Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314 |
Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e' effettuata presso il Deposito nazionale, (( riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta' dello Stato)). Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, (( e' individuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri)). 2. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalita' di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (( di cui al comma 1 )), opera di pubblica utilita', dichiarata indifferibile ed urgente, che dovra' essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. 3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale (( di cui al comma 1 )), ivi incluse le procedure espropriative, (( sono utilizzate )) le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. (( 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione. 4-bis la validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) )).
Riferimenti normativi: - Il comma 3, dell'art. 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136 (supplemento ordinario) e' il seguente: «3. Inoltre, si intende per: a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto; b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze; c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b); d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico; e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza; f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente; g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni; h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni; i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radiattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riciclo o la riutilizzazione; l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto; m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono 1 kg-l quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10-(elevato a 2) Sv 1 Sv = 100 rem (9/b);
n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalita' idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli; o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto: p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalle sorgente naturale di radiazioni; q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni; r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica; s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata; t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti; z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione». - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299 (Supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199 (supplemento ordinario).
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| Art. 2. Attuazione degli interventi 1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )), il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede: a) (lettera soppressa); b) (lettera soppressa); c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4; d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale; e) alle procedure espropriative; f) all'approvazione dei progetti; g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e' autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalita' ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita' produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 )).
Riferimenti normativi: - L'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, e' il seguente: «Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali so Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia' appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puo' disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si fara' fronte utilizzando i fondi stanziati pe le opere di cui al predetto comma 1». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' riportata nelle note all'art. 1. - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il capo VII del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 denominato «impianti», comprende gli articoli dal 36 al 58. - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' riportato nelle note all'art. 1.
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| Art. 3. Allocazione dei rifiuti radioattivi 1. Nel Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )), sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi e' effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. (( Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria e' autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento )). |
| Art. 4. Misure compensative e informazione (( 1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia. 2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi )). |
| Art. 5. Disposizioni di carattere finanziario 1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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