Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2003
Disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004. (Deliberazione n. 157/2003).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2003;
Vista la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2003, n. 151/2003, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 155/2003;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 156/2003 (di seguito: deliberazione n. 156/2003);
Considerato che:
il regolamento n. 1228/2003 prevede:
a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione;
b) all'art. 5, comma 2, che i gestori del sistema di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacita' totale di trasmissione e del margine di affidabilita' della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorita' di regolazione;
c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' di regolamentazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione;
il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalita' e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
anche nell'anno 2004 si manifestera' l'esigenza di utilizzare la capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini dell'esportazione e del transito di energia elettrica sul territorio nazionale;
con la deliberazione n. 156/2003, l'Autorita' ha adottato uno schema di accordo con la Commissione de regulation de l'energie (di seguito: CRE) per l'allocazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta, da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e di Reseau du transport de l'electricite', dell'intera capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia e della capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile autonomamente dal Gestore della rete;
la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello stesso siano introdotte alcune lievi modifiche;
l'assegnazione congiunta della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente alle finalita' del mercato interno; e che la medesima modalita' consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;
l'impiego del metodo pro-rata per l'assegnazione su base annuale, secondo quanto previsto nel decreto 17 dicembre 2003, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;
l'assegnazione della capacita' di trasporto anche su base settimanale e giornaliera garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilita' negli approvvigionamenti consentendo altresi' il massimo sfruttamento della medesima capacita' di trasporto;
nel corso dell'anno 2004 sara' operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
gli eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003 richiedono, nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti, l'adozione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di adeguatezza e di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
con nota in data 11 novembre 2003, prot. n. O-4791 (prot. Autorita' n. 29448 del 13 novembre 2003) Regulatory authority for energy, autorita' di regolazione per l'energia della Grecia, ha comunicato all'Autorita' che la legge di riorganizzazione del settore elettrico ellenico, approvata nel mese di giugno 2003, nella parte relativa ai transiti sulle reti elettriche, trovera' applicazione non prima della fine dell'anno 2004;
la promozione della concorrenza, favorendo secondo il decreto 17 dicembre 2003 la pluralita' degli assegnatari, trova un limite nell'assenza, nelle procedure gestite dagli operatori di rete estera, di quote massime di capacita' assegnabile;
Ritenuto che sia opportuno:
approvare l'accordo con la CRE nella versione risultante dalle modifiche richieste dalla medesima;
adottare, ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, nonche' adottare disposizioni per l'esportazione e per il transito di energia elettrica sul territorio nazionale prevedendo:
a) un'assegnazione su base annuale mediante l'utilizzo del metodo pro-rata;
b) un sistema per la cessione dei diritti di utilizzo delle quote di capacita' di trasmissione assegnate su base annuale e degli obblighi connessi con l'assegnazione;
c) un'assegnazione di breve termine (settimanale e giornaliera) anche avvalendosi di mercati organizzati;
prevedere che, nelle more dell'adozione delle misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete definisca modalita' di utilizzo della capacita' di trasporto assegnata che tengano conto delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;
limitare, per l'anno 2004, i transiti per o dalla Grecia alle sole assegnazioni di capacita' di trasporto di breve termine;
ai fini di garantire una effettiva pluralita' dei soggetti assegnatari, escludere l'accesso alla capacita' assegnabile dall'Italia ai soggetti che abbiano ottenuto, in esito alle procedure gestite autonomamente dagli operatori di rete estera, una quota della capacita' assegnabile da detti operatori superiore a quella massima ottenibile dal singolo cliente idoneo su tutte le frontiere elettriche e assegnabile dall'Italia;
Delibera:
Di approvare l'accordo di cui al documento «Agreement between Autorita' per l'energia elettrica e il gas and Commission de regulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004», allegato al presente provvedimento (allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004, come definite nell'allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
Di inviare per informazione copia dell'allegato B a Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 18 dicembre 2003
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
AGREEMENT BETWEEN
AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
and
COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
on
TRANSFER CAPACITY ALLOCATION OVER THE GRID
INTERCONNECTING ITALY WITH FRANCE
FOR THE YEAR 2004 Introduction.
The present document contains the general outlines adopted by the Autorita' per l'energia elettrica e il gas (hereafter AEEG) and the Commission de Regulation dell'Energie (hereafter CRE) with respect to terms and conditions for allocating the transfer capacity over the interconnected grid between Italy and France for the year 2004.
The general outlines for the year 2004 have been built over the current agreement between AEEG and CRE on the same subject for the year 2003 (hereafter: AEEG-CRE 2003 agreement), taking also into account:
a) forthcoming modifications of the Italian electricity framework;
b) the needs arisen following the events occurred on 28 September 2003;
c) the entry into force on July 1st' , 2004, of the Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (hereafter: Regulation No 1228/2003).
AEEG and CRE recall that electricity transits aimed to the Italian customers over the network of the neighbouring Countries to Italy shall be possible and non discriminatory and that transit conditions (tariff) shall be determined according to ETSO enforced CBT agreement. They also recall that the conditions of allocation of the interconnection capacities between Italy and all neighbouring Countries shall be public, transparent and non discriminatory.
In this document, «the TSOs» refers surely to GRTN and RTE and, depending on their agreement to participate in the joint allocation procedure, to the Swiss grid operators.
The TSOs jointly perform the allocations. They are jointly and severely responsible for the management of the joint allocation procedure. A. Determination of the yearly transfer capacity for the year 2004 on the NW border.
1 . TSOs will propose for approval of AEEG and CRE, the transfer capacities for the year 2004 on the NW border, for each electrical border (France-Italy and Switzerland-Italy). The value of proposed transfer capacities can be differentiated among seasons (winter, summer and August periods). Such figures will be obtained by the TSOs by the use of a general scheme for the calculation of the total transfer capacity and the transmission reliability margin based upon the electrical and physical features of the network elaborated and proposed to AEEG and CRE for approval, as per article 5, point 2, of Regulation No 1228/2003. These transfer capacities will be yearly allocated.
2. Should not the TSOs reach an agreement on the values of transfer capacity for the year 2004, or should not the regulators approve the TSOs proposal, the figures valid for the year 2003 on the French-Italian interconnection will be used for the allocation in the year 2004.
3. In case the Swiss TSOs do not participate in the joint allocation procedure and organise an autonomous allocation, 50% of the transfer capacity on the Swiss electrical border remaining after deduction of the capacity allocated according to para A7 will be autonomously allocated by them. This allocation shall comply with the legislation of the European Union and notably follow the principles listed in the introduction of this agreement. The remaining 50% of the transfer capacity on the Swiss electrical border will be allocated by GRTN according to the transfer capacity allocation for the year 2004 on the NW border described below.
4. The events occurred on 28 September 2003 entailed the introduction of safety measures for the secure operation of the interconnected power systems, including new technical rules and improved operation practices. Such measures will be implemented in the year 2004 by TSOs.
