Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 31 ottobre 2003, n. 332
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Ratifica ed esecuzione).

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998. 2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma 1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo a) del Protocollo stesso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
ART. 2.
(Designazione amministrazioni competenti).

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si designano: a) il Ministero delle attivita' produttive competente per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del Protocollo; b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia), all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del Protocollo; c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi, analisi ed altre attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo nei luoghi militari o di interesse militare.
 
ART. 3.
(Deleghe di competenza).

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207 (Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300):
«1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge,
su base convenzionale, attivita' di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre
pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita'
definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo
parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma
26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
del direttore generale, previa individuazione, da parte
dello stesso direttore generale, dei servizi soggetti a
tali forme di intervento e predisposizione dei
corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36,
recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11,
comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257. Si riporta, comunque, per
completezza d'informazione, il testo degli articoli 2 e 3:
«Art. 2 (Funzioni istituzionali). - [1. Per il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2,
all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti
funzioni:
a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la
ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di
impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti
pilota, per le finalita' e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, nel quadro del programma nazionale della
ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla
partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre
organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente
e innovazione tecnologica;
b) sostenere i processi di innovazione del sistema
produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese,
anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in
conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile;
c) favorire il processo di trasferimento tecnologico
e delle esperienze positive in campo energetico e
ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media
dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito
degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;
d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza
dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui
al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo
alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in
ambito nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e
agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le
proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari
della politica nazionale nel campo dell'energia e
dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente,
nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le
modalita' di finanziamento previste dall'art. 14]».
«Art. 3 (Strumenti). - [1. Per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 2, comma 1, l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con
soggetti pubblici o privati interessati;
b) realizzare e coordinare una rete operativa per la
diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle
esperienze nei settori di competenza;
c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative
energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere
interventi dimostrativi in tali settori;
d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la
partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di
iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso
razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonche'
di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico;
e) favorire l'attivita' di formazione, in particolare
post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita
occupazionale qualificata].»



 
ART. 4.
(Sanzioni).

1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo e' tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro. 3. Le attivita' ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.
 
ART. 5.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 6.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2187):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 9 aprile 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
27 maggio 2003, 3 e 17 giugno 2003.
Relazione presentata il 20 giugno 2003 (atto n. 2187/A
- relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4220):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VII, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17, 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il
23 ottobre 2003.
 
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'AIEA IN ESECUZIONE DELL'ARTICOLO III, PARAGRAFI 1 E 4 DEL TRATTATO DI NON
PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Preambolo

CONSIDERANDO, che la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Ellenica, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica Portoghese, il Regno di Spagna e il Regno di Svezia (in seguito denominati "gli Stati") e la Comunita' europea dell'energia atomica (in seguito denominata "la Comunita'") sono parti all'Accordo tra gli Stati, la Comunita' e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (in seguito denominata l'"Agenzia") in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (in seguito denominato "Accordo sulle salvaguardie") che e' entrato in vigore il 21 febbraio 1977;
CONSAPEVOLI dell'intenzione della comunita' internazionale di promuovere ulteriormente la non proliferazione nucleare attraverso il rafforzamento dell'efficacia e il miglioramento dell'efficienza del sistema di salvaguardie dell'Agenzia;
RICORDANDO che nell'applicazione delle salvaguardie l'Agenzia deve tener conto della necessita' di evitare ostacoli allo sviluppo economico e tecnologico nella Comunita' e alla cooperazione internazionale nel campo delle attivita' nucleari pacifiche; di rispettare la legislazione in materia di sanita', sicurezza, protezione fisica e ordine pubblico e i diritti dei cittadini; e deve prendere tutte le precauzione idonee a tutelare i segreti commerciali tecnologici e industriali ed altre informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza;
CONSIDERANDO che deve essere mantenuto un minimo di frequenza e intensita' delle attivita' contemplate dal presente protocollo in linea con gli obiettivi di rafforzamento dell'efficacia e di miglioramento dell'efficienza delle salvaguardie dell'Agenzia;
CIO' PREMESSO, la Comunita', gli Stati e l'Agenzia hanno convenuto quanto segue:

RAPPORTO TRA IL PROTOCOLLO E L'ACCORDO SULLE SALVAGUARDIE

Articolo 1

Le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie si applicano al presente Protocollo nella misura in cui sono pertinenti e compatibili con le disposizioni del Protocollo stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni dell'Accordo sulle salvaguardie e quelle del presente
Protocollo, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo.

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 2

a. Ciascuno Stato rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti i), ii), iv), ix) e x) seguenti. La Comunita' rilascia all'Agenzia una dichiarazione contenente le informazioni indicate ai punti v), vi) e vii) seguenti. Ciascuno Stato e la Comunita' rilasciano all'Agenzia una dichiarazione
contenente le informazioni indicate ai punti iii) e viii) seguenti:
i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari, ovunque eseguite, finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato interessato o condotte per suo conto, nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita';
ii) informazioni individuate dall'Agenzia in base ai vantaggi conseguibili sul piano dell'efficacia o dell'efficienza e concordate con lo Stato interessato, concernenti le attivita' operative, che abbiano rilievo ai fini delle salvaguardie, condotte in impianti e in strutture esterne agli impianti, in cui siano abitualmente usate materie nucleari;
iii) una descrizione-generale di tutti gli edifici in ciascun sito, incluso l'uso cui sono destinati e, se non si evince gia' dalla descrizione, del loro contenuto; la descrizione deve includere una pianta del sito;
iv) una descrizione dell'entita' delle operazioni condotte in ognuna delle localita' in cui sono svolte le attivita' indicate nell'allegato I del presente Protocollo;
v) informazioni specifiche sulla localita', sulla situazione operativa e sulla capacita' annuale stimata di produzione delle miniere e degli impianti di concentrazione di uranio e degli impianti di concentrazione di torio in ciascuno Stato e sulla produzione effettiva annuale di tali miniere e impianti. La Comunita' comunica all'Agenzia, a richiesta della stessa, la produzione annuale effettiva di una determinata miniera o impianto di concentrazione. La comunicazione di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per le materie nucleari;
vi) informazioni concernenti le materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento isotopico che indichino quanto segue:

a) le quantita', la composizione chimica, l'uso effettivo o l'uso
previsto per tali materie, se si tratti di uso nucleare o di uso
non nucleare, per ogni localita' situata sul territorio degli
Stati in cui la materia e' presente in quantita' superiori a dieci
tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e per altre
localita' con quantita' superiori ad una tonnellata, il totale per
gli Stati nel loro insieme se lo stesso totale supera dieci
tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. La comunicazione
di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per
le materie nucleari; b) le quantita', la composizione chimica e la destinazione di ogni
esportazione di tali materie, per scopi specifici non nucleari,
dagli Stati verso uno stato non appartenente alla Comunita' in
quantita' superiori a:

1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive esportazioni di uranio verso lo stesso stato inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera dieci tonnellate all'anno;
2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive esportazioni di torio verso lo stesso stato inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali esportazioni supera venti tonnellate all'anno;

c) le quantita', la composizione chimica, la localita' attuale e
l'uso o l'uso previsto per ogni importazione di tali materie per
scopi specifici non nucleari negli Stati da stati non appartenenti
alla Comunita' in quantita' superiori a:

1) dieci tonnellate di uranio, oppure per le successive importazioni di uranio inferiori a dieci tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera dieci tonnellate all'anno;
2) venti tonnellate di torio, oppure per le successive importazioni di torio inferiori a venti tonnellate ciascuna, se il totale di tali importazioni supera venti tonnellate all'anno;

resta inteso che non vi e' obbligo di comunicare informazioni riguardo a tali materie se esse sono destinate ad un uso non nucleare e sono nella forma appropriata per il loro uso finale non nucleare;
vii) a) informazioni riguardanti le quantita', gli usi e la localizzazione di materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu' dell'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie;

b) informazioni riguardanti le quantita' (eventualmente anche sotto
forma di stima) e gli usi per ciascuna localizzazione delle
materie nucleari esentate dalle salvaguardie in virtu'
dell'articolo 36, lettera b) dell'Accordo sulle salvaguardie, che
non hanno ancora assunto la forma appropriata per il loro uso
finale non-nucleare, in quantita' superiori a quelle indicate
dall'articolo 37 dell'Accordo sulle salvaguardie. La comunicazione
di tali informazioni non richiede una contabilita' dettagliata per
le materie nucleari;

viii) informazioni riguardanti la localizzazione o l'ulteriore trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, per le quali le salvaguardie non siano piu' applicabili in virtu' dell'articolo 11 dell'Accordo sulle salvaguardie. Agli effetti del presente paragrafo, l'espressione "ulteriore trattamento" non comprende il riconfezionamento o il condizionamento ulteriore delle scorie senza separazione di elementi, a fini del loro stoccaggio o smaltimento;
ix) le seguenti informazioni riguardanti le attrezzature e le macerie non nucleari specificate ed elencate nell'allegato II;

a) per ogni esportazione dalla Comunita' di tali attrezzature e
materie, l'identita', la quantita', la localita' in cui ne e'
previsto l'uso nello stato di destinazione e la data o, se del
caso, la data presunta di esportazione; b) su richiesta specifica dell'Agenzia, la conferma, da parte dello
Stato importatore, delle informazioni fornite all'Agenzia da uno
stato non appartenente alla Comunita' riguardo all'esportazione di
tali attrezzature e materie nello Stato importatore;

x) i piani generali per il decennio successivo relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare), che siano stati approvati dalle competenti autorita' dello Stato.

b. Ciascuno Stato fa quanto e' ragionevolmente possibile per fornire
all'Agenzia le seguenti informazioni:

i) una descrizione generale delle attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo del combustibile nucleare che non comportino l'uso di materie nucleari e che siano specificamente connesse all'arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U ovunque eseguite nello Stato interessato che non siano finanziate, specificamente autorizzate o controllate dallo Stato o condotte per suo conto nonche' informazioni sulla localizzazione di tali attivita'. Agli effetti delle disposizioni del presente punto, la parola "trattamento" di scorie mediamente o altamente radioattive non comprende il riconfezionamento o il condizionamento delle scorie senza separazione di elementi a fini del loro stoccaggio o smaltimento;
ii) una descrizione generale delle attivita' e dell'identita' della persona o dell'ente che esegue tali attivita' nelle localita' individuate dall'Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell'Agenzia, possano avere un collegamento funzionale con le attivita' del sito stesso. La comunicazione di tali informazioni e' effettuata su espressa richiesta dell'Agenzia. Le informazioni devono essere fornite in consultazione con l'Agenzia e in maniera tempestiva.

c. Su richiesta dell'Agenzia, uno Stato, o la Comunita' o se
necessario, entrambi forniscono ulteriori dettagli o chiarimenti
in merito a qualsiasi informazione comunicata a norma del presente
articolo, qualora essi siano rilevanti ai fini delle salvaguardie.

Articolo 3

a. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, se del caso, comunicano
all'Agenzia le informazioni indicate all'articolo 2, paragafo a.,
punti i), iii), iv), v), vi), lettera a), vii) e x) e all'articolo
2, paragrafo b., punto i) entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente Protocollo. b. Ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi, ove opportuno,
comunicano all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni anno, un
aggiornamento delle informazioni menzionate al paragrafo a. di cui
sopra con riferimento al precedente anno solare. Nel caso in cui
non sia intervenuto alcun mutamento rispetto alle informazioni
precedentemente fornite, ciascuno Stato o la Comunita' o entrambi,
ove opportuno, devono farne espressa menzione. c. La Comunita' comunica all'Agenzia, entro il 15 maggio di ogni
anno, le informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto
vi), lettere b) e c) con riferimento al precedente anno solare. d. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia su base trimestrale le
informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto xi),
lettera a). Tali informazioni devono essere comunicate entro
sessanta giorni dallo scadere di ogni trimestre. e. La Comunita' e ciascuno Stato comunicano all'Agenzia le
informazioni indicate all'articolo 2, paragrafo a., punto viii)
180 giorni prima dell'esecuzione di qualsiasi ulteriore
trattamento ed, entro il 15 maggio di ogni anno, le informazioni
sui cambiamenti di localizzazione intervenuti nel precedente anno
solare. f. Ciascuno Stato e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo i tempi
e la frequenza della comunicazione delle informazioni indicate
all'articolo 2, paragrafo a., punto ii). g. Ciascuno Stato comunica all'Agenzia le informazioni indicate
all'articolo 2, paragrafo a., punto ix), lettera b) entro sessanta
giorni dalla data in cui l'Agenzia ne fa richiesta.

