Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 27 novembre 2003 |
Individuazione dei criteri per la determinazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. (Deliberazione n. 12/03/CIR). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 44 e 50; Vista la delibera n. 290/01/CONS, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001; Vista la delibera n. 344/01/CONS, recante «Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilita' predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001; Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002; Vista la delibera n. 14/02/CIR, recante «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001»; Vista la delibera n. 399/02/CONS, recante «Linee guida per la contabilita' a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili»; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3, dell'8 gennaio 2003; Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002; Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 aprile 2003; Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003; Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003; Sentita in audizione la societa' Telecom Italia il giorno 25 settembre 2003; Sentite in audizione le societa' Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali, Wind Telecomunicazioni il giorno 26 settembre 2003; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue: 1. Il procedimento istruttorio. 1. La quota di surcharge rappresenta una quota addizionale minutaria richiesta da Telecom Italia agli operatori interconnessi per il servizio di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica. 2. Il servizio di telefonia pubblica e' offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il trasporto della chiamata e' effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di telefonia pubblica e' quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone. 3. Relativamente ai mezzi di pagamenti utilizzati per il servizio di telefonia pubblica, giova puntualizzare che le cosiddette schede telefoniche pre-pagate sono emesse esclusivamente da Telecom Italia e sono interscambiabili con le monete come mezzo di pagamento ed ad esse si applicano i prezzi della telefonia pubblica fissati dall'Autorita'. Le cosiddette carte telefoniche sono invece messe in commercio sia da Telecom Italia sia dagli operatori concorrenti e consentono, attraverso una chiamata ad un numero gratuito, di raggiungere il numero chiamato (nazionale o internazionale) con un prezzo minutario determinato dall'operatore emittente la carta. 4. Il finanziamento dei costi del servizio di accesso da telefonia pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva e' applicata sia nei prezzi minutari «generalizzati» offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa societa', sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla telefonia pubblica attraverso il fondo del servizio universale. 5. Nell'offerta di riferimento 2003, Telecom Italia ha proposto un significativo aumento della quota di surcharge da 5,22 Eurocent/minuto a 7,13 Eurocent/minuto, pari a circa il 36%. L'Autorita', alla luce del rilevante aumento richiesto da Telecom Italia per il 2003, ha disposto, all'art. 4, comma 1, della delibera 11/03/CIR, concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento per l'anno 2003, lo svolgimento di uno specifico procedimento finalizzato alla definizione di specifici criteri per la determinazione del valore della quota di surcharge applicati da Telecom Italia. Tale procedimento e' stato avviato in data 16 settembre 2003. 6. Lo scopo del procedimento e' stato quindi quello di definire la metodologia economico-contabile per la determinazione della quota di surcharge per il servizio di accesso alla telefonia pubblica. 7. Nel corso della fase istruttoria, sono stati convocati in audizione Telecom Italia e gli operatori interconnessi ai quali e' direttamente applicata la quota di surcharge, che, nel corso del procedimento relativo all'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003, avevano presentato osservazioni sull'aumento della quota di surcharge. Telecom Italia e' stata sentita in data 25 settembre 2003, mentre in data 26 settembre 2003 sono stati sentiti in audizione gli operatori Albacom, Edisontel, Fastweb, Plug-it, Tele2, Tiscali e Wind Telecomunicazioni. L'Autorita' nel corso delle audizioni ha sollecitato l'invio di memorie scritte. Sono state ricevute memorie, oltre che da Telecom Italia, Albacom, Edisontel/Plug it, Tele2, Tiscali e Wind, anche dalle societa' Welcome Italia e Trans World Communication Italia. 8. L'Autorita' ha quindi acquisito, nel corso della fase istruttoria, informazioni in merito alla metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata da Telecom Italia per determinare il valore per il 2003. L'Autorita' ha anche richiesto da Telecom Italia ulteriori informazioni sulla metodologia ed i dati contabili. Relativamente ai dati contabili, Telecom Italia ha fatto riferimento ai dati gia' forniti nell'ambito del procedimento concernente l'approvazione dell'Offerta di riferimento 2003, che sono stati integrati da ulteriori comunicazioni, nonche' ai dati sulla telefonia pubblica contenuti nella propria relazione all'Autorita' sul calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. 9. Considerati i possibili effetti, ancorche' indiretti, fra quote di surcharge e contributo al fondo del servizio universale, l'Autorita' ha anche convocato in audizione i soggetti (Telecom Italia Mobile - TIM -, Vodafone Omnitel e Wind) che, relativamente all'anno 2001, sono stati chiamati a contribuire al fondo. L'operatore Vodafone Omnitel convocato con lettera del 22 settembre 2003, prot. n. 4061/03/NA, non ha pero' ritenuto di intervenire nel procedimento mentre l'operatore TIM, convocato con la medesima lettera, ha inviato una memoria scritta. 2. Le posizioni degli operatori. 10. Telecom Italia ha fornito informazioni in merito all'applicazione della quota di surcharge ed alla metodologia di calcolo utilizzata per la fissazione di tale quota nell'Offerta di riferimento dell'anno 2003. Telecom Italia ha dichiarato che la quota di surcharge e' finalizzata al recupero dei costi del servizio di accesso alla telefonia pubblica, che includono i costi relativi agli elementi della rete di distribuzione compresi tra la cartolina di centrale SGU (Stadio di Gruppo Urbano) e la cosiddetta borchia d'utente, nonche' i costi afferenti gli apparati e le postazioni telefoniche pubbliche. L'applicazione di tale quota e' giustificata, secondo Telecom Italia, dal fatto che il servizio di accesso da postazioni telefoniche pubbliche non e' finanziato da alcun canone contrariamente a quanto avviene per il servizio di accesso da telefonia privata (residenziale o affari). Pertanto i costi del servizio di accesso da telefonia pubblica sono finanziati con un incremento del costo minutario. 11. Relativamente alla metodologia di calcolo della quota di surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che le relative condizioni economiche minutarie sono determinate dividendo i costi (rete di accesso, apparati e postazioni) di tutte le PTP (Postazioni Telefoniche Pubbliche) installate sul territorio nazionale per il volume di traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Secondo Telecom Italia, e' necessario considerare tutte le postazioni in quanto i clienti di tali altri operatori hanno accesso anche alle PTP soggette agli obblighi di servizio universale e per le quali la stessa Telecom Italia dichiara un costo netto. 12. Telecom Italia ha, inoltre, dichiarato che la riduzione, verificatasi nel corso degli ultimi anni, del traffico originato dalla telefonia pubblica e' alla base dell'incremento di surcharge proposto da Telecom Italia. 13. Telecom Italia ha, infine, fatto presente che le variazioni della quota di surcharge sono trasferite alle proprie offerte alla clientela finale con un ritardo temporale di circa 60 giorni, necessario sia alla distribuzione commerciale delle proprie carte telefoniche pre-pagate sia all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione. 14. Nel corso del procedimento alcuni operatori interconnessi hanno sollevato una questione preliminare riguardante la coerenza dell'applicazione della quota di surcharge in relazione alla normativa nazionale e comunitaria concernente gli obblighi di servizio universale. In particolare, secondo gli operatori, la determinazione dell'orientamento al costo del servizio di accesso alla telefonia pubblica, sulla base dell'attuale parco di postazioni telefoniche pubbliche, sarebbe in contrasto con il finanziamento che Telecom Italia percepisce dagli operatori contribuenti al fondo per il costo netto della telefonia pubblica. Gli operatori ritengono, altresi', che, essendo la telefonia pubblica in perdita strutturale, come dimostrato dalla contabilita' regolatoria, gli eventuali incrementi di costi minutari della telefonia pubblica dovrebbero essere finanziati unicamente attraverso il meccanismo di contribuzione al fondo del servizio universale e non attraverso l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta per le chiamate originate da telefonia pubblica. 15. In merito alla relazione tra la quota di surcharge ed il costo netto del servizio universale, un operatore, nel sottolineare la necessita' di chiarire tale relazione, ritiene che qualora Telecom Italia non potesse recuperare tutti gli oneri legati alla messa a disposizione del servizio attraverso la quota di surcharge, gli stessi oneri andrebbero ad incrementare il costo netto del servizio universale. L'operatore osserva che tale costo e' ripartito tra un numero ristretto di operatori che, peraltro, potrebbero non essere presenti nel mercato interessato dalla quota di surcharge. 16. Gli operatori interconnessi hanno inoltre segnalato quanto segue: a) l'applicazione della quota di surcharge puo' comportare effetti distorsivi sul segmento di mercato costituito dalle chiamate originate da telefonia pubblica in quanto l'incremento del prezzo dei servizi di raccolta da telefonia pubblica riduce i volumi di traffico innescando un evidente circolo vizioso che comporta un successivo incremento dei costi unitari di surcharge; b) l'eventuale quota di surcharge dovrebbe essere assoggettata ad un meccanismo di controllo di lungo periodo di tipo network cap al fine di garantire da un lato la prevedibilita' nel breve-medio periodo, nell'Offerta di riferimento, delle condizioni economiche della surcharge, e dall'altro il perseguimento di obiettivi di efficienza da parte di Telecom Italia; c) risulta necessario assicurare la trasparenza relativa ai transfer charge interni di Telecom Italia tra aggregato regolatorio Commerciale ed aggregato regolatorio Accesso per il servizio di accesso alla telefonia pubblica, al fine di garantire parita' di trattamento; d) dalla valutazione dei prezzi applicati da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche pre-pagate, la quota di surcharge applicata internamente risulterebbe inferiore a quella richiesta agli operatori interconnessi. Inoltre la valorizzazione della quota applicata internamente da Telecom Italia dovrebbe essere effettuata decurtando, dal valore facciale delle carte, gli importi dell'lVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche pre-pagate, sempre al fine di garantire parita' di trattamento; e) le variazioni del prezzo comprensivo della quota di surcharge per i servizi di raccolta da telefonia pubblica richiedono tempi di adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione e tempi di adeguamento della distribuzione commerciale compresi tra 40 e 90 giorni. 3. Le valutazioni dell'Autorita'. 3.1. La determinazione della quota di surcharge. 17. La metodologia di calcolo della quota di surcharge utilizzata da Telecom Italia include tutte le postazioni telefoniche pubbliche ivi incluse quelle soggette agli obblighi di servizio universale, di cui alla delibera n. 290/01/CONS. Tale metodologia ha quindi come effetto l'integrale recupero dei costi legati alla surcharge attraverso l'applicazione di un prezzo di interconnessione. 18. L'Autorita' ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom Italia, operatore soggetto agli obblighi di fornitura del servizio universale in relazione alla telefonia pubblica, non consideri in maniera opportuna i meccanismi attraverso i quali i maggiori oneri derivanti da tali obblighi vengono recuperati. A tale riguardo occorre ricordare che l'art. 3, comma 4, dell'allegato 11, del decreto legislativo, n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che: «il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente mediante la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo». Pertanto, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, valutati nel costo netto dichiarato da Telecom Italia, devono essere finanziati esclusivamente mediante la contribuzione al fondo e non attraverso l'applicazione di quote supplementari ai prezzi di interconnessione. 19. Qualora la quota di surcharge fosse invece posta pari a 0 (rectius non applicata), si ridurrebbero, a parita' di volumi e di prezzi wholesale, i ricavi provenienti dal traffico. Tale riduzione provocherebbe pertanto un incremento del costo netto per le postazioni di telefonia pubblica ricadenti sotto gli obblighi di servizio universale. Inoltre e relativamente agli apparati non a servizio universale, che costituiscono all'incirca il 50% del totale delle postazioni (240.000), Telecom Italia non potrebbe recuperare interamente i costi del servizio di accesso, in quanto i ricavi da traffico compenserebbero i soli costi del trasporto delle chiamate. Occorre inoltre rilevare che in tale ipotesi, gli operatori interconnessi che dovessero utilizzare il servizio di raccolta da telefonia pubblica non verrebbero a sostenere costi loro pertinenti e relativi all'utilizzo degli apparati e della rete di accesso. In tale ipotesi verrebbe quindi violato il principio di causalita', che prevede l'attribuzione ed il recupero dei costi in coerenza con la causa che ha generato i costi medesimi. 