IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 24 giugno 2003, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 19 giugno 2003; Vista la deliberazione del senato accademico di data 27 ottobre 2003, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, adunanza del 27 giugno 2003, e' stata approvata la modificazione dell'art. 38, comma 1 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, relativo alle modifiche allo statuto; Vista la nota rettorale del 10 novembre 2003, protocollo n. 36938, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR delle deliberazioni del senato accademico del 27 ottobre 2003 e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2003 di approvazione della succitata modifica; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR con nota dd. 1° dicembre 2003, prot. n. 4271, non ha espresso alcun rilievo in merito alla succitata modificazione; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste; Decreta: 1. E' approvata la modifica all'art. 38, comma 1, dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue: «Art. 38, comma 1 (Modifiche allo statuto). - 1. Lo Statuto puo' essere modificato su proposta di uno dei seguenti organi: il rettore; il senato accademico; il consiglio di amministrazione; il consiglio delle strutture scientifiche; il consiglio degli studenti; almeno tre consigli di facolta'; almeno dieci consigli di dipartimento. 2. L'iniziativa per una modifica dello statuto puo' essere assunta anche da un numero di membri del personale tecnico-amministrativo di ruolo non inferiore a cento. 3. Le proposte di modifica vanno presentate al rettore, il quale verificatane l'ammissibilita', ne da comunicazione mediante affissione all'albo di Ateneo e cura l'acquisizione dei pareri previsti dal comma 4. 4. Le modifiche allo statuto sono approvate dal senato accademico col voto favorevole di due terzi degli aventi diritti al voto, sentito il parere del consiglio degli studenti e del consiglio delle strutture scientifiche e su parere conforme del consiglio di amministrazione. 5. Non sono ammissibili proposte di modifica che riproducono proposte per le quali la procedura di cui al comma 4 e' stata esperita con esito negativo da meno di due anni.». 2. La summenzionata modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto. 3. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR per conoscenza.
Trieste, 18 dicembre 2003
Il rettore: Romeo |