IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata con la legge 10 febbraio 1992, n. 165, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999; Visti i decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 24 giugno 2002, di proroga del predetto termine al 30 giugno 2003; Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza; Considerato che dalla valutazione tecnica-scientifica, svolta dall'UNIMAR, nell'ambito dell'attivita' 1 del contratto di assistenza tecnica concernente il monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali, si evidenzia l'esigenza di realizzare un ulteriore programma di ricerca, appositamente finalizzato allo studio della distribuzione e dello stato di vitalita' delle biocenesi e delle facies a Mearl nel mare delle Pelagie; Considerato che dalla medesima valutazione emerge la necessita' di una nuova autorizzazione temporanea senza variazione in aumento del numero di imbarcazioni gia' autorizzate provvisoriamente alla pesca a strascico; Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un ulteriore sistema autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio locale marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo scopo autorizzate; Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 2 dicembre 2003, hanno reso parere favorevole; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato A possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, fino al 30 novembre 2004. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2003
Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora |