Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 dicembre 2003
Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera g), che prevede l'istituzione presso la Finest S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate e comunque per un importo non superiore a Euro 516.456,00;
Vista la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 31 ottobre 2002, n. 378 di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di competenza del Ministero, che ha attribuito alla Finest S.p.a., per le finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), la somma complessiva di Euro 5.083.980,00 di cui Euro 2.541.990,00 in conto residui 2001 ed Euro 2.541.990,00 in conto competenza 2002;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 giugno 2003, in base al quale la somma di Euro 1.345.920,00, gia' assegnata con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera b) agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della legge n. 84/2001, e' assegnata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per un importo corrispondente, la somma gia' assegnata per tali finalita' dal citato decreto ministeriale n. 378/2002;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero» e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e successive modificazioni;
Considerato che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) ha natura di fondo rotativo, perche' e' costituito dallo stanziamento iniziale di Euro 6.429.900,00 ed e' successivamente alimentato dai proventi derivanti dalla gestione e dall'impiego della liquidita' e dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni;
Considerato che l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle attivita' produttive per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Considerato, infine, che:
l'art. 5, comma 2, lettera g), della legge n. 84/2001 prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle societa' o imprese partecipate;
ai sensi della legge n. 19/1991 la Finest S.p.a. puo' acquisire fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attivita' della Finest S.p.a. dalla delibera del C.I.P.E. adottata il 15 luglio 2003;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le due leggi predette, al fine di contenere la partecipazione pubblica complessiva entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003, con cui e' stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua composizione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive, on.le Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001; a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intendono per:
legge: la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica»;
fondo: il fondo rotativo di cui all'art. 2 del presente decreto, istituito ai sensi e per le finalita' dell'art. 5, comma 2, lettera g) della legge n. 84/2001, tenuto conto dell'art. 46 della legge n. 273/2002, al quale sono imputate le disponibilita' complessive pari a Euro 6.429.900,00, trasferite alla Finest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita' qui stabilite;
societa' destinatarie e investimento: le piccole e medie imprese italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme CE in vigore, che acquisiscono, anche in associazione con altre imprese nazionali, quote di capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica (investimento);
Paesi dell'area balcanica: i Paesi individuati con la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro);
intervento: acquisizione da parte della Finest S.p.a., a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del presente decreto ed in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, di quote di capitale di rischio, aggiuntive all'intervento Finest S.p.a. in societa' o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica, per un importo non superiore a Euro 516.456,00 a carico del fondo, per ogni singola operazione;
intervento Finest S.p.a.: acquisizione da parte della Finest S.p.a., in nome e per conto proprio ed ai sensi della legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di partecipazioni in societa' o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica;
comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto ministeriale indicato nelle premesse;
ministero: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le Politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Finest S.p.a., istituita dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
Art. 2.
Fondo rotativo
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero delle attivita' produttive, il fondo rotativo per l'acquisizione da parte della Finest S.p.a., in nome e per conto del Ministero delle attivita' produttive, di quote di capitale di rischio in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.
2. Il fondo e' trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto all'intervento della Finest S.p.a. in nome e per conto proprio ai sensi della legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non superiore a Euro 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge e secondo la disciplina del presente decreto.
3. La dotazione del fondo e' costituita:
a) dalle disponibilita' pari ad Euro 6.429.900,00;
b) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidita' del fondo;
c) dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni nel capitale di rischio, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
d) dalle somme individuate a seguito e per effetto di ulteriori interventi normativi.
 
Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione
1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Finest S.p.a.
2. L'intervento, sommato a quello della Finest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle della Finest S.p.a.
 
Art. 4.
Richieste di intervento
1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Finest S.p.a. che le istruisce e devono contenere la dichiarazione di conoscenza delle disposizioni relative al funzionamento del fondo.
2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della Finest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa e' stata gia' adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 
Art. 5.
Comitato di indirizzo e di rendicontazione
1. Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la sua composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e' l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilita' del fondo relativo.
 
Art. 6.
Modalita' di acquisizione e cessione delle partecipazioni
1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento del fondo, che devono essere cedute entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali previsti per le cessioni delle partecipazioni acquisite ai sensi della legge n. 19/1991;
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento del fondo non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto;
3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare, strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento della Finest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 
Art. 7.
Controlli
1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e/o da parte del soggetto gestore.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Finest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.
3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli di cui al presente articolo e' a carico del fondo rotativo.
 
Art. 8.
Ulteriori competenze del soggetto gestore
1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici, effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.
2. Predispone, inoltre, il rendiconto annuale del fondo, di cui tiene la contabilita'.
 
Art. 9.
Convenzione Ministero attivita' produttive - Finest
1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore saranno regolati da apposita convenzione.
2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.
 
Art. 10.
Decorrenza
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2003
Il Vice Ministro: Urso
 
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