5. Operations of interruptible loads in Italy shall not have any external effect on the operation of the interconnected networks, but transient effects.
6. Before the implementation of the abovementioned safety measures, all rights assigned in the capacity allocation for the year 2004 on the NW border, that is all capacities on the NW border, including the capacity autonomously allocated by the Swiss TSOs, except the rights assigned as per para 7 and 8, will be reduced by security scaling coefficients (differentiated between night and day, and by electrical border if necessary) proposed by TSOs to AEEG and CRE for approval.
7. To the existing long-term contracts (signed before entering into force of the European directive 96/92/EC), a transfer capacity equal to the power profile stated in the contracts is allocated, provided that these contracts are devoted to supply the Italian franchised market. Namely:
a) 1400 MW France to Italy;
b) 600 MW Switzerland to Italy.
To the existing French long term contract dedicated to Corsica, a transfer capacity equal to the power profile stated in this contract (max 55 MW) is allocated on the French electrical border for electricity transit through the Italian grid.
8. In the determination of the available capacities of NW border, pre-allocated capacities to third States embedded into the Italian territory are foreseen, namely:
a) for electricity import into the Republic of San Marino: max 50 MW (the final figure will be fixed by GRTN according to Italian Government directives; this final figure will in any case be below 50 MW);
b) for electricity import into the State of Citta' del Vaticano-Santa Sede: max 50 MW; are considered as already allocated capacities for the year 2004, on the electrical border elected by the third States.
9. Interruptible capacity rights allocated in the 2003 and 2002 allocations can be released by their beneficiaries before the annual allocation. Such release is definitive.
10. A share not greater than 50% of the released capacity as per para A9 might be allocated for supplying Italian franchised market. In such a case, this capacity allocated for supplying Italian franchised market will be split between the French and Swiss electrical border pro rata to the total winter transfer capacities for the year 2004 on each electrical border.
11. The remaining of the capacity released as per para A9 will be part of the Capacities allocated in the annual allocation described below.
12. The allocation process shall ensure that whenever the corresponding right of access to the interconnection is not exploited, the unused capacities shall be made available for the short term allocation to other users.
13. Included in the NW border capacity for 2004, a capacity of 550 MW will be separately allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» (additional with respect to capacity already allocated until 2004 to interruptible loads in the NW border and equal to 950 MW). The corresponding rights can be released according to the previous para A9 before the annual allocation will take place. Not released rights will be reduced under the same conditions as all capacities allocated in the annual allocation being the interruptible commitment kept the same.
14. The same provision as per para A10 applies to capacities released as per para A13. B. Transfer capacity allocation for the year 2004 on the NW border. Annual allocation.
1. «Capacities allocated in the annual allocation» hereafter refer to the annual available capacities remaining after deduction of the existing long-term contracts according to para A7, of preallocated capacities to third States embedded into the Italian territory according to para A8, of the capacity allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» according to para A9 and para A13 which have not been released, of the released capacities according to para A9 that have been allocated for supplying Italian franchised market according to para A10, and of the capacity autonomously allocated by the Swiss TSOs, in case they do not participate in the joint allocation procedure and organize an autonomous allocation.
2. The Capacities allocated in the annual allocation are allocated for a one-year-long period through a pro-rata mechanism with an exit threshold of 1 MW (winter day values). Lower capacities after the pro-rata application are disregarded. A detailed description of this mechanism will be submitted to AEEG and CRE by the TSOs for approval.
3. The annual allocation is performed only for the year 2004.
4. The allocation is open to all final eligible customers and all operators, which have license in EU to trade electricity on behalf of final customers.
5. Appropriate clauses on capacity requests should be foreseen in order to assess the final use of energy exchanged through requested capacity and to limit the requests to the average annually withdrawal from the network of the corresponding eligible consumers.
6. If, during the year 2004, the TSOs are in a position to make available additional capacity on the NW border, they shall propose for approval of AEEG and CRE the corresponding power quantities for each electrical border (France-Italy and Switzerland-Italy). The portion of these additional transfer capacities to be jointly allocated by GRTN and RTE on each electrical border will be allocated to the beneficiaries of the Capacities allocated in the annual allocation for the year 2004, proportionally to the rights assigned in this allocation, provided the total of the rights which is allocated to each of them not greater than their request. Conditions relating to the use of the allocated capacities.
7. The TSOs can specify when the Capacities allocated in the annual allocation and the capacities allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» are reduced in order to take into account the operational constraints of the grids. This may happen for example during specific periods such as maintenance or construction periods. In this case, all Capacities allocated in the annual allocation, all capacities allocated to Italian eligible customers with «interruptible loads» and all capacities allocated for supplying Italian franchised market will be reduced by the same multiplying factor. This multiplying factor may depend on the electrical border. Such reduction shall be part of the detailed description of the mechanism submitted to AEEG and CRE by the TSOs for approval.
8. In order to improve the knowledge of market methods for allocating cross-border capacities and to promote the adoption of such methods according to the Regulation No 1228/2003, it will be enforced a negotiation mechanism through which reallocate yearly allocated capacity (market mechanism for the negotiation of allocated transfer capacity on yearly basis). Such negotiation mechanism should be must be ran on a monthly basis and the yearly allocated capacity is released for the months of the year that follow the month of negotiation.
9. No company or group of companies can hold capacity rights above 10% of total NW border capacity. The 10% threshold is also valid for the autonomous allocation, if any.
10. Allocated capacity - if resulting a scarce resource - must be used to import electricity at least 80% of the equivalent hours of the period (month). Use of the allocated capacity will be verified taking into account the exchange program at the Italian border. Violations of the above mentioned constraint (monthly verified) determines the disruption of the allocated rights to the single operator for the entire duration of the annual allocation. Released capacity will be reallocated in the short-term allocation mechanisms. Short-term allocation of available capacities on the NW border.
11. Short-term allocation refers to daily allocation and, possibly, weekly allocation. The capacities allocated on the NW border in the short-term allocation will be jointly determined by the TSOs under the control ofAEEG and CRE.
12. In cooperation with the market operators (PowerNext in France and Gestore del mercato elettrico Spa in Italy if operating), the TSOs shall submit to the regulators a short-term allocation based on implicit auction mechanism. For the mean time, they shall submit a short term allocation based on pro rata ensuring the maximum rate of utilisation of the daily capacity.
13. Such mechanism will take into account the necessity to re-allocate all unused capacity, including the capacity unused by the long term contracts, to re-allocate released capacities and to allocate further capacities which might be declared by the TSOs for a period shorter than the year. Rights and obligations of the transfer capacity holders.
