IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 29 novembre 2002 e' stato prorogato lo stato di emergenza nella citta' di Milano, in relazione agli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002; Vista la richiesta di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fatta pervenire, con nota n. A1.2003.0058365 del 25 novembre 2003, dal presidente della regione Lombardia, al fine di completare tutte le attivita' che sono necessarie per concludere gli interventi; Considerato che il complesso delle attivita' poste in essere dal commissario delegato per la completa ripresa della funzionalita' della sede della regione Lombardia necessita di ulteriori tempi per l'attuazione; Ritenuto quindi necessario, per il superamento della situazione emergenziale, attuare tutti gli interventi straordinari, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto evidenziato in premessa, e' prorogato fino al 30 giugno 2004 lo stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |