Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 368 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Marzano, Ministro delle attivita' produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4493): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Pisanu), dal Ministro della difesa (Martino), dal Ministro delle attivita' produttive (Marzano) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Matteoli) il 18 novembre 2003. Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 19 novembre 2003 con pareri delle commissioni I, V, X, XII, XIV, del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 25, 26 novembre 2003; il 2 dicembre 2003. Esaminato in aula il 2, 3 dicembre 2003 ed approvato il 4 dicembre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2624): Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 5 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 9 dicembre 2003. Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 9 e 10 dicembre 2003. Esaminato in aula l'11 dicembre 2003 e approvato il 16 dicembre 2003. Avvertenza: Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54. |
| ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314
All'articolo 1: al comma 1, le parole da: "opera di difesa" fino a: "sito," sono sostituite dalle seguenti: "riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta' dello Stato. Il sito," e le parole: "e' individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera" sono sostituite dalle seguenti: "e' individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri"; al comma 2, dopo le parole: "Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1": al comma 3, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1" e le parole: "possono essere utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate"; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso e' affidata in concessione"; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)".
All'articolo 2: al comma 1: all'alinea, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1"; la lettera a) e' soppressa; la lettera b) e' soppressa; al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita" e' soppressa e dopo le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1"; il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita' produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3".
All'articolo 3: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1" e le parole: "Il e" sono soppresse; il secondo periodo e' soppresso; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza"; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno delle attivita' produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria e' autonzzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento".
All'Articolo 4: il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustine nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia"; il comma 2 e' sostituito dal seguente "2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi". |
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