14. Grid users holding rights on transfer capacity shall establish transit contracts with the TSOs included in the NW border and shall refer to the relevant TSO in order to settle energy unbalances against the exchange programs at the electrical border. The same provision is also valid in Italy. They may be subject to the payment of the congestion costs incurred by their electricity transits on the transmission grid of origin and/or destination, according to procedures approved by the relevant regulator. Regulations of the allocations.
15. General regulations for the annual and short-term allocation procedures are jointly proposed by the TSOs. The regulations enter into operation once approved by AEEG and CRE.
16. The regulation for the annual allocation and short term allocation has to be proposed by the TSOs by December 22, 2003. Organisation of the joint allocation by the TSOs.
17. The allocation will be organised by a joint Committee established by the TSOs assuring transparency of the allocation process towards the TSOs. Terms and conditions to foster the transparency on allocation will be proposed by the TSOs and subject to a further agreement between regulators.
18. The Committee shall propose a regulation for the NW border allocation and it will execute the NW border allocation once the regulation has been approved by AEEG and CRE. The above regulation shall be drawn according to AEEG and CRE deliberations in the matter and shall be notified to the respective regulator. Agreement on future cooperation among AEEG and CRE.
19. AEEG and CRE agree to cooperate in the year 2004 with the aim:
a) to promote the efficiency of the transmission system management being aware, in particular, of system security;
b) to investigate enhanced methods for the application of Regulation No1228/2003 in the year 2005.
 
Allegato B DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO PER
L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO DI ENERGIA ELETTRICA
A MEZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, PER L'ANNO 2004.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate all'art. 1 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata modificata, nonche' le seguenti definizioni:
APG e Verbund - Austrian Power Grid AG, gestore di rete dell'Austria;
assegnatario e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacita' di trasporto in esito ad una assegnazione;
assegnatario di bande e' il soggetto cui siano stati attribuiti diritti di utilizzo di bande in esito all'assegnazione su base annuale;
assegnazione e' l'attribuzione di diritti di utilizzo di porzioni di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
assegnazione autonoma e' un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto cosi' assegnati sono riconosciuti in maniera reciproca tra i medesimi gestori di rete;
assegnazione congiunta e' un'assegnazione in cui l'attribuzione dei diritti di utilizzo viene svolta da un unico soggetto per conto dei singoli gestori di rete interessati ed i diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sono riconosciuti contestualmente, in esito a detta procedura, dal GRTN sulla rete di trasmissione nazionale e dai singoli gestori di rete confinanti sulla propria rete;
assegnazione coordinata e' un'assegnazione in cui i diritti di utilizzo di quote di capacita' di trasporto sono attribuiti autonomamente dai singoli gestori di rete interessati, sulla base di una metodologia tra di essi concordata;
banda e' una quota della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale su una frontiera, di ampiezza costante nelle ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del periodo intermedio. Ciascuna ampiezza, fino all'implementazione, da parte del GRTN di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, puo' essere ulteriormente differenziata tra ore diurne ed ore notturne, come definite dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 4, comma 4.9, e dell'art. 6, comma 6.6, del presente provvedimento;
capacita' di trasporto e' la massima potenza destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
CRE: e la Commission de Regulation de l'Energie', autorita' di regolazione per l'energia della Francia;
dimensione e' l'ampiezza di una banda in ciascuna ora del periodo invernale;
ELES e' Elektro-Slovenjia, d.o.o., gestore di rete della Slovenia;
frontiera elettrica e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est e' l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;
gestore di rete e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
GRTN e il Gestore della rete;
HTSO e' Hellenic Transmission System Operator S.A., gestore di rete della Grecia;
operatore di sistema e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
periodo estivo e' il periodo comprendente i giorni dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre dell'anno 2004, nonche' i giorni 30 e 31 agosto 2004;
periodo invernale e' il periodo comprendente i giorni dell'anno 2004 non inclusi nei periodi estivo ed intermedio;
periodo intermedio e' il periodo comprendente giorni del mese di agosto dell'anno 2004, ad eccezione dei giorni 30 e 31 del medesimo mese;
RAE e' Regulatory Authority for Energy of Greece, autorita' di regolazione per l'energia della Grecia;
rete di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
rete rilevante e' l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un sito di connessione;
RTE e Reseau du transport de l'electricite', gestore di rete della Francia;
servizio di interrompibilita' istantanea del carico e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico in tempo reale, attuabili in frazioni di secondo con le modalita' definite dal medesimo GRTN;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;
Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
transito di energia elettrica e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 95/01 ed approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 125/02;
zona virtuale e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
direttiva 96/92/CE e' la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
regolamento n. 1228/2003 e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;
decreto ministeriale 17 dicembre 2003 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003 recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004;
deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;
deliberazione n. 95/01 e' 1'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;
Testo integrato e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata;
deliberazione n. 301/01 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 200l;
deliberazione n. 125/02 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2002, recante Approvazione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01;
deliberazione n. 190/02 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata;
deliberazione n. 20/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003;
deliberazione n. 137/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 137/03 recante Definizione di criteri per l'aggiornamento del corrispettivo alla societa' gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 137/03);
deliberazione n. 151/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 151/03 recante Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 155/03;
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto, per l'anno 2004 e relativamente alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, per:
i. l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
ii. l'esportazione di energia elettrica;
iii. il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;
al fine di:
a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale e l'accesso alla medesima dei transiti di energia elettrica;
c) assicurare la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
2.2 Coerentemente con le disposizioni del regolamento n. 1228/2003, le disposizioni di cui al comma 2.1 prevedono attribuzioni di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto:
a) su base annuale e la libera cessione dei medesimi diritti tra soggetti, anche a mezzo di un sistema di negoziazione della capacita' di trasporto basato su metodi di mercato;
b) su base settimanale e giornaliera, mediante l'impiego di metodi di mercato che prevedono l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto contestualmente all'assegnazione di diritti di importazione o di esportazione dell'energia elettrica sottesa alla suddetta capacita'.
2.3 Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 2.1, il presente provvedimento disciplina:
a) la definizione delle capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con altri Stati, ivi inclusi gli Stati confinanti;
b) l'assegnazione di quote della capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
c) l'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile ai clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale per l'importazione di energia elettrica ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, nonche' ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per il transito di energia elettrica;
d) l'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile ai clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE per l'esportazione di energia elettrica e per il transito di energia elettrica.
Art. 3.
Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione
nazionale per l'importazione, l'esportazione
ed il transito di energia elettrica
3.1 Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2004, nella misura di 0,03 centesimi di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di esportazione e di transito di energia elettrica.
3.2 Per l'anno 2004, il transito sulla rete di trasmissione nazionale potra' essere regolato dall'accordo «ETSO - Cross Border Trade «definito per l'anno 2004, nel rispetto delle condizioni poste dall'Autorita' con la deliberazione n. 137/03, riconoscendone gli effetti sulla disciplina delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti di trasporto dell'energia elettrica sul territorio nazionale, coerentemente con le disposizioni del regolamento n. 1228/2003.
Titolo II
MODALITA' E CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITA'
DI TRASPORTO ASSEGNABILE PER L'ANNO 2004
Art. 4.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
4.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di trasporto disponibile su ciascuna frontiera elettrica e' determinata dal GRTN sottraendo dalla capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione, determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22, comma 22.1, e relativa alla medesima frontiera, la capacita' di trasporto assegnata, per l'anno 2004, ai contratti pluriennali ai sensi dell'art. 9, comma 9.1.
4.2 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, 1'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto disponibile, di cui al comma 4.1, al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto disponibile;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 150 MW;
c) della quota gia' assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, vale a dire della quota gia' assegnata per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della deliberazione n. 190/02, ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico che non abbiano esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03;
d) limitatamente alla frontiera elettrica con la Slovenia, di quote di capacita' di trasporto, la cui somma e' pari al valore massimo di 100 MW nel periodo invernale, assegnate per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02 ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico che non abbiano esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03;
e) limitatamente alla frontiera nord-ovest, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, di quote di capacita' di trasporto, la cui somma e' pari a 550 MW nel periodo invernale, destinate, prioritariamente e con le medesime modalita' di cui all'art. 6 della deliberazione n. 301/01, per l'anno 2004, all'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico e che non abbiano esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03. Di tale somma, una quota pari a 40 MW e' riservata per l'assegnazione a soggetti che assumano l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico per punti di prelievo stabiliti in Sardegna;
f) delle quote di capacita' di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003 ed effettuate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1;
g) della quota di capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8, comma 8.2.
4.3 Le capacita' di trasporto di cui al comma 4.2, lettere a), b) ed e), i cui assegnatari non si siano avvalsi della facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03, possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalita' di cui al comma 4.9.
4.4 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione:
a) sulla frontiera nord-ovest, e' pari alla somma delle capacita' di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
b) sulla frontiera nord-est, e' pari alla somma delle capacita' di trasporto assegnabili per l'importazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
4.5 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria e della Slovenia la possibilita' di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 4.2, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacita' di trasporto disponibile.
4.6 Il GRTN verifica con HTSO la possibilita' di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 4.2, lettera b), ad un valore infeniore a quello fissato nel medesimo comma.
4.7 Ai fini dell'assegnazione, la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:
a) in tutte le ore del periodo estivo, e' definita mediante l'ap-plicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato Iest' ;
b) in tutte le ore del periodo intermedio, e' definita mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato Iint' .
4.8 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda puo' essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati Isic' . Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.
4.9 I coefficienti Iest' e Iint' si applicano anche alle quote di capacita' di cui al comma 4.2, lettere da a) ad e).
4.10 I coefficienti Iest' e Isic' sono determinati dal GRTN con valenza annuale. Il coefficiente Iint' e' determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed e' pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
4.11 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della capacita' di trasporto disponibile su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN puo' provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta), a ridurre proporzionalmente l'ampiezza delle bande assegnate. L'entita' e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.2.
4.12 La complessiva capacita' di trasporto assegnata in esito alla procedura di assegnazione di cui al comma 4.5, lettera e) viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto disponibili di cui al comma 4.1, valutate al netto delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema ai sensi del comma 4.2, lettera a), delle quote assegnate per l'anno 2004 su ciascuna frontiera elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 301/01, e dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), della deliberazione n. 190/02 e della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8.
4.13 La capacita' di trasporto sulla frontiera nord-ovest che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03 e' suddivisa tra le frontiere elettriche costituenti la predetta frontiera con le medesime modalita' di cui al comma 4.13 tenendo conto delle quote assegnate ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea di carico come risultanti dall'esercizio della citata facolta'.
Art. 5.
Capacita' di trasporto assegnabili
su base settimanale e giornaliera per l'importazione
5.1 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di trasporto assegnabile su base giornaliera su ciascuna frontiera elettrica, e' pari alla somma:
a) della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale eventualmente non assegnata ai sensi dell'art. 12;
b) della ulteriore capacita' di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuita' durante l'anno, ad eccezione della capacita' di trasporto di cui all'art. 23, comma 23.1, anche per effetto della previsione di cui all'art. 19, commi 19.7 e 19.8 e non assegnata ai sensi dell'art. 16;
c) della capacita' di trasporto che si renda disponibile con continuita' su base giornaliera per effetto di variazioni della capacita' impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
d) dell'ulteriore capacita' di trasporto in importazione che si renda disponibile con continuita' su base giornaliera;
e) della capacita' di trasporto assegnata su base annuale e non utilizzata in ragione dei programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'art. 19, comma 19.3 in importazione;
f) della capacita' di trasporto pari ai programmi orari di scambio alla frontiera di cui all'art. 19, comma 19.3 in esportazione.
5.2 Per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e definita con le medesime modalita' di cui al comma 5.1, in quanto applicabili.
Art. 6.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
6.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 23, comma 23.1 , al netto:
a) limitatamente alle frontiere elettriche con la Svizzera, l'Austria e la Slovenia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto;
b) limitatamente alla frontiera meridionale, di una quota assegnata autonomamente da HTSO pari, al massimo, a 250 MW.
6.2 Le capacita' di trasporto di cui al comma 6.1, lettere a) e b), possono essere ridotte per esigenze di conduzione del sistema elettrico nazionale nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale con le medesime modalita' di cui al comma 6.7.
6.3 La capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione:
a) sulla frontiera nord-ovest, e' pari alla somma delle capacita' di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con la Francia e sulla frontiera elettrica con la Svizzera;
b) sulla frontiera nord-est, e' pari alla somma delle capacita' di trasporto assegnabili per l'esportazione sulla frontiera elettrica con l'Austria e sulla frontiera elettrica con la Slovenia.
6.4 Il GRTN verifica con gli operatori di sistema della Svizzera, dell'Austria, della Slovenia la possibilita' di fissare la quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema di cui al comma 6.1, lettera a), ad un valore inferiore al 50% della corrispondente capacita' di trasporto.
6.5 Il GRTN verifica con HTSO la possibilita' di fissare la quota assegnata autonomamente al comma 6.1, lettera b), ad un valore infeniore a quello fissato nel medesimo comma.
6.6 Ai fini dell'assegnazione su base annuale, la capacita' di trasporto assegnabile per l'esportazione su ciascuna frontiera elettrica viene suddivisa in bande. L'ampiezza di ciascuna banda, per ciascuna frontiera elettrica:
a) in tutte le ore del periodo estivo, viene modificata mediante l'app!icazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato Eest;
b) in tutte le ore del periodo intermedio, viene modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di un coefficiente denominato Eint.
6.7 Fino all'implementazione, da parte del GRTN, di misure volte al consolidamento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, l'ampiezza della banda puo' essere ulteriormente modificata mediante l'applicazione alla dimensione della banda di coefficienti denominati Esic. Detti coefficienti possono assumere valori diversi per il giorno e per la notte.
