1. Premessa e campo di applicazione. 1.1. La presente circolare definisce le spese ammissibili e i criteri di scelta degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, conformemente con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N 381/03/Italia. La presente circolare definisce altresi' le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione del contributo e di gestione dei contratti di filiera. 1.2. Il decreto ministeriale 1° agosto 2003 stabilisce i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, laddove per filiera agroalimentare si intende l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli, forestali ed agroalimentari. Tali contratti, da stipularsi tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono finalizzati alla realizzazione di programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale. 1.3. Le agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le aree sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga 87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1.4. Le iniziative devono avere un carattere multiregionale, svilupparsi in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni ovvero due regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai prezzi di base e' localizzata per almeno il 30 per cento in tali regioni (media dei dati ISTAT ultimo triennio disponibile), comportare investimenti complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed evidenziare un rapporto tra il valore degli investimenti previsti e il valore della produzione agricola attuale coinvolta nel contratto di filiera, prodotta dai soggetti beneficiari (vlutata ai prezzi di base o equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche regolamentate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria - ivi compreso il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° agosto 2003, l'ammontare degli «investimenti di filiera» non dovra' essere inferiore al 30% del totale degli investimenti previsti dal contratto. 1.5. Ai fini del calcolo della produzione agricola attuale coinvolta nei contratti di filiera, si considerano le produzioni dei beneficiari delle azioni previste nelle tabelle lA e 2A e dei destinatari dei servizi di cui ai punti A) e B) della tabella 3A, allegate alla presente circolare; restano invece escluse da tale computo eventuali produzioni agricole di soggetti beneficiari e/o destinatari di servizi nell'ambito degli aiuti di cui alle tabelle 3A, punto C), 4A e 5A allegate alla presente circolare. 1.6. Ai benefici previsti dal decreto ministeriale 1° agosto 2003 si accede mediante presentazione di domanda, redatta ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto ministeriale e debitamente compilata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare. 1.7. Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede la concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda, sulla base dell'ordine di presentazione e delle risorse finanziarie disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti di filiera. 1.8. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal quarantacinquesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare (compreso nel computo). 2. Soggetti proponenti e beneficiari. 2.1. Fermo restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1° agosto 2003, i soggetti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto, possono beneficiare delle agevolazioni, purche' alla data di presentazione della domanda risultino gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria. 2.2. Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato A della presente circolare. 2.3. Nel caso in cui un soggetto beneficiario sia costituito in forma di consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente al termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti consorziati devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di filiera, ad adeguare la durata del consorzio oppure a garantire l'estinzione anticipata del mutuo agevolato. 2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, sono i soli interlocutori del Ministero delle politiche agricole e forestali per il contratto di filiera da loro presentato. 2.5. In caso di approvazione e comunque prima della stipula del contratto di filiera, il proponente deve costituirsi in forma societaria con eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima rata di rimborso dei mutui agevolati concessi ai beneficiari del medesimo contratto di filiera e comunque non prima di eventuali altri vincoli previsti nel contratto di filiera. 2.6. Il proponente, in quanto responsabile dell'intero contratto di filiera, provvede a fornire al Ministero delle politiche agricole e forestali garanzie fideiussorie nei tempi e con le modalita' di seguito indicate nella presente circolare, rivalendosi eventualmente nei confronti dei singoli beneficiari. 3. Spese ammissibili. 3.1. Le spese ammissibili, l'intensita' dell'aiuto ed i criteri di scelta degli investimenti nel settore agricolo sono riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente circolare. 3.2. Le spese ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso beneficiario. Ai fini della loro ammissibilita', gli investimenti di cui alle tabelle lA e 2A devono essere ubicati in territori ammessi alle agevolazioni; per quanto attiene, invece, alle spese di cui alle tabelle 3A, 4A e 5A, l'ammissibilita' e' valutata con riferimento ai soggetti destinatari dei servizi, che devono essere ubicati in territori ammessi alle agevolazioni, e/o alla ricaduta dell'intervento. 3.3. Gli investimenti materiali devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese per la creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualita' e della tipicita' possono avere la durata di sei anni. 3.4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda. 3.5. Nel caso di progetti proposti da beneficiari che comportino l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 87, comma 3, del trattato, l'istruttoria sara' interrotta a partire dalla notifica alla Commissione europea sino al ricevimento della relativa decisione. In questi casi il Ministero delle politiche agricole e forestali, al ricevimento della decisione, provvede ad assegnare al piano progettuale del contratto di filiera un nuovo numero d'ordine, sulla base della data di trasmissione dell'ultima delle decisioni della Commissione. 4. Presentazione delle domande. 4.1. Per l'accesso al contratto di filiera, la domanda, redatta sulla base dello schema allegato n. 1 alla presente circolare e sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente, e' presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, ed alle regioni e province autonome - agli indirizzi riportati nell'elenco di cui all'allegato C - nelle quali sono ubicati gli impianti dei soggetti beneficiari del contratto di filiera e i beneficiari/destinatari delle azioni immateriali. La domanda, corredata dalla documentazione indicata al successivo punto 4.4, deve essere inviata mediante plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Per la determinazione della effettiva cronologia di presentazione delle domande fanno fede la data e l'ora di spedizione del plico raccomandato indirizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali. 4.2. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo - eventualmente fotocopiato o stampato - riportato nell'Allegato n. 1 alla presente circolare. 4.3. Relativamente alla documentazione riferita ai soggetti beneficiari, l'eventuale sussistenza di spese complessive previste superiori a 1,5 milioni di euro, configurando il beneficiario quale soggetto «rilevante», comporta, pena l'irricevibilita' della domanda, la presentazione di documentazione aggiuntiva espressamente evidenziata al successivo comma. Non sono comunque considerati «rilevanti» i beneficiari che presentano un progetto che prevede spese esclusivamente di cui alla tabella 5A. 4.4. Alla domanda devono essere allegati in duplice copia, pena l'irricevibilita' della domanda stessa, i seguenti documenti, da riportare in apposito elenco riepilogativo che rispetti l'ordine numerico di seguito descritto. Tale elenco, allegato alla domanda, deve essere sottoscritto dal soggetto proponente. 1. Scheda del piano progettuale del contratto di filiera di cui all'allegato n. 2, completa di una parte descrittiva e del piano economico e finanziario, predisposta a cura del proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero piano progettuale del contratto di filiera ed alla totalita' dei soggetti in esso coinvolti. 2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo beneficiario secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, pena l'automatica estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal piano progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano progettuale sia delle caratteristiche specifiche della filiera oggetto di valutazione. 3. Piano economico-finanziario del beneficiario predisposto da ciascun singolo beneficiario «rilevante» e contenente gli elementi e le informazioni di cui all'allegato n. 4, pena l'automatica estromissione dello specifico beneficiario «rilevante» dal piano progettuale e dai relativi benefici e contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano progettuale sia delle caratteristiche specifiche della filiera oggetto di valutazione. 4. Atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun singolo beneficiario. 5. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda e corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a tale data non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non sia stato ancora approvato, esso puo' essere trasmesso in bozza debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario purche' corredato dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci siano societa' di capitali). 6. Documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per tutti i beneficiari. Tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalita' fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato puo' essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalita' dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali. Ove tale certificazione fosse gia' in possesso dell'Amministrazione, il beneficiario dovra' fornire indicazioni circa l'ufficio dove il documento e' stato trasmesso. 7. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da parte di ciascun singolo beneficiario (consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dall'art. 76, nonche' di quanto previsto dall'art. 75), secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. 8. Dichiarazione bancaria da parte dell'istituto di credito di ciascun beneficiario, finalizzata a garantire la capacita' economico-finanziaria del soggetto nel sostenere il progetto d'investimento; tale dichiarazione dovra' riferirsi al contratto di filiera e contenere l'indicazione dell'importo delle spese previste dal beneficiario nell'ambito del progetto ed il periodo di riferimento. 9. Copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il progetto, da parte di tutti i soggetti beneficiari. 5. Istruttoria. 5.1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali accerta la regolarita' e la completezza delle domande e della documentazione allegata e le trasmette alla commissione di servizi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i casi di irregolarita' e/o di incompletezza della documentazione, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al proponente entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali. 5.2. La commissione di servizi in sede di valutazione di coerenza e conformita' della domanda, ove necessario, provvede a richiedere al proponente precisazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria; il proponente e' chiamato a fornire risposta entro il termine massimo di quindici giorni dalla data effettiva di ricevimento della richiesta (compreso nel computo): nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro tale termine implichera' il rigetto della domanda; nel caso in cui la precisazione riguardi, invece, singoli soggetti beneficiari, la mancata precisazione entro tale termine implichera' l'automatica esclusione di tale/i beneficiario/i dal piano progettuale del contratto di filiera con conseguente rideterminazione degli importi degli investimenti previsti. 5.3. La commissione di servizi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, non conteggiando i giorni intercorrenti tra la richiesta e il ricevimento di eventuali precisazioni, valuta la coerenza e conformita' del piano progettuale, sulla base degli elementi specificati al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 2003. 5.4. La commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione della valutazione, la relazione di coerenza e di conformita'. 5.5. In caso di conformita' della domanda, il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi di commissioni costituite anche da soggetti/esperti specializzati, procede entro novanta giorni alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali, sulla base dei criteri specificati al comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 1° agosto 2003. 5.6. Laddove necessario il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' richiedere al soggetto proponente ulteriori precisazioni utili ai fini dell'espletamento dell'istruttoria; il soggetto proponente deve fornire le precisazioni entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (compreso nel computo): nel caso in cui la precisazione riguardi specifici investimenti, la mancata precisazione entro tale termine implichera' l'esclusione di tale/i investimento/i dal progetto con conseguente rideterminazione dell'importo degli investimenti del piano progettuale del contratto di filiera; nel caso in cui la precisazione riguardi singoli soggetti beneficiari, la mancata precisazione entro tale termine implichera' l'esclusione di tale/i beneficiario/i dal piano progettuale del contratto di filiera con conseguente rideterminazione dell'importo degli investimenti; nel caso in cui la precisazione abbia caratteristiche tali per cui il suo eventuale stralcio pregiudichi il piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro i previsti termini comportera' il rigetto della domanda. 5.7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, al termine dell'esame di merito e tecnico economico, redige una relazione sull'esito dell'istruttoria, contenente la motivazione dell'eventuale ammissibilita' alle agevolazioni del piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso e dei singoli investimenti in cui e' articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti entro trenta giorni. 6. Approvazione del contratto di filiera. 6.1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero delle politiche agricole e forestali propone il contratto di filiera al CIPE per l'approvazione, dandone comunicazione al Comitato tecnico agricolo, entro quindici giorni dal completamento dell'istruttoria. 6.2. In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni da tale data e fatta salva la registrazione della Corte dei conti, predispone il contratto e provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e/o province autonome interessate. 6.3. Il contratto di filiera e' sottoscritto tra il soggetto proponente, i beneficiari e il Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, pena la decadenza dai benefici. 6.4. I rapporti tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell'attuazione del contratto di filiera, saranno definiti nel contratto stesso. 7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo. 7.1. La quota di contributo pubblico per le spese ammissibili di cui alle tabelle lA, 2A e 4A e' concessa cosi' come stabilito all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2003; nell'allegato D e' riportato un esempio di calcolo del contributo pubblico. 7.2. Nel caso di azioni concernenti la ricerca e comunque per tutte le azioni di cui alle tabelle 3A e 5A, il contributo pubblico e' concesso totalmente a fondo perduto. 7.3. La decorrenza del rimborso del mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia entro il primo quinquennio dalla concessione del contributo, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio. 7.4. La durata massima del finanziamento e' di dieci anni, comprensivi del periodo di preammortamento non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del mutuo agevolato. 7.5. Il tasso agevolato e' dello 0,50 per cento annuo. 7.6. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate semestrali costanti posticipate, la prima delle quali decorre dalla data di conclusione del periodo di preammortamento. 7.7. Le agevolazioni sono erogate a favore del proponente - che provvede poi a trasferire ai singoli beneficiari gli importi loro dovuti - secondo il piano di erogazione definito nel contratto di filiera e su presentazione dello stato di avanzamento (SAL), fino al 90% del contributo concesso. Il saldo del contributo, pari almeno al 10%, e' erogato su presentazione della documentazione finale di spesa e a seguito di collaudo delle opere. Le prime due quote possono essere erogate come anticipo con le seguenti modalita': a) al massimo il 30% del contributo, a titolo di prima anticipazione, su presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare; b) al massimo il 30% del contributo per le successive anticipazioni, su presentazione di polizza fideiussoria da parte del proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare, a seguito di rendicontazione di una spesa, in percentuale rispetto all'investimento complessivo, pari o superiore alla percentuale del contributo liquidato con le precedenti anticipazioni e comunque nel rispetto dell'ESL. 7.8. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione delle agevolazioni e' richiesta, tenendo conto del piano stabilito nello stesso contratto, con una domanda indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, da redigere secondo lo schema riportato nell'allgato n. 6 e corredata della documentazione prevista. La domanda, su carta intestata del soggetto proponente, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali. 8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva. 8.1. La Commissione di controllo, nominata ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 1° agosto 2003, e' incaricata di redigere periodiche relazioni per ciascuno degli stati d'avanzamento presentati dal proponente ai fini dell'erogazione, secondo quanto definito nel contratto di filiera; le relazioni devono essere trasmesse entro trenta giorni al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alle regioni e/o province autonome interessate. 8.2. Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle spese, il soggetto proponente deve presentare alla commissione di controllo la richiesta di erogazione del saldo con la documentazione finale di spesa. 8.3. La commissione di controllo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo, e' incaricata di effettuare il collaudo e l'accertamento finale di spesa e di darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali. 8.4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali dispone l'erogazione del saldo, salvo eventuali rideterminazioni della spesa effettivamente sostenuta, o l'eventuale recupero di agevolazioni concesse in eccesso o non spettanti. 9. Revoche. 9.1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della commissione di controllo, previo accertamento ispettivo delle eventuali inadempienze da parte del proponente e/o dei beneficiari. Il decreto di revoca totale o parziale dispone il recupero delle somme erogate, indicandone le modalita' e dandone comunicazione al soggetto proponente, ai beneficiari ed alle regioni e/o province autonome interessate. 10. Monitoraggio. 10.1. Il soggetto proponente e' tenuto a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali, con scadenze annuali, di cui la prima entro un anno dalla sottoscrizione del contratto di filiera, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle attivita' oggetto del contratto. Le relazioni sono esaminate dalla commissione di controllo secondo procedure che saranno stabilite successivamente con apposita circolare. 10.2. L'esito dell'esame delle relazioni di monitoraggio e' comunicato ai soggetti sottoscrittori del contratto di filiera ed alle regioni e/o province autonome interessate, con indicazioni in ordine allo stato di avanzamento e alla ricaduta delle attivita' sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni. Roma, 2 dicembre 2003 Il Ministro: Alemanno |