ACCESSI SUPPLEMENTARI

Articolo 4

Per l'esecuzione degli accessi supplementari previsti all'articolo 5
del presente Protocollo si applicano le seguenti disposizioni:

a. l'Agenzia si astiene dal chiedere automaticamente e
sistematicamente di verificare le informazioni di cui all'articolo
2; in ogni caso, l'Agenzia ha diritto di accesso in:

i) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto i) o ii) in base a una selezione, al fine di accertare l'assenza di attivita' e materie nucleari non dichiarati:
ii) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo b. o c. per risolvere una questione riguardante la correttezza o la completezza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2 oppure per chiarire un'incongruenza nell'ambito di tali informazioni;
iii) qualsiasi localita' menzionata all'articolo 5, paragrafo a., punto iii) nella misura necessaria perche' l'Agenzia possa confermare ai fini delle salvaguardie la dichiarazione della Comunita' o, se del caso, di uno Stato, circa la situazione di avvenuta disattivazione di un impianto o di una localita' esterna agli impianti in cui siano state abitualmente usate materie nucleari.

b.i) Fatte salve le disposizioni del seguente punto ii), l'Agenzia
deve dare allo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo a. o c., nel caso si tratti di
materie nucleari, allo Stato interessato e alla Comunita', un
preavviso di accesso con almeno 24 ore di anticipo:

ii) per l'accesso a qualsiasi luogo all'interno di un sito richiesto a fini di verifica di informazioni concernenti la progettazione o di ispezioni specifiche o periodiche del sito stesso, il periodo di preavviso, se l'Agenzia lo richiede, deve essere di almeno due ore, ma in circostanze eccezionali, puo' essere inferiore alle due ore.

c. Il preavviso deve essere notificato per iscritto e deve indicare i
motivi dell'accesso e le attivita' che saranno eseguite durante
l'accesso. d. Nel caso in cui sorga una questione o sia rilevata
un'incongruenza, l'Agenzia da' allo Stato interessato e, ove
opportuno, alla Comunita' la possibilita' di fornire chiarimenti e
di agevolare la soluzione della questione o dell'incongruenza.
Tale possibilita' deve essere data prima che sia richiesto un
accesso, salvo che l'Agenzia ritenga che il ritardo dell'accesso
pregiudicherebbe il fine per cui l'accesso e' richiesto. In ogni
caso, l'Agenzia non puo' trarre alcuna conclusione in merito alla
questione o all'incongruenza fino a che non sia stata data allo
Stato interessato e, se necessario, alla Comunita' la suddetta
possibilita'. e. L'accesso puo' avvenire esclusivamente durante il normale orario
di lavoro, salvo che lo Stato interessato non acconsenta
diversamente. f. Lo Stato interessato o, in caso di accesso ai sensi dell'articolo
5, paragrafo a. o c. che riguardi materie nucleari, lo Stato
interessato e la Comunita' hanno diritto di far accompagnare da
loro rappresentanti e, se necessario, da ispettori della
Comunita', gli ispettori dell'Agenzia durante l'accesso purche'
cio' non comporti ritardi altri impedimenti all'esercizio delle
funzioni degli ispettori dell'Agenzia.

Articolo 5

Ciascuno Stato accorda accesso all'Agenzia a:

a. i) qualsiasi luogo all'interno di un sito;
ii) qualsiasi localita' individuata a norma dell'articolo 2,
paragrafo a., punti da v) a viii);
iii) qualsiasi impianto disattivato o localita' disattivata esterna
agli impianti in cui sono state abitualmente usate materie
nucleari;

b. qualsiasi localita' individuata dallo Stato interessato ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo a., punto i), dell'articolo 2,
paragrafo a., punto iv), dell'articolo 2, paragrafo a., punto ix),
lettera b) o dell'articolo 2, paragrafo b., diversa da quelle
menzionate al precedente paragrafo a., punto i), con l'intesa che
se lo Stato interessato non sara' in grado di concedere tale
accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare
tempestivamente le richieste dell'Agenzia attraverso altri mezzi; c. qualsiasi localita' specificamente indicata dall'Agenzia, diversa
da quelle menzionate ai precedenti paragrafi a. e b., al fine di
eseguire un prelievo di campioni ambientali specifici della
localita', con l'intesa che se lo Stato interessato non sara' in
grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il
possibile per soddisfare tempestivamente le richieste dell'Agenzia
in localita' adiacenti o attraverso altri mezzi.

Articolo 6

In applicazione dell'articolo 5, l'Agenzia puo' eseguire le seguenti attivita':

a. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto i) o
punto iii): osservazione visiva, prelievo di campioni ambientali,
utilizzazione di apparecchi di rilevamento e di misurazione delle
radiazioni; applicazione di sigilli e di altri dispositivi per
l'individuazione o l'indicazione di manomissioni indicati in
accordi sussidiari ed altre misure oggettive di cui sia stata
dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato
autorizzato dal Consiglio dei governatori (in appresso definito
"Consiglio") a seguito di consultazioni tra l'Agenzia, la
Comunita' e lo Stato interessato; b. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto ii):
osservazione visiva; inventario di materie nucleari; misurazioni e
prelievi di campioni non distruttivi; utilizzazione di apparecchi
di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame delle
registrazioni delle quantita', della provenienza e dei
trasferimenti delle materie; prelievo di campioni ambientali ed
altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita'
tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito
di consultazioni tra l'Agenzia, la Comunita' e lo Stato
interessato; c. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo b.: osservazione
visiva: prelievo di campioni ambientali; utilizzazione di
apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame di
dati riguardanti la produzione o spedizioni rilevanti ai fini
delle salvaguardie ed altre misure oggettive di cui sia stata
dimostrata la fattibilita' tecnica e il cui uso sia stato
autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia
e lo Stato interessato; d. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c.: prelievo di
campioni ambientali e, qualora i risultati non fossero sufficienti
per risolvere la questione o l'incongruenza riguardante la
localizzazione specificata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo c., ricorso in tali localita' all'osservazione visiva,
ad apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni
conformemente a quanto concordato con lo Stato interessato e, nel
caso siano presenti materie nucleari, con le Comunita' e
l'Agenzia, ad altre misure obiettive.

Articolo 7

a. Su richiesta di uno Stato, l'Agenzia e detto Stato concordano
disposizioni per regolamentare gli accessi ai sensi del presente
Protocollo in modo da impedire la diffusione di informazioni
sensibili sulla proliferazione, di rispettare le prescrizioni in
materia di sicurezza o protezione fisica o di tutelare
informazioni sensibili suscettibili di valutazione economica o
commerciali. Tali modalita' non devono precludere il diritto
dell'Agenzia di condurre le attivita' necessarie per accertare con
sufficiente certezza l'assenza nella localita' in questione di
materie nucleari e di attivita' non dichiarate ovvero per
risolvere questioni circa la correttezza e la completezza delle
informazioni menzionate all'articolo 2 o incongruenze riguardanti
tali informazioni. b. All'atto della comunicazione delle informazioni di cui
all'articolo 2, ciascuno Stato puo' informare l'Agenzia dei luoghi
all'interno di un sito o di una localita' dove e' applicabile
l'accesso regolamentato. c. In attesa dell'entrata in vigore dei necessari accordi sussidiari,
ciascuno Stato puo' applicare modalita' d'accesso compatibili con
le disposizioni del precedente paragrafo a.

Articolo 8

Le disposizioni del presente Protocollo non precludono la facolta' di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre localita', oltre a quelle menzionate agli articoli 5 e 9, o di chiedere all'Agenzia di condurre attivita' di verifica in una particolare localita'. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per provvedere a tale richiesta.

Articolo 9

Ciascuno Stato accorda all'Agenzia accesso a tutte le localita' specificamente indicate dall'Agenzia al fine di effettuare un prelievo di campioni ambientali a vasto raggio, con l'intesa che se uno Stato non e' in grado di concedere tale accesso, detto Stato fara' tutto il possibile per soddisfare tempestivamente in altre localita' le richieste dell'Agenzia. L'Agenzia si astiene dal chiedere tale accesso fino a quando il ricorso al campionamento ambientale a vasto raggio e le relative procedure applicative non saranno stati approvati dal Consiglio, previe consultazioni tra l'Agenzia e lo Stato interessato.

Articolo 10

a. L'Agenzia informa lo Stato interessato e, se necessario, la
Comunita':

i) delle attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo, incluse quelle eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno della Comunita', entro sessanta giorni dalla data in cui tali attivita' sono eseguite dall'Agenzia;
ii) dei risultati delle attivita' eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno, della Comunita' quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data in cui l'Agenzia e' pervenuta a tali risultati.

b. L'Agenzia informa una volta all'anno lo Stato interessato e la
Comunita' delle conclusioni che l'Agenzia ha tratto dalle
attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo.

DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI DELL'AGENZIA

Articolo 11

a. i) Il direttore generale notifica alla Comunita' e agli Stati
l'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni funzionario
dell'Agenzia che si intende designare come ispettore incari-
cato delle salvaguardie. Fatta salva l'ipotesi in cui, entro
tre mesi dalla ricezione della notifica dell'approvazione da
parte del Consiglio, la Comunita' comunichi al direttore gene-
rale l'opposizione alla designazione del funzionario in ques-
tione quale ispettore per gli Stati, l'ispettore notificato
alla Comunita' e agli Stati si intende designato per gli
Stati.
ii) Il direttore generale, su richiesta della Comunita' o di
propria iniziativa, informa immediatamente la Comunita' e gli
Stati della revoca di ogni funzionario gia' designato ispet-
tore per gli Stati.

b. La notifica di cui al precedente paragrafo a. si considera
ricevuta dalla Comunita' e dagli Stati allo scadere del settimo
giorno dalla data del suo invio da parte dell'Agenzia alla
Comunita' e agli Stati mediante lettera raccomandata.

VISTI

Articolo 12

Ciascuno Stato entro un mese dalla ricezione di un'apposita richiesta, concede all'ispettore designato, indicato nella richiesta, i visti multipli di entrata, di uscita e/o di transito nel suo territorio necessari per consentire all'ispettore di entrare e di rimanere nel territorio dello Stato interessato al fine di espletare le sue funzioni. I visti necessari devono essere validi per almeno un anno e devono essere rinnovati, qualora cio' sia necessario, per coprire il periodo in cui l'ispettore resta designato per gli Stati.

ACCORDI SUSSIDIARI

Articolo 13

a. Qualora uno Stato o, se necessario, la Comunita' oppure l'Agenzia indichino che, e' necessario definire mediante accordi sussidiari le modalita' di applicazione delle misure previste dal presente Protocollo, detto Stato o detto Stato e la Comunita' si accordano con l'Agenzia sul contenuto degli accordi sussidiari entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo o, nell'ipotesi in cui la necessita' di siffatti accordi sussidiari sia indicata successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo, entro
novanta giorni dalla data di tale indicazione. b. In attesa dell'entrata in vigore di ogni accordo sussidiario
necessario, l'Agenzia ha diritto di applicare le misure previste
dal presente Protocollo.

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Articolo 14

a. Ciascuno Stato consente e tutela le libere comunicazioni dell'Agenzia per motivi di servizio tra gli ispettori dell'Agenzia che si trovino in detto Stato e la sede e/o gli uffici periferici dell'Agenzia, ivi compresa la trasmissione, automatica o meno, di informazioni ricavate da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza, ovvero di misurazione dell'Agenzia. L'Agenzia, in consultazione con lo Stato interessato, ha diritto di utilizzare i sistemi di comunicazioni dirette esistenti a livello internazionale, inclusi i sistemi via satellite e altre forme di telecomunicazione non utilizzati in detto Stato. Su richiesta di uno Stato o dell'Agenzia, le modalita' di esecuzione del presente paragrafo in detto Stato per quanto riguarda la trasmissione automatica o meno di informazioni prodotte da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza ovvero di misurazione dell'Agenzia sono definite negli accordi
sussidiari. b. La comunicazione e la trasmissione di informazioni ai sensi del
precedente paragrafo a., sono effettuate tenendo debito conto
della necessita' di proteggere informazioni sensibili dal punto di
vista economico o commerciale o informazioni concernenti la
progettazione che lo Stato interessato ritiene particolarmente
sensibili.

TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Articolo 15

a. L'Agenzia mantiene un regime rigoroso idoneo ad assicurare una tutela effettiva contro la divulgazione di segreti commerciali, tecnologici e industriali ed altre informazioni riservate di cui e' venuta a conoscenza, ivi comprese le informazioni di cui viene a
conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo. b. Il regime di cui al precedente paragrafo a. deve includere, tra
l'altro norme che prevedano:
i) principi generali e misure conseguenti per quantoa riguarda il
trattamento delle informazioni riservate;
ii) condizioni del rapporto di impiego del personale per quanto
riguarda la tutela delle informazioni riservate. iii) procedure in caso di violazione accertata o presunta
dell'obbligo di riservatezza.

c. Il regime di cui al precedente paragrafo a. e' soggetto
all'approvazione e alla revisione periodica del Consiglio.