6.8 I coefficienti Eest e Eint si applicano anche alle quote di capacita' di cui al comma 6.1, lettere a) e b).
6.9 I coefficienti Eest e Esic sono determinati dal GRTN su base annuale. Il coefficiente Eint e' determinato dal GRTN per ciascuna ora del periodo intermedio ed e' pubblicato dal medesimo GRTN con almeno una settimana di anticipo rispetto al periodo cui si riferisce.
6.10 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichino riduzioni della capacita' di trasporto su una frontiera elettrica nel periodo invernale o nel periodo estivo, il GRTN puo' provvedere, limitatamente alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente inferiore a 30 (trenta) a ridurre proporzionalmente la capacita' di trasporto assegnata. L'entita' e la durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.1.
Art. 7.
Capacita' di trasporto assegnabile
su base settimanale e giornaliera per l'esportazione
7.1 La capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'esportazione e per ciascuna frontiera elettrica e' determinata dal GRTN con le medesime modalita', in quanto applicabili, di cui all'art. 5.
Titolo III
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO PER L'IMPORTAZIONE
SU BASE ANNUALE PER L'ANNO 2004
Art. 8.
Assegnazione di capacita' di trasporto
alla Repubblica di San Marino, allo Stato
della Citta' del Vaticano ed alla Francia,
relativamente alla Corsica
8.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano bande sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, distinguendole per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa a tali bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e di dimensione complessivamente non superiore a 50 MW per ciascuno Stato.
8.2 Il GRTN assegna per l'anno 2004 alla Francia, relativamente alla Corsica, una banda sulla frontiera nord-ovest, determinata dal medesimo GRTN e con dimensione non superiore a 55 MW.
8.3 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, l'energia elettrica immessa nel sistema italiano in utilizzo delle bande di cui ai precedenti commi 8.1 e 8.2 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
8.4 L'enengia elettrica prelevata nei punti di consumo degli Stati di cui al comma 8.1 e in Corsica in utilizzo della capacita' di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo si considera energia elettrica esportata dall'Italia.
Art. 9
Assegnazione di capacita' di trasporto
per l'importazione di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato
9.1 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale e' riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
9.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la capacita' di trasporto che si rende disponibile per l'assegnazione per effetto dell'esercizio della facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03 e' assegnata prima dell'effettuazione delle procedure di cui agli articoli 10 e 12, in misura pari al 40% per ciascuna frontiera elettrica, per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato.
Art. 10.
Procedure di assegnazione della capacita'
di trasporto assegnabile su base annuale
per l'importazione
10.1 Il GRTN svolge:
a) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli;
b) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est con le medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;
c) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla frontiera meridionale con le medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.
10.2 Il GRTN verifica con APG ed ELES la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto disponibile su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
10.3 Il GRTN verifica con HTSO la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto disponibile sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.
Art. 11.
Richieste di capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'importazione
11.1 Possono richiedere l'assegnazione di bande di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di energia elettrica i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale ai soli fini dell'importazione e del contestuale utilizzo sul territorio nazionale dell'energia elettrica importata, nonche', ai soli fini del transito, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.
11.2 La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalita' stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
a) la dimensione di ciascuna banda richiesta, pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
b) la frontiera elettrica a cui si riferisce ciascuna banda richiesta per l'importazione;
c) per l'importazione di energia elettrica, i punti di prelievo stabiliti sul territorio nazionale cui e' destinata l'energia elettrica importata;
d) per il transito di energia elettrica, i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale cui e' destinata l'energia elettrica importata ai fini del transito la relativa frontiera elettrica di contestuale esportazione, ad eccezione della frontiera elettrica con la Grecia;
e) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapponto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alle lettere c) e d) inclusi nella richiesta e il numero di ore del medesimo anno;
f) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui al comma 12.8.
11.3 La richiesta di cui al comma 11.2 puo' essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 11.1, purche' detti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'art. 5 della deliberazione n. 20/03. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 11.2, lettere c) e d), attestante l'affidamento in esclusiva dell'incarico di richiedere l'assegnazione di bande. Detta dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, secondo modalita' definite dal GRTN nei bandi di cui all'art. 24, comma 24.2. In ogni caso, non puo' essere presentata piu' di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
11.4 La dimensione di ciascuna banda richiesta ai sensi del comma 11.2, lettera a), non puo' eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera e), al netto delle eventuali quote di capacita' di trasporto gia' assegnate, anche se rinunciate, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), e dell'art. 14 della deliberazione n. 190/02, nonche' dell'art. 4, comma 4.2, lettera e).
11.5 Al fine degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 12.4, il GRTN puo' richiedere l'autocertificazione dei prezzi di importazione dell'energia elettrica in esecuzione delle assegnazioni su base annuale di cui al medesimo articolo come risultanti dai documenti disponibili per la fornitura.
11.6 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 11.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 11.3 e 11.4. Il GRTN puo' richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorita' estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.
11.7 Al fine dell'assegnazione di cui all'art. 12, le bande richieste per il transito di energia elettrica ai sensi del comma 11.2, lettera d), indicanti la medesima frontiera elettrica per l'esportazione dell'energia elettrica importata, vengono ridotte in proporzione alle quantita' richieste dal singolo soggetto sino a che la somma delle richieste cosi' ridotte non ecceda la capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione sulla predetta frontiera elettrica come determinata dal GRTN ai sensi dell'art. 22.
Art. 12.
Assegnazione della capacita' di trasporto
assegnabile su base annuale per l'importazione
12.1 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta sulla frontira nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo non ecceda la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione della capacita' di trasporto richiesta a ciascun soggetto richiedente.
12.2 Qualora la capacita' di trasporto complessivamente richiesta sulla frontiera nord-ovest, sulla frontiera nord-est o sulla frontiera meridionale ai sensi del precedente articolo ecceda la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione sulla medesima frontiera, al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9,2, il GRTN procede, relativamente a tale frontiera, all'assegnazione a ciascun richiedente di una banda di capacita' determinata con la procedura di cui ai successivi commi.
12.3 Ai fini dell'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione nei casi di cui al comma 12.2, il GRTN, relativamente a ciascuna frontiera:
a) procede alla riduzione della dimensione di ciascuna banda applicando alla dimensione richiesta un coefficiente di razionamento pari al rapporto tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2 e della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, e la capacita' di trasporto risultante dalla somma delle dimensioni delle richieste non escluse ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
b) provvede, in applicazione del criterio di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, ad assegnare una quota della capacita' di trasporto pari al 10% della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione di cui al comma 12.2, al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, ai soggetti titolari di richieste la cui dimensione, modificata ai sensi della lettera a), risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera d);
c) ovvero, nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui alla lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta di banda di dimensione minima, qualora la dimensione di tale richiesta, modificata ai sensi della lettera a), risulti inferiore a 1 MW;
d) reitera il processo di cui alle precedenti lettere a), b) e c), fino a che la capacita' di trasporto complessiva delle richieste non escluse risulti inferiore alla capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi della lettera b) del presente comma, ovvero non risultino bande con dimensione inferiore a 1 MW o superiore alla quota di cui alla lettera b) dopo la riduzione di cui alla lettera a).
