Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 dicembre 2003 |
Bando FIRB - Programmi strategici: chimica e farmaceutica - scienze umane, economiche e sociali - fusione. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 104, commi 1 e 2, della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento; Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003); Visto l'art. 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto art. 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all'art. 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l'assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999; Vista la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro; Vista la proposta indirizzata, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze in data 17 luglio 2003, prot. n. 348, concernente la ripartizione del Fondo unico per l'universita' e la ricerca e approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2003; Visto, in particolare, che tale proposta prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2003 dell'importo complessivo di 115.493.707 euro; Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, n. 1692/Ric., con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2003, secondo le ivi indicate finalita'; Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina una quota pari a 45 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. del-l'8 marzo 2001, nelle seguenti aree tematiche e secondo la seguente ripartizione: chimica e farmaceutica: 30 Meuro; scienze umane, economiche e sociali: 14 Meuro; fusione: 3 Meuro; Visto, inoltre, l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 n. 1692-Ric., il quale destina, tra l'altro, una quota pari a 2 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, nella seguente area tematica: Modelli teorici e simulatori per la gestione del debito pubblico; Considerato che il predetto decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003 all'art. 4 dispone che, con specifici decreti direttoriali, si provveda all'utilizzo delle ivi previste risorse ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001; Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui al comma 1 del richiamato art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001; Sentito, nella seduta del 17 luglio 2003, il parere della commissione istituita con il richiamato decreto ministeriale n. 449 Ric. dell'11 maggio 2001; Acquisito in relazione agli interventi cosi' definiti, nella seduta dell'8 ottobre 2003, il parere positivo della commissione di cui all'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003; Decreta: Art. 1. Ambito operativo e modalita' di intervento 1. Il FIRB, in coerenza con le «Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo», cofinanzia, nel limite massimo di 47 milioni di euro, i seguenti programmi strategici: chimica/farmaceutica; scienze umane, economiche e sociali; fusione. 2. Il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili per ciascuna proposta, con eccezione dei costi dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o dei ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, sono a totale carico del FIRB. 3. I soggetti ammissibili sono quelli previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), e) del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2. 4. I costi ammissibili sono quelli indicati all'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2. |
| Art. 2. Articolazione dell'intervento e disponibilita' finanziarie 1. L'importo di 30 milioni di euro e' destinato al cofinanziamento del Programma strategico «Chimica/farmaceutica», articolato nei seguenti progetti-obiettivo: progetto-obiettivo 1a: chimica per materiali avanzati e per l'ambiente, 15 Meuro; progetto-obiettivo 1b: metodologie e tecnologie innovative per la farmaceutica, 15 Meuro. Il finanziamento richiesto non puo' essere inferiore ai 2 milioni di euro. 2. L'importo di 14 milioni di euro e' destinato al cofinanziamento del programma strategico «Scienze umane, economiche e sociali», articolato nei seguenti progetti-obiettivo: progetto-obiettivo 2a: la cooperazione euromediterranea, 5 Meuro; progetto-obiettivo 2b: nuove dinamiche di sviluppo competitivo nella societa' della conoscenza, 7 Meuro; progetto-obiettivo 2c: la gestione del debito pubblico, 2 Meuro. Il finanziamento richiesto non puo' essere inferiore a 0,3 milioni di euro. 3. L'importo di 3 milioni di euro e' destinato al cofinanziamento del Programma strategico «Fusione», articolato nei seguenti progetti-obiettivo: progetto-obiettivo 3a: ricerche, tramite impianti sperimentali italiani, su plasmi toroidali confinati magneticamente, 2,5 Meuro; progetto-obiettivo 3b: sviluppo di sistemi laser di alta potenza di picco per studi di sconfinamento inerziale di plasma, 0,5 Meuro. Il finanziamento richiesto non puo' essere inferiore a 0,3 Meuro. |
| Art. 3. Formulazione delle proposte, loro requisiti, parametri di valutazione 1. Per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 2, i soggetti ammissibili presentano entro le ore 17 del 13 febbraio 2004, secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, le proprie proposte progettuali per il conseguimento dei possibili risultati attesi cosi' articolati: progetto-obiettivo 1a): sintesi e caratterizzazione di materiali molecolari e polimerici con proprieta' optoelettroniche e fotoniche; nuovi procedimenti catalitici per lo sviluppo di una chimica sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale; nuovi materiali polimerici e nanostrutturali, trattamenti e processi di trasformazione per il «packaging»; progetto-obiettivo 1b): sviluppo di metodologie di riconoscimento molecolare e di sintesi combinatoriale per la progettazione di nuove molecole ad attivita' biologica e per la determinazione della loro attivita' con metodi ad alta resa; processi di «folding» di proteine ed interazione con molecole e metalli; progetto-obiettivo 2a): nuovi modelli di e-learning per specifiche applicazioni in settori economici prioritari dei Paesi del Mediterraneo; metodologie e tecnologie avanzate per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale dell'area mediterranea; nuovi modelli e tecnologie inerenti il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini, imprese nei Paesi del Mediterraneo; progetto-obiettivo 2b): nuovi modelli organizzativi per le imprese e i «clusters» di piccole e medie imprese nell'era digitale; modelli avanzati di acquisizione e gestione della nuova conoscenza da parte delle piccole e medie imprese, adeguati alle dinamiche della competizione globale; modelli e metodologie per la valutazione della ricaduta, a breve e medio termine, degli investimenti in ricerca e in capitale umano, nelle imprese, nei settori industriali e nei sistemi economici; nuovi modelli organizzativi per il miglioramento della qualita' del trasferimento tecnologico dal sistema pubblico della ricerca al sistema produttivo; progetto-obiettivo 2c): modelli teorici per la gestione del debito pubblico; metodi di simulazione per la gestione del debito pubblico; progetto-obiettivo 3a): ottimizzazione della configurazione magnetica; realizzazione ed impiego di sistemi attivi e passivi di controllo dell'equilibrio del plasma; realizzazione ed impiego di diagnostiche del plasma; progetto-obiettivo 3b): potenziamento di impianti esistenti in termini di potenza e qualita' dei fasci; realizzazione di componenti avanzati per l'incremento della potenza e della efficienza degli impianti (es. componenti per il pompaggio ottico). 2. Ciascuna proposta deve riguardare uno solo dei risultati attesi dei progetti-obiettivo riportati al precedente comma 1, e deve essere redatta secondo le procedure telematiche. 3. In applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, ed al fine di assicurare la partecipazione di una pluralita' di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione dei relativi apporti, le proposte progettuali devono avere i seguenti requisiti: l'apporto di ciascuna unita' di ricerca coinvolta nella proposta progettuale deve risultare rilevante e coerente con i risultati attesi e comunque non inferiore al 10% del costo totale della proposta, mentre l'apporto complessivo delle strutture di ricerca afferenti ad uno stesso soggetto istituzionale non puo' essere superiore al 60% del costo totale della proposta progettuale stessa; in caso di partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi dovra' essere rispettato quanto previsto al comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, indicando nella proposta l'opzione prescelta tra le due modalita' attuative ivi previste; ogni proposta progettuale deve prevedere, con particolare riguardo alle pari opportunita' di genere, l'inserimento, all'interno delle unita' di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, e' a totale carico del MIUR; la durata del progetto non puo' eccedere i tre anni. |
| Art. 4. Selezione delle proposte 1. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric dell'8 marzo 2001, con particolare riferimento ai seguenti parametri: a) la rilevanza e/o l'originalita' dei risultati attesi e l'innovativita' delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione scientifica e/o dispositivi avanzati; messa in opera di metodologie scientifiche avanzate; contributo all'innovazione della produzione di beni e servizi; sintesi di nuove molecole e/o di materiali artificiali; proposta di nuove tecnologie); b) l'eccellenza scientifica del coordinatore della ricerca e di ciascuna unita' di ricerca; c) le potenzialita' di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali; d) la coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti; e) la partecipazione di piu' attori tra universita', enti pubblici di ricerca, imprese nonche' altri soggetti pubblici e privati; f) le modalita' di integrazione tra le attivita' di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani; g) la capacita' del progetto di favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati. 2. Le graduatoria di merito verranno definite con il seguente punteggio: a) rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi, innovativita' delle metodologie proposte, livello di integrazione degli apporti delle unita' sull'obiettivo di ricerca condiviso - punti max 30; b) eccellenza scientifica del coordinatore e di ciascuna unita' di ricerca - punti max 10; c) capacita' di favorire la la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati - punti max 5; d) potenzialita' di promozione e sviluppo di legami e collaborazioni internazionali - punti max 3; e) coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti - punti max 3; f) grado di coinvolgimento di operatori dell'universita', degli enti pubblici di ricerca, delle imprese nonche' di altri soggetti pubblici e privati - punti max 4; g) modalita' di integrazione tra le attivita' di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani - punti max 5. 3. Saranno giudicati ammissibili al finanziamento, nei limiti di quanto previsto al comma 3 del successivo art. 5, i progetti che avranno totalizzato il punteggio minimo di 45. |
| Art. 5. Procedure per l'istruttoria 1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della commissione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001. La commissione valuta l'ammissibilita' delle proposte progettuali acquisendo il parere di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR. 2. La commissione propone al MIUR la graduatoria delle proposte progettuali da ammettere al finanziamento. 3. Il MIUR adotta la relativa determinazione nei limiti delle disponibilita' finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria. |
| Art. 6. Indicazioni operative 1. Le proposte di cui al presente decreto dovranno essere presentate, entro il termine di cui al precedente art. 3, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate il servizio Internet al seguente indirizzo: firb.miur.it, alla voce «Bandi». 2. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca - Ufficio V - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. 3. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1. 4. Ogni proposta deve indicare il coordinatore scientifico ed il soggetto o soggetti istituzionali destinatari della concessione. 5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto. 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2003
Il capo del dipartimento: D'Addona |
| ----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 23 del S.O. <---- |
|
|
|