Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2003, n. 366 |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»; Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha designato quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230, del 2 ottobre 2000; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita»; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato; Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed, in particolare, l'articolo 41; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche; Sentite le organizzazioni sindacali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
1. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «e delle attivita' culturali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero delle comunicazioni».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposiziooi sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princi¨pi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Al comma 6 dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri». Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329. - Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24). - Il decreto del Presidente della Repubblica, 24 marzo 1995, n. 166, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1995, n. 111. - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. - L'art. 11 e l'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, sono i seguenti: «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fmi della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscnzione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso. Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze; d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge; e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura; g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali; i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione; l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti; q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio; t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e Iorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali. 2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche; enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.». - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, e' il seguente: «Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera h) e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156. - La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - Per la legge 6 luglio 2002, n. 137, vedi nota al titolo. - La legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172. - L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente: «Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002. 3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002. 4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. 5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5. 7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita' e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione. 8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'. 9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico». 10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11. 11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comnia e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario. 12. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta». 13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalitanel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese. 14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. 16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). 17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni. 18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadrarmo nell'anno 2003 sono sospese sino aI 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. 19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003. 21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni. 22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai comnii 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione»; c) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale». 24. Il termine di cui all'art. 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi. 25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno». - L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: «Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonche' della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle Poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni. 2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e' attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita' di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilita' amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle Poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che e' conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni e' organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute. 5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita' stabilite da apposita convenzione. 6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel molo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita' da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di cui al presente comnia, e' autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali. 7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto gia' previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 8. All'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni». 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214. - L'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente: «Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. Nota all'art. 1: - L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato e' il seguente: «Art. 11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo. 2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. 3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo. (Comma abrogato dall'art. 10, comma 10, legge 5 giugno 2003, n. 131.) 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare la specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. 5. Le disposizioni dei comuni precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attivita' culturali e del Ministero delle comunicazioni; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo e' coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
1. L'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente: «Art. 32-ter (Funzioni). - 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali: a) politiche nel settore delle comunicazioni; b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri; c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche; e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive; f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale; g) emissione delle carte valori postali; h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni; i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni; l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni; m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni; n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni; o) tutela delle comunicazioni; p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attivita' internazionale; q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni; r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni; s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze; t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualita' dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali; z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici; aa) espletamento di prestazioni per conto terzi; bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche; cc) attivita' di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo; dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'ambito delle comunicazioni; ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attivita' produttive. 2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'ambito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.».
Nota all'art. 2: - L'art. 18 e l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» sono i seguenti: «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa». «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».
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| Art. 3. Modifiche all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. L'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente: «32-quater (Organizzazione del Ministero). - 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale». 2. Sono uffici centrali: a) il Segretariato generale; b) le direzioni generali, in numero di cinque cosi' individuate: 1) direzione generale per la gestione delle risorse umane; 2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico; 3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; 4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale; 5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative. 3. Sono, altresi', previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonche' di studio e di ricerca. 4. Sono organi tecnici del Ministero: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia; d) l'unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000; e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo puo' essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».
Note all'art. 3: - L'art. 2, comma 4 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante. «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253, e' il seguente: «4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni piu' rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.» - L'Unita' organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000 e' stata costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 dicembre 2001,e successive integrazioni. - L'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, concernente: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita» e' il seguente: «Art. 14 (Composizione). - Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno». - L'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
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| Art. 4. Modifiche all'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e disposizioni connesse
1. L'articolo 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e' sostituito dal seguente: «32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali. 2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore. 3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresi' al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.». 2. Alle prestazioni onerose rese dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nei confronti di terzi si applica l'articolo 6 del presente decreto legislativo.
Note all'art. 4: - L'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali». - Per l'art. 41, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.
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| Art. 5. Centri di responsabilita'
1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilita' nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio. |
| Art. 6. Individuazione delle prestazioni in conto terzi e produttivita' del personale
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, concernente tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, concernente determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003. 2. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo, dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale in servizio presso il predetto Ministero, ai sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 6: - Il decreto ministeriale 24 settembre 2003 concernente: «Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per prestazioni rese a terzi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2003, n. 284. - L'art. 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente: «10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (omissis)» - Per l'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse. - Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano note alle premesse. - Per il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si vedano note alle premesse.
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| Art. 7. Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore
1. Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto legislativo. 2. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale sia relativa alle aree funzionali, e' determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il servizio di controllo interno del Ministero con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale. 3. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 7: - Il decreto ministeriale 27 novembre 1998 e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle comunicazioni, parte seconda, del 1° febbraio 1999, n. 2. - Per l'art. 41, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.
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