12.4 Nel caso in cui vi siano piu' richieste uguali che soddisfano la condizione di cui al comma 12.3, lettera c), la scelta della richiesta da escludere viene effettuata mediante il confronto tra i prezzi di cui all'art. 11, comma 11.5, escludendo la richiesta a cui corrisponde il prezzo di importazione piu' elevato.
12.5 In esito al processo ricorrente di cui al comma 12.3 la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacita' eventualmente assegnata ai sensi del comma 12.3, lettera b), viene assegnata ai soggetti titolari delle richieste non escluse ai sensi del medesimo comma in proporzione alle medesime richieste e fino a concorrenza della capacita' richiesta. Eventuali quote di capacita' di trasporto residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono assegnate dal GRTN ai medesimi soggetti fino a concorrenza della capacita' richiesta.
12.6 Qualora la differenza tra la capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione, al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, e la capacita' di trasporto assegnata ai sensi dei precedenti commi 12.3 e 12.5 risulti supeniore a 1 MW il GRTN provvede ad assegnare la capacita' corrispondente a tale differenza ai soggetti assegnatari di capacita' di trasporto ai sensi del comma 12.3, lettera b), proporzionalmente alla capacita' richiesta da ciascun soggetto.
12.7 La complessiva capacita' di trasporto assegnata sulla frontiera nord-ovest in esito alla procedura di assegnazione di cui al presente articolo viene ripartita tra le frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest proporzionalmente alle capacita' di trasporto disponibili sulle medesime frontiere elettriche, valutate al netto della capacita' di trasporto assegnata ai sensi dell'art. 8 e delle quote assegnate autonomamente dai rispettivi operatori di sistema.
12.8 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.3, lettera b):
a) sono considerate congiuntamente le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa';
b) concorrono alla determinazione della quantita' complessiva delle bande richieste da un acquirente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera, direttamente o attraverso societa' controllate o collegate, in qualita' di venditore dell'energia elettrica importata.
12.9 Non sono ammesse richieste di capacita' di trasporto assegnabile da parte di soggetti assegnatari in esito alle procedure di cui all'art. 20 di capacita' di trasporto per quantita' superiori a 220 MW. Ai fini del computo della quota di cui al presente comma si applica quanto previsto dal comma 12.8, lettera a).
Titolo IV
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO SU BASE ANNUALE
PER L'ESPORTAZIONE PER L'ANNO 2004
Art. 13.
Procedure di assegnazione della capacita'
di trasporto su base annuale per l'esportazione
13.1 Il GRTN svolge:
d) le procedure per l'assegnazione congiunta con RTE e con gli operatori di sistema della Svizzera, qualora aderenti, della capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-ovest, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli;
e) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di APG ed ELES della capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6. 1, sulle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e con le medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest;
f) le procedure per l'assegnazione autonoma nei confronti di HTSO della capacita' di trasporto su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, sulla frontiera meridionale e con le medesime modalita' adottate per l'assegnazione relativa alla frontiera nord-ovest.
13.2 Il GRTN verifica:
a) con APG ed ELES la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto su ciascuna delle frontiere elettriche appartenenti alla frontiera nord-est e il doppio della quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema;
b) con HTSO la fattibilita' di un'assegnazione coordinata della capacita' di trasporto corrispondente alla differenza tra la capacita' di trasporto sulla frontiera meridionale e la somma delle quote assegnate autonomamente da GRTN ed HTSO.
Art. 14.
Richieste di capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
14.1 Possono richiedere l'assegnazione di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione di cui all'art. 6, comma 6.1, i clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE.
14.2 La richiesta per l'assegnazione di capacita' di trasporto, presentata secondo le modalita' stabilite dal GRTN, deve indicare almeno:
a) il valore della capacita' di trasporto richiesta pari a 1 MW o multipli di 1 MW;
b) la frontiera elettrica a cui si riferisce la capacita' di trasporto richiesta per l'esportazione;
c) i punti di prelievo non stabiliti sul territorio nazionale a cui e' destinata l'energia elettrica esportata;
d) la potenza media annuale di prelievo corrispondente al rapporto tra l'energia elettrica prelevata, nell'anno 2002, in ciascuno dei punti di prelievo di cui alla lettera c) e il numero di ore del medesimo anno;
e) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo societario di cui all'art. 12, comma 12.8.
14.3 La richiesta di cui al comma 14.2 puo' essere formulata anche da soggetti mandatari dei clienti di cui al comma 14.1, purche' i suddetti mandatari siano inclusi nell'elenco degli acquirenti grossisti di cui all'art. 5 delle deliberazione n. 20/03 . La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di prelievo di cui al comma 14.2, lettera c), attestante il suo interesse esclusivo alla richiesta di assegnazione di bande. In ogni caso, non puo' essere presentata piu' di una richiesta per ciascun punto di prelievo.
14.4 La capacita' di trasporto richiesta ai sensi del comma 14.2, lettera a), non puo' eccedere la somma delle potenze medie annuali indicate nella richiesta ai sensi del medesimo comma, lettera d).
14.5 I clienti finali idonei non stabiliti sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2003/54/CE, ovvero i soggetti mandatari di tali clienti, sono tenuti a presentare autocertificazione in merito alle informazioni contenute nella richiesta di cui al comma 14.2 e al rispetto delle condizioni di cui ai commi 14.3 e 14.4. Il GRTN puo' richiedere ai gestori di rete esteri e alle autorita' estere competenti la verifica delle informazioni fornite dai richiedenti e del rispetto delle predette condizioni.
Art. 15.
Assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile
su base annuale per l'esportazione
15.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione, al netto della capacita' di trasporto gia' assegnata per i transiti di energia elettrica ai sensi dell'art. 12, con le medesime modalita', in quanto applicabili, di cui al medesimo art. 12.
15.2 Relativamente a ciascuna frontiera elettrica, a nessun soggetto puo' essere assegnata una quota di capacita' di trasporto superiore al 10% della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'esportazione.
Titolo V
SISTEMA DI NEGOZIAZIONE DELLE CAPACITA'
DI TRASPORTO GIA' ASSEGNATE SU BASE ANNUALE
Art. 16.