ALLEGATI

Articolo 16

a. Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo. Salvo che ai fini di modifica degli allegati I e II, per "Protocollo" ai sensi del presente strumento si intende il presente Protocollo
unitamente ai suoi allegati. b. L'elenco delle attivita' indicate nell'allegato I e l'elenco delle
attrezzature e delle materie indicate nell'allegato II, possono
essere modificati dal Consiglio previa consultazione di un gruppo
di lavoro aperto composto da esperti e istituito dal Consiglio.
Qualsiasi modifica ha effetto decorsi quattro mesi dalla data in
cui e' stata adottata dal Consiglio. c. L'allegato III del presente Protocollo indica le modalita' di
attuazione nella Comunita' e negli Stati delle misure previste dal
presente Protocollo.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

a. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui l'Agenzia riceve dalla Comunita' e dagli Stati notifica scritta dell'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti prescritti dai rispettivi
ordinamenti per l'entrata in vigore. b. In qualsiasi momento anteriore all'entrata in vigore del presente
Protocollo, gli Stati e la Comunita' possono dichiarare la loro
volonta' di applicare il presente Protocollo in via provvisoria. c. Il direttore generale informa tempestivamente tutti gli Stati
membri dell'Agenzia di ogni dichiarazione relativa
all'applicazione provvisoria e all'entrata in vigore del presente
Protocollo.

DEFINIZIONI

Articolo 18

Ai fini del presente protocollo s'intende per:

a. Attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile
nucleare: attivita' che si riferiscono espressamente a tutti gli
aspetti della messa a punto di processi o di sistemi relativi ad
una qualsiasi delle seguenti operazioni o installazioni:

- conversione di materie nucleari; - arricchimento di materie nucleari; - fabbricazione di combustibile nucleare; - reattori; - impianti critici; - ritrattamento del combustibile nucleare; - trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento
senza separazione degli elementi, a fini di stoccaggio o
smaltimento) di scorie a media o alta radioattivita' contenenti
plutonio, uranio altamente arricchito o 233U,

escluse le attivita' legate alla ricerca scientifica teorica o di base o ai lavori di ricerca e sviluppo relativi alle applicazioni industriali degli isotopi, alle applicazioni in campo medico, idrologico e agricolo, agli effetti sulla salute e sull'ambiente e sul perfezionamento della manutenzione.

b. Sito: zona delimitata dalla Comunita' e da uno Stato nei
rispettivi dati di progettazione relativi a un impianto, compresi
gli impianti non piu' operativi, e nei dati relativi ad una
localita' esterna agli impianti dove viene abitualmente usato il
materiale nucleare, compresa una localita' esterna agli impianti
non piu' operativa dove venivano abitualmente usate materie
nucleari (limitatamente alle strutture con celle schermate o nelle
quali venivano svolte attivita' legate ai processi di conversione,
arricchimento, fabbricazione e ritrattamento del combustibile). La
definizione comprende anche tutte le installazioni, ubicate nello
stesso luogo dell'impianto o la localita', destinate alla
fornitura o all'uso di servizi essenziali, quali celle schermate
per il trattamento di materiali irraggiati che non contengano
materie nucleari, installazioni per il trattamento, lo stoccaggio
e lo smaltimento di scorie ed edifici connessi con le voci
specifiche individuate dallo Stato interessato ai sensi del
precedente articolo 2, lettera a, ponto iv). c. Impianto disattivato o localita' disattivata esterna agli
impianti: un'installazione o una localita' ove le strutture e i
componenti residui essenziali per il loro utilizzo sono stati
eliminati o resi inoperativi, tanto da non essere piu' utilizzati
per lo stoccaggio di materie nucleari ne', in futuro, per
manipolare, trattare o impiegare tali materie. d. Impianto non operativo o localita' non operativa esterna agli
impianti: un'installazione o una localita' nella quale sono state
interrotte le operazioni ed eliminate le materie nucleari, ma che
non e' ancora disattivata. e. Uranio altamente arricchito: uranio contenente una percentuale
minima di isotopo 235U pari o superiore al 20%. f. Prelievo di campioni ambientali specifici della localita':
prelievo di campioni ambientali (ad esempio aria, acqua,
vegetazione, suolo o prove di prelievo di contaminazione
trasferibile) presso una localita' indicata dall'Agenzia o nelle
sue immediate vicinanze, affinche' quest'ultima possa trarre
conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita'
nucleari non dichiarate presso la struttura indicata. g. Prelievo di campioni ambientali a vasto raggio: prelievo di
campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo o
prove di prelievo di contaminazione trasferibile) in una serie di
strutture indicate dall'Agenzia affinche' quest'ultima possa
trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita'
nucleari non dichiarate in un'area a piu' vasto raggio. h. Materie nucleari: qualsiasi materia grezza o materia fissile
speciale definita all'articolo XX dello Statuto. L'espressione
"materia grezza" non si applica ai minerali o ai loro residui. Se,
dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio, ai
sensi dell'articolo xx dello Statuto, dovesse designare altre
materie e dovesse aggiungerle all'elenco di quelle considerate
come materie grezze o materie fissili speciali, tale designazione
avra' effetti ai sensi del presente protocollo unicamente previa
accettazione da parte della Comunita' e degli Stati. Impianto:
i) reattore, impianto critico, impianto di conversione, impianto di
fabbricazione, impianto di ritrattamento, impianto di separa-
zione degli isotopi o installazione separata di stoccaggio; ii) qualsiasi localita' dove si usano abitualmente materie nucleari
in quantita' superiori a un chilogrammo effettivo;

j. Localita' esterna agli impianti: installazione o localita' che non
sia un impianto, ove vengono abitualmente usate materie nucleari
in quantita' pari o inferiori ad un chilogrammo effettivo.

Fatto a Vienna in duplice copia, il giorno 22 del mese di settembre 1998 nelle lingue danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, ognuna della quali facente ugualmente fede, ad eccezione dei testi conclusi nelle lingue ufficiali del Consiglio dei governatori dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi.

Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de officiële talen van de IOAE bindend zijn.
Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro de 1998 em lingua alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca; todos os textos fazem igualmente fe' mas, em caso de divergência, prevalecem aqueles textos que tenham sido estabelecidos em linguas oficiais do Conselho dos Governadores da AIEA.
Tehty Wienissä kahtena kappaleena 22 päivänä syyskuuta 1998 tanskan, hollannin, englannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä; kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden ilmetessä on noudatettava niitä tekstejä, jotka on tehty. Kansainvälisen atomienergiajäriestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä.
Utfardat i Wien i två exemplar den 22 september 1998 pa danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall de skulle skilja sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella språk skall ha företräde.

ALLEGATO I

Elenco delle attivita' di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv),
del protocollo

i) Fabbricazione di tubi rotori per centrifughe o assemblaggio di centrifughe a gas.
Per tubi rotori per centrifughe s'intendono i cilindri a parete sottile descritti al punto 5.1.1, lettera b), dell'allegato II.
Per centrifughe a gas s'intendono le centrifughe descritte nella nota introduttiva al punto 5.1 dell'allegato II.
ii) Fabbricazione di barriere di diffusione.
Per barriere di diffusione s'intendono i filtri porosi sottili di cui al punto 5.3.1, lettera a), dell'allegato II.
iii) Fabbricazione o assemblaggio di sistemi a laser.
Per sistemi a laser s'intendono i sistemi contenenti gli elementi di cui al punto 5.7 dell'allegato II.
iv) Fabbricazione o assemblaggio di separatori elettromagnetici di isotopi.
Per separatori elettromagnetici di isotopi s'intendono gli elementi di cui al punto 5.9.1 dell'allegato II che contengono le sorgenti di ioni di cui al medesimo paragrato 5.9.1, lettera a), dell'allegato II.
v) Fabbricazione o assemblaggio di colonne o attrezzature di estrazione.
Per colonne o attrezzature di estrazione s'intendono gli elementi di cui ai punti 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 e 5.6.8 dell'allegato II.
vi) Fabbricazione o assemblaggio di ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex.
Per ugelli di separazione aerodinamici o tubi vortex s'intendono gli ugelli separatori e i tubi vortex descritti rispettivamente ai punti 5.5.1 e 5.5.2. dell'allegato II.
vii) Fabbricazione o assemblaggio di generatori di plasma di uranio.
Per generatori di plasma di uranio s'intendono i sistemi per la generazione di plasma di uranio descritti al punto 5.8.3 dell'allegato.
viii) Fabbricazione di tubi di zirconio.
Per tubi di zirconio s'intendono i tubi descritti al punto 1.6 dell'allegato II.
ix) produzione o arricchimento di acqua pesante o deuterio.
Per acqua pesante o deuterio s'intende il deuterio, l'acqua pesante (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deuterio nel quale il rapporto deuterio-parti di idrogeno e' superiore a 1:5 000.
x) Produzione di grafite di purezza nucleare.
Per grafite di purezza nucleare s'intende la grafite con un livello di purezza superiore a cinque parti per milione di boro equivalente, e con una densita' superiore a 1,50 g/cm3.
xi) Fabbricazione di contenitori per combustibile irraggiato.
Per contenitori per combustibile irraggiato s'intende un contenitore adibito al trasporto e/o allo stoccaggio di combustibile irradiato che garantisce una protezione chimica, termica e radiologica e che garantisce la dissipazione del calore di decadimento durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio.

ALLEGATO II

Elenco di attrezzature e materiali non nucleari specificati ai fini della comunicazione di informazioni sulle esportazioni e importazioni
ai sensi dell'articolo 2, paragrafo a), punto ix)

REATTORI E RELATIVE ATTREZZATURE

Reattori nucleari completi

Reattori nucleari in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta, esclusi i reattori a potenza zero, questi ultimi definiti come reattori aventi un tasso nominale di produzione di plutonio non superiore a 100 grammi all'anno.

Nota esplicativa

Un "reattore nucleare" comprende essenzialmente gli elementi situati all'interno o collegati direttamente al recipiente in pressione del reattore (vessel), le attrezzature che controllano il livello di potenza nel nocciolo e i componenti che normalmente contengono o vengono in contatto diretto con o controllano il refrigerante primario del nocciolo del reattore.
La definizione non intende escludere i reattori che potrebbero ragionevolmente essere modificati per produrre una quantita' significativamente superiore a 100 grammi di plutonio all'anno. Non sono considerati "reattori a potenza zero" i reattori progettati per operare in maniera continua a livelli di potenza significativa, a prescindere dalla loro capacita' di produzione di plutonio.

1.2 Recipienti in pressione dei reattori

Contenitori metallici, come unita' complete o loro parti principali fabbricate in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1.1 e in grado di sopportare la pressione di esercizio del refrigerante primario.

Nota esplicativa

La piastra superiore dei contenitori in pressione dei reattori rientra nel punto 1.2 tra le parti principali fabbricate in officina di un recipiente in pressione.
I componenti interni (ad esempio strutture e piastre di supporto del nocciolo e altri componenti interni dei contenitori, tubi guida delle barre di controllo, schermi termici, diaframmi, griglie del nocciolo, piastre forate del diffusore, ecc.) sono in genere forniti dal fornitore del reattore. In alcuni casi, alcuni componenti interni di supporto fanno parte della fabbricazione del recipiente in pressione. Questi elementi sono sufficientemente critici per la sicurezza e l'affidabilita' del funzionamento del reattore (e, pertanto, per le garanzie e la responsabilita' del fornitore del reattore): ne consegue che la fornitura di tali elementi al di fuori del contratto di fornitura di base del reattore non e' una prassi diffusa. Pertanto, anche se la fornitura separata di questi elementi unici, appositamente progettati e preparati, critici, di notevoli dimensioni e costosi non dovrebbe essere necessariamente esclusa dal campo di interesse, tale tipo di fornitura e' ritenuto improbabile.

1.3 Macchine per il carico e lo scarico del combustibile del reattore

Attrezzature per la manipolazione appositamente progettate o preparate per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1.1, in grado di funzionare con reattore in esercizio o che impiegano dispositivi di posizionamento e allineamento tecnicamente sofisticati per consentire lo svolgimento di operazioni complesse di caricamento a vuoto, ad esempio quelle in cui non e' normalmente possibile avere una visibilita' o un accesso diretti al combustibile.

1.4 Barre di controllo del reattore

Barre appositamente progettate o preparate per regolare la reattivita' in un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1.1.

Nota esplicativa

Oltre alla parte assorbente i neutroni, questa voce comprende, anche le rispettive strutture di supporto o di sospensione, qualora vengano fornite separatamente.

1.5 Tubi del reattore resistenti alla pressione

Tubi appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile e il refrigerante primario in un reattore di cui al precedente paragrafo 1.1, in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore a 5,1 MPa.

1.6 Tubi di zirconio

Zirconio metallico e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi, in quantita' superiori a 500 kg in un periodo di 12 mesi, appositamente progettati o preparati per l'utilizzo in un reattore di cui al precedente paragrafo 1.1 e nei quali il rapporto in peso afnio/zirconio e' inferiore a 1/500.

1.7 Pompe per la circolazione del refrigerante primario

Pompe appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario nei reattori nucleari di cui al precedente paragrafo 1.1.

