Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 16 ottobre 2003 |
Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (load profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti. (Deliberazione n. 118/03). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 ottobre 2003; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE; la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi; Visti: l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); il documento per la consultazione dell'Autorita' del 1° agosto 2002 recante proposte per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non dotati di misuratori orari e per la definizione dei flussi informativi necessari alla previsione e alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica (di seguito: documento per la consultazione 1° agosto 2002); Visti: la disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 (di seguito: disciplina del mercato elettrico); gli indirizzi adottati dal Ministro delle attivita' produttive in data 31 luglio 2003 per l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (di seguito: indirizzi per il Sistema Italia 2004); Considerato che: la disciplina del mercato elettrico prevede la valorizzazione oraria delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica nel mercato elettrico; gli indirizzi per il Sistema Italia 2004 prevedono che: a) il Sistema Italia 2004 sia operativo a decorrere dall'inizio del mese di gennaio 2004; b) il Sistema Italia 2004 sia costituito da un mercato dell'energia elettrica, che comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, progettato e gestito dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) e da un mercato del servizio di dispacciamento, che comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato del servizio di bilanciamento e il mercato della riserva, progettato e gestito dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete); c) i partecipanti ai mercati del giorno prima e al mercato di aggiustamento formulino offerte di vendita, costituite da una quantita' di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono disposti a vendere, ed offerte di acquisto, costituite da una quantita' e da un prezzo massimo a cui sono disposti a comprare, formulate su base oraria; d) i corrispettivi per il servizio di bilanciamento siano determinati su base oraria; e) i titolari dei punti di immissione e di prelievo, qualora non siano dotati di misuratori orari, debbano essere dotati di profili di carico convenzionali (load profiling); con nota in data 1° ottobre 2003, prot. n. 261660 (prot. Autorita' n. 26216 del 2 ottobre 2003) la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive ha rappresentato al Gestore del mercato l'esigenza di procedere alla modifica di alcune norme contenute nella disciplina del mercato elettrico e nelle istruzioni alla medesima disciplina trasmesse, in data 18 luglio 2002, al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, al fine di recepire in predetti documenti le indicazioni contenute negli indirizzi per il Sistema Italia 2004; e che, dando seguito a quanto indicato nella predetta nota, il Gestore del mercato ha predisposto e, in data 9 ottobre 2003, ha pubblicato nel proprio sito internet una proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico per la consultazione dei soggetti interessati; la proposta per la modifica della disciplina del mercato elettrico di cui al precedente alinea, prevede, coerentemente con quanto previsto negli indirizzi per il Sistema Italia 2004, la formulazione su base oraria delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nei mercati dell'energia e nel mercato del servizio di dispacciamento; a partire dall'operativita' del dispacciamento di merito economico e del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di transazioni sui vari mercati avverra' su base oraria e gli oneri sostenuti dal Gestore della rete per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica dipendono dagli scostamenti tra le immissioni e i prelievi orari rispetto ai programmi orari, rispettivamente, di immissione e di prelievo definiti nei mercati dell'energia come modificati in seguito all'accettazione di offerte di acquisto e di vendita nel mercato per il servizio di dispacciamento; Considerato che l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede, tra l'altro, che la societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) stipuli e gestisca contratti di fornitura al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato; Considerato infine che: il documento per la consultazione 1° agosto 2002 propone due metodologie per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, segnatamente: una metodologia basata profili di prelievo determinati per area geografica (di seguito: load profiling per area) ed una metodologia basata su profili di prelievo determinati per categorie di clienti finali (di seguito: load profiling per categoria); l'Autorita' nel documento per la consultazione 1° agosto 2002 ha previsto la possibilita' di istituire un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei soggetti interessati, al fine di esaminare le piu' opportune modalita' applicative della metodologia di determinazione della distribuzione temporale dei consumi dei clienti finali non dotati di misuratore orario; nel mese di novembre 2002 e' stato istituito presso gli uffici dell'Autorita' un gruppo informale di lavoro per approfondire alcuni temi di natura tecnica riguardanti la definizione dei flussi informativi necessari all'implementazione del meccanismo di load profiling, cui hanno partecipato gli uffici del Gestore della rete, dell'Acquirente