Sistema di negoziazione delle capacita'
di trasporto gia' assegnate su base annuale
16.1 I diritti di utilizzo delle capacita' di trasporto gia' assegnate ai sensi dei precedenti titoli III e IV possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso un sistema di negoziazione nel quale:
a) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 11, comma 11.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su bande per l'importazione di energia elettrica per il suo utilizzo in Italia, nonche' per il transito di energia elettrica;
b) sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 14, comma 14.1, limitatamente alla negoziazione di diritti su capacita' di trasporto per l'esportazione allocata su base annuale dal GRTN;
c) i diritti di utilizzo di bande per l'importazione ovvero per l'esportazione ovvero di transito di energia elettrica vengono trattati in sessioni differenziate;
d) la negoziazione dei diritti di utilizzo di capacita' di trasporto cui e' associata la prestazione del servizio di interrompibilita' istantanea del carico viene effettuata in una specifica sessione;
e) vengono scambiati diritti di utilizzo su capacita' di trasporto pari ad 1 MW;
f) le sessioni di negoziazione hanno luogo con cadenza mensile nell'anno 2004;
g) le offerte di acquisto e di vendita dei diritti di utilizzo sono abbinate durante la sessione sulla base dell'ordine decrescente delle offerte di acquisto e crescente delle offerte di vendita;
h) il perfezionamento della singola negoziazione e' condizionato alla comunicazione della stessa al gestore del sistema che tiene evidenza delle transazioni relative alla singola banda.
16.2 L'acquirente dei diritti di utilizzo ai sensi del comma 16.1 subentra nell'insieme dei diritti ed obblighi facenti capo al cedente in conseguenza dell'assegnazione. L'acquisto di diritti di utilizzo di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), e' consentito solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti cui e' subordinata la prestazione del servizio di interrompibilita' istantanea del carico.
16.3 I soggetti che cedono e acquisiscono capacita' di trasporto sul sistema di negoziazione di cui al presente articolo, versano al GRTN un corrispettivo, a titolo di remunerazione delle attivita' di negoziazione, fissato dal medesimo GRTN nel regolamento di cui all'art. 24, comma 24.2 e non superiore allo 0,2 % del valore della singola transazione di capacita'.
16.4 Ai fini della gestione del sistema di negoziazione il GRTN puo' avvalersi della societa' Gestore del mercato elettrico Spa.
Titolo VI
MODALITA' E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO ASSEGNABILE
SU BASE SETTIMANALE E GIORNALIERA PER L'ANNO 2004
Art. 17.
Assegnazione della capacita' di trasporto
assegnabile su base settimanale e giornaliera
17.1 Il GRTN procede all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sulle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia mediante metodi di assegnazione che:
a) siano compatibili con l'assegnazione su base annuale della capacita' di trasporto;
b) impongano vincoli alle potenziali transazioni in maniera tale da rendere le medesime compatibili con la capacita' di trasporto assegnabile;
c) impieghino un criterio di merito basato su offerte al ribasso del prezzo dell'energia elettrica per l'importazione della medesima attraverso l'utilizzo della capacita' assegnabile;
d) tengano conto della suddivisione della rete rilevante in zone ed in zone virtuali;
e) possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, qualora i medesimi siano operativi.
17.2 All'assegnazione di capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera per l'importazione possono partecipare, anche attraverso loro mandatari e secondo le modalita' consentite, i clienti del mercato libero e del mercato vincolato.
17.3 La capacita' di trasposto non assegnata mediante i meccanismi di cui al comma 17.1 e la capacita' di trasporto che si rende disponibile durante il giorno possono essere utilizzate dal GRTN ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento dell'energia elettrica.
17.4 L'Autorita', con successivo provvedimento, dispone in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.
Titolo VII
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI CAPACITA' DI TRASPORTO
Art. 18.
Definizione delle zone cui si riferiscono
i diritti e obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto
18.1 Il GRTN indica, per ciascuna frontiera elettrica la zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica; a detta zona si riferiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di capacita' di trasporto come definiti all'art. 19.
Art. 19.
Diritti e obblighi degli assegnatari di capacita'
di trasporto su base annuale
19.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli assegnatari di capacita' di trasporto su base annuale, ivi inclusi i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere.
19.2 I soggetti di cui al precedente comma versano al GRTN il corrispettivo di cui all'art. 3.
19.3 Gli assegnatari di capacita' di trasporto comunicano all'operatore del sistema e al GRTN un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione al GRTN dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
19.4 Il programma di cui al comma 19.3 non puo' prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto assegnata nella medesima ora.
19.5 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ed i soggetti titolari di contratti pluriennali in essere hanno il diritto di scambiare in ciascuna ora dell'anno l'energia elettrica prevista dal programma di cui al comma 19.3 tra la zona virtuale corrispondente alla frontiera elettrica cui il programma orario di scambio si riferisce e la zona indicata dal GRTN ai sensi dell'art. 18, comma 18.1;
19.6 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 19.5, per gli assegnatari di capacita' di trasporto su base annuale, non sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorita' in materia di dispacciamento dell'energia elettrica.
19.7 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, qualora, al termine di ciascun mese dell'anno 2004, l'energia scambiata nel medesimo mese da un assegnatario di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01, degli articoli 4, comma 4.5, lettere c) e d), e 14 della deliberazione n. 190/02, nonche' dell'art. 4, comma 4.2, lettera e), che non abbia esercitato la facolta' di cui alla deliberazione n. 151/03, ovvero scambiata da un assegnatario di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 12, come risultante dal programma di scambio alla frontiera di cui al comma 19.3, risulti inferiore ad una quota pari all'80% della massima energia che puo' essere scambiata nello stesso periodo senza eccedere la capacita' nella disponibilita' del medesimo soggetto, il medesimo assegnatario decade dai diritti relativi alla capacita' di trasporto assegnata per i successivi mesi dell'anno 2004. La corrispondente capacita' di trasporto viene assegnata dal medesimo GRTN ai sensi dell'art. 16. La presente disposizione non si applica ai transiti di energia elettrica.
19.8 Gli assegnatari di capacita' di trasporto per l'effettuazione di transiti di energia elettrica comunicano il programma orario di importazione ai sensi del comma 19.3 che, contestualmente, viene assunto come programma orario di esportazione sulla frontiera elettrica indicata nella richiesta di cui all'art. 11, comma 11.2, lettera d). Qualora le modalita' di utilizzo delle bande assegnate sulle frontiere elettriche oggetto di importazione ed esportazione ai fini del transito non consentano il rispetto della predetta condizione, viene assunto, ai fini del transito di energia elettrica, il minor valore tra il programma di importazione e il programma di esportazione.
19.9 Gli assegnatari di capacita' di trasporto ai sensi dell'art. 8 sono tenuti a pagare o a ricevere dal GRTN i corrispettivi di sbilanciamento in relazione al programma orario di scambio in esportazione comunicato ai sensi del comma 19.3.
Art. 20.
