Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2003
Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi in alcune province della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
siccita dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini;
Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle gelate dal 7 al 9 aprile 2003 nelle province di Bologna, Forli-Cesena, Modena e Ravenna;
Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settebre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle grandinate del 20 maggio 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio nell'Emilia;
Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle grandinate dal 17 giugno al 4 luglio 2003 nelle province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena e Ravenna;
Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
Bologna: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 maggio e del 17 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
Ferrara: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d)-bis e art. 3, comma 2-bis, nell'intero territorio provinciale con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 20 maggio, del 17 e 29 giugno e del 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
Forli-Cesena: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 28 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
Modena: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d-bis e art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montese, Montefiorino, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Prignano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Vignola, Zocca, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 maggio e 28 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
Parma: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;
Piacenza: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Agazzano, Bettola, Bobbio, Caminata, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Travo, Vernasca, Vigolzone, Zerba;
Ravenna: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate del 20 e 30 maggio e del 2 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse;
Reggio nell'Emilia: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Reggiolo, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 20 maggio 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse;
Rimini: siccita' dal 1° maggio 2003 al 7 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), art. 3, comma 2-bis, nel territorio dei comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: Alemanno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone