Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 23 dicembre 2003 |
Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004. (Deliberazione n. 16/03/CIR). |
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L'AUTORITA'
Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 17 dicembre 2003, in particolare nella sua prosecuzione del 23 dicembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed in particolare gli articoli 19 e 44; Vista la delibera n. 278/99/CONS recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Vista la delibera n. 217/01/CONS, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; Vista la delibera n. 160/03/CONS recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001»; Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003; Visto il regolamento adottato dal Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 23 dicembre 2003, concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2004 in data 31 ottobre 2003; Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2004», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 2003, n. 269, con la quale i soggetti interessati erano stati invitati a far pervenire all'Autorita' memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento. Considerati i contributi ricevuti dagli organismi di telecomunicazioni ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento; Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e ritenuto che l'intervento dell'Autorita' di approvazione con eventuali modifiche dell'offerta di riferimento 2004 di Telecom Italia abbia un impatto rilevante in tale mercato di riferimento; Ritenuto pertanto opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione; Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2004. 2. Le modalita' di consultazione e la proposta di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante. 3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 23 dicembre 2003 Il presidente: Cheli |
| Allegato A
CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004.
Modalita' di consultazione Nell'ambito del procedimento istruttorio «Valutazione dell'offerta di riferimento 2004 di Telecom Italia», finalizzato alla valutazione dell'offerta di riferimento pubblicata dalla societa' Telecom Italia S.p.a. applicabile nell'anno 2004, l'Autorita' intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, osservazioni, elementi di informazione e documentazione relativi alla proposta di provvedimento di approvazione, con modifiche, dell'offerta di riferimento 2004. In particolare l'Autorita' invita le parti interessate a far pervenire all'Autorita' le proprie osservazioni in merito alla proposta di provvedimento di cui all'allegato B, con particolare riferimento alle valutazioni contenute nei paragrafi 3 e 4 dell'allegato B, nonche' alle proposte di decisione indicate nei riquadri da 3.a) a 3.w) e da 4.a) a 4.v) del medesimo allegato. Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'approvazione dell'offerta di riferimento 2004», nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere fatte pervenire, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento Regolamentazione - att.ne ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento Centro Direzionale is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli. Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, sui punti di interesse descritti in dettaglio nell'Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto. Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un'audizione, le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. L'audizione si terra' entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa. I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 217/01/CONS contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunita' di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla documentazione inviata uno specifico «nulla osta alla pubblicazione», per le parti non sottratte all'accesso. Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilita' indicato, sul sito web dell'Autorita', all'indirizzo www.agcom.it. |
| Allegato B Proposta di provvedimento:
APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ANNO 2004
1) Introduzione 1. In data 31 ottobre 2003 Telecom Italia ha pubblicato le condizioni di offerta relative ai servizi di interconnessione ed accesso applicabili a partire dal 1° gennaio 2004. Successivamente alla pubblicazione dell'offerta, l'Autorita' ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione ed approvazione, eventualmente con modifiche, dell'offerta di riferimento per l'anno 2004. La comunicazione di avvio del procedimento e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 11 novembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2003. 2. Nel corso della prima fase del procedimento e' stata svolta un'analisi dell'offerta 2004, riferita in particolare alle condizioni economiche e tecniche di alcuni servizi segnalati nei contributi ricevuti da alcuni organismi di telecomunicazioni, ai sensi di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. Alcune delle questioni oggetto di segnalazione sono state oggetto di un approfondimento con Telecom Italia nel corso di una riunione. L'Autorita' ha quindi effettuato la propria valutazione sulle condizioni di offerta dei servizi segnalati, riportate nei paragrafi 3 e 4 del presente documento. Le decisioni che l'Autorita' intende proporre in sede di approvazione dell'offerta di riferimento sono riportate nei punti da 3.a) a 3.w) del paragrafo 3 e da 4.a) a 4.v) del paragrafo 4. 2) Quadro normativo 3. Il nuovo codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento». Viene inoltre previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente». 4. Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, il procedimento di valutazione ed approvazioni con eventuali modifiche dell'offerta 2004 viene svolto sulla base degli obblighi normativi attualmente in vigore. 3) Le condizioni di offerta 5. Nel corso del procedimento l'Autorita' ha proceduto a verificare il rispetto dei vincoli di cap, nonche' il contenuto dei panieri in termini di servizi e le condizioni di offerta di alcuni di essi, anche alla luce delle segnalazioni ricevute direttamente dagli operatori. Le valutazioni dell'Autorita' sono riportate nel seguito. I servizi inclusi nel network cap 6. La prima attivita' svolta nel corso del procedimento e' relativa alla verifica del rispetto dei vincoli di network cap delle condizioni economiche. I vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dall'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR sono di seguito riportati: servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -- 8%; servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -- 6%; servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -- 3,75%; servizi accessori: IPC-IPC. La variazione percentuale annua dell'Indice dei prezzi al consumo (IPC) indicata dall'ISTAT relativa al mese di giugno 2003 (calcolata a partire da giugno 2002) ed utilizzata da Telecom Italia nella definizione del valore netto del vincolo di variazione panieri, e' pari al 2,5%. Tale indice, in coerenza con la prassi adottata nella verifica del meccanismo di price cap, e' stato calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. Le variazioni percentuali fra la spesa ottenuta applicando ad ogni singolo paniere di riferimento i prezzi previsti nell'OIR 2003 e la spesa ottenuta applicando ai medesimi panieri i prezzi previsti dall'OIR 2004 sono risultate le seguenti: per i servizi di interconnessione a livello SGU (paniere A): -- 5,5% per i servizi di interconnessione a livello SGD e SGT (paniere B): -- 3,5% per i servizi di interconnessione a livello doppio SGT (paniere C): -- 1,22% per i servizi accessori (paniere D): -- 0,03%. Per cio' che riguarda il paniere C, l'Autorita' ha rilevato che la relativa riduzione della spesa conseguita nell'OIR 2003 e' risultata superiore a quella imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera n. 3/03/CIR, la differenza tra la riduzione imposta e quella effettivamente conseguita nell'OIR 2003, pari a 0,03%, puo' essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'OIR 2004. L'Autorita' ha inoltre rilevato che, cosi' come previsto dal comma 5, art. 5, le condizioni economiche relative ai servizi di kit e collegamenti trasmissivi di interconnessione non hanno subito incrementi rispetto a quelli pubblicati lo scorso settembre nell'OIR 2003 e che inoltre, cosi' come previsto dal comma 6, art. 5, le riduzioni dei prezzi garantite ai servizi di raccolta in modalita' forfetaria a livello SGU, SGD e SGT non sono inferiori a quelle previste per i servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione. 7. Sulla base di quanto rilevato appaiono, in prima istanza, rispettati i vincoli di riduzione imposti dalla delibera n. 3/03/CIR. Al fine di completare l'analisi delle condizioni economiche dei servizi occorre altresi' considerare alcuni aspetti emersi dai contributi ricevuti dagli operatori nel corso del procedimento e di seguito descritti. 8. In primo luogo, alcuni operatori hanno segnalato che l'incremento del 30% ca. dei contributi una tantum dei servizi di accesso disaggregato e del contributo di qualificazione xDSL all'interno del paniere D, relativo ai servizi accessori potrebbe avere un rilevante impatto sotto il profilo competitivo e non essere coerente con i corrispondenti prezzi retail. Tale variazione, a detta degli operatori, puo' costituire un disincentivo all'uso dell'accesso disaggregato ed alla realizzazione di infrastrutture alternative, con effetti di natura anticompetitiva. A tale proposito Telecom Italia ha evidenziato che l'aumento di tale voce di spesa per gli operatori e' riconducibile all'analisi dei costi dei servizi per il 2003, che risultano superiori anche ai valori proposti per il 2004 e che la variazione e' avvenuta nel rispetto del vincolo di cap per lo specifico paniere, tenuto conto che altre voci, in particolare la quota di attivazione per la CPS e' diminuito. 9. Sul punto, l'Autorita' intende esprimere le seguenti considerazioni. In primo luogo si osserva che, nel definire le modalita' di intervento nella suesposta questione, l'Autorita' deve esercitare le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e la concorrenza sostenibile, come evidenziato sia nel quadro normativo vigente sia in quello di prossima introduzione. I valori di offerta servizi erano stati modificati dall'Autorita' con la delibera n. 2/03/CIR anche sulla base di una verifica di coerenza rispetto ai corrispondenti valori retail, con l'obiettivo di garantire agli operatori, che utilizzano il servizio di accesso disaggregato per realizzare infrastrutture d'accesso alternative a quella di Telecom Italia, condizioni competitive e parita' di trattamento con le direzioni commerciali dell'operatore notificato. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la composizione del paniere D, che include servizi di natura accessoria caratterizzati da una struttura di costi omogenea e fortemente dipendente dal costo della manodopera. Tenuto conto di cio', per il paniere D e' stato previsto un vincolo di cap (IPC-IPC) tale da mantenere costante il valore nominale del paniere. In tale ottica e' opportuno evidenziare che l'incremento dei prezzi dei servizi di attivazione dell'accesso disaggregato, caratterizzato da una crescita prospettica dei volumi, e' stato compensato da una riduzione del prezzo di attivazione della carrier preselection, servizio avviato nel 1999 ed ormai ritenuto quasi stabilizzato in termini di volumi. Peraltro la riduzione del prezzo della quota di attivazione CPS non e' stata motivata da Telecom Italia, e non appare pienamente giustificata alla luce dell'affermazione di Telecom Italia che il valore fissato dall'Autorita' risulta al di sotto dei costi. L'Autorita' ritiene pertanto che la manovra proposta non risulti sufficientemente motivata e che rappresenti un comportamento atto a costituire nuovi vincoli allo sviluppo del mercato dell'accesso. 3.a) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per il servizio di unbundling e per la CPS pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'offerta di riferimento 2003. 10. Un secondo aspetto da considerare riguarda i contributi di attivazione dei circuiti parziali a 256Kbps, 384Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 34Mbps e 155Mbps e i contributi per l'accesso disaggregato alla sottorete locale e di accesso condiviso (cosiddetto shared access). I contributi di attivazione di tali servizi, per i quali e' stato registrato un volume nullo nel corso del periodo di riferimento (1° luglio 2002 - 30 giugno 2004), presentano un incremento pari rispettivamente al 10% e al 31,25%. Il comma 2, dell'art. 2, della delibera n. 11/03/CIR aveva previsto che le condizioni economiche dei servizi caratterizzati da un volume nullo dovessero variare in misura pari al vincolo di controllo generale del paniere cui tali servizi appartengono. Nel caso in esame il paniere di riferimento e' il paniere D che, come rappresentato in precedenza, presenta un tasso di riduzione generale dello 0% (IPC-IPC). L'Autorita' rileva, pertanto, che le condizioni economiche proposte per i suddetti servizi risultano non coerenti con quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR. 3.b) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere i prezzi dei contributi di attivazione per i circuiti sopra indicati, per i quali si e' registrato un volume nullo nel periodo di riferimento, pari, per l'anno 2004, a quelli approvati nell'offerta di riferimento 2003. Quota supplementare per il servizio di raccolta in Carrier Preselection 11. Nell'offerta di riferimento 2004 Telecom Italia ha incrementato la quota minutaria supplementare applicata alla raccolta del traffico in modalita' Carrier Preselection, finalizzata al recupero degli investimenti effettuati per l'adeguamento (System Setup) della rete alla Carrier Preselection. Alcuni operatori hanno segnalato che tale incremento, che e' valutabile nella misura di oltre il 200%, rappresenta un reale ostacolo alla concorrenza e comporta un notevole incremento dei costi degli operatori stessi. Telecom Italia, d'altra parte, ha comunicato all'Autorita' di aver recuperato, sino ad ora, circa un terzo dei costi di adeguamento sostenuti e che l'incremento apportato le consentira' di recuperare tali costi entro il mese di ottobre 2004. 12. La delibera n. 10/00/CIR, nell'approvare l'applicazione di tale quota supplementare per il servizio di raccolta in CPS finalizzata al recupero dei costi sostenuti per l'adeguamento di sistema per la fornitura del servizio stesso, ha fissato in quattro anni e mezzo il periodo di riferimento entro il quale Telecom Italia avrebbe dovuto recuperare tali costi, definendo tale periodo sulla base del numero di attivazioni previsto e del relativo traffico sviluppato nel medesimo arco temporale. In particolare, era previsto, da Telecom Italia, un piano di attivazioni con 12.000 attivazioni al giorno (per giorno lavorativo) nel primo anno, 9.000 nel secondo e 6.000 nel terzo e quarto anno, per un totale di circa 7 milioni di linee. L'analisi del reale andamento del mercato della carrier pre-selection dimostra che, rispetto all'andamento ipotizzato alla base del piano di rientro approvato, il processo di provisioning e' andato a regime con notevole ritardo ed il numero di 12.000 attivazioni si e' raggiunto solo alla fine del secondo anno. Inoltre, all'inizio del terzo anno eventi quali l'avvio con volumi rilevanti del servizio di accesso disaggregato ed il significativo numero di rientri in Telecom Italia hanno contribuito a ridurre il traffico dalla carrier preselection, concorrendo al ritardo nel piano di rientro dei costi. 13. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ritiene opportuno modificare il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema, sostenuti da Telecom Italia, sulla base dei dati di attivazione e di traffico realizzati nel periodo 2000-2003, in quanto le ipotesi prese a base si sono rilevate non corrette in quanto l'avvio effettivo della prestazione e' avvenuto con almeno 12 mesi di ritardo. Pertanto l'Autorita' ritiene ragionevole che il recupero di tali costi si realizzi con un anno di ritardo rispetto alle ipotesi iniziali. Sulla base di tale assunzioni, valutati i dati di traffico ed ipotizzando, sulla base dei valori pregressi, un incremento annuo del traffico in CPS di circa il 10%, l'Autorita' ritiene che il valore approvato per il 2003 valore della quota supplementare possa consentire l'effettivo recupero entro l'anno 2005. 3.c) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni economiche in esame nel senso di mantenere, nell'offerta di riferimento 2004, il valore della quota supplementare di raccolta in CPS, pari a quello approvato per l'offerta di riferimento 2003. Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione. 14. Nell'offerta di riferimento 2004 le condizioni economiche applicate da Telecom Italia per la prestazione di «fatturazione per accesso di abbonati Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altro operatore» sono determinate in misura variabile in funzione dell'importo medio minutario fatturato al cliente chiamante. Infatti, il valore della percentuale del fatturato, dovuta per il servizio, e' pari al minimo tra: 3,3\times pmm + 4,2 e 10; dove pmm e' il prezzo medio minutario, espresso in euro al minuto, dello specifico servizio oggetto della prestazione richiesta dall'operatore. Alcuni operatori hanno segnalato una duplice criticita': da un lato l'introduzione della dipendenza della percentuale applicata dal prezzo finale e dall'altro il notevole incremento di tale percentuale rispetto al valore 2003 (pari al 2,9% fisso). 15. Con riferimento all'offerta 2003, l'art. 1, comma 1, lettera d), punto 1, della delibera n. 2/03/CIR e l'art. 3, comma 2, lettera d), della delibera n. 11/03/CIR, hanno definito, per la quota di fatturazione, il valore del 2,9% del fatturato, indipendentemente dal valore di prezzo applicato. In merito Telecom Italia ha evidenziato che la percentuale del 2,9%, valutata per l'offerta 2003, non risulta piu' orientata ai costi in quanto gli stessi sono cambiati, in particolare, in conseguenza delle numerosi frodi e dell'incremento delle attivita' dovute agli accertamenti delle eventuali attivita' illecite ed alle contestazioni presentate dagli utenti. Per far fronte a tale situazione, Telecom Italia ha dichiarato di aver dovuto potenziare i sistemi di prevenzione e di gestione del cliente. Secondo Telecom Italia, la formula proposta (con valori compresi tra 4,2% e 10%) oltre a essere piu' rappresentativa dei costi reali, favorisce le numerazioni a basso prezzo (e quindi intrinsecamente meno rischiose). Infatti, in alternativa, si sarebbe dovute applicare a tutte le numerazioni lo stesso valore medio che risulta molto maggiore del 2,9% precedentemente applicato. 16. L'Autorita', sul punto, rileva innanzitutto che la modifica della modalita' di applicazione del prezzo di fatturazione ha un significativo impatto sul mercato dei servizi a valore aggiunto, qualora si consideri l'incertezza indotta negli operatori interconnessi che, seppur confidando nella stabilita' del prezzo di tale servizio di interconnessione, si trovano a dover rinegoziare per il 2004 le condizioni economiche con i centri servizi propri clienti. Inoltre, tenuto conto che il servizio di fatturazione e' soggetto all'orientamento al costo, risulta necessario valutare gli effettivi costi sottostanti al servizio al fine di determinarne il valore per l'anno 2004. A tale proposito, Telecom Italia ha fornito i dati di costo che apparentemente non si discostano da quelli sottostanti la fissazione del valore approvato con la delibera n. 2/03/CIR. Pertanto l'applicazione all'anno 2004 della metodologia gia' approvata fa registrare un valore, per il 2004, prossimo a quello approvato per l'anno 2003. L'Autorita' ritiene inoltre che l'applicazione di un unico valore percentuale, che scorreli il costo della fatturazione dal prezzo fatturato, risulta maggiormente rappresentativo della reale struttura dei costi. 3.d) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni proposte da Telecom Italia per il servizio di fatturazione per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di altri operatori nel senso di approvare un unico valore percentuale, indipendente dal valore fatturato al cliente finale, determinato sulla base dei dati di costo forniti da Telecom Italia, applicando la metodologia descritta nelle premesse della delibera n. 2/03/CIR. 17. In merito al servizio di configurazione dei prezzi richiesti dagli operatori interconnessi, Telecom Italia richiede, per il 2004, un importo una tantum pari a ca. Euro 30.000,00 per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio. Inoltre, sia per la configurazione di numerazioni con prezzi gia' pubblicati nelle griglie tariffarie, sia per la configurazione prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie, Telecom Italia garantisce tempi massimi di fornitura del servizio pari a novanta giorni. Alcuni operatori hanno segnalato che un costo di configurazione eccessivamente elevato puo' costituire un disincentivo allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto e, congiuntamente ai lunghi tempi di configurazione, potrebbe rappresentare un freno alla concorrenza. Telecom Italia ha precisato di aver calcolato i costi di configurazione ipotizzando un'ora di lavoro su ogni SGU ed alcuni di costi di predisposizione degli impianti. Infatti, l'attivita' di configurazione, secondo la stessa Telecom Italia, consiste nella predisposizione di una procedura software riguardante la nuova configurazione del prezzo, nonche' nel successivo aggiornamento locale di ciascuna centrale SGU con i relativi test. Tali operazioni, sempre secondo Telecom Italia, sono svolte presso ciascuna centrale SGU al fine di aggiornare il c.d. «cartellino», generato per ogni chiamata. 18. La delibera n. 11/03/CIR prevede che gli eventuali oneri di configurazioni di prezzi non inclusi nelle griglie tariffarie siano inclusi nell'offerta di riferimento a condizioni economiche eque, non discriminatorie ed orientate al costo. La verifica delle condizioni economiche proposte non puo' che essere svolta pertanto alla luce di costi esposti da Telecom Italia in contabilita' regolatoria e della pertinenza delle attivita' remunerate al servizio offerto. Alla luce delle informazioni fornite da Telecom Italia, l'Autorita', allo stato, non ritiene che sussistano motivazioni per modificare i valori proposti da Telecom Italia. Relativamente ai tempi di configurazione delle numerazioni sulla rete di Telecom Italia, l'Autorita' non ritiene motivato che gli stessi siano fissati in novanta giorni indipendentemente dal fatto che il prezzo ad esse associato sia o meno presente nelle griglie tariffarie. L'Autorita' osserva, infine, che l'introduzione delle griglie di prezzo e degli oneri di configurazione dei prezzi «fuori griglia» e' coerente solo qualora i livelli di prezzo presenti nelle griglie siano disponibili agli operatori indipendentemente dalla numerazione scelta per il servizio finale (compatibilmente con i vincoli di prezzo massimo fissati dalla normativa vigente). Pertanto non risulta necessario associare ad ogni numerazione un sottoinsieme di prezzi disponibili ma e' sufficiente disporre di un solo elenco di prezzi «gia' configurati» che sia tempestivamente aggiornato e reso disponibile da Telecom Italia. 3.e) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni tecniche del servizio di configurazione delle numerazioni non geografiche in capo agli operatori interconnessi, nel senso di richiedere a Telecom Italia di: fissare il periodo di configurazione, nel caso di prezzi gia' configurati all'interno delle griglie, in una misura inferiore o uguale a trenta giorni; rendere disponibili per tutte le numerazioni i livelli di prezzo gia' configurati e quelli ulteriori che saranno attivati su richieste degli operatori, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia su specifiche numerazioni. 19. Relativamente ai servizi in decade 7, gli operatori hanno segnalato che Telecom Italia prevede nelle condizioni dell'offerta di inibire i servizi offerti su un dato arco di numerazione o su di una specifica numerazione nel caso in cui la qualita' del servizio risulti troppo bassa. Telecom Italia ha evidenziato che la loro previsione e' finalizzata unicamente a tutelare l'integrita' della rete da fenomeni degradanti, quali i continui tentativi di chiamata da parte degli utenti finali, e non vuole essere un'interferenza nelle attivita' commerciali degli altri operatori. 20. Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, della delibera 9/02/CIR, relativamente agli obblighi di comunicazione in capo agli operatori titolari delle numerazioni per servizi Internet, l'Autorita' ritiene che l'operatore deve comunicare ai propri clienti le informazioni relative alla qualita' del servizio offerto ma che tali informazioni non siano necessarie a Telecom Italia per configurare il servizio di fatturazione. 3.f) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio in questione, nel senso di eliminare le clausole sopra indicate introdotte da Telecom Italia. Accesso al servizio 12 21. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha escluso dall'offerta di riferimento 2004 il servizio di accesso in interconnessione al servizio 12 (informazione elenco abbonati nazionali). Telecom Italia ha giustificato l'esclusione ai sensi dell'art. 55 del Codice delle Comunicazioni ove tale servizio e' stato espunto da quelli soggetti ad obbligo di servizio universale. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che questo servizio non sia piu' soggetto agli obblighi di pubblicazione e di orientamento al costo a cui soggiacciono gli altri elementi dell'offerta di riferimento. Telecom Italia ha comunque evidenziato che per il 2004 il prezzo del servizio e' rimasto immutato e che la sua offerta e' disponibile sul proprio sito web. 22. L'Autorita' ha svolto una verifica di tali condizioni, da cui e' emerso che l'offerta per l'accesso da rete fissa al servizio 12 prevede l'applicazione del modello di terminazione; cio', peraltro, contrasta con la delibera n. 4/02/CIR che prevede l'equiparazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici, per i quali la tariffa viene definita dall'operatore cui e' assegnata la numerazione e per i quali si applica il modello di raccolta. L'Autorita' pertanto ritiene che la esclusione dall'offerta di riferimento 2004 del servizio di accesso al 12 non risulti coerente con quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche e che gli obblighi e le condizioni di fornitura di tale servizio debbano permanere sulla base della normativa preesistente sino al completamento del riesame degli obblighi. 3.g) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia l'inserimento delle condizioni di interconnessione per il servizio 12, con le modalita' previste dalla delibera n. 4/02/CIR e successive integrazioni. Offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps 23. Telecom Italia ha introdotto nell'offerta di riferimento 2004, l'offerta di flussi di interconnessione a 34Mbps in ottemperanza all'art. 1, comma 1, lettera a), sub 1) della delibera n. 2/03/CIR ed all'art. 3, comma 2, lettera b) della delibera n. 11/03/CIR. In merito alle condizioni di offerta proposte da Telecom Italia, alcuni operatori hanno segnalato che le stesse contemplano condizioni economiche e che, a loro avviso, potrebbero impedire o limitare la fruizione del servizio. Altri operatori hanno anche segnalato che le modalita' di offerta risulterebbero incomplete, con particolare riferimento ai casi di accesso alla rete di Telecom Italia con estensione del collegamento ove non e' inclusa la possibilita' di utilizzo di collegamenti a 34Mbps. 24. L'Autorita' ha svolto un approfondimento sulla struttura di tale offerta, anche in relazione alle disposizioni di cui alle delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR ed ai costi delle componenti impiantistiche previste e ritiene pertanto, al fine di rimuovere le criticita' segnalate dagli operatori, che le condizioni di offerta del servizio in questione debbano essere integrate prevedendo la possibilita' di utilizzo di interfacce a 155Mbps e l'eliminazione dell'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia, nonche' introducendo la possibilita' di estensione del collegamento a 34Mbps. 3.h) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta del servizio di flussi di interconnessione a 34 Mbps, nel senso di richiedere a Telecom Italia di: introdurre la possibilita' di utilizzo di interfacce a 155Mbps eliminare l'obbligo di acquisto congiunto con le interfacce a 2Mbps sull'autocommutatore di Telecom Italia introdurre la possibilita' di estensione del collegamento a 34Mbps. Flussi di interconnessione: restrizioni d'uso 25. Telecom Italia ha previsto, nell'offerta di riferimento 2004, che i circuiti di interconnessione tra i propri nodi e quelli degli operatori interconnessi siano forniti solo congiuntamente alle funzionalita' di commutazione di centrale dei propri autocommutatori. Tale aggregazione di offerta impedisce, secondo quanto segnalato da alcuni operatori, l'uso del servizio di circuiti di interconnessione per servizi diversi da quelli di fonia vocale commutata. Inoltre, Telecom Italia non ha previsto eventuali servizi aggiuntivi necessari all'utilizzo dei circuiti di interconnessione per destinazioni d'uso diverse dalla fonia vocale, ne' ha predisposto modalita' di migrazione economica dalle offerte che utilizzano le medesime componenti impiantistiche dei flussi di interconnessione. 26. Le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia preveda la possibilita' di utilizzare i circuiti di interconnessione per qualsiasi tipo di applicazione (raccolta del traffico fonia, di accessi disaggregati, di traffico dati, etc.), purche' gli stessi circuiti rileghino una sede dell'operatore (anche co-locata) ad una sede di Telecom Italia ove siano localizzati gli apparati degli operatori. Nelle suddette delibere viene inoltre disposto, in via generale, che nel caso di rilegamento tra sede OLO e centrale Telecom Italia, catene impiantistiche similari devono essere offerti, in base al principio di non discriminazione, a condizioni economiche analoghe, fatte salve eventuali componenti aggiuntivi relativi alle specifiche applicazioni. Tale conclusione e' supportata dalla considerazione che se un operatore ha gia' attive infrastrutture di interconnessione per il traffico fonia, allo stato e' impossibile per lo stesso condividere le medesime risorse trasmissive anche per il trasporto di altre tipologie di traffico, quali il traffico raccolto in unbundling o in ADSL wholesale nel medesimo sito. Tale limitazione oltre ad avere come effetto l'incremento di costi per l'operatore che e' costretto ad attivare nuovi flussi per erogare i servizi tipici del mercato dell'accesso (unbundling e ADSL wholesale), rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse di rete gia' a disposizione. L'Autorita' ritiene che le condizioni di offerta dei servizi di cui al presente paragrafo non risultino coerenti con la regolamentazione vigente. 3.k) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei flussi di interconnessione. Circuiti parziali: restrizioni sull'utilizzo, SLA e condizioni di offerta 27. Con riferimento al servizio di circuiti parziali, alcuni operatori hanno segnalato che nell'offerta di riferimento venga esclusa la possibilita' di impiego di tali circuiti al fine di realizzare una linea affittata tra un proprio punto di presenza ed un cliente finale. Inoltre, secondo gli operatori i parametri di disponibilita' e il Service Level Agreement (SLA) presenti nell'offerta di riferimento risultano non adeguati a competere con l'offerta di linee affittate retail di Telecom Italia. 28. La delibera n. 11/03/CIR ha previsto che i circuiti parziali siano utilizzabili a prescindere dalla tipologia di utenza attestata ai punti terminali ed indipendentemente dal fatto che l'OLO acquisti o meno una seconda coda di terminazione da Telecom Italia. Nelle condizioni riportate nell'offerta di riferimento 2004, Telecom Italia invece da un lato pone restrizioni alla tipologia d'utenza (l'utente attestato non puo' essere un altro operatore di telecomunicazioni), dall'altro consente l'utilizzazione del circuito parziale solo nell'ambito della realizzazione di una linea affittata che unisce due sedi di utenti finali. Alla luce della normativa vigente l'Autorita' ritiene che debba essere espressamente previsto nell'offerta di riferimento che i circuiti parziali siano un servizio essenziale necessario per la realizzazione di un servizio di linee affittate. 3.i) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'eliminazione delle restrizioni all'utilizzo dei circuiti parziali. 29. Relativamente alla segnalazione sull'adeguatezza dello SLA, la delibera n. 11/03/CIR ha previsto che Telecom Italia formuli un'offerta dello SLA che fornisca garanzie, sui tempi di disponibilita' dei circuiti parziali, migliorative rispetto ai valori applicati alle linee affittate retail, al fine di permettere la completa replicabilita' del servizio di linee affittate retail. 30. Alla luce della normativa vigente e considerando l'analogo utilizzo dei servizi di circuiti parziali e di linee affittate wholesale, l'Autorita' ritiene opportuno che lo SLA dei circuiti parziali (inteso come tempi e penalita' applicate, nonche' le modalita' operative di comunicazione) sia coerente con i valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, con l'unica eccezione del parametro di disponibilita' per il quale, devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail a partire da almeno due circuiti parziali. 3.j) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di adeguare lo SLA dei circuiti parziali ai valori approvati per il servizio di linee affittate wholesale, salvo il parametro di disponibilita' per il quale devono essere garantite condizioni migliorative tali da permettere la replicabilita' di una linea affittata retail che include due circuiti parziali. 31. In merito alle condizioni di cessazione per il servizio di circuiti parziali, diversi operatori hanno segnalato che le stesse prevedono che l'operatore paghi i ratei a scadere per la restante parte dell'anno, anche dopo il primo anno di rinnovo del contratto. 32. L'Autorita' ritiene che le condizioni di cessazione del servizio in oggetto devono essere allineate a quelle previste per i flussi di interconnessione prevedendo un opportuno periodo di preavviso trascorso il quale nulla sia dovuto da parte dell'operatore. 3.l) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di allineare le condizioni di cessazione del servizio di circuito parziale a quelle previste per i flussi di interconnessione. Raccordi interni di centrale: restrizioni all'utilizzo e condizioni di offerta 33. Alcuni operatori hanno segnalato difficolta' nella messa a disposizione del servizio di raccordi interni di centrale da parte di Telecom Italia nel caso in cui tali circuiti connettano apparati di OLO in co-locazione con altri apparati anche di altri operatori in housing commerciale e siano impiegati per servizi diversi da quelli di fonia vocale. 34. Sul punto, l'Autorita' rileva che le delibere n. 2/03/CIR e n. 11/03/CIR dispongono che Telecom Italia realizzi i raccordi interni di centrale a condizioni trasparenti, orientate al costo e non discriminatorie e che gli stessi raccordi siano offerti agli operatori co-locati indipendentemente dagli operatori rilegati ed a prescindere dal servizio per cui sono attivati. Ai sensi di quanto precedentemente disposto, appare necessario che Telecom Italia adegui le condizioni di offerta in modo tale da garantire a tutti gli operatori la possibilita' di utilizzare raccordi interni verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso. 3.m) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di garantire l'utilizzo di raccordi interni, a condizioni trasparenti ed orientate al costo, verso sale o spazi di co-locazione indipendentemente dalla tipologia di co-locazione adottata e dall'utilizzo del raccordo stesso. 35. In merito alle condizioni di offerta del servizio, alcuni operatori hanno richiesto di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra, con specifico riferimento all'introduzione di raccordi con 32 fibre per capacita' di 2Mbps e di 8 fibre per capacita' di 155Mbps. 36. L'Autorita' rileva che tale richiesta puo' aumentare l'efficienza dell'uso del servizio da parte degli operatori e ritiene pertanto condivisibile la richiesta di rimuovere le limitazioni sopra indicate. 3.n) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare l'offerta al fine di rimuovere le limitazioni sulla configurazione minima dei raccordi in fibra ottica. Servizio di Canale Virtuale Permanente 37. L'Autorita' ha rilevato in primo luogo, anche sulla base delle segnalazioni di numerosi operatori, che Telecom Italia non ha inserito l'offerta di CVP nel corpo dell'offerta di riferimento 2004, ma che l'offerta di tale servizio e' stata pubblicata separatamente. Sul punto, l'Autorita' ritiene, come gia' evidenziato nella delibera n. 11/03 CIR, che l'offerta CVP faccia parte dei servizi di interconnessione, in coerenza con quanto disposto dalla delibera n. 2/00/CIR ed indipendentemente dalla modalita' di valutazione dell'orientamento al costo (retail minus piuttosto che cost plus). Pertanto, l'offerta va ripubblicata integralmente e periodicamente, completa di caratteristiche tecniche ed economiche di fornitura, e comunicata all'Autorita' contestualmente alle altre offerte del listino di interconnessione. 38. In merito alle condizioni di offerta CVP, diversi operatori hanno segnalato che l'offerta di Telecom Italia sul mercato retail di servizi di connettivita' dati, inclusivi di accesso xDSL, risulterebbe avere caratteristiche economiche, tecniche e dello SLA non replicabili a partire dall'offerta wholesale CVP. Relativamente alle condizioni economiche, nel corso del procedimento gli operatori hanno inviato all'Autorita' documentazione finalizzata a dimostrare la difformita' delle offerte effettivamente proposte da Telecom Italia sul mercato retail da quelle utilizzate dall'Autorita' in sede di approvazione dell'offerta wholesale CVP. In particolare, secondo quanto segnalato dagli operatori, Telecom Italia applicherebbe, in funzione del valore dell'offerta retail, sconti differenziati in funzione dei budget assegnati alle proprie divisioni commerciali, da applicarsi piu' frequentemente in aree in cui siano presenti infrastrutture di altri operatori, che includerebbero anche la fornitura di prestazioni aggiuntive «a titolo gratuito». 39. La delibera n. 15/00/CIR ha disposto che gli eventuali sconti praticati da Telecom Italia devono essere oggetto di esplicita approvazione preventiva da parte dell'Autorita' anche ai fini della valutazione degli impatti sulle condizioni economiche del servizio intermedio di CVP. Infatti l'orientamento al costo dei servizi CVP e' ottenuto applicando il criterio di retail minus introdotto con la delibera n. 2/00/CIR e successivamente precisato con le delibere n. 15/00/CIR e 6/03/CIR, e pertanto ogni variazione delle effettive condizioni retail di riferimento comporta l'adeguamento delle condizioni CVP applicate agli operatori. Alla luce di tali considerazioni l'Autorita' ritiene necessario che i prezzi retail, sulla base dei quali applicare la prevista percentuale di riduzione per definire il prezzo wholesale tengano conto del valore di sconto medio applicato da Telecom Italia ai propri prezzi retail. L'Autorita' pertanto intende procedere alla revisione delle condizioni economiche dell'offerta CVP, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, anche con riferimento alle condizioni economiche dei relativi servizi accessori di trasporto metropolitano ed interurbano. 3.o) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di: riformulare le condizioni economiche dell'offerta wholesale CVP, al fine di considerare il valore di sconto medio applicato dalla medesima societa' nei confronti della propria clientela finale; comunicare all'Autorita' i valori di sconto applicati nei contratti retail al fine di giustificare il valore di sconto medio applicato. 40. Relativamente alle condizioni tecniche gli operatori hanno segnalato che sarebbero presenti sul mercato alcune offerte di Telecom Italia con caratteristiche tecniche e di fornitura non replicabili a partire dall'offerta CVP vigente. I principali problemi segnalati sono in relazione alle garanzie sui tempi di disponibilita' minima, al mancato supporto delle classi di servizio ATM (quali la CBR e la VBR-rt) ed alle garanzie di tempi massimi di provisioning ed assurance. In merito alle offerte di disponibilita' ed ai tempi di provisioning ed assurance, Telecom Italia sostiene che i parametri dichiarati nelle proprie offerte retail di base sono solo dati nominali garantiti. In merito al mancato supporto delle classi di servizio ATM, gli operatori segnalano che queste ultime sarebbero necessarie al fine di replicare le offerte integrate voce e dati di Telecom Italia. A tale proposito, Telecom Italia sostiene di non impiegare classi di servizio ATM differenziate, ma solo la classe ABR senza la notifica di congestione prevista per il CVP. Nel caso delle proprie offerte retail voce e dati, le differenti classi di servizio sarebbero gestite a livello IP interessando solo il terminale d'utente ed i nodi di core network, dunque una tale architettura risulterebbe replicabile dagli OLO. Telecom Italia ha inoltre pubblicato, in data 28 novembre 2003, un'offerta di accesso a banda larga a volume che contempla l'uso della classe VRB-rt nell'ambito dei servizi CVP. 41. Sul punto, l'Autorita' rileva, in primo luogo, che anche i parametri tecnici, dello SLA e di qualita' del servizio concorrono alla valutazione di replicabilita' delle offerte di connettivita' a banda larga di Telecom Italia. Pertanto l'Autorita' ritiene che, nell'analisi della replicabilita' debbano essere tenute in considerazione le modalita' tecniche di realizzazione adottate da Telecom Italia, i parametri di configurazione e le condizioni di Service Level Agreement, inclusivi delle condizioni di provisioning, assurance e delle disponibilita' annue, sia nominali che garantite e dei corrispondenti livelli di penali. Per tali motivi, al fine di permettere la piena replicabilita' delle offerte retail di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia indichi, come parte integrante dell'offerta CVP tutti i parametri proposti nelle proprie offerte retail, quali ad esempio i tempi di disponibilita', di provisioning ed assurance, i tempi massimi di latenza e di jitter, ed i tassi di perdita di celle. 3.p) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di indicare nell'offerta wholesale CVP, in modo esaustivo, i parametri tecnici proposti nelle proprie offerte retail. 42. Alcuni operatori hanno segnalato numerose criticita' nel rispetto degli SLA attualmente vigenti da parte di Telecom Italia in merito a specifici aspetti delle procedure di provisiong ed assurance. Ad esempio, e' stato segnalato che, nel corso del 2003, Telecom Italia ha consegnato agli operatori un numero rilevante di circuiti CVP non funzionanti o non correttamente configurati (errato provisioning iniziale). Cio' provoca un innalzamento dei costi per gli operatori. 43. In merito alla consegna di circuiti non funzionanti o non correttamente configurati, l'Autorita', ritiene opportuna l'introduzione dello SLA di garanzia sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning, al fine di incentivare Telecom Itala a correggere le criticita' sopra segnalate. 3.q) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni tecniche al fine di introdurre, nell'ambito dello SLA, adeguate garanzie sulla percentuale massima di circuiti con errato provisioning. Provisioning dei servizi di configurazione delle numerazioni 44. Alcuni operatori hanno segnalato diverse criticita' in merito ai tempi massimi di configurazione delle numerazioni non geografiche, nonche' dei codici e routing number loro assegnati. Difatti, il termine di 90 giorni proposto dall'offerta di riferimento per la configurazione delle numerazioni non geografiche non sarebbe ritenuto adeguato alla gestione competitiva di servizi a valore aggiunto. Gli stessi operatori fanno rilevare che Telecom Italia offrirebbe ai propri clienti la configurazione di numerazioni 899 in soli quindici giorni, mentre garantirebbe agli OLO, con servizi dello SLA plus su base commerciale, la riduzione dei tempi massimi di configurazione a trenta ed a sessanta giorni. Inoltre apparentemente a causa di differenze nelle scelte impiantistiche di Telecom Italia, le configurazioni di numerazioni 700, 701, 702 e 709 sono offerte con tempi massimi di configurazione inferiori a trenta giorni. Gli operatori ritengono che il termine di novanta giorni proposto dall'offerta di riferimento non sia commisurato alle reali attivita' connesse alla fornitura del servizio, ma abbia lo scopo di indirizzare gli stessi verso le offerte dello SLA plus commerciali. 45. L'Autorita' rileva che la differenziazione dei tempi di configurazione per le diverse numerazioni non risulti giustificata. L'Autorita' ritiene pertanto che l'uso di particolari scelte impiantistiche da parte di Telecom Italia (con particolare riferimento all'uso della rete intelligente) devono essere volte, nel rispetto del principio di non discriminazione, alla minimizzazione dei tempi di configurazione delle numerazioni e che gli stessi tempi siano indipendenti dalle tipologie di numerazioni configurate. 3.r) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni di provisioning del servizio di configurazione delle numerazioni, al fine di minimizzare i tempi di configurazione ed garantire gli stessi tempi, indipendentemente dalla tipologia di numerazione. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia 46. Alcuni operatori segnalano che Telecom Italia non fornisce un elenco completo ed aggiornato delle numerazioni non geografiche configurate sulla propria rete, ne' informa gli operatori riguardo l'apertura di nuove numerazioni non geografiche. In questo modo gli operatori interconnessi non possono configurare l'instradamento per tali numerazioni con conseguente impossibilita' di accesso per i propri abbonati. 47. L'Autorita', al fine di garantire l'interoperabilita' delle reti, ritiene necessario che Telecom Italia assicuri una adeguata informazione in merito alle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Inoltre, l'apertura di nuove numerazioni dovra' essere comunicata con opportuno anticipo agli operatori interconnessi, al fine di permettere agli stessi di effettuare per tempo le relative configurazioni di rete. 3.s) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire, a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, informazioni sulle numerazioni non geografiche assegnate alla stessa e configurate sulla propria rete nonche' di fornire, agli operatori, con un adeguato anticipo, informazioni in merito all'apertura di nuove numerazioni configurate sulla propria rete. Servizio di unbundling: SLA e condizioni di offerta 48. Alcuni operatori hanno segnalato, nel caso in cui il servizio di unbundling sia impiegato per la fornitura servizi ad utenze di tipo business, e' necessario poter garantire condizioni di assurance piu' stringenti di quelle attualmente proposte da Telecom Italia. Nel caso di utenze business la linea di accesso e' infatti tipicamente impiegata per la raccolta di molteplici utenze voce e dati, pertanto il danno connesso al protrarsi del disservizio e' maggiore di quello subito da un normale utente residenziale. 49. L'Autorita' ritiene opportuno, al fine di promuovere l'impiego del servizio per una maggiore varieta' di tipologie d'utenza, che Telecom Italia integri lo SLA di assurance prevedendo condizioni opzionali che garantiscano tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti. 3.t) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni dello SLA di assurance del servizio di unbundling con l'introduzione di un'opzione di tempi di ripristino migliorativi rispetto a quelli correntemente offerti. 50. Telecom Italia, ottemperando a quanto disposto dalla delibera 11/03/CIR, ha eliminato le precedenti limitazioni sulle variazioni di velocita' trasmissiva nell'uso della coppia ULL nel caso di accessi ADSL. Diversi operatori hanno rilevato nell'offerta di riferimento che tali limitazioni permangono per le variazioni di velocita' trasmissiva nel caso degli altri tipi di accesso xDSL. 51. L'Autorita' ritiene che le considerazioni espresse dalla delibera 11/03/CIR in merito alle variazioni di velocita' trasmissiva nel caso di coppie per uso ADSL sono applicabili in modo analogo anche per coppie impiegate con i restanti servizi xDSL. 3.u) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, al fine di eliminare le limitazioni relative alle variazioni di velocita' per i servizi xDSL diversi dall'ADSL. 52. In merito al servizio di Shared Access con splitter a cura di Telecom Italia, alcuni operatori hanno richiesto che, coerentemente a quanto previsto dalla delibera n. 24/01/CIR, allegato A, comma 2, punto 2, Telecom Italia preveda una modalita' di fornitura dello splitter a carico di Telecom Italia a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. 53. L'Autorita' ha rilevato che Telecom Italia ha pubblicato in data 28 novembre 2003 una integrazione all'offerta di riferimento che prevede tale modalita' di offerta, e che le stesse risultano, allo stato, coerenti con quanto precedentemente disposto. 3.v) L'Autorita' esprime l'orientamento di approvare le condizioni di offerta proposte da Telecom Italia in data 28 novembre. Servizio di unbundling: rifiuti per indisponibilita' di rete 54. Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha ricevuto numerose segnalazioni in merito alla presunta difficolta' da parte degli operatori nell'utilizzo dei servizi di unbundling su linea non attiva (seconda linea per servizi ADSL su ISDN e ULL di linea non attiva) in virtu' della causale di scarto «indisponibilita' di rete Telecom». Tale causale di scarto infatti e' un impedimento insormontabile (ovvero non prevede una procedura di risoluzione) e non prevedibile a priori (l'operatore non ha informazioni sul numero di linee ancora «disponibili») e mette l'operatore nella condizione di comunicare al cliente, che ha gia' sottoscritto il contratto, l'impossibilita' di realizzare la prestazione. Tale circostanza e' potenzialmente discriminatoria per l'operatore se si considera che, se il cliente richiedesse la linea direttamente a Telecom Italia, non avrebbe il medesimo rifiuto in quanto, anche in assenza di risorse di rete, Telecom Italia sarebbe comunque tenuta a fornire l'impianto per gli obblighi di servizio universale. Analoghi problemi sono stati segnalati per il servizio di prolungamento dell'accesso su portanti in fibra ottica e per i circuiti parziali, ove si sono registrati casi di rifiuto per assenza di risorse di rete, con la conseguente necessita' per l'operatore di annullare gli ordini dei clienti. Anche per tali servizi la causale di rifiuto per indisponibilita' di risorse non prevede una procedura di risoluzione. 55. Telecom Italia ha precisato di non avere risorse di rete di accesso riservate e pertanto in caso di rifiuto si troverebbe anch'essa nella condizione di non disporre della rete e di dover procedere a lavori di ampliamento. Tali lavori, se particolarmente onerosi, avvengono con la partecipazione economica del cliente. 56. L'Autorita' ritiene che la conoscenza di indisponibilita' solo successivamente alla stipula di un contratto con il cliente finale rappresenti un impedimento alla capacita' di contrarre da parte degli operatori. Appare pertanto necessario che siano rese disponibili agli operatori sia informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilita' di risorse, sia previsioni e tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Inoltre, nei casi consentiti dalla normativa vigente, potrebbe essere prevista la partecipazione ai costi da parte dell'operatore. 3.x) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di fornire agli operatori informazioni puntuali sullo stato della rete in termini di disponibilita' di risorse, nonche' le previsioni e le tempistiche di sviluppo di rete di Telecom Italia per i siti con carenza di risorse. Servizio di co-locazione: costi di riordino dei permutatori 57. Con riferimento alle procedure di ampliamento degli spazi di co-locazione, l'Autorita' rileva che, in ottemperanza alla normativa vigente, Telecom Italia ha introdotto una specifica procedura che include, come segnalato dagli operatori, un'attivita' di riordino dei permutatori i cui costi sono a carico degli operatori interconnessi. A tale proposito Telecom Italia ha dichiarato che e' a suo avviso giusto attribuire tali costi integralmente all'operatore in quanto in assenza di richieste dell'operatore, Telecom Italia non avrebbe la necessita' di procedere al riordino del permutatore. 58. L'Autorita' rileva che l'indisponibilita' di coppie contigue e' da addebitarsi, in primo luogo, alla gestione da parte di Telecom Italia delle risorse al permutatore e Telecom Italia stessa potrebbe avere benefici dall'operazione di riordino. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che venga introdotto un criterio per l'attribuzione dei costi del riordino dei permutatori, anche in relazione ai costi unitari di riordino della singola linea, in modo che tali costi vengano ripartiti tra Telecom Italia e gli operatori. 3.y) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di riformulare le condizioni in esame, introducendo una modalita' di ripartizione tra Telecom Italia stessa e gli operatori dei costi di riordino del permutatore. Servizi di co-locazione virtuale e co-mingling 59. Con riferimento alle condizioni relative ai servizi di co-mingling e di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte dell'operatore, e' stato segnalato, da parte di alcuni operatori, che Telecom Italia richiede che gli apparati in tecnologia xDSL installabili siano appartenenti ad un elenco di apparati gia' certificati, perche' gia' utilizzati da Telecom Italia stessa o da altri operatori, ovvero sottoposti a verifica delle specifiche tecniche ed ad approvazione da parte di Telecom Italia. Telecom Italia non ha tuttavia pubblicato l'elenco degli apparati gia' accettati. Nel caso di servizio di co-locazione virtuale con acquisto ed installazione dell'apparato da parte di Telecom Italia, alcuni operatori hanno anche segnalato che le caratteristiche tecniche ed economiche del DSLAM sembrerebbero non in linea con quelle degli analoghi apparati che Telecom Italia ha dichiarato di impiegare nella fornitura dei servizi ADSL wholesale. Viene, inoltre, segnalato da parte di alcuni operatori che le condizioni di offerta del servizio di co-mingling non permetterebbero la possibilita' di impiegare apparati (p.e. Add Drop Multiplexer -ADM) per la concentrazione dei flussi di traffico raccolti dagli OLO, ponendo di conseguenza restrizioni all'uso del servizio di co-mingling. Alcuni operatori hanno infine richiesto che il servizio di co-locazione virtuale sia esteso a qualsiasi tipologia di centrale di Telecom Italia ove sia possibile raccogliere clienti in modalita' ADSL wholesale, con particolare riferimento alle limitazioni attualmente esistenti per le centrali «in container» e di tipo «unificato MD». 60. Al fine di superare le criticita' segnalate, l'Autorita' ritiene opportuno che Telecom Italia provveda ad integrare le offerte di co-mingling e di co-locazione virtuale rendendo disponibile l'elenco degli apparati gia' certificati e sui quali e' in grado di svolgere le attivita' di manutenzione, estenda la possibilita' di utilizzo della co-locazione virtuale con DSLAM fornito da Telecom Italia a tutte le tipologie di DSLAM impiegate nella propria rete in coerenza con la delibera n. 4/02/CIR e consenta l'installazione negli spazi in co-mingling di apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, purche' rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete in analogia con quanto previsto dalla delibera n. 2/03/CIR per la co-locazione fisica. Inoltre l'Autorita', al fine di promuovere la diffusione del servizio di unbundling, intende analizzare con Telecom Italia i vincoli tecnici soggiacenti alle restrizioni sulle tipologie di centrale aperte al servizio di co-locazione virtuale, al fine di introdurre eventuali soluzioni impiantistiche alternative a quelle attualmente proposte. 3.w) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia l'integrazione dell'offerta di servizi di co-locazione virtuale e co-mingling secondo quanto indicato al precedente punto 59. 4) Ulteriori segnalazioni Nel corso del procedimento sono state ricevute inoltre le seguenti segnalazioni su cui l'Autorita' non ritiene necessario adottare nuove determinazioni in quanto tali punti risultano gia' regolati dalla normativa vigente ovvero in quanto non attinenti all'oggetto del procedimento: 61. Ratei di cessazione dei flussi di interconnessione: Telecom Italia, per la condizione di cessazione del servizio in oggetto dopo il primo anno di contratto, ha previsto che l'operatore sia tenuto a pagare un ulteriore rateo bimestrale del canone annuo. 4.a L'Autorita', nel rilevare che tale proposta prevede il pagamento da parte dell'operatore di un bimestre di servizio non fruito, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto all'art. 3, comma 2, lettera C), della delibera 11/03/CIR. 62. Presenza nell'offerta di riferimento di due differenti condizioni economiche per il servizio di consegna DSS1: il prezzo del servizio congiunto di raccolta e conversione ISDN/DSS1 non risulta coerente con i prezzi delle offerte dei singoli servizi di conversione ISDN/DSS1 e di raccolta. 4.b) L'Autorita', nel rilevare che la tematica in oggetto e' stata gia' affrontata nell'ambito dell'approvazione dell'offerta di riferimento 2003, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 11/03/CIR 63. Richiesta di introdurre per Telecom Italia un limite temporale massimo per fatturare il traffico in interconnessione: alcuni operatori, segnalando il fatto che Telecom Italia ha presentato nel 2003 richieste di conguagli relativi a traffico del 2001, hanno richiesto l'introduzione di un limite temporale massimo di sei mesi per la fatturazione del traffico pregresso. 4.c) L'Autorita' rileva che la questione e', in via generale, regolata dal Codice Civile, restando comunque fermo quanto espressamente previsto dalle parti nei contratti di interconnessione. L'Autorita' ritiene pertanto giustificato un intervento solo in casi specifici, se richiesto, qualora le condizioni sottoscritte risultino ingiustificate e tali da costituire un ostacolo alla concorrenza. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 64. Condizioni di impiego del servizio SPP (Service Provider Portability) e modalita' di gestione degli ordini per ISDN multinumero: alcuni operatori hanno richiesto di poter accedere al servizio di SPP senza il contestuale cambio dell'operatore di accesso della linea (ovvero cessazione della linea) e di poter evitare la comunicazione nell'ordinativo, in caso di SPP per linee ISDN multinumero, di tutte le numerazioni associate alla linea. 4.d) In merito l'Autorita' rileva che, come sottolineato nella delibera n. 7/00/CIR, il servizio in oggetto costituisce una prestazione accessoria al cambio di operatore e che in merito alle informazioni necessarie nell'ordinativo per la richiesta del servizio, e' applicabile quanto disposto in merito dalla stessa delibera n. 7/00/CIR. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 65. Introduzione nell'offerta di riferimento del servizio di «triggering network»: il servizio in oggetto e' un servizio, ausiliario al servizio di transito, fornito su base commerciale come quota aggiuntiva fissa per comunicazione, consistente nell'analisi delle numerazioni non geografiche per il reperimento del routing number ai fini del corretto instradamento verso la rete di destinazione. Alcuni operatori, rilevando che tale prestazione e' basata su servizi di rete intelligente, hanno richiesto che sia sottoposto ad obbligo di orientamento al costo analogamente ai servizi di rete intelligente associati al servizio di transito, gia' regolati dalla delibera n. 10/00/CIR. 4.e) L'Autorita' ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'offerta di riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 66. Introduzione di tariffe differenziate all'interno dello stesso arco di numerazione per 702 e 709: alcuni operatori hanno richiesto di integrare l'offerta di riferimento introducendo la possibilita' di definire servizi su numerazioni 702 e 709 con prezzi differenziati all'interno dello stesso centinaio. 4.f) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di prevedere per le numerazioni 702 e 709 la configurazione di prezzi per singolo numero rimandando a quanto disposto nella delibera n. 9/03/CIR (art. 11, comma 4). 67. Informazioni necessarie alla configurazione di NNG (Numerazioni Non Geografiche): alcuni operatori hanno segnalato che Telecom Italia richiede che, all'atto della richiesta di configurazione di nuove numerazioni nell'ambito del servizio di accesso di clienti Telecom Italia a NNG dell'operatore interconnesso, l'OLO descriva le modalita' di effettuazione del servizio e dia evidenza della comunicazione ed eventuale approvazione della tariffa da parte dell'Autorita'. 4.h) L'Autorita', nel ribadire che tali informazioni non sono necessarie alla configurazione delle numerazioni e non devono pertanto essere richieste, esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dalla delibera n. 2/03/CIR. 68. Fissazione della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica: diversi operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha incrementato nel corso del 2003 la quota supplementare minutaria associata alla raccolta di traffico da apparati di telefonia pubblica. 4.k) L'Autorita' rileva che la determinazione dei criteri di determinazione di tale quota e' stata oggetto di uno specifico procedimento. Il prezzo di interconnessione per tale servizio dovra' essere modificato da Telecom Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 120/3/CIR. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di allineare l'offerta di riferimento 2004 al disposto della delibera n. 12/03/CIR. 69. Co-locazione virtuale: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia preveda, nell'ambito dell'offerta di co-locazione virtuale con apparati forniti da Telecom Italia, la possibilita' di impiegare una quota parte dei DSLAM che Telecom Italia stessa impiega per i propri servizi xDSL. 4.i) L'Autorita' ritiene che l'eventuale introduzione di nuovi obblighi nell'offerta di riferimento possa essere riesaminata successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti, in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 70. Costi della co-locazione in spazio fisico: alcuni operatori, nell'ambito delle proprie analisi di replicabilita' per il servizio di accesso, hanno espresso l'esigenza di una sostanziale riduzione dei costi di co-locazione al fine di permettere una riduzione nel numero minimo di utenti per stadio di linea necessario al rientro degli investimenti. 4.j) L'Autorita' rileva che, allo stato, la fissazione delle condizioni economiche dei servizi in questione e' svolta sulla base del criterio dell'orientamento al costo e del principio di parita' di trattamento interno-esterno. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 71. Integrazioni delle procedure di richiesta dei servizi di accesso disaggregato: alcuni operatori hanno richiesto in via generale di integrare la procedura di richiesta di linee in unbundling in modo tale da prevedere nuove modalita' di provisioning delle coppie nell'ambito di tipologie di servizi diversi da quello telefonico. 4.l) L'Autorita' rileva che la modalita' di provisioning delle coppie in unbundling e' stata regolamentata nell'ambito di precedenti provvedimenti ai quali, pertanto, si rimanda e che eventuali modalita' di provisioning integrative possono comunque essere concordate tra le parti sulla base di negoziazioni bilaterali, ricorrendo all'intervento dell'Autorita' in caso di problemi nella conclusione degli accordi. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 72. Disponibilita' del database delle risorse di co-locazione: alcuni operatori hanno sollecitato la pubblicazione da parte di Telecom Italia del database delle risorse di co-locazione di cui alla delibera n. 11/03/CIR. 4.m) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lettera d), della delibera n. 11/03/CIR. 73. SLA del servizio di Shared Access: la delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia introduca SLA di assurance garantiti nel 100% dei casi. 4.n) L'Autorita', nel rilevare l'inottemperanza di Telecom Italia, esprime l'orientamento di modificare l'offerta di riferimento 2004 nel senso di richiedere a Telecom Italia di integrare le condizioni dello SLA secondo quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR. 74. SLA dei raccordi interni di centrale: alcuni operatori hanno segnalato che gli SLA introdotti da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004 per i raccordi interni risulterebbero non coerenti con le effettive attivita' connesse alla fornitura ed al ripristino del servizio. 4.o) L'Autorita', nel rilevare che le condizioni proposte sono in linea con quanto disposto dalla delibera n. 11/03/CIR, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004. 75. Condizioni economiche del servizio di circuiti parziali: alcuni operatori hanno segnalato che le riduzioni di prezzo per tale servizio risultano ristrette ai circuiti con scarsa diffusione, quali quelli di lunghezze e capacita' maggiori di 5 km, mentre risultano invariati i prezzi dei circuiti con maggiormente diffusi, quali quelli di lunghezze e capacita' minori. 4.p) L'Autorita', considerato che i prezzi dei circuiti parziali fino a 5 km sono definiti dalla delibera n. 18/01/CIR e rilevato che le condizioni economiche proposte risultano coerenti con la predetta delibera, esprime l'orientamento di approvare le condizioni proposte da Telecom Italia nell'offerta di riferimento 2004. 76. Annullamento ordini dei circuiti parziali: Telecom Italia nel manuale delle procedure per i servizi di interconnessione prevede che, in caso di annullamento ordini, l'operatore sia tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, un importo pari al 25% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene entro dieci giorni solari dalla data dell'ordine, o in alternativa un importo pari al 100% del contributo di attivazione del collegamento, se l'annullamento perviene dopo dieci giorni dalla data dell'ordine. La delibera n. 11/03/CIR dispone che Telecom Italia preveda un periodo iniziale in cui l'operatore ha facolta' di annullare l'ordine senza sostenere alcun onere. 4.q) L'Autorita' esprime l'orientamento di modificare le condizioni di offerta in esame nel senso di richiedere a Telecom Italia di ottemperare a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, lettera g), della delibera n. 11/03/CIR. 77. Variazioni delle modalita' di offerta dei servizi a banda larga: alcuni operatori hanno richiesto di regolamentare, nell'ambito dell'offerta di riferimento, una modalita' di uso condiviso tra piu' operatori delle porte ATM di raccolta per servizi ADSL wholesale e CVP al fine di poter ripartire tra gli stessi i costi impiantistici connessi. In merito a tale richiesta, l'Autorita' osserva che la modalita' di offerta citata, sebbene non prevista, e' nei fatti ottenibile con il ricorso alla rivendita dei servizi wholesale in oggetto od alla formazione di consorzi tra operatori. Altri operatori hanno richiesto l'introduzione di una modalita' di fatturazione per conto terzi per i servizi xDSL a tempo che contempli, oltre alle spese relative ai volumi di traffico del cliente finale anche eventuali servizi a valore aggiunto forniti dagli operatori. Gli stessi operatori segnalano che Telecom Italia prevede, per alcune offerte ADSL retail senza canone, che la fatturazione sia effettuata congiuntamente a quella del traffico telefonico nello stesso bollettino del cliente finale, con una evidente riduzione dei costi di fatturazione. La modalita' di fatturazione richiesta permetterebbe agli operatori di pagare solo la quota dei costi di fatturazione di propria pertinenza, e ripristinerebbe le condizioni di parita' di trattamento con Telecom Italia. Altri operatori hanno infine richiesto l'introduzione di una offerta di servizi a banda larga disaggregata per componenti orientate al costo, inclusiva delle modalita' di accesso ADSL ed SHDSL, del supporto delle classi di servizio ATM e di tutte le funzioni previste dagli apparati di rete di Telecom Italia, articolata su tre livelli geografici di interconnessione (al DSLAM, al parent switch ed al distant switch). 4.r) L'Autorita' ritiene che le richieste di cui al punto 76 esulino dallo scopo del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento 2004, ma che potranno essere piu' opportunamente riesaminate in sede di revisione degli obblighi in capo agli operatori notificati successivamente al completamento delle analisi dei mercati rilevanti. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 78. Servizi di terminazione del traffico commutato via SGU distrettuale e via SGT: alcuni operatori hanno richiesto che Telecom Italia pubblichi la lista degli archi di numerazione appartenenti agli altri operatori serviti a ciascun SGU ed SGT aperto all'interconnessione, al fine di permettere l'instradamento diretto delle chiamate senza ricorrere al servizio di transito di Telecom Italia. 4.s) L'Autorita', considerato che tali informazioni possono essere reperite direttamente tra gli operatori interessati, esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 79. Applicabilita' del servizio di transito singolo SGT all'interno della stessa area gateway per operatori connessi ad un solo SGT: un operatore ha richiesto l'applicazione del servizio di transito «singolo SGT» quando, interconnessi ad un solo SGT all'interno di una area gateway, impiegano il servizio di transito verso operatori interconnessi al secondo SGT della stessa area. 4.t) L'Autorita' rileva che, ai sensi della delibera n. 2/03/CIR, il servizio di transito con singolo SGT e' applicabile solo nei casi in cui l'operatore di origine e l'operatore di destinazione abbiano punti di interconnessione sul medesimo SGT. Il servizio risulta quindi non applicabile se l'operatore di destinazione e' interconnesso ad un SGT diverso da quello di origine, indipendentemente dal fatto che gli SGT appartengano alla medesima area gateway. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia un'integrazione dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. 80. Co-locazione fisica: Un operatore, nel segnalare che le condizioni economiche relative al servizio di fornitura di energia elettrica nell'ambito della co-locazione, risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2003, ne ha richiesto una sostanziale riduzione, non ritenendo che i prezzi del servizio offerto siano allineati al reale andamento dei costi. 4.u) L'Autorita' considerato che il prezzo del servizio di fornitura di energia elettrica e' valutato sulla base degli effettivi costi sostenuti ed uguale ai costi di trasferimento interni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), sub 2 della delibera n. 2/03/CIR esprime l'orientamento di richiedere a Telecom Italia di giustificare i costi proposti nell'offerta di riferimento 2004 per tale servizio. 81. Articolazione in fasce orarie di picco e di fuori picco dei prezzi dei servizi di interconnessione per il trasporto di traffico commutato: un operatore ha richiesto l'eliminazione dell'articolazione in fasce orarie per i servizi di interconnessione, con particolare riferimento al servizio di transito, rilevando che l'articolazione vigente e' basata sui dati di traffico degli utenti di Telecom Italia e non tiene quindi conto di eventuali differenze statistiche del traffico dei clienti attestati sulla propria rete. In merito a tale aspetto, l'Autorita' rileva che una eventuale modifica del sistema di articolazione in fasce di picco e fuori picco, finalizzata sia a ridefinire il gradiente tariffario sulla base di statistiche complessive sia eventualmente ad eliminare il gradiente medesimo, richieda uno specifico approfondimento che non puo' essere realizzato nel corso del presente procedimento. Cio' anche in considerazione del fatto che una eventuale modifica, per il 2004, del gradiente modificherebbe in maniera significativa i prezzi di interconnessione per lo stesso anno, ritardando di conseguenza l'approvazione dell'offerta di riferimento e vanificando lo sforzo di approvare le condizioni economiche dell'offerta di riferimento 2004 il piu' tempestivamente possibile. 4.v) L'Autorita' si riserva di esaminare, in sede di un tavolo di lavoro con la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interconnessi, tale questione nel corso del 2004 al fine di eventualmente rivedere l'articolazione tariffaria dei servizi di interconnessione per l'anno 2005. L'Autorita' pertanto esprime l'orientamento di non richiedere a Telecom Italia una modifica dell'offerta di riferimento 2004 sul punto in esame. |
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