
completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di
erogazione da parte del Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'art. 67
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura
stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di
insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono
portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'art. 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003,
all'atto della devoluzione alle stesse del gettito
d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base
degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia
dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono
annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 31, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, v. nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Recuperi di somme nei confronti dei comuni
1. Nei confronti dei comuni si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:
a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. Gli importi da recuperare di cui al comma 1 sono comunicati dal Ministero dell'interno ai singoli comuni ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il recupero degli importi di cui al comma 2 e' operato dal Ministero dell'interno mediante riduzione delle somme spettanti a ciascun comune a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF o, in caso di insufficienza delle stesse, mediante riduzione delle somme eventualmente da erogare a titolo di addizionale comunale all'IRPEF. Su richiesta del singolo ente, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il Ministero dell'interno opera, a decorrere dall'anno 2003, una rateizzazione decennale dell'importo dovuto.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni.».



 
Art. 3.
Recuperi di somme nei confronti delle province
1. Nei confronti delle province si procede al recupero di eventuali importi non portati in detrazione a trasferimenti erariali spettanti per le seguenti fattispecie:
a) dall'anno 2000 in relazione ai minori oneri conseguenti al trasferimento allo Stato del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) scolastico, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'istituzione dell'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c) dall'anno 1999 in relazione ai nuovi introiti derivanti dall'attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, come disciplinato dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) dall'anno 2000 in relazione alle maggiori entrate conseguenti alle nuove disposizioni in materia di addizionale sui consumi di energia elettrica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. Gli importi da recuperare per le annualita' sino all'anno 2002 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli importi da recuperare annualmente dall'anno 2003 sono comunicati dal Ministero dell'interno alle singole province ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 giugno di ciascun anno.
4. Per gli importi dovuti di cui al comma 2, le province sono autorizzate ad operare una rateizzazione decennale a decorrere dall'anno 2003, con versamento della rata annuale entro il 15 luglio di ciascun anno. E' fatta salva la facolta' di procedere al versamento degli importi dovuti in unica soluzione. Il versamento e' effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
5. Per gli importi dovuti di cui al comma 3 le province provvedono al versamento di quanto annualmente dovuto entro il 15 settembre di ciascun anno. Il versamento e' effettuato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le province, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.
6. In caso di mancato versamento degli importi dovuti alle scadenze di cui ai commi 4 e 5, il recupero e' effettuato da parte dei concessionari della riscossione, anche per la parte relativa agli interessi dovuti per il periodo di ritardato versamento, sulla base dei dati relativi a ciascuna provincia all'uopo ad essi comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della devoluzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le somme cosi' recuperate sono mensilmente versate da parte dei concessionari della riscossione su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I concessionari, entro dieci giorni dal versamento, inviano comunicazione dell'avvenuto adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente entro il 15 ottobre con propri decreti all'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui ai commi 4 e 5. L'assegnazione al capitolo 1316 del Ministero dell'interno degli importi recuperati di cui al comma 6 e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti entro trenta giorni dal versamento delle somme.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico):
«Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei
comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli
insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali). 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo
ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo
pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per
l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art.
60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento
medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte
ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno
1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del
gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto
per il 1999 tra le singole province in misura
percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva
delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata
sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi
all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal
Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il
30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti.».
- Per il testo vigente dell'art. 10, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, v. nelle note all'art. 2.



 
Art. 4.
Disposizioni per l'anno 2003
1. Per il solo anno 2003:
a) il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' differito al 31 ottobre;
b) il termine di cui all'articolo 3, comma 4, e' differito al 30 novembre;
c) il termine di cui all'articolo 3, comma 5, e' differito al 30 novembre.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2003
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 342
 
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