Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
CIRCOLARE 19 dicembre 2003, n. 9582 |
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante incentivi per gli autoveicoli con trazione elettrica e legge 11 maggio 1999, n. 140, art. 6, recante incentivi per ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita elettricamente. |
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Alle imprese interessate Al CEI-CIVES Alle associazioni interessate L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, tra l'altro, prevede incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli con trazione elettrica. Il regolamento 17 luglio 1998, n. 256, ha reso disponibile per gli autoveicoli elettrici un miliardo di lire, a fronte dello stanziamento annuo di cinque miliardi di lire stabilito dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 403/1997. L'art. 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140, prevede incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica nonche' per le biciclette a pedalata assistita. (vigenza: 21 maggio 1999/20 maggio 2000 - copertura nell'ambito dei fondi previsti dalla legge 266 per la rottamazione). L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), autorizza una nuova spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli incentivi al settore degli autoveicoli alimentati a metano o a GPL e per il settore dei motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita. L'art. 1, comma 2, del decreto 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ha ripartito le risorse stanziate dalla citata legge n. 388, destinando 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici. L'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, con la stessa finalita' di incentivare il settore degli autoveicoli alimentati a metano o GPL e quello dei veicoli a trazione elettrica. L'art. 1 del regolamento del Ministro delle attivita' produttive del 2 luglio 2003, n. 183, ha ripartito le risorse stanziate dalla predetta legge n. 273, destinando 0,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, alla concessione di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici. L'art. 3 del gia' citato decreto del 5 aprile 2001, prevede per il Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato M.A.P., il controllo dell'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi. Il M.A.P. svolge tale attivita' di controllo, per gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad immatricolazione, sulla base dei dati resi disponibili dal Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile. Il controllo dei contributi erogati per l'acquisto di veicoli elettrici non soggetti ad immatricolazione, avviene sulla base dei dati di vendita rilevati dalla CIVES (Commissione italiana veicoli elettrici stradali del CEI - Comitato elettrotecnico italiano), nell'ambito delle attivita' previste da un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il CEI. Si rileva che i dati forniti dalla Motorizzazione civile attestano l'avvenuta immatricolazione dei veicoli ma non l'effettiva applicazione del contributo statale e che occorre adeguare le attuali modalita' di monitoraggio del CEI-CIVES, al fine di estendere lo stesso a tutti i potenziali soggetti beneficiari dei contributi. Poiche' risultano utilizzati circa 2/3 delle risorse destinate all'incentivazione di veicoli elettrici, stanziate dal decreto-legge n. 324/1997 e dalle leggi n. 388/2000 e n. 273/2002, occorre definire una procedura di controllo degli interventi tale da consentire un quadro costantemente aggiornato delle operazioni incentivate, anche al fine di disporre la sospensione delle agevolazioni ad avvenuto utilizzo degli stanziamenti disponibili. Visto che il CEI ha sottoscritto con il Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio, di seguito denominato M.A.T.T., un accordo di collaborazione in tema di «Mobilita' sostenibile con particolare riferimento ai veicoli elettrici/ibridi», per gli anni 2001-2005, nell'ambito del quale la commissione CIVES dello stesso CEI svolge attivita' di monitoraggio della diffusione dei veicoli elettrici ed ibridi incentivati da finanziamenti statali. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i costruttori e gli importatori, al fine di un accurato monitoraggio dei fondi disponibili, per poter recuperare l'importo delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 324/1997 e alla legge n. 140/1999 provvederanno ai seguenti adempimenti: 1) il preventivo accreditamento dei costruttori/importatori e dei relativi prodotti, secondo le istruzioni dettagliate indicate nel seguito; 2) la comunicazione periodica alla Commissione CIVES del CEI delle vendite effettuate mensilmente delle quali viene richiesto il recupero delle agevolazioni con credito d'imposta, secondo le istruzioni dettagliate nel seguito. 