Nota esplicativa

Tra le "pompe appositamente progettate o preparate" possono figurare elaborati sistemi ermetici o pluriermetici che impediscano la fuoriuscita del refrigerante primario, pompe sommerse e pompe munite di sistemi a massa inerziale. La definizione comprende le pompe conformi alla norma NC-1 o a norme equivalenti.

2. MATERIALI NON NUCLEARI PER REATTORI

2.1 Deuterio e acqua pesante

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deuterio nel quale il rapporto deuterio-parti di idrogeno e' superiore e 1:5 000 da utilizzate in un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1.1, in quantita' superiori a 200 kg di atomi di deuterio per ciascun paese destinatario in un periodo di 12 mesi.

2.2 Grafite di purezza nucleare

Grafite da utilizzare in un reattore nucleare di cui al precedente paragrafo 1.1 con un livello di purezza superiore a cinque parti per milione di boro equivalente e una densita' superiore a 1,50 g/cm3, in quantita' superiore a 3 x 10(4) kg (30 tonnellate metriche) per ciascun paese destinatario in un periodo di dodici mesi.

Nota

Ai fini della comunicazione delle informazioni, il governo stabilisce se le esportazioni di grafite conforme alle suddette specifiche siano o meno destinate all'uso nei reattori nucleari.

3 IMPIANTI PER IL RITRATTAMENTO DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E LORO ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE O PREPARATE

Nota introduttiva
Il ritrattamento di combustibile nucleare irraggiato separa il plutonio e l'uranio dai prodotti di fissione altamente radioattivi e da altri elementi transuranici. Tale separazione viene ottenuta con varie tecniche. Tuttavia, nel corso degli anni il processo Purex e' diventato quello piu' comunemente usato e accettato. Tale processo comporta la dissoluzione del combustibile nucleare irraggiato in acido nitrico, seguito dalla separazione dell'uranio, del plutonio e degli altri prodotti di fissione tramite estrazione con solventi, utilizzando una miscela di tributilfosfato in un diluente organico.
Gli impianti Purex presentano funzioni di processo analoghe tra loro, tra le quali: il taglio degli elementi di combustibile irraggiato, la dissoluzione del combustibile, l'estrazione con solventi e lo stoccaggio dei liquidi derivanti dal processo. Possono esserci anche attrezzature per la denitrazione termica del nitrato di uranio, la conversione del nitrato di plutonio in ossido o metallo e il trattamento delle scorie liquide contenenti i prodotti di fissione per trasformarle in una forma adatta allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento. Negli impianti Purex possono invece variare, per motivi diversi, il tipo o la configurazione specifici dei componenti che svolgono tali funzioni, tra i quali il tipo e la quantita' di combustibile nucleare irraggiato da sottoporre a ritrattamento e il tipo di smaltimento previsto per i materiali recuperati, oppure i principi di sicurezza e manutenzione applicati nella progettazione dell'impianto.
Un "impianto per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato" comprende attrezzature e componenti che entrano normalmente in contatto diretto con e direttamente controllano il combustibile irraggiato e le principali correnti di materiale nucleare e prodotti di fissione.
I processi in questione, compresi i sistemi completi per la conversione del plutonio e la produzione di plutonio metallico, possono essere individuati attraverso le misure adottate per evitare la criticita' (ad esempio, per geometria), l'esposizione alle radiazioni (ad esempio tramite schermature) e il rischio di tossicita' (ad esempio tramite contenimento).
Tra gli elementi delle attrezzature che si ritengono compresi nell'espressione "e loro attrezzature appositamente progettare o preparate, per il ritrattamento degli elementi di combustibile irraggiato figurano quelli indicati di seguito.

3.1. Macchine di taglio di elementi di combustibile irraggiato

Nota introduttiva

Queste attrezzature tagliano il rivestimento del combustibile per esporre il materiale nucleare irraggiato alla dissoluzione. Tra gli apparecchi piu' usati figurano macchine di taglio per metalli appositamente progettate, ma si puo' ricorrere anche a dispositivi tecnologicamente avanzati come i laser.
Attrezzature telecomandate appositamente progettate o preparate per l'impiego in un impianto di ritrattamento di cui sopra e destinate a tagliare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile nucleare irraggiato.

3.2. Dissolutori

Nota introduttiva

I dissolutori normalmente ricevono il combustibile esaurito gia' tagliato. In questi recipienti progettati a geometria sottocritica, il materiale nucleare irraggiato viene quindi dissolto nell'acido nitrico e i rimanenti spezzoni di guaina vengono eliminati dalla corrente di processo.
Recipienti a geometria sottocritica di sicurezza anticriticita' (ad esempio contenitori di piccolo diametro, anulari o a piastra) appositamente progettati o preparati per l'impiego in un impianto di ritrattamento di cui sopra, destinati alla dissoluzione del combustibile nucleare irraggiato, in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e con possibilita' di essere caricati e revisionati a distanza.

3.3. Estrattori con solventi e attrezzature di estrazione con solventi

Nota introduttiva

Gli estrattori con solventi ricevono sia la soluzione di combustibile irraggiato dai dissolutori che la soluzione organica impiegata per la separazione dell'uranio, del plutonio e dei prodotti della fissione. Le attrezzature di estrazione con solventi sono normalmente progettate per rispondere a rigidi parametri di esercizio, quali lunghi tempi di vita utile senza alcun requisito di manutenzione o semplicita' di sostituzione, esercizio e regolazione, oltre che flessibilita' di fronte a condizioni di processo variabili.
Estrattori con solventi appositamente progettati o preparati quali torri a riempimento o colonne a lusso pulsato, estrattori a mescolatori-decantatori o contattori centrifughi da utilizzare in un impianto di ritrattamento del combustibile irraggiato. Gli estrattori con solventi devono essere resistenti all'effetto Corrosivo dell'acido nitrico. Di solito gli estrattori sono fabbricati con acciai inossidabili a basso tenore di carbonio, titanio, zirconio o altri materiali di elevata qualita', nel rispetto di standards industriali molto elevati (comprese norme speciali per la saldatura e l'ispezione e tecniche di garanzia e controllo della qualita).

3.4. Recipienti di contenimento o stoccaggio

Nota introduttiva

Dalla fase di estrazione con solventi si ottengono tre principali correnti di processo in fase liquida. I serbatoi di raccolta o stoccaggio vengono utilizzati per l'ulteriore trattamento di tutte e tre le correnti:

a) la soluzione di nitrato di uranio puro viene concentrata per
evaporazione e sottoposta alla denitrazione dove viene convertita
in ossido di uranio, che viene a sua volta riutilizzato nel ciclo
di combustibile; b) la soluzione altamente radioattiva dei prodotti di fissione viene
di solito sottoposta a concentrazione per evaporazione e stuccata
come concentrato in fase liquida. Il concentrato puo'
successivamente essere sottoposto a evaporazione e trasformato in
una forma adeguata allo stoccaggio o allo smaltimento; c) la soluzione pura di nitrato di plutonio viene sottoposta a
concentrazione e stoccata in attesa delle fasi successive. In
particolare, i recipienti di contenimento o di stoccaggio per le
soluzioni di plutonio sono progettati per evitare problemi di
criticita' derivanti da cambiamenti nella concentrazione e nella
forma di tale corrente di processo.

Serbatoi di raccolta o stoccaggio appositamente progettati o preparati per l'utilizzo in un impianto di ritrattamento del combustibile irraggiato. I serbatoi di raccolta o stoccaggio devono essere resistenti all'azione corrosiva dell'acido nitrico. Di solito tali recipienti sono fabbricati con materiali quali acciai inossidabili a basso tenore di carbonio, titanio, zirconio o altri materiali di elevata qualita'; essi possono essere progettati per l'esercizio e la manutenzione a distanza e possono presentare le seguenti caratteristiche per il controllo della criticita' nucleare:

1) pareti o strutture interne con un equivalente di boro pari ad
almeno 2%, o 2) diametro massimo di 175 mm per i recipienti cilindrici, o 3) larghezza massima di 75 mm per i recipienti anulari o a piastra.

3.5. Sistema di conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio

Nota introduttiva

Nella maggior parte degli impianti, questo processo finale comporta la conversione della soluzione di nitrato di plutonio in biossido di plutonio. Il processo e' costituito dalle seguenti fasi principali:
stoccaggio e regolazione della carica di processo, precipitazione e separazione solido/liquida, calcinazione, manipolazione del prodotto, ventilazione, gestione delle scorie e controllo del processo.
Sistemi completi appositamente progettati o preparati per la conversione di nitrato di plutonio in ossido di plutonio realizzati, in particolare, in modo da evitare criticita' ed effetti nocivi delle radiazioni e ridurre al minimo i rischi di tossicita'.

3.6. Sistemi per la produzione di plutonio metallico dall'ossido di plutonio

Nota introduttiva

Questo processo, che potrebbe essere connesso ad un impianto di ritrattamento, comporta la fluorurazione del biossido di plutonio, di solito con l'impiego di acido fluoridrico altamente corrosivo, per la produzione di fluoruro di plutonio, che viene successivamente ridotto con calcio metallico di elevata purezza per produrre plutonio metallico e scorie di fluoruro di calcio. Il processo e' costituito dalle seguenti fasi principali: fluorurazione (ad esempio mediante attrezzature costruite con o rivestite di metallo prezioso), riduzione a metallo (ad esempio mediante crogioli in ceramica), recupero delle scorie, manipolazione del prodotto. ventilazione, gestione dei rifiuti e controllo del processo.
Sistemi completi appositamente progettati o preparati per la produzione di plutonio metallico, realizzati in particolare, in modo da evitare criticita' ed effetti nocivi delle radiazioni e ridurre al minimo i rischi di tossicita'.

4. IMPIANTI PER LA FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE

Un "impianto per la fabbricazione di elementi di combustibile" comprende attrezzature che:

a) entrano normalmente in contatto diretto, e/o processano
direttamente, o controllano, il flusso produttivo di materiali
nucleari; b) sigillano il materiale nucleare all'interno del rivestimento.

5. IMPIANTI PER LA SEPARAZIONE DI ISOTOPI DI URANIO E ATTREZZATURE, DIVERSE DA STRUMENTAZIONE PER ANALISI, APPOSITAMENTE PROGETTATE E PREPARATE

Tra gli elementi che sono da considerare compresi nell'espressione "attrezzature diverse da strumentazione per analisi" appositamente progettate o preparate per la separazione di isotopi di uranio figurano i seguenti.

5.1. Centrifughe a gas e assiemi e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in centrifughe a gas

Nota introduttiva

Una centrifuga a gas e' normalmente composta di uno o piu' cilindri a parete sottile di diametro compreso tra 75 e 400 mm contenuti in un ambiente sottovuoto e fatti ruotare ad un'elevata velocita' periferica - minimo 300 m/s circa - mantenendo verticale l'asse centrale. Per raggiungere tale velocita' elevata i materiali di costruzione dei componenti rotanti devono avere un elevato rapporto resistenza/densita' e gli assiemi rotori, con i relativi componenti, devono essere fabbricati con tolleranze minime per ridurre al massimo l'eventuale squilibrio. A differenza di altri tipi di centrifughe le centrifughe a gas per l'arricchimento dell'uranio presentano, all'interno della camera del rotore, uno o piu' diaframmi rotanti a disco e una serie di tubi fissi per l'alimentazione e l'estrazione dell'UF6 in forma gassosa, con almeno tre canali separati, due dei quali collegati a deflettori che vanno dall'asse del rotore alla periferia della camera del rotore. L'ambiente sotto vuoto contiene anche una serie di elementi critici non rotanti e che, pur essendo progettati appositamente allo scopo, non sono di difficile fabbricazione ne' richiedono materiali particolari. Un sistema di centrifuga necessita tuttavia di numerosi componenti di questo tipo e pertanto la quantita' puo' fornire un'importante indicazione sull'utilizzo finale.

5.1.1. Componenti rotanti

a) Assiemi rotori completi

Cilindri a parete sottile, o una serie di cilindri a parete sottile collegati tra loro, costruiti con uno o piu' materiali ad alto rapporto resistenza/densita' descritti nella nota esplicativa del presente paragrafo. Se collegati tra loro, i cilindri sono uniti mediante anelli o soffietti flessibili descritti al successivo punto 5.1.1, lettera c). Il rotore, nella forma finale, e' munito di uno o piu' diaframmi e coperchi descritti al seguente punto 5.1.1, lettere d) ed e): l'insieme puo' comunque essere fornito anche solo parzialmente montato.

b) Tubi rotori

Cilindri a parete sottile appositamente progettati o preparati, con spessore massimo di 12 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con uno o piu' dei materiali ad alto rapporto resistenza/densita' descritti nella nota esplicativa del presente paragrafo.

c) Anelli o soffietti

Componenti appositamente progettati o preparati per rinforzare localmente il tubo del rotore o per collegarne un certo numero tra loro. I soffietti sono cilindretti a spirale con parere di spessore massimo di 3 mm, diametro compreso tra 75 e 400 mm e costruiti con uno o piu' dei materiali ad alto rapporto resistenza/densita' descritti nella nota esplicativa del presente paragrafo.

d) Diaframmi

Componenti discoidali di diametro compreso tra 75 e 400 mm, appositamente progettati o preparati per essere installati all'interno del tubo rotore della centrifuga per isolare la camera di prelievo dalla camera di separazione principale e, in alcuni casi, per favorire la circolazione dell'UF6 (gas) all'interno della camera di separazione principale del tubo rotore e costruiti con uno o piu' dei materiali ad alto rapporto resistenza/densita' descritti nella nota esplicativa del presente paragrafo.

e) Coperchi superiori e inferiori

Componenti discoidali di diametro compreso tra 75 e 400 mm, appositamente progettati o preparati per essere installati alle estremita' del rubo rotore per contenere l'UF6 all'interno del rubo rotore stesso e, in alcuni casi, per sostenere, mantenere o contenere quale parte integrante un elemento del cuscinetto superiore (coperchio superiore) o per contenere gli elementi rotanti del motore e il cuscinetto inferiore (coperchio inferiore), e costruiti con uno o piu' dei materiali ad alto rapporto resistenza/densita' descritti nella nota esplicativa del presente paragrafo.

