Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Avvio del procedimento n. 43/DR/03 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 - direttiva per la telefonia vocale fissa».

Si comunica l'avvio del procedimento n. 43/DR/03 per la stesura di una direttiva specifica per la telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Tale direttiva specifica e' ad integrazione di quanto disposto dalla direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n. 179/03/CSP del 23 luglio 2003.
Ferme restando le competenze attribuite all'autorita' dalle disposizioni vigenti, la direttiva sara' elaborata in conformita' agli articoli 61 (obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale) e 72 (pubblicazione da parte delle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica, a uso degli utenti finali, di informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti) del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).
Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorita' memorie scritte, documenti e pareri sugli argomenti relativi al procedimento.
Ai sensi dell'art. 30, comma 1 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita', approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 259, l'autorita' puo' disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.
La responsabilita' dell'istruttoria e' affidata all'ing. Federico Flaviano, dirigente dell'ufficio operatori e contenuti dell'audiovisivo, editoria e multimedialita' del dipartimento regolamentazione.
La conclusione del procedimento e' prevista entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorita' in partenza e in arrivo.
I termini del procedimento possono essere prorogati con determinazione motivata.
 
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