1. Istruzioni per l'accreditamento dei soggetti fornitori dei veicoli e dei relativi prodotti. I soli soggetti aventi diritto al recupero del contributo quale credito d'imposta sono le imprese costruttrici o importatrici, secondo le modalita' previste dall'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ai seguenti commi: 5; 6 lettera a); 7. L'ammontare dei contributi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 e dall'art. 6, comma 4, lettera a), b), c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' riportato nella tabella seguente: acquisto di nuovi autoveicoli elettrici, euro 1.807,60; acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a tre e quattro ruote, euro 1.549,37; acquisto di nuovi motocicli e ciclomotori elettrici a 2 ruote, euro 413,17; acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita, euro 154,94. Per avere titolo al recupero del contributo, detti soggetti trasmetteranno al CEI-CIVES, con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante, la seguente documentazione: copia dell'estratto dell'iscrizione alla Camera di commercio dal quale risulti che l'oggetto sociale include la produzione o importazione di veicoli; l'elenco dei modelli di veicoli dei quali si intende richiedere il recupero dei contributo quale credito d'imposta; detto elenco potra' essere periodicamente aggiornato; per ciascuno modello di «bicicletta a pedalata assistita» un'autocertificazione firmata dal legale rappresentante, attestante che il veicolo e' conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell'art. 50 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come innovato dall'art. 24/1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14). Per ciascun modello di autoveicolo, motociclo e ciclomotore elettrici, copia del certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei trasporti. L'indirizzo di invio della documentazione di cui sopra e' il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano Commissione CIVES via Saccardo, 9 - 20134 Milano Il M.A.T.T. e il M.A.P. si riservano di condurre verifiche a campione sui veicoli accreditati, al fine di verificare la rispondenza a quanto dichiarato. 2. Istruzioni per il recupero del contributo con credito d'imposta. Per l'attivazione della normale procedura prevista dalla legge n. 266/1997 per il recupero del credito di imposta, va attuato quanto segue. Con cadenza mensile, entro il quattordicesimo giorno del mese successivo all'emissione della fattura di vendita, i soggetti di cui sopra invieranno al CEI-CIVES per posta raccomandata, l'elenco dei veicoli venduti, specificando quanto segue: i riferimenti di ciascuna fattura di vendita (numero e data, nome e indirizzo dell'acquirente, tipologia e modello del veicolo, entita' del contributo - gia' anticipato - all'acquirente per il quale verra' chiesto il recupero con credito d'imposta); il numero di pezzi venduti per ciascuno dei modelli accreditati e l'importo complessivo del credito d'imposta afferente al totale dei veicoli di cui sopra. L'allegato A riporta il fac-simile del modulo per la trasmissione di quanto sopra, che deve essere sottoscritto e firmato dal legale rappresentante. L'indirizzo di invio e' il seguente: CEI - Comitato elettrotecnico italiano Commissione CIVES via Saccardo, 9 - 20134 Milano Nell'ambito di applicazione della predetta convenzione tra il M.A.T.T. ed il CEI, quest'ultimo, attraverso la propria Commissione CIVES, provvedera' a: raccogliere la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, attraverso i costruttori e gli importatori; verificare la regolarita' della documentazione; segnalare al M.A.P., entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, le posizioni di non conformita' a quanto richiesto; inviare al M.A.P. ed al M.A.T.T., con cadenza mensile, il resoconto dell'attivita' redatto in conformita' dell'allegato B. La predetta attivita' verra' resa dal CEI-CIVES a titolo gratuito per il M.A.P. e per tutti i soggetti destinatari dei contributi. Il M.A.P. provvedera', sulla base della documentazione trasmessa da CEI-CIVES, al monitoraggio delle risorse disponibili e sospendera' l'intervento ad avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili. Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio della documentazione, non hanno ricevuto dal M.A.P. avviso contrario all'utilizzo del contributo. Il recupero del contributo prima della scadenza dei quarantacinque giorni puo' essere effettuato a condizione che l'interessato, in caso di avviso contrario, provveda a regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Si richiama l'attenzione sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per quanto riguarda le procedure per il recupero del credito di imposta e si sottolinea che resta fermo l'obbligo, per i costruttori e per gli importatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite come previsto dal comma 6, dello stesso art. 22. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avra' efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 19 dicembre 2003
Per il Ministero delle attività produttive Il direttore generale della direzione lo sviluppo produttivo e competitività Goti
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Il direttore generale della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali Agricola |
| ----> Vedere ALLEGATO alle pagg. 22 - 23 della G.U. <---- |
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