unico, della societa' Enel distribuzione S.p.a., e rappresentanti di Federelettrica in qualita' di associazione di categoria delle imprese distributrici e della Associazione italiana grossisti e trader; gli esiti del processo di consultazione e delle attivita' del gruppo informale di lavoro di cui al precedente alinea hanno evidenziato l'esigenza di: a) adottare una metodologia per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria basata sul load profiling per area, in quanto tale metodologia risulta essere caratterizzata da modalita' di implementazione piu' semplici, nonche' da costi di gestione piu' contenuti rispetto al load profiling per categoria; b) prevedere che, in una fase iniziale di applicazione del load profiling per area, i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato siano considerati punti di prelievo non trattati su base oraria anche se dotati di misuratore orario, ai fini della: i) determinazione dei profili di prelievo d'area; ii) valorizzazione oraria dell'energia elettrica approvvigionata dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; iii) determinazione degli scostamenti tra i prelievi orari dell'insieme dei medesimi clienti rispetto alle previsioni dal Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato; e che tale esigenza e' giustificata da motivazioni connesse alla semplificazione delle attivita' di elaborazione e di aggregazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici; c) individuare l'area (di seguito: area di riferimento) nella porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, e comprendente: i) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione; ii) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o piu' imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione; d) stabilire, nella fase iniziale di applicazione del load profiling per area, il periodo temporale di riferimento rispetto al quale determinare i profili di prelievo da attribuire ai clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, in un periodo temporale pari al mese; e) prevedere che la regolazione delle partite economiche derivanti dalla differenza tra l'energia elettrica attribuita tramite l'applicazione del meccanismo di load profiling e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria avvenga con cadenza annuale; f) prevedere che il Gestore della rete, ai fini della regolazione delle partite economiche di cui alla lettera precedente, possa avvalersi delle imprese distributrici attraverso convenzioni approvate dall'Autorita'; g) prevedere l'aggiornamento periodico dei coefficienti per l'attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai clienti finali non trattati su base oraria nei casi in cui si verifichi: i) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero; ii) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero; iii) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario; iv) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero per un punto di immissione; v) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi; h) prevedere che per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario sia assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento; Ritenuto che sia opportuno: adottare un meccanismo per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria, al fine di consentire la valorizzazione su base oraria dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria e di consentire la determinazione su base oraria dagli sbilanciamenti; implementare un meccanismo di load profiling rispondente alle esigenze indicate nell'ultimo alinea dei considerati, lettere da a) ad h); prevedere la definizione dei flussi informativi necessari alla applicazione del meccanismo di load profiling per area ed alla consuntivazione dei prelievi di energia elettrica e prevedere la definizione dei relativi obblighi in capo agli esercenti il servizio di misura dell'energia elettrica; prevedere che le imprese distributrici trasmettano all'Autorita' una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica; Delibera: Di approvare la determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria (load profiling) e la definizione di obblighi informativi degli esercenti come individuate nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A). Di fissare la decorrenza per l'applicazione della determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, dalla data di applicazione del dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Di stabilire come data di entrata in vigore del presente provvedimento il giorno 17 ottobre 2003. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 16 ottobre 2003 Il presidente: Ranci |
| Allegato A DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI FINALI IL CUI PRELIEVO NON VIENE TRATTATO SU BASE ORARIA (LOAD PROFILING) E DEFINIZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI ESERCENTI TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Definizioni 1.1. Nel presente provvedimento si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come modificata e integrata e nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, nonche' le seguenti definizioni: a) conguaglio annuale e' la regolazione delle partite economiche, a seguito della determinazione definitiva dell'energia elettrica calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria, effettuata secondo le disposizioni del presente provvedimento; b) Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato e' il soggetto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999, ivi definito come acquirente unico; c) misuratore orario e' un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora; d) periodo di riferimento e' il periodo temporale, pari ad un mese, su cui viene determinato il prelievo residuo d'area; e) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti di prelievo non dotati di misuratore orario ovvero dotati di misuratore orario le cui rilevazioni e registrazioni non subiscono un trattamento su base oraria; f) trattamento su base oraria e' l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento; g) utente del dispacciamento e' il soggetto che conclude con il Gestore della rete un contratto di dispacciamento per un insieme di punti di prelievo, h) deliberazione n. 95/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata; i) testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificata ed integrata; j) deliberazione n. 27/03 e' la deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003; Art. 2. Oggetto 2.1. Il presente provvedimento: a) disciplina le modalita' per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione, su base oraria, della medesima energia elettrica anche ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento; b) definisce gli obblighi informativi degli esercenti i servizi di pubblica utilita' di cui alla legge n. 481/1995, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera a). 2.2. La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera a), prevede: a) l'attribuzione, a ciascun utente del dispacciamento, incluso il soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, di una quota del prelievo residuo di area, di cui al successivo art. 4; b) la regolazione, su base annuale, delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun anno solare e in ciascun punto di prelievo. Art. 3. Area di riferimento 3.1. Area di riferimento e' una porzione di rete con obbligo di connessione di terzi appartenente ad una zona, come definita nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, e comprendente: a) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti ad un'impresa distributrice che ha, all'interno della medesima zona, almeno un punto di interconnessione in alta tensione, denominata impresa distributrice di riferimento; b) tutti i punti di prelievo e di immissione, inclusi nella medesima zona, appartenenti a una o piu' imprese distributrici che, all'interno della medesima zona, non hanno punti di interconnessione in alta tensione, e che sono denominate imprese distributrici sottese. 3.2. Ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di interconnessione in alta tensione entro la zona, tra le imprese distributrici di riferimento alle quali e' connessa direttamente, ovvero indirettamente tramite reti di altre imprese non di riferimento. 3.3. L'impresa distributrice di riferimento adempie, anche per conto delle imprese distributrici sottese, agli obblighi informativi rilevanti per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo di energia elettrica per i clienti finali non trattati su base oraria. 3.4. Le imprese distributrici sottese sono tenute a trasmettere all'impresa distributrice di riferimento, ai fini degli adempimenti connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo, le informazioni di cui al titolo II del presente provvedimento. Art. 4. Prelievo residuo di area 4.1. Il prelievo residuo di area e' pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra: a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica immessa: i) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale; ii) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento; b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento nella medesima ora, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata: i) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale; ii) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria. 4.2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 4.1: a) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato dall'Autorita' con successivo provvedimento; b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento, nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario viene assunto un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore del periodo di riferimento; c) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario viene assunto, nel periodo di riferimento, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo residuo dell'area medesima; d) tutti i punti di prelievo in media e bassa tensione corrispondenti a clienti finali del mercato vincolato vengono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria. Art. 5. Attribuzione del prelievo residuo di area 5.1. Il prelievo residuo di area viene attribuito, in maniera convenzionale, a ciascun utente del dispacciamento applicando al prelievo residuo di area il coefficiente di ripartizione di cui al comma 5.2. 5.2. Il coefficiente di ripartizione, per ciascun contratto di dispacciamento e per ogni area di riferimento, e' pari al rapporto tra: a) l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria; b) l'energia elettrica complessivamente prelevata nel corso dell'anno solare precedente, calcolata come somma dell'energia elettrica prelevata da tutti i clienti finali i cui punti di prelievo che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria. 5.3. Il prelievo residuo di area attribuito al garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato e' determinato come differenza tra il prelievo residuo di area, e la somma dei prelievi residui di area attribuiti a ciascun utente del dispacciamento. 5.4. Qualora all'interno di una stessa area di riferimento siano presenti due o piu' imprese distributrici il prelievo residuo di area, attribuito al Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, e' ripartito tra le medesime imprese in proporzione al rapporto tra: a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente, determinata ai sensi del comma 5.5; e b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di tutte le imprese distributrici comprese nell'area di riferimento, pari alla somma delle quantita' di cui alla precedente lettera a). 5.5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria di ciascuna impresa distributrice e' pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice compresa nell'area di riferimento e l'energia elettrica prelevata dalla rete della medesima impresa, dove: a) l'energia elettrica immessa e' pari alla somma dell'energia elettrica: i) immessa nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento; ii) immessa nei punti di immissione appartenenti alla porzione di rete dell'impresa distributrice e all'area di riferimento; b) l'energia elettrica prelevata e' pari alla somma dell'energia elettrica: i) prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale e nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento; ii) prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato trattati su base oraria e a clienti del mercato libero presi nell'ambito territoriale di detta impresa distributrice. Art. 6. Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata 6.1. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dal soggetto garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato, per ciascuna area di riferimento e per i punti di prelievo non trattati su base oraria nella responsabilita' del medesimo utente del dispacciamento, ha diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora sia positivo, ovvero deve versare, qualora sia negativo, al medesimo Gestore un corrispettivo pari al prodotto tra: a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi del comma 6.3; b) la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno solare precedente nei predetti punti di prelievo, corretta utilizzando i coefficienti di perdita di cui dell'art. 10, comma 10.3, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 5. 6.2. Entro il giorno 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno solare precedente e a ciascuna area di riferimento, il Garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato e' tenuto a versare al Gestore della rete o ha diritto a ricevere dal medesimo Gestore un corrispettivo pari alla somma, con segno opposto, del corrispettivo determinato come previsto al comma 6.1. 6.3. Il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 6.1, lettera a), e' pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi orari di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata nella medesima ora. 6.4. In caso di rilevazioni dell'energia elettrica prelevata su un periodo non coincidente con l'anno solare, ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria in un anno e' determinata applicando il criterio del pro-quota giorno. 6.5. Il Gestore della rete ai fini della definizione delle partite economiche di cui al presente articolo, si avvale, attraverso convenzioni approvate dall'Autorita', delle imprese distributrici di riferimento. 6.6. Il Gestore della rete, ovvero il soggetto che ha concluso la convenzione di cui comma 6.5, puo' richiedere, in maniera non discriminatoria, agli utenti del dispacciamento forme di garanzia ai fini del rispetto degli obblighi di ai cui commi 6.1 e 6.2. TITOLO II Obblighi informativi Art. 7. Obblighi informativi connessi con la determinazione convenzionale dei profili di prelievo 7.1. Entro il giorno dieci di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa invia all'impresa distributrice di riferimento, per i clienti finali situati nel proprio ambito di competenza e per ciascuna area di riferimento: a) la somma, per ciascun contratto di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, nell'anno solare precedente, dai clienti finali i cui punti di prelievo sono inclusi nel predetto contratto e che, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria; b) l'energia elettrica prelevata, nel corso dell'anno solare precedente, dalla totalita' dei clienti finali i cui punti di prelievo, nel mese successivo, non sono trattati su base oraria. 7.2. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina i coefficienti di ripartizione, di cui all'art. 5, comma 5.2, per ciascun utente del dispacciamento in relazione a ciascuna area di riferimento e comunica, entro il medesimo termine, tali coefficienti di ripartizione al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato. 7.3. Entro il giorno quindici di ciascun mese, le imprese distributrici sottese aggiornano e trasmettono all'impresa distributrice di riferimento, a valere per i mesi successivi e tenendo conto delle variazioni di cui dell'art. 9, comma 9.1, lettere da a) ad e), le grandezze di cui al comma 7.2, lettere a) e b) e, relativamente al proprio ambito di competenza e al periodo di riferimento precedente, le somme dell'energia elettrica: a) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria; b) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria; c) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria; d) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera b); e) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi dell'art. 4, comma 4.2, lettera b). 7.4. Entro il giorno diciotto di ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, i quantitativi, che sono eventualmente determinati in maniera convenzionale, dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese. 7.5. Entro il giorno venti di ciascun mese, l'impresa distributrice di riferimento determina il prelievo residuo di area e aggiorna, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 9, comma 9.1, lettere da a) ad e), i coefficienti di ripartizione, per ciascun utente del dispacciamento e per ciascuna area di riferimento, da utilizzare a partire dal mese successivo. Entro il medesimo termine, l'impresa distributrice di riferimento trasmette il prelievo residuo di area e i coefficienti di ripartizione determinati ai sensi del presente comma, al Gestore della rete che provvede a rendere disponibili agli utenti del dispacciamento, incluso il garante della fornitura del mercato vincolato, dette informazioni. 7.6. Qualora l'impresa distributrice sottesa non trasmetta all'impresa distributrice di riferimento le informazioni di cui ai commi 7.1 e 7.3, l'impresa distributrice di riferimento: a) aggiorna i valori dei coefficienti di ripartizione di cui all'art. 5, comma 5.2, ponendo, transitoriamente, i medesimi pari a zero; b) adotta, per i punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, le medesime disposizioni previste nel caso in cui non vengano forniti al Gestore della rete le informazioni relative alle immissioni e ai prelievi riferiti ai medesimi punti utilizzate ai fini della determinazione degli oneri di sbilanciamento. Art. 8. Obblighi informativi connessi con la regolazione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata 8.1. Entro il giorno quindici di febbraio di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica all'impresa distributrice di riferimento la somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nel proprio ambito di competenza e corrispondenti a clienti finali del mercato libero raggruppando tali clienti per utente del dispacciamento. Art. 9. Obblighi informativi connessi con l'aggiornamento della configurazione del sistema per la determinazione convenzionale dei profili di prelievo 9.1. Le disposizioni del presente articolo valgono nel caso in cui, durante un anno solare, si verifichi almeno uno dei seguenti eventi: a) il passaggio di un cliente dal mercato vincolato al mercato libero; b) la variazione dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad un cliente del mercato libero; c) l'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario; d) la cessazione del servizio di connessione per un punto di prelievo, ovvero ad un punto di immissione; e) l'attivazione di una nuova connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi. 9.2. Le variazioni relative agli eventi di cui al comma 9.1, lettere a), b), c) d) ed e), sono efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. 9.3. Le variazioni intercorse a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 9.1, lettere a), b), d) ed e), devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale, all'identificativo del punto di prelievo associato e alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente: a) dal nuovo utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere a) e b); b) dall'utente del dispacciamento nei casi di cui al comma 9.1, lettere d) ed e). 9.4. La variazione intercorsa a seguito del verificarsi della condizione di cui al comma 9.1, lettera c), deve essere comunicata all'utente del dispacciamento, per il punto di prelievo oggetto della variazione, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale. 9.5. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera b), e nel caso di indisponibilita' della misura dell'energia elettrica prelevata effettuata contestualmente al verificarsi della variazione, l'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo oggetto della variazione intercorsa viene attribuita ai diversi utenti del dispacciamento sulla base dell'attribuzione convenzionale effettuata ai sensi del presente provvedimento. 9.6. Nel caso di cui al comma 9.1, lettera e), l'energia elettrica prelevata dal cliente finale nell'anno solare precedente e' assunta pari ad un consumo annuale standard attribuito, in maniera convenzionale e non discriminatoria tra clienti finali, sulla base dei consumi tipici dei clienti della stessa tipologia contrattuale e aventi analoghe caratteristiche del prelievo, dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale. TITOLO III Disposizioni transitorie e finali Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 10.1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4.2, lettera a), le imprese distributrici trasmettono all'Autorita' una proposta di attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica. 10.2. Entro il 31 dicembre 2003 le imprese distributrici di riferimento determinano i coefficienti di ripartizione come definiti all'art. 5, comma 5.2, nonche' il prelievo residuo di area come definito all'art. 4, sulla base dei dati che risultano disponibili relativamente all'anno 2003, e trasmettono tali informazioni al Gestore della rete che provvede a renderli disponibili agli utenti di dispacciamento e al Garante della fornitura del mercato vincolato. 10.3. Entro il giorno 30 novembre 2003, le imprese distributrici sottese trasmettono alle imprese distributrici di riferimento le informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di cui al comma 10.2. 10.4. L'Autorita' con successivo provvedimento determina i coefficienti di perdita da utilizzare per la correzione delle quantita' di energia elettrica di cui all'art. 4, comma 4.1, all'art. 5, all'art. 7, e all'art. 8 del presente provvedimento. 10.5. Per l'anno 2004, il periodo di riferimento puo' essere assunto pari al trimestre. Le imprese distributrici di riferimento che si avvalgono di tale facolta' definiscono e comunicano all'Autorita', modalita' coerenti per l'attuazione del presente provvedimento. |
|
|
|