Nota esplicativa

I materiali usati per i componenti rotanti della centrifuga sono i seguenti:

a) acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a
2,05 x 10 (elevato al nono) N/mq; b) leghe di alluminio con carico di rottura uguale o superiore a 0,46
x 10(elevato al nono) N/mq; c) materiali filamentosi adatti all'impiego in strutture composite e
con moduli specifici uguali o superiori a 12,3 x 10(elevato al
sesto) m, con carico di rottura specifico uguale o superiore a 0,3
x 10(elevato al sesto) m. (Per "modulo specifico" s'intende il
modulo Young in N/mq diviso per il peso specifico espresso in
N/mc; per "carico di rottura specifico" s'intende il carico di
rottura espresso in N/mq diviso per il peso specifico espresso in
N/mc).

5.1.2. Componenti statici

a) Cuscinetti a sospensione magnetica

Assiemi di cuscinetti appositamente progettati o preparati, costituiti da un magnete anulare sospeso in un alloggiamento contenente un mezzo di smorzamento. L'alloggiamento e' costruito con materiali resistenti all'UF6 (cfr. la nota esplicativa al paragrafo 5.2). Accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore descritto al punto 5.1.1, lettera e). Il magnete puo' essere anulare e il rapporto tra diametro esterno e diametro interno deve essere uguale o inferiore a 1,6:1. Il magnete puo' avere una permeabilita' iniziale minima di 0,15 H/m (120 000 in unita' CGS), o una induzione residua minima pari al 98,5 % o un prodotto energetico superiore a 80 KJ/mc) (10 (elevato al settimo) gauss-oersted). Oltre alle normali proprieta' dei materiali la deviazione dell'asse magnetico rispetto all'asse geometrico deve essere estremamente limitata (inferiore a 0,1 mm) e si raccomanda particolarmente l'omogeneita' del materiale del magnete.

b) Cuscinetti/smorzatori

Cuscinetti appositamente progettati o preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore. Il perno e ???????? temprato e una semisfera ad una estremita' ed e ?????????? inferiore descritto al punto 5.1.1, lettera e), all'altra estremita'. L'albero puo' anche essere munito di cuscinetto idrodinamico. Il coperchio e ??????????? una superficie. Spesso questi componenti vengono forniti separatamente dallo smorzatore.

c) Pompe molecolari

Cilindri appositamente progettati o preparati con scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione. Dimensioni standard: diametro interno da 75 a 400 mm, spessore minimo della parete 10 mm, con lunghezza uguale o superiore al diametro. Di solito le scanalature hanno sezione rettangolare e una profondita' minima di 2 mm.

d) Statori

Statori di forma anulare appositamente progettati o preparati per motori polifase a corrente alternata e ad alta velocita', del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sottovuoto nella gamma di frequenze tra 600 e 2 000 Hz e potenze comprese tra 50 e 1 000 VA. Gli statuti sono costituiti da avvolgimenti polifase su un nucleo in ferro laminato a bassa perdita, formato da strati sottili di spessore generalmente uguale o inferiore a 2,0 mm.

e) Contenitori/alloggiamenti di centrifuga

Componenti appositamente progettati o preparati per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas. Il contenitore e' inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione per accogliere i cuscinetti e muniti di una o piu' flange per il montaggio. I terminali lavorati sono paralleli tra loro e perpendicolari all'asse longitudinale del cilindro con una tolleranza massima di 0,05 gradi. Il contenitore puo' anche essere una struttura a nido d'ape per accogliere vari tubi rotori. Gli alloggiamenti sono costruiti o protetti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

f) Prese di estrazione

Tubi appositamente progettati o preparati, con diametro interno uguale o inferiore a 12 mm, per l'estrazione del gas UF6 dall'interno del tubo rotore per azione di un tubo Pitot (ovvero, con un'apertura verso il flusso tangenziale del gas all'interno del tubo rotore, ad esempio piegando l'estremita' di un tubo radiale), che possono essere fissati al sistema centrale di estrazione dei gas. I tubi sono costruiti o protetti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.2. Sistemi ausiliari, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per impianti di arricchimento con centrifughe a gas

Nota introduttiva

I sistemi ausiliari, attrezzature e componenti per impianti di arricchimento con centrifughe a gas sono i sistemi di un impianto che servono ad alimentare l'UF6 alle centrifughe, a collegare le singole centrifughe tra loro a cascata (stati) per consentire un arricchimento sempre maggiore ed estrarre l'UF6 (prodotto e code) dalle centrifughe, oltre alle attrezzature necessarie ad azionare le centrifughe o a controllare l'impianto.
In genere l'UF6 passa dalla forma solida a vapore in autoclavi riscaldate e viene distribuito sotto forma gassosa alle centrifughe attraverso sistemi di tubi collettori in cascata. I flussi gassosi di UF6 (prodotto e code) provenienti dalle centrifughe vengono fatti defluite anche attraverso sistemi di tubi collettori in cascata verso trappole fredde (con temperature di esercizio pari a circa 203 o 70 gradi C), deve vengono condensati prima di essere ulteriormente trasferiti in contenitori adatti al trasporto o allo stoccaggio. Poiche' ???????? migliaia di centrifughe disposte in cascata, i tubi collettori in cascata raggiungono lunghezze di svariati chilometri e presentano migliaia di saldature con una notevole ripetizione del la out. Le attrezzature, i componenti e le tubazioni sono costruiti nel rispetto di norme di livello molto elevato in materia di sottovuoto e pulizia.

5.2.1. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"

Sistemi di lavorazione appositamente progettati e preparati, comprendenti:

- autoclavi (o stazioni) di alimentazione usate per prelevare l'UF6
alle centrifughe in cascata ad una pressione massima di 100 kPa e
una velocita' uguale o superiore a 1 kg/h; - desublimatori (trappole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6
dalle cascate ad una pressione massima di 3 kPa. I desublimatori
possono raggiungere una temperatura di raffreddamento di 203 K (-
70 gradi C) e una temperatura di riscaldamento di 343 K (70 gradi
C); - stazioni del "prodotto" e delle "code" usate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

L'impianto, le attrezzature e le tubazioni sono interamente costruiti o rivestiti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 (cfr. la flora esplicativa di questo paragrafo) e sono costruiti nel rispetto di norme di livello molto elevato in materia di sottovuoto e pulizia.

5.2.2. Sistemi di tubi collettori

Sistemi di tubazioni e sistemi collettori appositamente progettati e preparati per la manipolazione dell'UF6, all'interno delle centrifughe in cascata. La rete di tubazioni e', in genere, un sistema collettore "triplice", nel quale ogni centrifuga e' collegata a ciascun collettore: in questo senso e' presente una notevole ripetizione nella forma. I sistemi sono interamente costruiti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 (cfr. la nota esplicativa di questo paragrafo) e sono costruiti nel rispetto di norme di livello molto elevato in materia di sottovuoto e pulizia.

5.2.3. Spettometri di massa/sorgenti di ioni per l'UF6

Spettometri di massa magnetici o quadripolari appositamente progettati e preparati per il prelievo "in linea" di campioni di carica - prodotto o code - dai flussi gassosi di UF6 ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1) capacita' di risoluzione unitaria per unita' di massa atomica
superiore a 320; 2) sorgenti di ioni costruite o rivestite con nichelcromo, monel o
placcate al nichel; 3) sorgenti di ioni a bombardamento elettronico; 4) sistema collettore per l'analisi isotopica.

5.2.4. Variatori di frequenza

Variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati e preparati per gli statori di cui al paragrafo 5.1.2, lettera d), o parti, componenti e sottoinsiemi di tali variatori di frequenza aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1) uscita polifase da 600 a 2 000 Hz; 2) elevata stabilita' (con controllo di frequenza migliore rispetto
allo 0,1 %); 3) bassa distorsione armonica (inferiore al 2 %); 4) rendimento superiore all'80 %.

Nota esplicativa

Gli elementi citati in precedenza entrano direttamente in contatto con il gas UF6 o controllano direttamente le centrifughe e il passaggio del gas da una centrifuga all'altra e da una cascata all'altra.
Tra i materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 figurano l'acciaio inossidabile, l'alluminio, le leghe di alluminio, il nichel o le leghe contenenti una percentuale minima di nichel pari al 60%.

5.3. Insiemi e componenti appositamente progettati e preparati per l'impiego nel processo di arricchimento per diffusione gassosa

Nota introduttiva

Il metodo di separazione degli isotopi di uranio per diffusione gassosa comporta un assieme tecnologico principale costituito da una particolare membrana porosa di diffusione gassosa, da uno scambiatore di calore per raffreddare il gas (che si riscalda con il processo di compressione), valvole a tenuta e di controllo e tubazioni. Nella misura in cui la tecnologia della diffusione gassosa impiega l'esafluoruro di uranio (UF6), le superfici di tutte le attrezzature, tubazioni e strumenti che vengono a contatto con il gas devono essere costituite da materiali che rimangano stabili a contatto con l'UF6. Un impianto di diffusione gassosa prevede una serie di assiemi di questo tipo e pertanto le quantita' possono rappresentare un'indicazione importante dell'uso finale.

5.3.1. Barriere di diffusione gassosa

a) Sottili filtri porosi appositamente progettati e preparati con
materiali metallici, polimerici o ceramici resistenti all'azione
corrosiva dell'UF6, con una dimensione dei pori compresa tra 100 e
1000 A (angstrom), uno spessore massimo di 5 mm e, nel caso siano
di forma tubolare, un diametro uguale o inferiore a 25 mm; b) composti o polveri appositamente preparati per la fabbricazione
dei filtri in questione. I composti e le polveri, appositamente
preparati per la realizzazione di barriere di diffusione gassosa,
comprendono il nichel o leghe contenenti una percentuale minima di
nichel pari al 60 %, l'ossido di alluminio o polimeri di
idrocarburi interamente fluorurati con un grado minimo di purezza
pari al 99,9%, una dimensione delle particelle inferiore a 10
micron e un'elevata omogeneita' nella dimensione delle particelle.

5.3.2. Alloggiamenti dei diffusori

Recipienti cilindrici appositamente progettati e preparati per contenere la barriera di diffusione gassosa, sigillati ermeticamente, con diametro superiore a 300 mm e lunghezza superiore a 900 mm, oppure recipienti a sezione rettangolare di dimensioni comparabili con un collegamento in entrata e due collegamenti in uscita, tutti di diametro superiore a 50 mm, costruiti o rivestiti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 e progettati per un'installazione di tipo orizzontale o verticale.

5.3.3. Compressori e soffianti per gas

Compressori o soffianti per gas appositamente progettati e preparati, di tipo assiale, centrifuga o volumetrico, con capacita' di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 mc/min di UF6 e pressione di mandata sino a varie centinaia di kPa, per un funzionamento a lungo termine in un ambiente contenente UF6 con o senza un motore elettrico di potenza adeguata, e insiemi separati di tali compressori e soffianti per gas. I compressori e le soffianti hanno un rapporto di compressione compreso tra 2:1 e 6:1 e sono costituiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.3.4. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

Dispositivi di tenuta al vuoto appositamente progettati e preparati, dotati di collegamenti a tenuta di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse rotante che collega il rotore del compressore o del ventilatore per gas al motore principale per garantire una tenuta adeguata contro le infiltrazioni di aria all'interno della camera interna del compressore o del ventilatore, contenente UF6. I dispositivi di tenuta sono in genere progettati per limitare infiltrazioni di gas tampone ad una velocita' inferiore a 1000 cmc/min.

5.3.5. Scambiatori di calore per il raffreddamento dell'UF6

Scambiatori di calore appositamente progettati e preparati, costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 (escluso l'acciaio inossidabile), con rame o con qualsiasi combinazione di tali metalli ad una velocita' di variazione della perdita di pressione inferiore a 10 Pa/h con differenza di pressione di 100 kPa.

