Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 30 dicembre 2003 |
Determinazione per l'anno 2004 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». |
|
|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive; Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2004 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969; Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2002, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 25 settembre 2003; Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 25 novembre 2003, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2004; Vista la lettera n. 370542 del 12 dicembre 2003 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo possa essere confermata per l'anno 2004 nella misura del 2,50%; Ritenuta l'opportunita' di determinare per il 2004, la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente; Decreta: Art. 1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2004 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 25 novembre 2003, nelle premesse citato. |
| Art. 2. Entro il 31 gennaio 2004 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2004 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2002 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2003 Il Ministro: Marzano |
|
|
|