IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale e' stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale e' stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel terittorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interesate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; Considerato che le gli interventi straordinari predisposti dal sindaco del comune di Lipari e dal capo del Dipartimento della protezione civile, nominati commissari delegati ai sensi delle ordinanze di protezione civile, e finalizzati a fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa; Ritenuto, altresi' necessario proseguire le attivita' di monitoraggio dei fenomeni, al fine di continuare nelle attivita' di tutela della pubblica e privata incolumita' nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonche' provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate; Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza; Acquisita l'intesa della Regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |