IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: siccita' dal 1° marzo 2003 al 30 settembre 2003 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena; Visto il decreto 1° settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle gelate dal 7 al 9 aprile 2003 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto e Pisa; Visto il decreto 18 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle grandinate dell'8 e del 15 giugno 2003 nella provincia di Arezzo; Visto il decreto 27 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle grandinate dal 27 giugno al 4 luglio 2003 nella provincia di Massa; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256: Arezzo: siccita' dal 1° mggio 2003 al 21 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comnma 2, lettere a), b), nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolo', Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, San Sepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003 e dalle grandinate dell'8 e del 15 giugno 2003, nei territori delimitati con decreti 1° settembre 2003 e 18 settembre 2003 richiamati nelle premesse; Firenze: siccita' dal 15 maggio 2003 al 15 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse; Grosseto: siccita' dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse; Livorno: siccita' dal 20 aprile 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero territorio provinciale; Lucca: siccita' dal 21 giugno 2003 al 21 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), nell'intero territorio provinciale; Massa: siccita' dal 4 aprile 2003 al 22 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate dal 27 giugno al 4 luglio 2003, nei territori delimitati con decreto 27 ottobre 2003 richiamato nelle premesse; Pisa: siccita' dal 1° maggio 2003 al 15 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle gelate dell'aprile 2003, nei territori delimitati con decreto 1° settembre 2003 richiamato nelle premesse; Pistoia: grandinate dal 1° giugno 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle zone pianeggianti dei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese, Uzzano; Prato: siccita' dal 1° maggio 2003 al 30 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), nell'intero territorio provinciale; Siena: siccita' dal 1° giugno 2003 al 20 settembre 2003, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma 2-bis), nell'intero territorio provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2003
Il Ministro: Alemanno |