Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 18 dicembre 2003, n. 54 |
PAC Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2004 settore ovi-caprino. |
|
|
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero della salute - Direzione generale sanita' pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione Ufficio VI Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale della regione siciliana Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli assessorati all'agricoltura delle provincie autonome di Trento e Bolzano Alle organizzazioni professionali agricole Ai Centri di assistenza agricola (CAA) riconosciuti All'A.I.A. Associazione italiana allevatori A tutti i produttori non aderenti ai CAA A tutti gli operatori del settore
1. Quadro normativo. Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni ovine e caprine : regolamento (CEE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine; regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001; regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari; regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio; regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno; legge 7 agosto 1990, n. 241 - nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 - regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 19 marzo 2002 - modalita' di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine; Ministero delle politiche agricole e forestali - decreto 5 agosto 2002 - modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine; decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 del Ministero della sanita' di recepimento della direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini); circolare n. 11/96 del 14 agosto 1996 del Ministero della sanita' attuativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996 del Ministero della sanita' di recepimento del regolamento n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 relativo alla identificazione e registrazione degli animali (ancora vigente limitatamente al settore ovicaprini); circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo. 2. Settore di intervento. La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione degli "atti dichiarativi" del settore ovicaprini, ovvero: domanda di premio, che permette l'accesso al produttore che detiene in azienda pecore e/o capre, ai premi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale. I premi previsti sono: premio per pecora e/o capra; premio supplementare; premio aggiuntivo. La presentazione di una domanda di premio supplementare e/o aggiuntivo e' subordinata alla presentazione di una domanda di premio per pecora o capra. Nel corso di una campagna, il produttore deve presentare una sola domanda di premio che comprende al suo interno le modalita' per richiedere tutte le linee di premio sopra citate; notifica di trasferimento quota, che permette al produttore di trasferire, totalmente o parzialmente, i diritti individuali al premio di cui e' titolare; richiesta di quota, che permette al produttore di richiedere diritti individuali al premio, laddove disponibili, dalla riserva nazionale. 3. Definizioni. Il regolamento (CE) n. 2529/2001 fissa, all'art. 3, lettere c) e d), le seguenti definizioni: "produttore": agricoltore, inteso sia come persona fisica che giuridica, la cui azienda ricade nel territorio della Comunita' e che si occupa dell'allevamento di ovini e/o di caprini; "azienda": unita' di produzione gestita dal produttore e situata nel territorio di uno Stato membro; "pecora": la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di eta'; "capra": la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di eta'. Il regolamento (CE) n. 2419/2001 fissa, all'art. 2, comma 1, le seguenti definizioni: "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio; "irregolarita": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dei premi; "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie agricola utilizzata ai fini del riconoscimento del premio supplementare per azienda ricadente in zona svantaggiata; "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92; "regime di aiuto per gli ovini e i caprini": il regime di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3508/92; "periodo di detenzione obbligatoria": periodo nel corso del quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtu' della disposizione impartita all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento 2550/2001 della Commissione; "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione. Inoltre nel sopracitato regolamento, all'art. 3, si prescrive che: "ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato"; "gli Stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato". Il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, istituisce l'anagrafe delle aziende agricole: "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato; "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)": codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA; "unita' tecnico-economiche (UTE)": a ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva". 4. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Per il settore ovicaprini per la campagna 2004 sono operativi i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), previsti dall'art. 3-bis decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni: "Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati". L'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 dispone che: il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato esclusivo, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di: a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto. I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti degli imprenditori agricoli che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990. Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003 relativa all'adozione del regolamento di attuazione della legge 9 agosto 1990, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4, comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari". 5. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore. Per garantire un costante miglioramento in termini di ammissibilita' delle richieste di premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono state impartite dall'AGEA specifiche disposizioni, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, affinche' ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato all'amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Sulla base di tali premesse detta documentazione costituisce parte integrante del "fascicolo del produttore". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, e' necessario che i produttori, a fronte di eventuali variazioni intervenute, lo integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare a corredo della propria domanda. I produttori che si servono dei CAA, a cui hanno conferito il mandato esclusivo, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di aggiornare la documentazione necessaria, affidando la conservazione del fascicolo ai CAA stessi. Gli altri produttori, invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo all'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, avendo cura di integrarlo con la documentazione necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale. I documenti che devono essere obbligatoriamente presenti nel fascicolo aziendale sono: a) persone fisiche: 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 4) mandato esclusivo al CAA; 5) copia del registro aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda secondo le disposizioni impartite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996; b) persone giuridiche: 1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del rappresentante legale; 2) copia del certificato di attribuzione CF e partita IVA o certificazione CCIAA; 3) mandato esclusivo al CAA; 4) copia del registro aziendale. Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'AGEA non procede al pagamento dei premi. Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda. 6. Modalita' di presentazione degli atti dichiarativi. 6.1. Domande di premio. 6.1.1.1. Termini di presentazione. Il periodo di presentazione, stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e' fissato dal giorno 7 gennaio 2004 alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere accettate domande fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004. Tuttavia e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario, calcolati a decorrere dal primo giorno successivo al termine di presentazione. Alle domande di premio, presentate nel periodo di tolleranza, si applica una sanzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande presentate dopo il 27 febbraio 2004 non sono ammesse al premio e sono ritenute nulle. Ai sensi dell'art. 14 del registro (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'.". I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano domanda sul modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato I alla presente circolare. Il modello e' reperibile presso l'AGEA o presso gli assessorati regionali all'agricoltura territorialmente competenti. Si chiarisce che non saranno ritenute valide domande compilate su modelli fotocopiati. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita unitamente al modulo di domanda, all'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro i termini sopra indicati. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. L'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo del produttore risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro 81 - 00185 Roma. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA. I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare la domanda cartacea nei propri locali. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per l'acquisizione della certificazione antimafia si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Il CAA e' autorizzato a presentare, direttamente alle Prefetture competenti, la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA - ufficio prodotti animali, cosi' come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998. L 'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari. In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 6.1.1.2. Finalita' di presentazione. E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di: 1. domanda iniziale; 2. domanda di rettifica. Nei casi di domanda di rettifica e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda inizialmente presentata, nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare. La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata, sia in termini di impegni assunti che di determinazione del periodo di detenzione obbligatorio per gli animali oggetto di premio. 6.2. Notifiche di trasferimento quota e richiesta di quota. 6.2.1.1. Termini di presentazione. Il periodo di presentazione, stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e' fissato dal giorno 7 gennaio 2004 alle ore 18,00 del 31 gennaio 2004. Considerato che la suddetta scadenza coincide con un giorno pre-festivo (sabato), potranno essere accettate notifiche fino alle ore 18,00 del 2 febbraio 2004. Le notifiche di trasferimento quota e le richieste di quota, presentate dopo il termine sopra indicato non sono ammesse e sono ritenute nulle. I produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ai CAA presentano i trasferimenti di quota e/o le richieste di quota sul corrispondente modello prefincato messo a disposizione gratuitamente da AGEA, i cui fac-simili sono riportati rispettivamente negli allegati II e III alla presente circolare. I modelli sono reperibili presso l'AGEA o presso gli assessorati regionali all'agricoltura territorialmente competenti. Tali modelli, compilati in ogni parte e completi della documentazione richiesta, devono pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita unitamente alla modulistica, all'AGEA, Ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma entro i termini sopra indicati. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. L'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente all'indirizzo del produttore risultante in esse. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, ufficio prodotti animali, via Palestro n. 81 - 00185 Roma. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato in quanto il produttore non si avvale dell'assistenza di un CAA. I produttori che hanno conferito mandato esclusivo ai CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione delle notifiche di trasferimento di quota e/o delle richieste di quota presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare i documenti cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. L 'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate nelle notifiche di trasferimento di quota, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili o che non abbiano provveduto a correggere l'anomalia precedentemente segnalata da AGEA nei termini indicati, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo che comunichera' al CAA con effetto di adempimento nei confronti dei produttori destinatari. In tutti i casi si chiarisce che l'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 6.2.1.2. Finalita' di presentazione. Trattandosi di modelli unici predisposti per la gestione dei diritti individuali legati al premio "vacche nutrici" ed "ovicaprini", e' indispensabile indicare la finalita' di presentazione sia delle notifiche di trasferimento quota che delle richieste di quota. 6.3. Modifiche e/o comunicazioni ai sensi Reg. (CE) n. 2419/2001 e successive modificazioni. 6.3.1.1. Art. 40 comma 5 - Transumanza. Nel caso in cui il produttore abbia richiesto il premio supplementare per transumanza deve, successivamente al completamento del periodo di transumanza ma comunque entro il 31 gennaio 2005, far pervenire ad AGEA direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r indirizzata all'AGEA ufficio prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, la seguente documentazione: certificato di transumanza rilasciato dal comune della localita' ove l'azienda ha portato gli ovicaprini in transumanza oppure Mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente attestante che l'azienda in questione ha pascolato almeno il 90% dei propri capi per almeno novanta giorni consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del reg. CE 1257/1999. 6.3.1.2. Art. 41 - Circostanze naturali. Nel caso in cui il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione degli animali oggetto di una domanda di premio per motivi riconducibili all'impatto di circostanze naturali, non si applicano le sanzioni previste all'art. 38. E 'indispensabile pero' che il produttore ne abbia dato comunicazione all'AGEA entro i dieci giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Vengono riconosciute le seguenti circostanze naturali: decesso di un animale a seguito di malattia; decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili al produttore. Le comunicazioni relative a variazioni dovute a circostanze naturali e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "diminuzione per circostanze naturali ai sensi art. 41 regolamento (CE) n. 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero dell'atto dichiarativo, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r, presso l'AGEA ufficio prodotti animali via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 2419/2001. Si precisa che la lettera di accompagnamento deve avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini campagna 2004 - diminuzione per circostanze naturali ai sensi art. 41 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n........." (completare riportando il numero della domanda). 6.3.1.3. Art. 44 - Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni. E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato: dell'intenzione di effettuare un controllo in loco da parte dall'autorita' competente; delle irregolarita' riscontrate dall'AGEA negli atti dichiarativi presentati. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento degli atti dichiarativi alla situazione reale. L'istanza di modifica deve contenere gli elementi necessari all'individuazione univoca dell'atto dichiarativo oggetto di modifica, ovvero il numero (codice a barre), i dati anagrafici ed il CUA del richiedente. L'istanza di modifica ai sensi dell'art. 44, completa della documentazione richiesta, deve pervenire, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'AGEA ufficio prodotti animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini campagna 2004 - istanza di modifica ai sensi art. 44 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n....." (completare riportando il numero della domanda). Una istanza di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 2419/2001, non puo' interessare la domanda di premio laddove l'istanza preveda l'aumento del numero dei capi richiesti a premio. 6.3.1.4. Art. 48 - Forza maggiore e circostanze eccezionali. Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, un'apposita comunicazione. Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 regolamento (CE) n. 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero dell'atto dichiarativo, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata a/r, presso l'AGEA ufficio prodotti animali cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001. Si precisa che la lettera di accompagnamento deve avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini campagna 2004, diminuzione per cause di forza maggiore art. 48 regolamento (CE) n. 2419/2001 - domanda n. ......." (completare riportando il numero della domanda). La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: a) decesso del titolare: 1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identita' in corso di validita' del nuovo richiedente; 3. nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente; documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti; certificato di attribuzione del codice fiscale al nuovo intestatario; certificato di attribuzione della P. Iva al nuovo intestatario o in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso della P. Iva unitamente a documento di identita' in corso di validita'. b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore: 1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale; c) calamita' naturale: 1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione civile, regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato o, in alternativa certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ASL, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;. d) epizozia: 1. provvedimento dell'autorita' competente (autorita' veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento; e) distruzione fortuita: 1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione civile, comune, ecc) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento. La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia dell'atto amministrativo di riferimento. 6.3.1.5. Art. 50 - Cessione di azienda. Nei casi previsti dal reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di premio e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione, la presentazione di una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio. Detta istanza deve avere il seguente oggetto: "Premio ovi-caprini campagna 2004 - cessione di aziende art. 50 Reg. (CE) 2419/2001". L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' al premio ovicaprini. Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA Ufficio Prodotti Animali - via Palestro, 81 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: a) copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al cessionario debitamente registrati; b) certificato di attribuzione del codice fiscale al richiedente; c) copia del certificato di attribuzione della P. Iva al richiedente o, in alternativa dichiarazione sostitutiva su possesso della P. Iva unitamente al documento di identita' in corso di validita'; d) copia della domanda di premio del richiedente; e) copia del certificato di attribuzione del codice aziendale del rilevatario. 6.4. Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali. Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali variazioni intervenute in merito alla titolarita' dei diritti individuali. Tali comunicazioni, redatte sui moduli prefincati messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere presentate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione indicata nei moduli stessi. Tali dichiarazioni di variazione di titolarita' dei diritti individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno. 7. Regime semplificato. Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime. Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove non espressamente revocata anche per le campagne successive e comunque fino al 2005. 8. Controlli in loco. Oltre ai controlli amministrativi che riguardano la totalita' delle domande di premio, nel corso di ogni campagna vengono selezionate le aziende da sottoporre a controlli in loco; tale selezione avviene in base all'analisi di alcuni fattori di rischio e tenendo conto di un fattore di rappresentativita' delle domande di aiuto presentate. L'analisi del rischio tiene conto: dell'importo dell'aiuto; dell'evoluzione del premio richiesto rispetto alla campagna precedente; degli esiti di controlli in loco effettuati nella campagna precedente; dei produttori che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei limiti individuali previsti per la concessione del premio; di altri fattori/parametri determinati dalle peculiarita' del settore. Per ottenere questo fattore di rappresentativita', vengono selezionate in modo puramente casuale, il 25% del numero minimo delle domande da sottoporre a controllo in loco. Per ogni domanda sottoposta a controllo in loco, ne viene conservato il criterio di selezione. L'organo deputato all'espletamento del controllo in loco, ne e' debitamente informato prima di procedere al controllo stesso. Il tasso minimo di controlli in loco da eseguire per la campagna di commercializzazione e' pari al 10% del totale delle domande presentate. L'espletamento dei controlli in loco deve avvenire per almeno il 50% delle domande selezionate entro il periodo di detenzione obbligatoria del gregge, pari a cento giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del regolamento (CE) n. 2419/2001. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19. Qualora si constati che il numero di animali accertati sia superiore al numero dichiarato nella domanda di premio, per il calcolo dell'importo erogabile viene preso in considerazione il numero di animali dichiarato in domanda, purche' non superiore al massimale individuale (art. 36, regolamento CE n. 2419/2001) . Se, al contrario, il numero di animali dichiarato supera il numero di capi accertati, viene applicato quanto previsto agli articoli 38 e 40 del regolamento CE n. 2419/2001. A tal proposito di seguito viene inserito una tabella esemplificativa:
Percentuale di scostamento = (capi richiesti - capi accertati) / capi accertati )*100
Percentuale scostamento Abbattimento del premio - - Fino al 10% percentuale corrispondente all'eccedenza
Tra il 10% ed il 20% percentuale doppia all'eccedenza
Tra il 20% ed il 50% esclusione dal premio
oltre il 50% esclusione dal premio + sanzione
