Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2003
Disposizioni urgenti transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica. (Deliberazione n. 151/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2003;
Premesso che:
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), il Ministro delle attivita' produttive provvede alla sicurezza ed all'economicita' del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso;
con nota in data 11 dicembre 2003, prot. AD/P2003000285 (prot. Autorita' n. 31430 in data 12 dicembre 2003), la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ha comunicato al Ministro delle attivita' produttive ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) l'esigenza irrinunciabile di poter disporre, almeno per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2004, di un servizio di interrompibilita' dei prelievi di energia elettrica assicurato per mezzo di una capacita' interrompibile istantaneamente e per mezzo di un'ulteriore capacita' interrompibile con preavviso pari a 2500 MW; e che tale nota conferma quanto dichiarato dal medesimo Gestore della rete con nota in data 25 settembre 2003 prot. AD/P2003000236 (prot. Autorita' n. 25811 in pari data);
le interruzioni del servizio elettrico verificatesi nei giorni 26 giugno e 28 settembre 2003 indicano l'esigenza di apprestare tempestivamente nuove misure atte a garantirne la sicurezza di funzionamento e l'affidabilita';
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorita' fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso, parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' dei servizi di trasmissione e di dispacciamento;
Visti:
il decreto legislativo n. 79/1999;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);
la relazione finale dell'istruttoria conoscitiva sulle cause, sugli sviluppi e sulle eventuali responsabilita' delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi in estese zone del Paese nel mese di giugno 2003 e su possibili misure urgenti a garanzia degli interessi di utenti e consumatori, approvata dall'Autorita' il 12 novembre 2003;
Considerato che:
con nota in data 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorita' n. 31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attivita' produttive, titolare del potere di definizione di modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290/2003, e dell'art. 35, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilita' per lo stesso sistema del servizio di interrompibilita' che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;
con la nota del Ministro, viene contemplata espressamente la possibilita' che i soggetti assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilita' istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale e' stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilita' sia inquadrato dall'Autorita' nell'ambito «dell'organizzazione dell'attivita' di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacita' produttiva [...] ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n. 290»;
con nota del Sottosegretario di Stato con delega all'energia, in data 11 dicembre 2003, prot. 628 (prot. Autorita' n. 31441 in data 12 dicembre 2003), sono espressi indirizzi integrativi rispetto a quanto comunicato con la soprarichiamata nota del Ministro; e che con la nota del Sottosegretario di Stato vengono forniti parametri affinche' l'Autorita' determini per un periodo minimo di tre anni la valorizzazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso, basandosi rispettivamente, per il servizio di interrompibilita' istantanea, sulla differenza tra i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia e all'estero (con valore di tale differenza compreso tra 20 e 22 Euro/MWh) e, per il servizio con preavviso, sulla differenza tra il prezzo dell'energia elettrico all'ingrosso in ambito nazionale ed il valor medio nell'anno 2003 dei prezzi di assegnazione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 indicato pari a 8 Euro/MWh;
Considerato che:
con deliberazioni 5 dicembre 2001, n. 301/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001, e 21 novembre 2002, e n. 190/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, come successivamente modificata e integrata (di seguito, rispettivamente: deliberazioni n. 301/01 e n. 190/02), l'Autorita' ha assegnato a titolo prioritario, anche per l'anno 2004, quote di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione per un ammontare complessivo di 1200 MW ai soggetti che hanno assunto l'obbligo di prestare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico, fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e disponibili a distacchi di carico in tempo reale in quantita' superiore al citato ammontare complessivo di capacita' di trasporto, attuabili in frazioni di secondo con le modalita' definite dal medesimo Gestore;
nella lettera del Gestore della rete si evidenzia che, ad eccezione di eventuali assegnazioni integrative per circa 40 MW a favore di soggetti che possono prestare il servizio di interrompibilita' istantanea in Sardegna; e che non vi sono esigenze ulteriori rispetto a quelle coperte dai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilita' istantanea, ovvero coperte dalla disponibilita' dei predetti 2500 MW interrompibili con preavviso;
Ritenuto che:
sino alla entrata in operativita' di nuova capacita' di generazione che incrementi significativamente quella attualmente installata, la disponibilita' di un servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso rappresenti una risorsa determinante a garanzia della sicurezza di funzionamento e dell'adeguatezza per la copertura della domanda del sistema elettrico nazionale;
sia necessario ed urgente disporre, sino al consolidamento delle condizioni sopra richiamate il riconoscimento, ai soggetti che attualmente prestano il servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso, di condizioni di remunerazione opzionali rispetto alla riserva;
Delibera:
1. Il servizio di interrompibilita' istantanea ed il servizio di interrompibilita', con preavviso del carico sono remunerati, per il triennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006, attraverso corrispettivi fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dovuti dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nell'ambito dell'apprestamento di una riserva generale di sistema.
2. Ai fini della prestazione del servizio di interrompibilita' istantanea i soggetti assegnatari di capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2001, n. 301/01, e degli articoli 4, comma 4.5, lettera b), e 14 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n. 190/02 possono optare per il regime di remunerazione di cui al successivo punto 3, a condizione che i medesimi rinuncino ai diritti di utilizzo della predetta capacita' di trasporto comunicando i valori della capacita' e dei corrispondenti punti di prelievo alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. prima della prevista pubblicazione da parte del medesimo Gestore dei valori di capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2004.
3. Per il triennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006 al singolo soggetto che abbia optato come definito al pre cedente punto 2, viene riconosciuta una remunerazione pari al prodotto di 21 Euro/MWh per la quantita' di energia elettrica che il medesimo soggetto ha importato nell'anno 2003 a mezzo della capacita' di trasporto interrompibile istantaneamente e per la quale viene espressa rinuncia. Il medesimo soggetto riceve la remunerazione riconosciuta a fronte dell'assunzione di un obbligo di prestazione del servizio di interrompibilita' istantaneo almeno uguale a quello relativo all'anno 2003.
4. Il servizio di interrompibilita' con preavviso e' prestato da soggetti individuati secondo modalita' definite dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sulla base di criteri e di procedure non discriminatori. Detto servizio e' remunerato sulla base di un corrispettivo unitario pari a 8 Euro/MWh applicato alla quota parte degli effettivi consumi di energia elettrica a potenza prelevata costante per tutte le ore dell'anno 2004 resa disponibile per il servizio dal singolo soggetto interessato e selezionata dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., per un valore complessivo che puo' raggiungere i 2500 MW.
5. Per gli anni successivi al 2004, la remunerazione di cui al punto 4 viene definita entro il 30 novembre dell'anno precedente, previa verifica delle esigenze di riserva per il sistema elettrico nazionale al fine di raggiungere il valore previsto di 2500 MW.
6. Con successiva deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vengono determinate le modalita' di copertura degli oneri a carico della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, adottando un criterio di equa ripartizione dei suddetti oneri in ragione dei prelievi di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore con decorrenza dalla data di sua prima pubblicazione.
Milano, 12 dicembre 2003
Il presidente: Ranci
 
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