Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 369
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2606):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal
Ministro della difesa (Martino) e dal Ministro
dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 28 novembre
2003.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, l'11 dicembre 2003.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 3 dicembre 2003.
Esaminato dalla 1ª commissione, il 3 e 10 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 10 dicembre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4553):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, l'11 dicembre 2003.
Esaminato dalla I commissione, il 15, 16 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 17 dicembre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
277 del 28 novembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.
 
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 2003, N. 337. All'articolo 1: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: " 1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidita' permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidita' permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa si applicano, altresi', le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998. 1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidita' riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacita' lavorativa, e' elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro"; al comma 3, le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " due anni "; il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004 ". All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: " della legge 20 ottobre 1990, n. 302, " sono inserire le seguenti: " e successive modificazioni, "; dopo le parole: " legge 13 agosto 1980, n. 466, " sono soppresse le seguenti " e successive modificazioni, " e dopo le parole: " legge 3 giugno 1981, n. 308, " sono soppresse le seguenti: " e successive modificazioni, ". All'articolo 4: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno. 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ".
 
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