Diritti ed obblighi dei soggetti assegnatari
di capacita' di trasporto assegnata
su base annuale autonomamente dagli operatori di sistema
20.1 Ai soggetti cui siano assegnate autonomamente, da parte di un operatore di sistema, quote della capacita' di trasporto disponibile e riservate all'assegnazione di detto operatore ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettere a) e b), sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 19, commi da 19.2 a 19.5, purche' il medesimo operatore:
a) si impegni a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
b) si impegni ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
Funzioni di sorveglianza e promozione della sicurezza
di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi
21.1 L'Autorita' esercita una funzione di sorveglianza sulle procedure di assegnazione della capacita' di trasporto controllando che l'assegnazione della medesima avvenga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento.
21.2 L'Autorita' ricerca accordi con le autorita' nazionali di regolamentazione di cui al regolamento n. 1228/03 preposte alla regolazione e al controllo delle reti elettriche interconnesse nonche' con gli organismi a cio' deputati negli Stati non appartenenti all'Unione europea finalizzati alla promozione della sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi e allo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica in condizioni di sicurezza e di efficienza.
Art. 22. Direttiva al GRTN per la determinazione delle capacita' di trasporto
22.1 Per l'anno 2004, ad eccezione dei casi in cui intervengano indisponibilita' di elementi della rete di interconnessione che rendano necessaria la riduzione della relativa capacita' di trasporto e fatti salvi accordi tra i gestori di rete intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i valori obiettivo delle capacita' di trasporto relativi al periodo invernale della capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione di energia elettrica sono pari a 5800 MW sulla frontiera nord-ovest e a 700 MW sulla frontiera nord-est.
22.2 Entro il 22 dicembre 2003, il GRTN determina e comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' i valori delle capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione e per l'esportazione di energia elettrica, per l'anno 2004 e per ciascuna frontiera elettrica:
a) assegnabili dal medesimo GRTN a partire dal 1° gennaio 2004;
b) utilizzabili dagli assegnatari a partire dal 1° gennaio 2004, nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale.
22.3 Nella comunicazione di cui al comma 23.2, il Gestore della rete, indica:
a) il valore del coefficiente Iest di cui all'art. 4, comma 4.8, lettera a);
b) il valore del coefficiente Eest di cui all'art. 6, comma 6.5, lettera a).
22.4 Nel corso dell'anno 2004, in seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il GRTN determina e comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' la ripartizione tra le frontiere elettriche della differenza tra la capacita' di trasporto obiettivo di cui al comma 22.1 e la capacita' di trasporto di cui al comma 22.2, lettera b), ivi incluse le capacita' di trasporto assegnabili di cui al medesimo comma, lettera a), ma non utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2004.
22.5 Entro il 29 febbraio 2004, il GRTN trasmette all'Autorita', per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della capacita' totale di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema elettrico nazionale.
Art. 23.
Assegnazione di quote capacita' di trasporto obiettivo
non assegnate prima del 1° gennaio 2004
23.1 In seguito all'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, le quote di capacita' di trasporto obiettivo di cui all'art. 23, comma 23.1, non assegnate prima del 1° gennaio 2004, sono assegnate dal GRTN agli assegnatari di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale in proporzione alle richieste dei medesimi di cui ai precedenti articoli 11 e 14 fino a concorrenza della capacita' di trasporto richiesta e a condizione che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacita' di trasporto superiore al 10% del valore della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9.
23.2 I diritti di utilizzo della capacita' di trasporto assegnata ai sensi del presente articolo possono essere ceduti tra soggetti, ovvero attraverso il sistema di negoziazione di cui al titolo V del presente provvedimento.
Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali
24.1 Entro il 22 dicembre 2003 il GRTN predispone e trasmette all'Autorita' uno o piu' schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per la frontiera nord-ovest, predisposte di concerto con RTE. Ne! caso si proceda ad assegnazioni coordinate di cui all'art. 13, comma 13.2, il GRTN predispone, entro la medesima data, proposte di regolamento per l'assegnazione coordinata.
24.2 Successivamente alla verifica di cui al comma 24.5, tenendo conto delle necessarie articolazioni procedurali derivanti dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 151/03, il GRTN pubblica sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione con l'estero, per la frontiera nord-ovest, per la frontiera nord-est e per la frontiera meridionale, indicando almeno:
a) i valori delle capacita' di trasporto per l'importazione e l'esportazione e relative alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, ivi incluse le capacita' di trasporto dei corrispondenti collegamenti tra le zone di rete;
b) i valori delle capacita' di trasporto assegnabili;
c) i valori delle capacita' di trasporto utilizzabili nelle more dell'implementazione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
d) i valori dei coefficienti Iest e Eest e per ciascuna frontiera elettrica;
e) le modalita' per l'assegnazione di capacita' di trasporto per l'anno 2004, conformemente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
24.3 L'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione e per l'esportazione, nonche' per il transito di energia elettrica su base annuale deve avvenire entro il 30 dicembre 2003.
24.4 Entro il 15 febbraio 2004 il GRTN predispone e trasmette all'Autorita':
a) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di negoziazione di cui all'art. 16, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantita' negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonche' misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una capacita' di trasporto superiore al 10% del valore della capacita' di trasporto assegnabile su base annuale, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 10.9;
b) uno schema di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento dei sistemi di assegnazione su base settimanale e giornaliera di cui all'art. 17.
24.5 L'Area elettricita' dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui ai commi 24.1 e 24.4 comunicando al GRTN l'esito di dette verifiche. Gli esiti della verifica di cui al comma 24.1 devono essere comunicati entro cinque giorni dal ricevimento della medesima; per la verifica di cui al comma 24.4, tale termine e' posto pari a dieci giorni. Trascorso i predetti termini gli schemi si intendono positivamente verificati.
24.6 Il GRTN trasmette all'Autorita' rapporti mensili relativi:
a) all'assegnazione della capacita' di trasporto assegnabile;
b) all'utilizzo della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero specificando il titolo in base al quale e' stata utilizzata la capacita' di trasporto unitamente alla ripartizione dell'energia elettrica importata nel suddetto periodo tra i diversi soggetti.
24.7 Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 24.2 il GRTN pubblica i valori previsti dei coefficienti Iest e Eest per ciascuna ora del periodo intermedio. Il GRTN aggiorna i suddetti valori pubblicati a seguito di eventi che ne modifichino la previsione.
24.8 Il GRTN pubblica nel proprio sito internet:
a) con cadenza bimestrale i valori previsti della capacita' di trasporto su ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2004; tali valori sono, in ogni caso, aggiornati dal GRTN durante l'anno a seguito di eventi che ne modifichino la previsione;
b) con cadenza giornaliera i valori previsti della capacita' di trasporto su ciascuna frontiera elettrica in ciascuna ora del giorno successivo;
c) i risultati delle assegnazioni di capacita' di trasporto.
 
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