Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 2003, n. 371
Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimita»;
b) al primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»;
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera soppressa.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento
dei posti di notaro.), come modificato dal regolamento qui
pubblicato:
«Art. 13. - La commissione esaminatrice, da nominarsi
con decreto del Ministro per la giustizia, e' composta:
a) di un magistrato, con funzioni di legittimita', il
quale la presiede;
b) di un professore di materie giuridiche in una
universita' o istituto superiore di grado universitario;
c) di un magistrato con funzioni di appello in
servizio presso la Corte d'appello di Roma;
d) di due notai anche se cessati dall'esercizio
notarile.
Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono
esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
della magistratura.
La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
svolgimento della prova di preselezione di cui agli
articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni.».



 
Art. 2.
1. All'articolo 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia», sono sostituite dalle parole: «con funzioni di legittimita', avente minore anzianita' di ruolo del titolare»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal
regolamento qui pubblicato:
«Art. 14. - Il Ministro nomina pure un magistrato con
funzioni di legittimita', avente minore anzianita' di ruolo
del titolare, per supplire il presidente in caso di assenza
o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun
commissario effettivo fra gli appartenenti alle
corrispondenti categorie.
Il Ministro designa inoltre per le funzioni di
segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i
magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e
personale amministrativo di area C, come delineata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente
dall'Amministrazione centrale.».



 
Art. 3.
1. Il presente decreto si applica ai concorsi per esame a posti di notaio indetti successivamente alla data di entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 368
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone