Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 18 dicembre 2003 |
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», tipologia «passito». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Caluso Carema Canavese», in data 24 ottobre 2003, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» tipologia «passito» annesso al decreto ministeriale 25 giugno 1998, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004. Visto, sulla sopracitata richiesta di deroga, il parere favorevole della regione Piemonte; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale nella riunione del 18 dicembre 2003 sulla sopra citata domanda; Considerato che il mercato dei vini in questione richiede la vinificazione delle uve destinate all'appassimento quando le stesse presentino un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. Viste le particolari condizioni climatiche verificatesi nel 2003 che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla deoga all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» tipologia «passito» annesso al decreto ministeriale 25 giugno 1998, per la sola campagna vitivinicola 2003/2004; Decreta: Articolo unico Per la sola campagna vitivinicola 2003/2004, le uve messe ad appassire per ottenere il vino «"Erbaluce di Caluso" passito» o «"Caluso" passito» possono essere vinificate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 18 dicembre 2003 Il direttore generale: Abate |
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