Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3331). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282 e dall'ordinanza del 30 aprile 2003, n. 3285; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area, Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio della citta' di Messina in relazione all'attraversamento da parte dei mezzi pesanti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Catania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita'; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita»; Viste le note n. 500 del 14 ottobre 2003 e n. 681 del 5 dicembre 2003, del sindaco del comune di Catania - commissario delegato per fronteggiare l'emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Catania nel settore del traffico e della mobilita»; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Per il conseguimento urgente degli obiettivi di cui alla ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, al fine di assicurare la tempestiva, temporanea dislocazione in condizioni di massima sicurezza dei centri di cui all'art. 1 della stessa ordinanza n. 3283, nell'area dell'Acqua Acetosa, localita' Cecchignola, il commissario delegato- comandante provinciale dei carabinieri gen. Umberto Pinotti opera nell'esercizio dei poteri di cui al citato art. 1, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 9 della medesima ordinanza ed all'art. 11 della ordinanza 3315 del 2 ottobre 2003 integrate con le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, comunque assicurando un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, anche mediante verifiche ed accertamenti da parte delle competenti strutture sanitarie. 2. Le deroghe di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003 e all'art. 11 della ordinanza 3315 del 2 ottobre 2003, sono integrate dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni art. 21, comma 1 e comma 5, lettera l), nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo comma 7; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, articoli 27, 28 e 33, e norme strettamente connesse; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 9; decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, art. 6, commi 1 e 2, allegato I lettere d) ed e); decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, art. 1. |
| Art. 2. 1. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, le parole: «di euro 30.000 per il personale delle Forze armate,» sono sostituite con le parole: «di euro 306.960 per il personale delle Forze armate». |
| Art. 3. 1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, citato in premessa ed alla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale, il direttore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», sentito il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, e' autorizzato, in relazione al contesto di somma urgenza, a porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attivita' finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture del medesimo istituto, anche in deroga agli articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche. |
| Art. 4. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose emergenze di cui in premessa e in atto su tutto il territorio nazionale, i termini di cui all'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, e all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2003 n. 3265, sono prorogati fino al 31 dicembre 2004, con oneri a carico del Fondo della protezione civile. |
| Art. 5. 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, il commissario delegato opera anche specificamente in deroga agli articoli 34, 34-bis e 35, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche, prescindendo, ove necessario, dalle procedure relative alla mobilita'. 2. Nell'ambito delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, deve ritenersi ricompresa l'istituzione di un servizio di autobus navetta con il centro cittadino, utilizzando mezzi dell'Azienda municipale trasporti. 3. Il riferimento ai fondi ex Gescal di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, n. 3259, deve essere interpretato nel senso di fondi ex art. 11, della legge n. 179 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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