Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2003, n. 345 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nonche' al decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 434. 1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' sostituito dal seguente: «2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla Provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.». 2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresi', disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia puo' indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della medesima legge.»; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di trasferimento del personale di cui all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' citato nella nota al titolo. - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1996. - Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: «In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 9. - 1. La provincia adotta le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico. I relativi progetti sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione come previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da rappresentanti della provincia appartenenti al gruppo linguistico interessato. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. La provincia adotta le modifiche di cui al comma 1 con propria legge ovvero sulla base di quanto disposto con propria legge. Ove le predette modifiche non riguardino disposizioni recate da normative statali aventi forza di legge, le stesse sono adottate dalla provincia con proprio provvedimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 3. La provincia individua, sentito il sovrintendente o l'intendente competente per ciascun gruppo linguistico, sulla base delle ricerche di settore, i percorsi didattici piu' idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto. 4. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al comma 1, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.». - L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' citato nelle note all'art. 3.
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| Art. 2. Disposizione transitoria 1. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano le funzioni di sovrintendente scolastico o di intendente scolastico conservano tali funzioni per un periodo di cinque anni. 2. Il periodo quinquennale di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. Abrogazioni 1. Gli articoli 12, commi 11 e 12, secondo e terzo periodo, 27 e 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 16 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come sostituito dagli articoli 1 e 3 del presente decreto, e' il seguente: «Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce appositi ruoli del personale di cui all'art. 1, comma 2, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita' ladine e ne determina la consistenza organica. 2. Per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e secondaria in lingua italiana e di quelle in lingua tedesca, nonche' ai ruoli del personale docente della seconda lingua e' richiesto, oltre al possesso dei requisiti prescritti, quanto previsto dal primo comma dell'art. 19 dello statuto. 3. Fermo restando il requisito della lingua materna ladina per l'insegnamento nelle scuole elementari delle localita' ladine, l'accesso alle cattedre in lingua italiana e a quelle in lingua tedesca delle scuole delle localita' stesse e' riservato ai cittadini di lingua materna corrispondente. I cittadini di madrelingua ladina delle localita' predette possono accedere alle cattedre in lingua italiana e in lingua tedesca ed hanno titolo alla nomina con precedenza assoluta. 4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i cittadini di madrelingua ladina in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al comma 6 ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle localita' ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attivita'. 5. L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle localita' ladine e' riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole. 6. Per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione. 7. Al personale appartenente ai ruoli previsti dal comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi commi. 8. La provincia disciplina con proprie leggi, nell'ambito della potesta' legislativa di cui al comma 3 dell'art. 1, lo stato giuridico del personale di cui all'art. 1, comma 2, per la miglior utilizzazione del personale stesso, per una piu' efficace organizzazione della scuola e per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 9. 9. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', prevedano prestazioni lavorative ordinarie quantitativamente superiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, i contratti collettivi provinciali prevedono altresi' un trattamento economico fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni e distinto da quello previsto dai contratti collettivi nazionali medesimi. Per il personale insegnante che cessa dal servizio, ai fini del calcolo della pensione il trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto dai contratti collettivi provinciali, salvo che il lavoratore sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema contributivo, e' computato come retribuzione accessoria. I predetti contratti possono, altresi', disciplinare, senza oneri a carico dello Stato, forme di previdenza e di assistenza sanitaria integrative. Per assicurare l'attuazione delle finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, apposite misure per la determinazione dei tempi e delle modalita' per la mobilita' del personale insegnante tra il territorio provinciale e il restante territorio nazionale; a tale fine, in applicazione di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la provincia puo' indire una conferenza di servizi secondo quanto disposto dall'art. 14 e seguenti della medesima legge. 10. In caso di trasferimento del personale di cui all'art. 1, comma 2, ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali. A tale fine l'ente di nuova appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le disposizioni del presente comma sono espressamente richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9. 11. (Comma abrogato). 12. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 9, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 1 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. 13. La definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata dalla provincia d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione. 14. Il consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 15. Il personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, ed il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia. 17. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. 18. Il personale ispettivo, direttivo e docente attualmente in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 1, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico vigenti per il corrispondente personale delle scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. 19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 1. - Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 35. - 1. In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, e' compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed e' impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorita' scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso. 2. L'insegnamento di cui al comma precedente e' impartito - salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria liberta' di coscienza, venga manifestata dall'interessato - per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali. 3. (Comma abrogato). - Il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' citato nelle note alle premesse.
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