Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 dicembre 2003 |
Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate. come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica; Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese; Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite speciali permanenti; Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999; Visto art. 1, comma 2 e art. 3 del decreto 30 dicembre 1999 che, giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori gia' operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad assicurare, pena la revoca della concessione stessa; Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dai decreto direttoriale 30 dicembre 1999, all'argamento della rete raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi 25.000 punti di raccolta; Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto; Considerato che il predetto allargamento di rete e' stato attuato dalla concessionaria; Tenuto inoltre conto che, a motivo delle esclusioni, da parte dei competenti ispettorati compartimentali, o di rinuncia, da parte dei titolari stessi, alle graduatorie 1998 e 1999, numero delle ricevitorie complessivamente operative risulta pari a circa 31.500 punti di raccolta; Attesa la necessita' di procedere al completamento dell'allargamento della rete di raccolta nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei limiti fissati nella concessione in essere, con particolare riguardo alle ricevitorie complessive da attivare, stabilite in numero di 35.000 assicurando una efficiente estensione dei punti di raccolta del gioco del lotto al fine di garantire la presenza su tutto il territorio nazionale; Ritenuto, inoltre, che per evitare situazioni di concentrazioni nella raccolta del gioco non sono applicabili, nei comuni in cui risultano operanti fino a due ricevitorie, i limiti reddituali previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto 30 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1. Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosi' come modificato dall'art. 19 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono attribuite le relative concessioni a tutti i soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, i quali ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno. |
| Art. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato invia alla societa' concessionaria le graduatorie delle domande di cui al precedente art. 1. La societa' concessionaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette graduatorie predispone il piano annuale di attivazione delle nuove ricevitorie, prendendo a riferimento, oltre a tali graduatorie, anche quelle relative agli anni precedenti contenenti domande che non sono state oggetto di attribuzione di concessione in quanto non rientranti, in occasione della predisposizione dei piani di attivazione degli anni precedenti, nei criteri di assegnazione contenuti nel successivo art. 3. Il piano di cui al precedente comma 1 deve essere approvato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato entro trenta giorni dalla presentazione, ovvero, decorso tale termine lo stesso si intendera' tacitamente approvate. L'elaborazione delle graduatorie relative al primo anno di applicazione delle delle disposizioni contenute nel presente decreto, dovra' essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, prendendo in considerazione le domande presentate negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 da titolari di tabaccheria; L'attivazione delle ricevitorie interessate dovra' essere completata entro tre mesi dalla comunicazione alla societa' concessionaria dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di concessione da parte degli ispettorati territorialmente competenti e, comunque, non oltre trenta giorni dall'attivazione del collegamento da parte del gestore della rete di telecomunicazioni. |
| Art. 3. L'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 e' effettuata istituendo prioritariamente nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti. In tali comuni verranno assegnate due ricevitorie. Nei comuni in cui siano attivi due o piu' punti di raccolta, il rilascio della concessione viene effettuata solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a Euro 258.228,45. In tali comuni il numero di ricevitorie da attribuire sara' pari a Rn = (la: 258.228,45) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unita' superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, la l'incasso complessivo dell'anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente. In presenza di domande nei comuni con una sola ricevitoria attiva, anche nel caso di incasso annuo medio inferiore a euro 258.228,45, verra' comunque assegnata una seconda ricevitoria. In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di ciascun comune e' superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita' nell'ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione. |
| Art. 4. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto direttoriale 30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2005, gli ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28. Le revoche saranno disposte solo nel caso in cui le ricevitorie operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie, ovvero vi siano nel comune stesso domande valide per nuove istituzioni allo scopo di assicurare il numero di ricevitorie previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove concessioni attribuite successivamente all'entrata in vigore del sopra citato decreto direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta. |
| Art. 5. A partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004. Nel caso in cui il numero di tali domande sia superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita', a livello nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di coadiuzione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2003 Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003 Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 131 |
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