Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 dicembre 2003, n. 365 |
Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte. 2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto un premio nei seguenti importi: a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000; si riporta il testo dell'art. 7, comma 8: «Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1.-7. (Omissis). 8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico areo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.». - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 11, comma 9: «Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.-8. (Omissis). 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».
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| Art. 2. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.
Nota all'art. 2: - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante «Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del personale dei Vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 1: «Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori al sessantesimo anno di eta'. 2. Fermi restando il limite di sessanta anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico-amministrativa». «Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati al cinquantasettesimo anno di eta' per gli anni dal 1998 al 2001, al cinquantottesimo anno per gli anni dal 2002 al 2004, al cinquantanovesimo anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».
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| Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, e' prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, e' prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1435): Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 23 maggio 2002. Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 2 luglio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª. Esaminato dalla 4ª commissione in sede deliberante, il 17 luglio 2002; 2 ottobre 2002 ed approvato il 16 ottobre 2002. Camera dei deputati (atto n. 3311): Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 29 ottobre con pareri delle commissioni I, V e IX. Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 19 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 23 gennaio 2003; 12 e 18 febbraio 2003; 28 maggio 2003. Esaminato in aula il 15 settembre 2003, ed approvato con modificazioni il 16 settembre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1435-B): Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª. Esaminato dalla 4ª commissione il 25 novembre 2003 e approvato il 26 novembre 2003. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanzione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1902, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 3: - La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978. Tale legge e' stata da ultimo modificata dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002. Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, n. 2), e dell'art. 11-ter, comma 7: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) (omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.». «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.-6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi spostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
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