Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 22 dicembre 2003, n. 365
Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita' che abbiano contratto, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte. 2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta e' corrisposto un premio nei seguenti importi: a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.



Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000; si riporta il testo
dell'art. 7, comma 8:
«Art. 7 (Obblighi di servizio). - 1.-7. (Omissis).
8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico areo nonche' corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 11, comma 9:
«Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). -
1.-8. (Omissis).
9. La partecipazione a corsi di particolare livello
tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e'
subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio
permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
La ferma precedentemente contratta non rimane operante in
caso di mancato superamento del corso o di dimissioni».



 
Art. 2. 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a contrarre, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, le ferme volontarie di cui all'articolo 1 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2, e quello dei premi percepiti. 3. Agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di eta', e' corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla meta' dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1, comma 2.



Nota all'art. 2:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165, recante
«Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97,
lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale
dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del personale dei Vigili del fuoco,
nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico
impiego», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997; si riporta il testo degli articoli 2 e 7,
comma 1:
«Art. 2 (Limiti di eta' per la cessazione dal
servizio). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal
servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati,
qualora inferiori al sessantesimo anno di eta'.
2. Fermi restando il limite di sessanta anni per la
cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei
ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento
del cinquantottesimo anno di eta', sono collocati per due
anni in soprannumero agli organici del grado ed in
eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a
disposizione dell'Amministrazione della difesa per
l'impiego in incarichi prevalentemente di natura
tecnico-amministrativa».
«Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima
applicazione, i limiti di eta' per la cessazione dal
servizio, previsti dall'art. 2, sono gradualmente elevati
al cinquantasettesimo anno di eta' per gli anni dal 1998 al
2001, al cinquantottesimo anno per gli anni dal 2002 al
2004, al cinquantanovesimo anno per gli anni dal 2005 al
2007 ed al sessantesimo anno a decorrere dal 2008».



 
Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, e' prevista la spesa di 903.591 euro a decorrere dall'anno 2005. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, e' prevista la spesa di 622.196 euro per l'anno 2003, di 628.611 euro per l'anno 2004 e di 749.201 euro a decorrere dall'anno 2005. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, e' prevista la spesa di 102.629 euro a decorrere dall'anno 2005. 4. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, e' prevista la spesa di 80.821 euro a decorrere dall'anno 2005. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 622.196 euro per l'anno 2003, in 628.611 euro per l'anno 2004 e in 1.836.242 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1435):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 23
maggio 2002.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 2 luglio 2002, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª commissione in sede deliberante, il
17 luglio 2002; 2 ottobre 2002 ed approvato il 16 ottobre
2002.
Camera dei deputati (atto n. 3311):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 29 ottobre con pareri delle commissioni I, V
e IX.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
19 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 23 gennaio 2003; 12 e 18
febbraio 2003; 28 maggio 2003.
Esaminato in aula il 15 settembre 2003, ed approvato
con modificazioni il 16 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1435-B):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 26 settembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 4ª commissione il 25 novembre 2003 e
approvato il 26 novembre 2003.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanzione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1902, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Nota all'art. 3:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978. Tale legge e' stata da
ultimo modificata dal decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
2002, n. 246, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 5 novembre 2002. Si riporta il testo degli articoli 7,
comma 2, n. 2), e dell'art. 11-ter, comma 7:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Con decreti del Ministero del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) (omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1.-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi spostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».



 
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