Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2004 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
DECRETO RETTORALE 18 dicembre 2003 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta; Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 17 novembre 2003 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 10 dicembre 2003, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita'; Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto; Quant'altro visto e considerato;
Decreta:
Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna: Art. 1. All'art. 38 (Consiglio studentesco), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso e' composto da 35 rappresentanti, dei quali: 9 eletti in un collegio unico di Ateneo con candidature individuali; 2 studenti eletti nel consiglio dell'azienda per il diritto allo studio. 24 eletti con candidature ufficiali, presentate mediante liste fra loro concorrenti, in cinque circoscrizioni di Ateneo corrispondenti ad aggregazioni omogenee delle facolta' nelle seguenti aree didattiche: a) scientifica-tecnologica; b) dell'ingegneria e dell'architettura; c) sanitaria; d) umanistica; e) giuridica e politico-economica. La ripartizione delle facolta' fra le aree didattiche, la ripartizione degli eleggibili fra le circoscrizioni in proporzione al numero degli studenti iscritti alle facolta' afferenti alle stesse e le modalita' di svolgimento dell'elezione sono definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il regolamento assicura che del consiglio studentesco faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata. Qualora gli studenti eletti non rappresentassero la totalita' delle facolta' presenti in Ateneo, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle facolta' non rappresentate potranno designare al proprio interno un delegato in consiglio studentesco, il quale partecipa alle sedute senza diritto di voto ma con la possibilita' di proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, secondo modalita' definite dal regolamento di funzionamento del consiglio stesso. 2. Il consiglio studentesco designa, all'interno dei propri componenti eletti direttamente nel collegio unico d'Ateneo e nelle cinque circoscrizioni d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione. I citati rappresentanti durano in carica quanto il consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sono fra loro incompatibili.». |
| Art. 2. All'art. 36 (senato accademico), il comma 1, lettera e) e' sostituito dal seguente: «cinque rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco secondo le modalita' di cui all'art. 38, comma 2, di cui uno puo' essere il presidente del consiglio stesso.». |
| Art. 3. All'art. 37 (consiglio di amministrazione), il comma 6, lettera h) e' sostituito dal seguente «quattro rappresentanti degli studenti designati dal consiglio studentesco secondo le modalita' di cui all'art. 38, comma 2;». Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bologna, 18 dicembre 2003 Il rettore: Calzolari |
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