Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 31 ottobre 2003, n. 361 |
Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni; Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonche' l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85; Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento e' risolutiva delle eventuali connessioni tra le attivita' di controllo; Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole con le attribuzioni gia' svolte dalle Camere di commercio; Considerata la necessita' di dettare disposizioni nazionali in materia; Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle Autorita' competenti per: 1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica; 2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo; 3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda); 4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate; b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, (S.O.). - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.). - Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lett. b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articolo 1, comma 2, e 3, comma 1, lett. a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.». - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: «Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti; b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i Paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della societa' dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.». - Il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.), e' il seguente: «2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.». - Il testo del regolamento (CEE) n. 3821, del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo «all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1985, n. L 370. - Il testo del regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea del 9 ottobre 1998, n. L 274. - Il testo del regolamento (CEE) n. 1360 della Commissione, del 13 giugno 2002, entrato in vigore il 25 agosto 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 5 agosto 2002, n. L 207. - Il testo della legge 13 novembre 1978, n. 727, recante «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116), e' il seguente; «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale. 2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.». - Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116), e' il seguente: «Art. 50 (Accertamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. - 3. Commi abrogati dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.». - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, (S.O.), (nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116), e' il seguente: «Art. 4 (Indirizzo e coordinamento). - Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione). - Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, recante: «lndividuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio», e' il seguente: «2. Le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che all'art. 11, ha statuito, nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della regione dei compiti della camera di commercio.». - Il testo del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonche' il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2001, n. 86. - Il testo del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2001, n. 94. - Il testo della legge della regione Valle d'Aosta del 20 maggio 2002, n. 7, concernente il «Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta», e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta dell'11 giugno 2002, n. 25.
Nota all'art. 1: - Per il testo del regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 2.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per: a) «apparecchio di controllo»: insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti; b) «unita' elettronica di bordo»: l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; c) «carta tachigrafica»: una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo; d) «omologazione»: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98; e) «montaggio»: l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale; f) «riparazione»: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unita' elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso; g) «regolamento»: il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998; h) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.
Nota all'art. 2: - Per il testo del Regolamento (CEE) n. 2135 del Consiglio, del 24 settembre 1998, entrato in vigore il 10 ottobre 1998, che modifica il regolamento CEE n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 3.
Autorita' competenti
1. L'autorita' per il rilascio dell'omologazione e' il Ministero. 2. L'autorita' per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo e' il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni. 3. Le autorita' per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni. 4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera b), del Regolamento. 5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, e' formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. 6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento, nonche' la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento. 7. Le modalita' e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero. 8. Le modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 12, comma 3, del regolamento del Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1985, n. L 370, e' il seguente: «3. Le autorita' competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione la lista dei montatori e delle officine autorizzati, delle carte loro rilasciate, e le comunicano copia dei marchi e delle informazioni necessari relativi ai dati elettronici di sicurezza utilizzati.».
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| Art. 4.
Poteri di accertamento
1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni e' affidato il compito di accertare: a) la conformita' degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati; b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione; c) la regolarita' delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo. |
| Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformita' dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate. 2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 e' comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 ottobre 2003
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro dell'interno Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 270
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse. - I testi dell'art. 12 e degli allegati I e II, del regolamento del Consiglio n. 3821/85 (CEE) del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 31 dicembre 1985, n. L 370.
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