IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico; Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento; Vista la nota n. 154385 del 27 novembre 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 3 ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Milano 3 nella giornata del 26 novembre a causa della presenza di forti odori ed esalazioni; Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia; Decreta: E' accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano 3 in data 26 novembre 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 23 dicembre 2003
p. Il direttore regionale agg.: Saccone |