Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
COMUNICATO |
Autorizzazione all'organismo PRO-CERT S.r.l., in Sassuolo, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE. |
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Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo e la competitivita' e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 17 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto altresi' la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003; Vista l'istanza presentata dall'organismo PRO-CERT S.r.l. con sede legale in via Madrid n. 12 - Sassuolo (Modena), acqusita in atti di questo Ministero in data 22 maggio 2003, prot. n. 830364, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Considerato che l'Organismo PRO-CERT S.r.l., con sede legale in via Madrid n. 12 - Sassuolo (Modena), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Visto le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi il 24 novembre 2003; L'Organismo PRO-CERT S.r.l. con sede legale in via Madrid n. 12 - Sassuolo (Modena), e' autorizzato ad emettere certificati CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE): A Macchine. 15. Ponti elevatori per veicoli. 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri. L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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