Qualora l'amministrazione rilevi che gli scostamenti tra gli animali dichiarati e il numero di animali determinati derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del regolamento (CE) n. 2419/2001 art. 38, paragrafo 4, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza e' superiore al 50%, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto per i bovini, in virtu' delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. 8.1. Obiettivo del controllo in loco. Il controllo svolto in azienda, presso le localita' indicate in domanda quali "Ubicazione del gregge nel periodo dei cento giorni", (periodo di detenzione obbligatoria del gregge) persegue le seguenti finalita': determinare la consistenza del bestiame ovino e/o caprino (maschi, agnelli/capretti, femmine con eta' maggiore a dodici mesi); determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con eta' maggiore di dodici mesi; verificare la corretta identificazione dell'unita' epidemiologica nell'anagrafe delle aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero della salute. La presenza effettiva degli animali oggetto di domanda di aiuto e' riferita a tutto il periodo di detenzione obbligatoria. 8.2. Controllo in loco fuori il periodo di detenzione. I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di premio, come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuati per mezzo di una accurata verifica del: registro aziendale dove devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). E' fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il premio ma anche di quelli presenti in azienda ed eventualmente ammissibili; documenti fiscali (autofatture, fatture, ecc.); documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali, modello 4, certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti); denuncia all'autorita' di Polizia in caso di furto; documenti di notifica, inoltrati alle amministrazioni competenti, per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella vita del gregge. 8.3. Il preavviso. I controlli in loco, ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001, sono effettuati senza alcun preavviso alla azienda oggetto di controllo. Tuttavia e' ammesso dalla stessa regolamentazione comunitaria, sempreche' non venga compromessa lafinalita' del controllo, un preavviso limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo. Tale preavviso non eccede le 48 ore. 8.4. Il registro aziendale. Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita del gregge. L'assenza assoluta ed immotivata del registro, nonche' un livello qualitativo insufficiente di tenuta del registro aziendale, rispetto alle variazioni di consistenza del gregge nel periodo di detenzione obbligatoria determina per l'azienda oggetto di controllo in loco, l'esclusione da tutti i premi per i capi richiesti. 8.5. Constatazione degli animali. La constatazione degli animali si scinde in due livelli: conteggio di tutti i capi presenti in azienda; conteggio dei capi di sesso femminile che abbiano partorito una volta o che raggiungano almeno i dodici mesi di eta' entro l'ultimo giorno di permanenza obbligatoria in azienda (cento giorni, a partire dal giorno successivo del termine ultimo di presentazione della domanda). Sono da escludere dal conteggio le agnelle/caprette che non raggiungano tali requisiti entro il termine ultimo del periodo di detenzione obbligatoria e i capi di sesso maschile. 8.6. Diminuzione dei capi per circostanze naturali. Nei casi di diminuzione dei capi per circostanze naturali deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA, come disciplinato dall'art. 37 del regolamento (CE) n. 2419/2001. La diminuzione dei capi per circostanze naturali determina, per l'esito tecnico del controllo, la sottrazione di questi dal numero dei capi richiesti a premio, se notificata nei termini prescritti. 8.7. Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore. Nei casi di diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA compresa la relativa documentazione probatoria, come disciplinato dall'art. 41 del regolamento (CE) n. 2419/2001. La diminuzione dei capi per cause di forza maggiore non determina alcuna decurtazione del premio da erogare, qualora non vi siano altre difformita' e se notificata nei termini prescritti. 8.8. Spostamento delle greggi. Il produttore, come e' noto, e' tenuto ad indicare nella domanda l'ubicazione del gregge nei cento giorni di detenzione obbligatoria, o in subordine il luogo ove effettui la transumanza. Pertanto, qualora nel corso del periodo di detenzione, il produttore sposti gli animali dal luogo indicato in domanda, e' tenuto a darne comunicazione tempestiva all'AGEA e agli organi preposti territorialmente al controllo. Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni lavorativi precedenti lo spostamento, tramite telegramma, e deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, posto che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal regolamento CE n. 2419/2001. 8.9. Ubicazione del gregge. Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione del gregge durante il periodo di detenzione obbligatoria, e' necessario approfondire l'accertamento utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco. Qualora il gregge non si trovi piu' nella localita' dichiarata nella domanda di premio presentata dal produttore, e' necessario accertare l'avvenuta notifica della prescritta comunicazione di spostamento delle greggi, inoltrata all'AGEA ed agli organi preposti territorialmente ai controlli, a cura del produttore. 8.10. Azienda con piu' corpi aziendali. Le aziende, oggetto di controllo in campo, che ricadono in tale casistica, sono trattate come singole e distinte unita' fisiche. In particolare l'AGEA emette verbali di controllo per ciascun corpo aziendale. 9. Diritti individuali e riserva nazionale. 9.1. Diritti ottenuti gratuitamente. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il produttore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non e' autorizzato ne' a trasferirli ne' a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi. 9.2. Utilizzazione dei diritti. Il produttore che detiene diritti puo' disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore. Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2550/2001, di seguito riportati: un produttore che detiene al massimo venti diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale; un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione U.E.; un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione U.E., nell'ambito del quale non e' obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; casi eccezionali debitamente motivati (gravi motivi di salute del produttore, calamita' naturali, ecc.). A tal fine viene considerato come utilizzato: il numero dei capi eleggibili al premio a seguito dei controlli amministrativi; il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente; il numero di capi riscontrato a controllo in caso di controllo in loco. In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprieta' e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata. 9.3. Trasferimento dei diritti e cessione temporanea. I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati nel corso dei tre anni successivi. Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo' trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata a titolo gratuito nella riserva nazionale. La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non puo' superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi diritti, con l'obbligo di utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi. 9.4. Calcolo dei limiti individuali. Nei calcoli iniziali e nei successivi adeguamenti dei limiti individuali dei diritti al premio vengono utilizzati soltanto numeri interi. A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non e' un numero intero verra' considerato il numero intero piu' prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi verra' considerato il numero intero maggiore. 10. Controlli istruttori ai fini del pagamento. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti". 10.1. Controlli amministrativi. L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le domande di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare: a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di animali; b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto. Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta; sia stata firmata dal titolare della domanda; sia pervenuta all'AGEA entro i termini previsti; sia ritenuta ammissibile; che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di animali richiesti a premio e la quota individuale 10.1.1. Controlli formali. I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica: della data di ricezione della domanda; della presenza della firma del richiedente; della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente); della corretta indicazione della finalita' di presentazione; della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale; della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste. 10.1.1.1. Sottoscrizione della domanda. La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda. 10.1.1.2. Documento di riconoscimento. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto. L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento. 10.1.1.3. Controlli anagrafici. Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente il codice fiscale e la partita IVA. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'anagrafe tributaria. Produttore. L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora il codice fiscale non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione non procede al pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile. Rappresentante legale. Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda. 10.1.1.4. Finalita' di presentazione della domanda. Se la finalita' della domanda non e' indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale. Se la domanda e' presentata come "domanda di rettifica" ma l'indicazione della domanda rettificata e' assente o errata, la rettifica non viene accolta; in caso contrario la domanda rettificata viene considerata nulla. Se un produttore ha presentato per la stessa campagna piu' domande di premio, tutte le domande sono considerate non ammissibili. 10.1.1.5. Certificato antimafia. La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore ai 154.937 euro, debba essere rilasciato all'AGEA stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (legge n. 575 del 31 maggio 1965, art. 10, comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4). Il produttore che richiede un pagamento superiore a 154.937 euro presenta, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA il certificato camerale in corso di validita', corredato dell'apposita dicitura antimafia, per il successivo inoltro da parte di AGEA alla prefettura competente della richiesta di certificazione antimafia. In alternativa a quanto precede, qualora il produttore abbia presentato domanda tramite il CAA, quest'ultimo e' autorizzato a presentare direttamente alle prefetture competenti la richiesta per l'ottenimento delle informazioni antimafia. In tal caso nella richiesta dovra' essere indicata come destinataria dell'informazione, solo ed esclusivamente l'AGEA - Ufficio prodotti animali, cosi' come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 8 della legge n. 575/1965, aggiunta dell'art. 7 della legge n. 55/1990 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione. 10.1.1.6. Modalita' di pagamento. Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento. Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. E' necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi' anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" . 10.1.2. Controlli sostanziali sui dati produttivi. I controlli sostanziali sono rivolti alla verifica dei requisiti che, in termini di applicazione della normativa comunitaria e nazionale, determinano l'ammissibilita' di una richiesta di premio ed in particolare curano i seguenti aspetti: verifica dello stato della quota e della sua ammissibilita'; verifica degli esiti dei controlli effettuali in loco ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001; verifica degli esiti dell'incrocio con la banca dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale; incrocio con la banca dati del settore seminativi per la determinazione della superficie agricola utilizzata ricadente in zona svantaggiata; verifica dell'idoneita' dell'azienda a ricevere il premio supplementare per zona svantaggiata; accertamento della presenza del produttore richiedente negli elenchi dei produttori sospesi da AGEA a causa di indagini giudiziarie o fermi amministrativi. 10.1.2.1. Verifica dello stato della quota. Gli articoli 8 e 9 del regolamento CE n. 2529/2001 stabiliscono i criteri secondo i quali i massimali individuali di un produttore vengono ridotti oppure trasferiti mediante vendita o cessione. La riduzione, che puo' essere causata da un tasso di utilizzazione inferiore alla soglia stabilita dallo Stato membro, comporta la cessione dei diritti ritirati alla Riserva nazionale. Nei casi indicati al punto 9.2. e' previsto il ritiro di tutti i diritti costituenti la quota che, in conseguenza di cio', vengono considerati nella loro totalita' non ammissibili al premio. 10.1.2.2. Verifica degli esiti dei controlli in loco. Vengono verificati gli esiti dei controlli in loco, eseguiti presso le aziende estratte a campione applicando la base di calcolo prevista nel regolamento CE n. 2419/2001 per la determinazione dello scostamento e delle relative penalita'. 10.1.2.3. Verifica degli esiti dell'incrocio con l'Anagrafe zootecnica nazionale. Viene verificato l'esito della validazione del codice aziendale riconoscimento dell'Unita' tecnico economica attraverso incrocio con l'Anagrafe zootecnica nazionale. Infatti e' attivo con l'Anagrafe zootecnica nazionale un colloquio informatizzato che prevede, per ogni campagna di premio, la richiesta da parte dell'AGEA di validazione delle aziende (in termini di riconoscimento dell'Unita' tecnico economica) che producono carni ovine e caprine; la validazione e' conseguenza degli accertamenti eseguiti dalle ASL di zona competenti le quali comunicano alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico di Teramo gli esiti di tali accertamenti. 10.1.2.4. Accertamento dell'idoneita' dell'azienda ad accedere al premio supplementare. L'accertamento viene effettuato sulla base della richiesta di premio supplementare effettuata dal produttore. In particolare: ai produttori che dichiarano l'azienda ricadente integralmente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, viene accertato che il comune di ubicazione dell'azienda ricada in zona svantaggiata; ai produttori che dichiarano l'azienda ricadente per almeno il 50% ma non integralmente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999: viene accertata la presenza di una domanda di compensazione al reddito (dichiarazione superfici); nell'ambito della domanda di compensazione al reddito, che il rapporto tra il totale della superficie agricola utilizzata e il totale della superficie agricola utilizzata e ricadente in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, sia pari almeno al 50%; ai produttori che dichiarano di effettuare la transumanza viene accertato, attraverso la verifica dei certificati di transumanza rilasciati dal comune della localita' ove l'azienda ha portato gli ovi-caprini in transumanza o del mod. 7 (certificato di monticazione e demonticazione) rilasciato dall'ASL competente, che: almeno il 90% dei capi per i quali e' chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in zona svantaggiata ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999; l'ubicazione dell'azienda sia situata in un'area geografica dove la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza. 11. Premi aggiuntivi. L'art. 11 del regolamento CE n. 2529/2001 prevede lo stanziamento, per lo Stato italiano, di un importo aggiuntivo globale di 6,920 milioni di euro su base annua; tale importo viene erogato in un pagamento da effettuarsi entro i termini previsti nell'art. 6 del regolamento citato. Sono beneficiari di tale pagamento tutti i produttori che dispongano di almeno cinquanta diritti al premio che aderiscono ad uno dei disciplinari di produzione previsti nel decreto ministeriale del 5 agosto 2002 recante le modalita' di applicazione relative ai pagamenti aggiuntivi per i premi ai produttori di carni ovine. L'AGEA provvede a verificare se i produttori che hanno fatto richiesta del premio aggiuntivo risultano inseriti negli elenchi delle associazioni titolari dei disciplinari di produzione previsti nel decreto ministeriale del 5 agosto 2002, costituite ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e come tali riconosciute dalle regioni competenti. In caso di conferma eroga un importo massimo di Euro 3,5 per pecora cosi' come definita all'art. 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2529/2001 che abbia rispettato il periodo di detenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2550/2001 e sia correttamente identificata e registrata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996. Qualora dovessero realizzarsi delle economie, l'eccedenza finanziaria verra' ripartita proporzionalmente tra tutti i produttori di agnelli leggeri che hanno richiesto il premio alla pecora di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 2529/2001. 12. Trattamento e diffusione dei dati. I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge. 13. Procedimento amministrativo. 13.1. Partecipazione al procedimento. L'AGEA provvedera' ad inviare, entro il 15 ottobre 2004, una comunicazione a tutti i mandatari, in via telematica o su supporto magnetico, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di premio riferite alla campagna 2004 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti. Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, sara' effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema integrato di gestione e controllo, previste dal regolamento CE n. 2419/2001. 13.2. Provvedimento definitivo. L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di premio ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. 14. Clausola compromissoria. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge. Roma, 18 dicembre 2003
Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 85 a pag. 94 della G.U. <---- |
|
|
|