5.4. Sistemi, attrezzature e componenti ausiliari appositamente progetti e preparati per l'impiego nel processo di arricchimento per diffusione gassosa

Nota introduttiva

I sistemi, le attrezzature e i componenti ausiliari per impianti di arricchimento a diffusione gassosa sono i sistemi di un impianto che servono ad alimentare l'UF6 all'assieme di diffusione gassosa, a collegare i singoli insieme tra loro a cascata (stadi) per consentire un arricchimento sempre maggiore ed estrarre l'UF6 ("prodotto" e "code") dalle cascate di diffusione. Vista l'elevata inerzia delle cascate di diffusione, l'eventuale interruzione del funzionamento e soprattutto il suo arresto comporta gravi conseguenze. Per questo motivo in un impianto di diffusione gassosa e' fondamentale mantenere, in maniera rigida e costante, il vuoto in tutti i sistemi tecnologici, la protezione automatica contro gli incidenti e una precisa regolazione automatizzata del flusso gassoso. In questo senso si rende necessario dotare l'impianto di numerosi sistemi speciali di misurazione, regolazione e controllo.
In genere l'UF6 evapora da cilindri collocati all'interno di autoclavi e viene distribuito sotto forma gassosa al punto di ingresso attraverso sistemi di tubi collettori in cascata. I flussi gassosi di UF6 ("prodotto" e "code") provenienti dai punti di uscita vengono fatti defluire attraverso sistemi di tubi collettori in cascata verso trappole fredde o stazioni di compressione, dove l'UF6 in forma gassosa viene liquefatto prima di essere trasferito in contenitori adatti al trasporto o allo stoccaggio. Poiche' l'impianto di arricchimento a diffusione gassosa e' costituito da numerosi insiemi di diffusione gassosa disposti in cascata, i tubi collettori in cascata raggiungono lunghezze di svariati chilometri e presentano migliaia di saldature con una notevole ripetizione del layout. Le attrezzature, i componenti e le tubazioni sono costruiti nel rispetto di norme di livello molto elevato in materia di vuoto e pulizia.

5.4.1. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"

Sistemi di lavorazione appositamente progettati e preparati, in grado di operare ad una pressione massima di 300 kPa e comprendenti:

- autoclavi (o sistemi) di alimentazione usate per trasferire l'UF6
alle cascate di diffusione gassosa; - desublimatori (trappole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6
dalle cascate di diffusione; - stazioni di liquefazione dove l'UF6 in forma gassosa proveniente
dalla cascata viene sottoposto a compressione e raffreddato fino a
trasformarsi in UF6 in forma liquida; - stazioni del "prodotto" e delle "code" usate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

5.4.2. Sistemi di tubi collettori

Sistemi di tubazioni e sistemi collettori appositamente progettati e preparati per la manipolazione dell'UF6 all'interno delle cascate di diffusione gassosa. La rete di tubazioni e', in genere, un sistema collettore "duplice", nel quale ogni cella e' collegata a ciascun collettore.

5.4.3. Sistemi sottovuoto

a) Collettori di grandi dimensioni per vuoto, tubi di distribuzione e
pompe per vuoto appositamente progettati e preparati, con una
capacita' di aspirazione uguale o superiore a 5 mc/min. b) Pompe per vuoto appositamente progettare per funzionare in
atmosfere contenenti UF6, costituite o rivestite di alluminio,
nichel o leghe contenenti una percentuale minima di nichel
superiore al 60 %. Le pompe possono essere rotative (a capsulismo)
o volumetriche, possono agire per trasporto meccanico o essere
dotate di dispositivi di tenuta al fluorocarbonio e possono
richiedere particolari fluidi.

5.4.4. Speciali valvole di intercettazione e di controllo

Valvole a soffietto, di intercettazione e di controllo, manuali o automatiche, costruite con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 e aventi un diametro compreso tra 40 e 1 500 mm, appositamente progettate o preparate per l'installazione nei sistemi principali e ausiliari degli impianti di arricchimento per diffusione gassosa.

5.4.5. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per UF6

Spettrometri di massa magnetici o quadripolari appositamente progettati e preparati per il prelievo "in linea" di campioni di carica - prodotto o code - dai flussi gassosi di UF6 ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1) capacita' di risoluzione unitaria per unita' di massa atomica
superiore a 320; 2) sorgenti di ioni costruite o rivestite di nichelcromo, monel o
placcate al nichel; 3) sorgenti di ioni a bombardamento elettronico; 4) sistema collettore per l'analisi isotopica.

Nota esplicativa

Gli elementi citati in precedenza entrano direttamente in contatto con il gas UF6 o controllano direttamente il flusso all'interno della cascata. Tutte le superfici a contatto con il gas impiegato devono essere interamente costituite o rivestite con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6. Ai fini dei paragrafi relativi agli elementi utilizzati nella diffusione gassosa, tra i materiali resistenti all'UF6 figurano l'acciaio inossidabile, l'alluminio, le leghe di alluminio, l'ossido di alluminio, il nichel o le leghe contenenti una percentuale minima di nichel pari al 60 %, oltre che i polimeri di idrocarburi fluorurati resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.5. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati e preparati per l'impiego negli impianti di arricchimento aerodinamici

Nota introduttiva

Nei processi di arricchimento aerodinamici una miscela di UF6 in forma gassosa e di gas leggeri (idrogeno o elio) viene sottoposta a compressione e trasferita in elementi di separazione dove avviene il processo di separazione isotopica attraverso la generazione di elevate forze centrifughe in un ambiente a parete curva. Attualmente sono stati sviluppati due processi di questo tipo: la separazione con ugelli e la separazione con tubi vortex (vortex). In entrambi i processi i componenti principali della fase di separazione comprendono recipienti cilindrici contenenti gli elementi specifici deputati alla separazione (ugelli o tubi vortex), i compressori per gas e gli scambiatori di calore che eliminano il calore prodotto durante la compressione. Un impianto aerodinamico prevede una serie di stadi di questo tipi e in tal senso le quantita' possono fornire un'indicazione importante dell'utilizzo finale. Poiche' nei processi aerodinamici si utilizza l'UF6 tutte le superfici delle attrezzature, delle tubazioni e degli strumenti che entrano in contatto con il gas devono essere costruite con materiali che rimangano stabili in caso di contatto con l'UF6.

Nota esplicativa

Gli elementi citati in questo paragrafo entrano direttamente in contatto con il gas UF6 o controllano direttamente il flusso all'interno della cascata. Tutte le superfici a contatto con il gas impiegato devono essere interamente costituite o rivestite di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6. Ai fini del paragrafo relativo agli elementi utilizzati nel processo aerodinamico di arricchimento, tra i materiali resistenti all'UF6 figurano il rame, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, le leghe di alluminio, il nichel o le leghe contenenti una percentuale minima di nichel pari al 60 %, oltre che i polimeri di idrocarburi interamente fluorurati resistenti all'UF6.

5.5.1. Ugelli di separazione

Ugelli di separazione e relativi assiemi appositamente progettati o preparati. Gli ugelli di separazione sono costituiti da condotti curvi fessurati con un raggio di curvatura inferiore a 1 mm, resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 e dotati, all'interno, di un separatore a lama per suddividere il flusso di gas in due correnti.

5.5.2. Tubi vortex

Tubi vortex e relativi assiemi appositamente progettati o preparati. I tubi sono cilindrici o conici, costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, con un diametro compreso tra 0,5 e 4 cm, un rapporto massimo lunghezza/diametro pari a 20:1 e con una o piu' prese tangenziali. I tubi possono essere muniti di appendici del tipo a ugello ad una estremita' o ad entrambe.

Nota esplicativa

Il gas di alimentazione penetra nel tubo vorticoso tangenzialmente da un'estremita' o attraverso diffusori a vortice o in numerose posizioni tangenziali situate sul perimetro del tubo.

5.5.3. Compressori e soffianti per gas

Compressori o soffianti per gas appositamente progettati e preparati, di tipo assiale, centrifugo o volumetrico, costituiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, con capacita' di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 2 mc/min di miscela di UF6 e di veicolo gassoso (idrogeno o elio).

Nota esplicativa

In genere i compressori e le soffianti per gas presentano un rapporto di compressione compreso tra 1,2:1 e 6:1.

5.5.4. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante

Dispositivi di tenuta appositamente progettati e preparati, dotati di collegamenti di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse rotante che collega il rotore del compressore o del ventilatore per gas al motore principale per garantire una tenuta adeguata contro la fuoriuscita di gas o le infiltrazioni di aria o di gas di tenuta all'interno della camera interna del compressore o del ventilatore, contenente la miscela di UF6/veicolo gassoso.

5.5.5. Scambiatori di calore per il raffreddamento del gas

Scambiatori di calore appositamente progettati e preparati, costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.5.6. Alloggiamenti degli elementi di separazione

Alloggiamenti per elementi di separazione costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati e preparati per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione.

Nota esplicativa

Gli alloggiamenti possono essere recipienti cilindrici con diametro superiore a 300 mm e lunghezza superiore a 900 mm, oppure recipienti di forma rettangolare di dimensioni comparabili e progettati per un'installazione di tipo orizzontale o verticale.

5.5.7. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code"

Sistemi di lavorazione o attrezzature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati e preparati, comprendenti:

a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione usati per trasferire
l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (trappole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal
processo di arricchimento per il successivo trasferimento dopo
riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o liquefazione utilizzate per
eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo averlo
sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d) stazioni del "prodotto" e delle "code" usate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

5.5.8. Sistemi di tubi collettori

Sistemi di tubi collettori, costruiti o rivestiti con materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 appositamente progettati e preparati per a manipolazione dell'UF6 all'interno delle cascate aerodinamiche. La rete di tubazioni e', in genere, un sistema collettore "duplice", nel quale ogni stadio o gruppo di stadi e' collegato a ciascun collettore.

5.5.9. Sistemi e pompe per vuoto

a) Sistemi per vuoto appositamente progettati e preparati per
funzionare in atmosfere contenenti UF6 con una capacita' di
aspirazione uguale o superiore a 5 mc/min, costituiti da
collettori a vuoto, tubi di distribuzione e pompe per vuoto. b) Pompe per vuoto appositamente progettate o preparate per
funzionare in atmosfere contenenti UF6 costituite o rivestite di
materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6. Le pompe
possono essere dotate di dispositivi di tenuta al fluorocarbonio e
richiedere particolari fluidi.

5.5.10. Speciali valvole di intercettazione e di controllo

Valvole a soffietto, di intercettazione e di controllo, manuali o automatiche, costruire o rivestite di materiali resistenti all'azione corrosiva UF6 e aventi un diametro compreso tra 40 e 1500 mm, appositamente progettate o preparate per l'installazione nei sistemi principali e ausiliari degli impianti di arricchimento aerodinamici.

5.5.11. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per UF6

Spettrometri di massa magnetici o quadripolari appositamente progettati e preparati per il prelievo "in linea" di campioni di carica - "prodotto" o "code" - dai flussi gassosi di UF6 ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. capacita' di risoluzione unitaria per massa superiore a 320; 2. sorgenti di ioni costruite o rivestite di nichelcromo, monel o
placcate al nichel; 3. sorgenti di ioni a bombardamento elettronico; 4. sistema collettore per l'analisi isotopica.

5.5.12. Sistemi di separazione UF6/veicolo gassoso

Sistemi appositamente progettati e preparati per separare l'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio).

Nota esplicativa

I sistemi sono progettati per ridurre il contenuto di UF6 presente nel veicolo gassoso a 1 ppm o meno e possono comprendere le seguenti attrezzature:

a) scambiatori di calore criogenici o crioseparatori in grado di
raggiungere temperature di -120 gradi C o temperature inferiori;
b) unita' di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere
temperature di -120 gradi C o temperature inferiori;
c) ugelli di separazione o tubi vortex per separare l'UF6 dal
veicolo gassoso;
d) trappole fredde per l'UF6 in grado di raggiungere temperature
di -20 gradi C o temperature inferiori.