20. Per le motivazioni di cui al precedente punto 18, non appare, d'altronde corretto recuperare, attraverso la quota di surcharge, tutti i costi legati alla telefonia pubblica. Infatti, nel caso delle postazioni di telefonia pubblica, la disciplina del servizio universale, con particolare riferimento alla delibera n. 290/01/CONS, impone a Telecom Italia l'installazione di un numero minimo di postazioni, a copertura dell'intero territorio nazionale ed in specifici luoghi, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze dei clienti. Tali obblighi di installazione delle postazioni comportano, per Telecom Italia, un'inefficienza allocativa, in quanto tali postazioni non sarebbero mantenute (nel tempo ovvero in un dato luogo) dall'operatore in assenza di obblighi di servizio universale. La metodologia proposta da Telecom Italia, oltre a profilare l'eventualita' dell'esclusione dall'ambito del servizio universale di costi derivanti dai relativi obblighi, non risulta pienamente rappresentativa del costo efficiente, includendo, infatti, nella valutazione degli stessi costi, anche il sottoinsieme delle postazioni a servizio universale i cui maggiori oneri strutturali dovrebbero essere compensati dal meccanismo di contribuzione al fondo. L'Autorita' ritiene quindi necessario stabilire, una metodologia di calcolo della quota di surcharge che preveda l'esclusione delle postazioni telefoniche pubbliche a servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. Tale criterio consente, da una parte, di fissare una quota di surcharge orientata ai costi efficienti del servizio e, dall'altra, di realizzare un bilanciamento tra la necessita' del recupero dei costi con i meccanismi propri dell'interconnessione e la minimizzazione dell'onere di contribuzione ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale. 21. A tale proposito, risulta utile suddividere la totalita' delle postazioni telefoniche pubbliche di Telecom Italia in tre categorie: a) le PTP non soggette ad obblighi di servizio universale, che Telecom Italia ha installato sul territorio nazionale in base a proprie scelte commerciali e di mercato; b) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto; c) le PTP soggette agli obblighi di servizio universale, identificate ai sensi della delibera n. 290/01/CONS, per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto. 22. L'esclusione, dalla metodologia di calcolo della quota di surcharge, delle postazioni di cui al sub-c del punto precedente costituisce quindi lo strumento per assicurare che la valorizzazione della quota stessa rappresenti i costi efficienti di accesso dalle rimanenti postazioni. Attraverso la modifica alla metodologia secondo quanto sopra indicato, il ristoro dei costi di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche avviene, per le differenti categorie di postazioni di cui al precedente punto 21, con le modalita' di seguito indicate: a) per le postazioni installate da Telecom Italia per le quali non sussiste un obbligo di servizio universale (sub-a del punto 21) e per quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali non viene dichiarato un costo netto (sub-b del punto 21) sono recuperati con la quota di surcharge relativa alle chiamate originate sia dai clienti di Telecom Italia sia dai clienti degli operatori interconnessi; b) i costi di accesso dalle postazioni soggette agli obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia dichiara un costo netto sono recuperati in parte con la quota di surcharge e, relativamente ai maggiori oneri derivanti dal servizio universale, con il fondo del servizio universale. 3.2. Criteri per la determinazione della quota di surcharge. 23. Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene che la quota di surcharge deve essere calcolata escludendo, dal totale delle PTP installate il sottoinsieme (sub-c del precedente punto 21) delle PTP per le quali viene dichiarato un costo netto di servizio universale. Ai fini della valorizzazione dei cespiti impiegati per l'offerta del servizio di accesso della telefonia pubblica, si dovranno utilizzare metodologie di costo coerenti e conformi al quadro regolamentare vigente. 24. Telecom Italia tratta, da un punto di vista contabile, le postazioni telefoniche pubbliche come un cespite facente parte dello stato patrimoniale dell'aggregato regolatorio Commerciale, applicando il tasso di remunerazione del capitale impiegato utilizzato per la rete di trasporto e di accesso. L'Autorita' condividendo tale impostazione ritiene che, a prescindere dall'allocazione contabile dei cespiti nei vari aggregati regolatori, Telecom Italia debba garantire l'orientamento al costo per tutti i servizi di accesso e di interconnessione sui quali vigono obblighi di natura regolamentare, applicando il tasso di remunerazione massima del capitale impiegato vigente e attualmente fissato dalla delibera n. 344/01/CONS; 25. Le informazioni contabili fornite da Telecom Italia nel corso del procedimento hanno evidenziato la presenza della voce di costo afferente i «distributori di schede telefoniche pre-pagate e di monete» anche se e' risultata non disponibile la relativa valorizzazione di dettaglio. Ai fini della tutela della parita' di trattamento e della neutralita' competitiva tra divisione commerciale di Telecom Italia e operatori interconnessi, l'Autorita' ritiene che tutte le categorie di costi concernenti la commercializzazione, la distribuzione e la comunicazione verso i clienti/consumatori di servizi relativi alla telefonia pubblica non debbano essere allocati nei servizi all'ingrosso di interconnessione e di accesso. In particolare, l'Autorita' ritiene che i suddetti costi di commercializzazione, di distribuzione e di comunicazione siano di competenza dell'aggregato regolatorio Commerciale e che, pertanto, non debbano essere tenute in conto nella determinazione delle condizioni economiche della quota di surcharge. 26. In merito alla determinazione del valore minutario della quota di surcharge, Telecom Italia ha dichiarato che il volume totale di traffico utilizzato include il traffico verso numerazioni geografiche ed il traffico fisso-mobile delle chiamate originate dai clienti di Telecom Italia ed il traffico (verso numerazioni geografiche e non geografiche) originato dai clienti degli operatori interconnessi. Risulta pertanto escluso il traffico verso numerazioni non geografiche originato dai clienti finali di Telecom Italia. L'Autorita' non ritiene giustificata tale esclusione, tenuto conto che la quota di surcharge si applica a tutte le tipologie di traffico. Pertanto la quota minutaria di surcharge deve essere calcolata sulla base della totalita' del traffico originato (verso numerazioni geografiche e non geografiche) sia dai clienti finali di Telecom Italia sia da quelli dei restanti operatori, dalle PTP per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. 27. In merito alla richiesta di introduzione della surcharge nel sistema di programmazione pluriennale dei prezzi dei servizi di interconnessione (network cap) introdotto dalla delibera n. 3/03/CIR, l'Autorita' ritiene che la valutazione di tale richiesta potra' avvenire, successivamente alla prima applicazione, a valersi nell'Offerta di riferimento 2004, dei criteri di calcolo introdotti dal presente provvedimento, nell'ambito della revisione del network cap, di cui all'art. 7, comma 1, della succitata delibera. 3.4. La parita' di trattamento nell'applicazione della quota di surcharge. 28. Gli operatori interconnessi e Telecom Italia hanno segnalato che le modifiche apportate alla quota di surcharge richiedono un ritardo temporale per essere applicate nelle offerte retail, necessario all'adeguamento della rete di commercializzazione nonche' all'adeguamento delle piattaforme software per la tariffazione. 29. Telecom Italia e' un operatore verticalmente integrato la cui divisione commerciale e' potenzialmente in grado di recepire piu' velocemente rispetto ai concorrenti le modifiche dei prezzi dei servizi di interconnessione nei mercati a monte. 30. Ai fini della tutela del principio di non discriminazione tra operatori interconnessi e divisione commerciale di Telecom Italia, l'Autorita' ritiene opportuno che la valorizzazione della quota di surcharge applicata da Telecom Italia alle proprie carte telefoniche pre-pagate sia effettuata tenendo opportunamente conto, nel valore «facciale» delle carte emesse da Telecom Italia, dell'importo dell'IVA e dei costi relativi alla distribuzione delle carte telefoniche. Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) quota di surcharge, il prezzo supplementare minutario praticato da Telecom Italia, ai servizi di interconnessione per la raccolta delle chiamate originate da telefonia pubblica, per finanziare i costi concernenti il servizio di accesso alla rete di distribuzione in rame da postazioni telefoniche pubbliche; b) postazioni telefoniche pubbliche soggette agli obblighi di servizio universale, le postazioni telefoniche pubbliche identificate dalla delibera n. 290/01/CONS; |
| Art. 2. Criteri per la determinazione della quota di surcharge 1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di surcharge minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo. 2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di surcharge sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3. 3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonche' ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate. 4. Ai fini del calcolo della quota di surcharge minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento e' costituito dalla totalita' delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche. 5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001. 6. La quota minutaria di surcharge e' determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4. |
| Art. 3. Disposizioni finali 1. Telecom Italia aggiorna le condizioni economiche dell'offerta di riferimento e le nuove condizioni economiche della quota di surcharge, di cui all'art. 2, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 2. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorita', i dati necessari alla verifica della coerenza delle proprie offerte finali con la quota di surcharge di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di non discriminazione. La presente delibera e' notificata alla societa' Telecom Italia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 27 novembre 2003 Il presidente: Cheli |
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