IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185; Visto il proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2003, n. 152, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 in provincia di Caserta; Vista la nota 30 settembre 2003 con la quale la regione Campania chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis, nelle aree gia' individuate con il richiamato decreto del 23 giugno 2003; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: Nei territori agricoli della provincia di Caserta, individuati con decreto ministeriale del 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse, danneggiati delle gelate verificatesi dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2003 Il Ministro: Alemanno |