5.6. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di arricchimento a scambio chimico o a scambio ionico

Nota introduttiva

La leggera differenza di massa tra gli isotopi di uranio provoca esigue modifiche nell'equilibrio delle reazioni chimiche, che si possono sfruttare per la separazione degli isotopi. In quest'ambito sono stati sviluppati due processi principali: lo scambio chimico liquido-liquido e lo scambio ionico solido-liquido.
Nel processo di scambio chimico liquido-liquido, le fasi di liquidi immiscibili (acquosa e organica) sono messe in contatto in controcorrente per creare l'effetto a cascata di migliaia di fasi di separazioni. La fase acquosa e' rappresentata dal cloruro di uranio in una soluzione di acido cloridrico; la fase organica e' rappresentata da un estraente contenente cloruro di uranio in un solvente organico. I contattori utilizzati nella cascata di separazione possono essere colonne di scambio liquido-liquido (ad esempio colonne pulsate con piatti forati) o contattori centrifughi. Le reazioni chimiche (ossidazione e riduzione) devono avvenire ad entrambe le estremita' della cascata di separazione per garantire il necessario riflusso in ogni estremita'. Uno dei principali problemi di progettazione e' dato dalla necessita' di evitare la contaminazione dei flussi impiegati nel processo con determinati ioni metallici: per questo motivo vengono impiegate colonne e tubazioni in plastica o con rivestimento in plastica (ivi compresi polimeri di fluorocarbonio) o con rivestimento in vetro.
Nel processo di scambio ionico solido-liquido l'arricchimento avviene tramite adsorbimento/desorbimento di uranio su resine o adsorbenti speciali di scambio ionico ad azione rapida. Una soluzione di uranio in acido cloridrico e altri agenti chimici viene introdotta in colonne di arricchimento cilindriche contenenti letti riempiti di adsorbente. Per un processo continuo e' necessario un sistema di riflusso che rilasci l'uranio contenuto nell'adsorbente nel flusso di liquido, al fine di raccogliere il "prodotto" e le "code". A tal fine si usano opportuni agenti chimici di ossido/riduzione che vengono completamente rigenerati in circuiti esterni separati e che possono essere parzialmente rigenerati all'interno delle stesse colonne di separazione isotopica. La presenza di soluzioni concentrate di acido cloridrico ad alta temperatura fa si' che le attrezzature debbano essere costituite o rivestite di materiali speciali anticorrosione.

5.6.1. Colonne di scambio liquido-liquido (scambio chimico)

Colonne di scambio liquido-liquido in controcorrente con alimentazione meccanica (ad esempio colonne pulsate con piatti forati, estrattori a piatti con moto alternativo e colonne con mescolatori interni a turbina), appositamente progettate o preparate per l'arricchimento dell'uranio attraverso il processo di scambio chimico. Per garantire la resistenza alla corrosione delle soluzioni concentrate di acido cloridrico, le colonne e le relative parti interne sono costruire o rivestite di opportuni materiali plastici (quali i polimeri di fluorocarbonio) o di vetro. Il tempo di permanenza delle colonne in uno stadio deve essere breve (al massimo 30 secondi).

5.6.2. Contattori centrifughi liquido-liquido (scambio chimico)

Contattori centrifughi liquido-liquido appositamente progettati o preparati per l'arricchimento dell'uranio attraverso il processo di scambio chimico. I contattori sfruttano la rotazione per disperdere i flussi organici e acquosi e, successivamente, la forza centrifuga per separare le fasi. Per garantire la resistenza alla corrosione delle soluzioni concentrate di acido cloridrico, i contattori sono costruiti o rivestiti di opportuni materiali plastici (quali i polimeri di fluorocarbonio) o di vetro. Il tempo di permanenza dei contattori centrifughi deve essere breve (al massimo 30 secondi).

5.6.3. Sistemi e attrezzature di riduzione dell'uranio (scambio chimico)

a) Celle di riduzione per via elettrochimica appositamente progettate
o preparate per ridurre l'uranio da una valenza ad un'altra per
l'arricchimento dell'uranio attraverso il processo di scambio
chimico. I materiali delle celle che vengono a contatto con le
soluzioni impiegate nel processo devono essere resistenti
all'azione corrosiva delle soluzioni concentrate di acido
cloridrico.

Nota esplicativa

Lo scomparto catodico delle celle deve impedire la riossidazione dell'uranio alla valenza superiore. Per mantenere l'uranio nello scomparto catodico, la cella puo' essere munita di un diaframma impervio costituito di particolare materiale di scambio cationico. Il catodo ecostituito da un adeguato conduttore solido come la grafite.

b) Sistemi sul lato "prodotto" della cascata opportunamente
progettati o preparati per estrarre l'U4+ dal flusso organico,
regolando la concentrazione dell'acido e alimentando le celle di
riduzione per via elettrochimica.

Nota esplicativa

Questi sistemi sono costituiti di attrezzature di estrazione con solventi per lo stripping dell'U4+ dal flusso organico nella soluzione acquosa, evaporatori o altre attrezzature per la regolazione e il controllo del pH della soluzione, pompe o altri dispositivi di trasferimento per l'alimentazione delle celle di riduzione per via elettrochimica. Uno dei principali problemi di progettazione consiste nella necessita' di evitare la contaminazione del flusso acquoso con alcuni ioni metallici; per questo motivo, per le parti che vengono a contatto con i flussi coinvolti nel processo, il sistema e' realizzato o rivestito di materiali adeguati (ad esempio vetro, polimeri di fluorocarbonio, polifenilsolfato, solfone polietere e grafite impregnata di resina).

5.6.4. Sistemi di preparazione della carica (scambio chimico)

Sistemi appositamente progettati o preparati per la produzione di soluzioni di cloruro di uranio di purezza elevata per gli impianti di separazione degli isotopi di uranio con il processo di scambio chimico.

Nota esplicativa

Questi sistemi sono costituiti di attrezzature per la dissoluzione, l'estrazione con solventi e/o lo scambio ionico per la purificazione, e di celle elettrolitiche destinate alla riduzione dell'U6+ dell'U4+ a U3+. Questi sistemi producono soluzioni di cloruro di uranio contenenti solo alcune parti per milione di impurita' metalliche, ad esempio di cromo, ferro, vanadio, molibdeno e altri cationi bivalenti o di valenza superiore. Tra i materiali impiegati per la costruzione delle parti del sistema per il trattamento dell'U3+ ad elevata purezza figurano il vetro, i polimeri di fluorocarbonoio, il polifenilsolfato, il solfone polietere o la grafite rivestita in plastica e impregnata di resina.

5.6.5. Sistemi per l'ossidazione dell'uranio (scambio chimico)

Sistemi appositamente progettati o preparati per l'ossidazione dell'U3+ in U4+ che viene rinviato alla cascata di separazione degli isotopi di uranio nel processo di arricchimento per scambio chimico.

Nota esplicativa

I sistemi possono comprendete le seguenti attrezzature:

a) attrezzatura che mette in contatto il cloro e l'ossigeno con
l'effluente acquoso proveniente dall'impianto di separazione
isotopica ed estrae l'U4+ nella corrente organica rigenerata
proveniente dal lato prodotta della cascata; b) attrezzatura che separa l'acqua dall'acido cloridrico, in modo che
l'acqua e l'acido cloridrico concentrato possano essere
reintrodotti nel processo nei punti giusti.

5.6.6. Resine e adsorbenti scambiatori di ioni a reazione rapido (scambio ionico)

Resine o adsorbenti scambiatori di ioni a reazione rapida appositamente progettati o preparati per l'arricchimento dell'uranio con il processo di scambio ionico, comprese le resine porose macroreticolari, e/o strutture pellicolari nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati al rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva e altre strutture composite sotto qualsiasi forma, comprese particelle e fibre. Le resine o gli adsorbenti scambiatori di ioni hanno un diametro massimo di 0,2 mm e devono presentare una resistenza chimica all'azione delle soluzioni concentrate di acido cloridrico ed essere sufficientemente robusti per non degradarsi all'interno delle colonne di scambio. Le resine e gli adsorbenti sono appositamente progettati per raggiungere una cinetica molto rapida di scambio degli isotopi di uranio (tempo di semi-reazione inferiore a 10 secondi) e sono in grado di operare a temperature comprese tra i 100 gradi C e i 200 gradi C.

5.6.7. Colonne di scambio ionico (scambio ionico)

Colonne cilindriche con diametro superiore a 1 000 mm destinate a contenere e sostenere i letti riempiti di resine/adsorbenti scambiatori di ioni, appositamente progettate o preparate per l'arricchimento dell'uranio con il processo di scambio ionico. Le colonne sono costituite o rivestite di materiali (come il titanio o le plastiche al fluorocarbonio) resistenti all'azione corrosiva delle soluzioni concentrate di acido cloridrico e sono in grado di operare a temperature comprese tra i 100 gradi C e i 200 gradi C e a pressioni superiori a 0,7 MPa.

5.6.8. Sistemi di scambio ionico a riflusso (scambio ionico)

a) Sistemi di riduzione per via chimica o elettrochimica
appositamente progettati o preparati per la rigenerazione dei
riducenti chimici impiegati nella cascate per l'arricchimento
dell'uranio tramite scambio ionico. b) Sistemi di ossidazione per via chimica o elettrochimica
appositamente progettati o preparati per la rigenerazione degli
ossidanti chimici impiegati nelle cascate per l'arricchimento
dell'uranio tramite scambio ionico.

Nota esplicativa

Il processo di arricchimento a scambio ionico puo' avvalersi, ad esempio, di titanio trivalente (Ti3+) come catione riducente: in tal caso il sistema di riduzione consentirebbe di ottenere Ti3+ riducendo Ti4+.
Il processo puo' utilizzare, ad esempio, il ferro trivalente (Fe3+) come ossidante: in tal caso il sistema di ossidazione consentirebbe di ottenere Fe3+ ossidando Fe2+.

5.7. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'utilizzo in impianti di arricchimento a laser

Nota introduttiva

Gli attuali sistemi deputati all'arricchimento mediante laser rientrano in due categorie: i sistemi in cui viene utilizzato il vapore di uranio atomico e quelli in cui si utilizza il vapore di un composto dell'uranio. La nomenclatura piu' comunemente utilizzata per questi processi e' la seguente: prima categoria - separazione isotopica di vapore atomico a laser (AVLIS); seconda categoria -separazione isotopica molecolare a laser (MLIS) e reazione chimica mediante attivazione isotopica selettiva a laser (CRISLA). I sistemi, le attrezzature e i componenti per gli impianti di arricchimento a laser comprendono:

a) dispositivi di alimentazione del vapore dell'uranio metallico (per
la fotoionizzazione selettiva) o dispositivi per alimentare il
vapore di un composto dell'uranio (per la fotodissociazione o
l'attivazione chimica); b) dispositivi per raccogliere l'uranio metallico arricchito e
esaurito (i cosiddetti "prodotto" e "code") appartenenti alla
prima categoria, e dispositivi per raccogliere i composti
dissociati o che hanno subito la reazione ("prodotto") e il
materiale che non ha subito processi ("code") appartenenti alla
seconda categoria; c) sistemi laser per l'eccitazione selettiva di 235U; d) attrezzature per la preparazione della carica e la conversione del
prodotto. Vista la complessa spettroscopia degli atomi e dei
composti di uranio, puo' essere necessario incorporare una serie
di tecnologie laser disponibili.

Nota esplicativa

Molti degli elementi elencati in questo paragrafo vengono direttamente in contatto con il vapore o il liquido di uranio metallico e con i gas impiegati nel processo, costituiti da UF6 o da una miscela di UF6 e altri gas. Tutte le superfici che vengono a contatto con l'uranio o con l'UF6 sono interamente costituite o rivestite con materiali anti-corrosione. Ai fini del paragrafo sui dispositivi di arricchimento a laser, tra i materiali resistenti all'azione corrosiva dei vapori o dei liquidi di uranio metallico o delle leghe di uranio figurano la grafite rivestita di ossido di ittrio (III) e il tantalio; tra i materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6 figurano il rame, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, le leghe di alluminio, il nichel o le leghe con una percentuale di nichel superiore al 60 % e i polimeri di idrocarburi interamente fluorurati anti-UF6.

5.7.1. Sistemi di vaporizzazione dell'uranio (AVLIS)

Sistemi di vaporizzazione dell'uranio appositamente progettati o preparati comprendenti cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione ad elevata potenza, con potenza utile sull'obiettivo superiore a 2,5 kW/cm.

5.7.2. Sistemi di manipolazione dell'uranio metallico in forma liquida (AVLIS)

Sistemi di manipolazione del metallo liquido appositamente progettati o preparati per l'uranio fuso o le leghe di uranio fuso e costituiti da crogioli e da sistemi di raffreddamento per crogioli.

Nota esplicativa

I crogioli e le altre parti di questo sistema che vengono a contatto con l'uranio fuso o le leghe di uranio fuso sono costituiti o rivestiti di materiali caratterizzati da una sufficiente resistenza alla corrosione e al calore. Tra i materiali piu' indicati figurano il tantalio, la grafite rivestita di ossido di ittrio (III), la grafite rivestita di altri ossidi di terre rare a loro miscele.

5.7.3. Sistemi collettori dell'uranio metallico ("prodotto" e "code") (AVLIS)

Sistemi collettori dell'uranio metallico ("prodotto" e "code") appositamente progettati o preparati per l'uranio metallico in forma liquida o solida.

Nota esplicativa

I componenti di questi sistemi sono costituiti o rivestiti di materiali resistenti al calore e all'azione corrosiva dell'uranio metallico sotto forma di vapore o liquido [ad esempio grafite rivestita di ossido di ittrio (III) e tantalio] e possono comprendere tubi, valvole, raccordi, "canalette", passanti, scambiatori di calore e piastre collettrici per i sistemi di separazione per via magnetica, elettrostatica o di altro genere.

5.7.4. Alloggiamenti dei moduli di separazione (AVLIS)

Serbatoi cilindrici o a sezione rettangolare appositamente progettati o preparati per contenere la sorgente di vapore di uranio metallico, il cannone a fascio elettronico e i sistemi collettori del "prodotto" e delle "code".

Nota esplicativa

Gli alloggiamenti sono muniti di molteplici porte per i passanti elettrici e idrici, finestre per il raggio laser, connessioni delle pompe per vuoto e dispositivi di diagnostica e controllo della strumentazione. Essi sono inoltre predisposti con aperture e chiusure che consentano la sostituzione dei componenti interni.

5.7.5. Ugelli a espansione supersonica (MLIS)

Ugelli a espansione supersonica appositamente progettati o preparati per il raffredamento di miscele di UF6 e veicolo gassoso ad una temperatura uguale o inferiore a 150 K e resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.7.6. Dispositivi collettori del prodotto del fluoruro di uranio (MLIS)

Dispositivi collettori del prodotto solido del pentafluoruro di uranio (UF5) composti di collettori a filtro, per urto o a ciclone o da un'eventuale combinazione degli stessi, resistenti all'azione corrosiva dell'ambiente UF5/UF6.

5.7.7. Compressori per UF6/veicolo gassoso (MLIS)

Compressori per miscele di UF6/veicolo gassoso appositamente progettati o preparati per operare a lungo in un ambiente contenente UF5. I componenti dei compressori che vengono a contatto con i gas impiegati nel processo sono costituiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6.

5.7.8. Dispositivi di tenuta dell'asse rotante (MLIS)

Dispositivi di tenuta dell'asse rotante appositamente progettati e preparati, dotati di collegamenti di alimentazione e scarico, per la tenuta dell'asse che collega il rotore del compressore al motore principale per garantire una tenuta adeguata contro la fuoriuscita di gas o le infiltrazioni di aria o di gas di tenuta nella camera interna del compressore contenente la miscela di UF6/veicolo gassoso.

5.7.9. Sistemi di fluorurazione (MLIS)

Sistemi appositamente progettati e preparati per trasformare l'UF5 (solido) in UF6 (gas) tramite fluorurazione.

Nota esplicativa

Questi sistemi sono progettati per la fluorurazione della polvere di UF5 raccolta in UF6, che viene successivamente raccolto in contenitori per prodotto o trasferito come carica alle unita' MLIS per un ulteriore arricchimento. Una tecnica prevede che la reazione di fluorurazione venga realizzata all'interno dell'impianto di separazione isotopica e il materiale viene fatto reagire e recuperato direttamente dai collettori del "prodotto". Secondo un'altra tecnica, invece, la polvere di UF5 puo' essere eliminata/trasferita dai collettori del "prodotto" in recipienti adeguati per effettuare a fluorurazione (ad esempio reattori a combustibile fluidizzato, reattori elicoidali o torri a fiamma). Entrambe le tecniche ricorrono ad attrezzature per lo stoccaggio e il trasferimento del fluoro (o di altri agenti di fluorurazione) e per la raccolta e il trasferimento dell'UF6.

5.7.10. Spettrometri di massa/sorgenti di ioni per UF6 (MLIS)

Spettrometri di massa magnetici o quadripolari appositamente progettati e preparati per il prelievo "in linea di campioni di carica - prodotto o code - dai flussi gassosi di UF6 ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. capacita' di risoluzione unitaria per massa superiore a 320; 2. sorgenti di ioni costruite o rivestite di nichelcromo, monel o
placcate al nichel; 3. sorgenti di ioni a bombardamento elettronico; 4. collettore per l'analisi isotopica.

5.7.11. Sistemi di alimentazione e sistemi di prelievo del "prodotto" e delle "code" (MLIS)

Sistemi o attrezzature per impianti di arricchimento, costruiti o rivestiti di materiali resistenti all'azione corrosiva dell'UF6, appositamente progettati e preparati, comprendenti:

a) autoclavi, forni o sistemi di alimentazione usati per trasferire
l'UF6 alla fase di arricchimento; b) desublimatori (trappole fredde) utilizzati per eliminare l'UF6 dal
processo di arricchimento per il successivo trasferimento dopo
riscaldamento; c) stazioni di solidificazione o liquefazione utilizzate per
eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento dopo averlo
sottoposto a compressione e convertito in forma liquida o solida; d) stazioni del "prodotto" e delle "code" usate per trasferire l'UF6
nei contenitori.

5.7.12. Sistemi di separazione UF6/veicolo gassoso (MLIS)

Sistemi appositamente progettati e preparati per separare l'UF6 dal veicolo gassoso (azoto, argon o altri gas).

Nota esplicativa

I sistemi possono comprendere le seguenti attrezzature:

a) scambiatori di calore criogenici o crioseparatori in grado di
raggiungere temperature di -120 gradi C o temperature inferiori; b) unita' di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere
temperature di -120 gradi C o temperature inferiori; c) trappole fredde per l'UF6 in grado di raggiungere temperature di
-20 gradi C o temperature inferiori.

5.7.13. Sistemi laser (AVLIS, MLIS e CRISLA)

Laser o sistemi laser appositamente progettati o preparati per la separazione degli isotopi di uranio.

Nota esplicativa

Il sistema laser per il processo AVLIS in genere e' costituito di due laser: un laser ai vapori di rame e un laser a colorante. Il sistema laser per l'MLIS comprende, in genere, un laser a CO2 o a eccimeri e una cella ottica multi-pass con specchi girevoli alle due estremita'. Nel caso di uso per lunghi periodi di tempo, i laser o i sistemi laser impiegati nelle due tecniche richiedono la presenza di uno stabilizzatore delle frequenze di spettro.

5.3. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego negli impianti di arricchimento per separazione a plasma

Nota introduttiva

Nel processo di separazione a plasma, un plasma di ioni di uranio attraversa un campo elettrico alla frequenza di risonanza degli ioni 235U affinche' essi assorbano energia e aumentino il diametro degli orbitali esterni. Gli ioni con orbitali di maggior diametro vengono bloccati per ottenere un prodotto arricchito di 235U. Il plasma, ottenuto per ionizzazione del vapore di uranio, e' contenuto in una camera sotto vuoto con un campo magnetico molto intenso prodotto da un magnete superconduttore. Tra i sistemi tecnologici piu' importanti di questo processo figurano il sistema di produzione del plasma di uranio, il modulo di separazione dotato di magnete superconduttore e i sistemi di eliminazione del metallo per la successiva raccolta del "prodotto" e delle "code".

5.8.1. Sorgenti di potenza a microonde e antenne

Sorgenti di potenza a microonde e antenne appositamente progettate e preparate per la produzione o l'accelerazione di ioni, aventi le seguenti caratteristiche: frequenza superiore a 30 GHz e potenza di uscita media superiore a 50 kW per la produzione di ioni.

5.8.2. Bobine di eccitazione ionica

Bobine di eccitazione ionica a radiofrequenza appositamente progettate e preparate per frequenze superiori a 100 kHz e in gradi di sopportare una potenza media superiore a 40 kW.

5.3.3. Generatori di plasma di uranio

Generatori di plasma di uranio appositamente progettati e preparati, che possono contenere cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile sull'obiettivo superiore a 2,5 kW/cm.

5.8.4. Sistemi di manipolazione dell'uranio metallio in forma liquida

Sistemi di manipolazione del metallo liquido appositamente progettati o preparati per l'uranio fuso o le leghe di uranio fuso e costituiti da crogioli e da sistemi di raffreddamento per i crogioli.

Nota esplicativa

I crogioli e le altre parti di questo sistema che vengono a contatto con l'uranio fuso o le leghe di uranio fuso sono costituiti o rivestiti di materiali caratterizzati da una sufficiente resistenza alla corrosione e al calore. Tra i materiali piu' indicati figurano il tantalio, la grafite rivestita di ossido di ittrio (III), la grafite rivestita di altri ossidi di terre rare o loro miscele.

5.8.5. Sistemi collettori dell'uranio metallico ("prodotto" e "code")

Sistemi collettori dell'uranio metallico in forma solida ("prodotto" e "code") appositamente progettati o preparati. Questi sistemi sono costituiti o rivestiti di materiali resistenti al calore e all'azione corrosiva dell'uranio metallico sotto forma di vapori, ad esempio grafite rivestita di ossido di ittrio (III) e tantalio.

5.8.6. Alloggiamenti dei moduli di separazione

Serbatoi cilindrici appositamente progettati o preparati per l'impiego negli impianti di arricchimento per separazione a plasma e destinati a contenere la sorgente di plasma di uranio, la bobina a radiofrequenza e i collettori del "prodotto" e delle "code".

Nota esplicativa

Gli alloggiamenti sono muniti di molteplici porte per i passanti elettrici, le connessioni delle pompe a diffusione e i dispositivi di diagnostica e controllo della strumentazione. Essi sono inoltre predisposti con aperture e chiusure che consentano la sostituzione dei componenti interni e siano costituiti di idonei materiali non magnetici come l'acciaio inossidabile.

5.9. Sistemi, attrezzature e componenti appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di arricchimento per via elettromagnetica

Nota introduttiva

Nel processo per via elettromagnetica gli ioni di uranio metallico prodotto per ionizzazione di un sale (solitamente Ucl4) vengono accelerati e fatti passare attraverso un campo magnetico che porta gli ioni dei vari isotopi a seguire percorsi diversi. Principali componenti di un separatore elettromagnetico di isotopi: campo magnetico per la diversione/separazione del fascio ionico degli isotopi, sorgente di ioni con relativo sistema di accelerazione e collettori degli ioni separati. Sistemi ausiliari: sistema di alimentazione del magnete, sistema di alimentazione ad alta tensione per la sorgente di ioni, sistema sotto vuoto e ampi sistemi di manipolazione chimica per il recupero del prodotto e la pulitura/riciclaggio dei componenti.

5.9.1. Separatori elettromagnetici di isotopi

Separatori elettromagnetici di isotopi appositamente progettati o preparati per la separazione degli isotopi di uranio e relative attrezzature o componenti, comprendenti:

a) Sorgenti di ioni

Sorgenti di ioni, singole o multiple, appositamente progettate o preparate, costituite da una sorgente di vapore, uno ionizzatore e un acceleratore del fascio e costruite con materiali idonei quali la grafite, l'acciaio inossidabile o il rame, in grado di fornire una corrente totale del fascio uguale o superiore a 50 mA.

b) Piastre collettrici

Piastre collettrici con due o piu' fenditure e cavita' appositamente progettate o preparate per ricevere i fasci di ioni di uranio arricchito ed esaurito e costruite con materiali idonei come la grafite o l'acciaio inossidabile.

c) Alloggiamenti sotto vuoto

Alloggiamenti sotto vuoto appositamente progettati a preparati per i separatori elettromagnetici dell'uranio, costruiti con adeguati materiali non magnetici come l'acciaio inossidabile e destinati ad operare ad una pressione massima di 0,1 Pa.

Nota esplicativa

Gli alloggiamenti sono destinati in particolare a contenere le sorgenti di ioni, le piastre collettrici e i rivestimenti raffreddati ad acqua; sono inoltre dotati di attacchi per le pompe a diffusione e di aperture e chiusure per lo smontaggio e la reinstallazione di questi componenti. .sp, d) Espansioni polari magnetiche

Espansioni polari magnetiche con un diametro superiore a 2 m, appositamente progettate o preparate per mantenere un campo magnetico costante all'interno di un separatore di isotopi elettromagnetico e per trasferire il campo magnetico tra separatori adiacenti.

5.9.2. Alimentatori ad alta tensione

Alimentatori ad alta tensione per le sorgenti di ioni, appositamente progettati o preparati, con tutte le seguenti caratteristiche: funzionamento continuo, tensione di uscita uguale o superiore a 20000 V, torrente di uscita pari o superiore a 1 A e variazione di tensione migliore di 0,01 % in un periodo di 8 ore.

5.9.3. Alimentatori per magneti

Alimentatori per magneti a corrente continua di potenza elevata, appositamente progettati o preparati, con tutte le seguenti caratteristiche: produzione continua di corrente uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V e variazione di tensione migliore di 0,01 % in un periodo di 8 ore.

6. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA PESANTE, DEUTERIO E COMPOSTI DEL DEUTERIO, E ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE O PREPARATE

Nota introduttiva .s

L'acqua pesante si puo' produrre con vari processi, ma i due che si sono rivelati piu' adatti sotto il profilo commerciale sono lo scambio acqua-acido solfidrico (processo GS) e lo scambio ammoniaca- idrogeno.
Il processo GS si basa sullo scambio di idrogeno e deuterio tra l'acqua e l'acido solfidrico che avviene in una serie di torri nelle quali la parte superiore viene mantenuta a bassa temperatura e la parte inferiore a temperatura elevata. L'acqua scorre dall'alto verso il basso mentre l'acido solfidrico gassoso circola dal basso verso l'alto: il gas e l'acqua si mescolano grazie a una serie di piatti perforati. Il deuterio migra verso l'acqua a basse temperature e verso l'acido solfidrico a temperature elevate. Il gas o l'acqua arricchiti di deuterio vengono eliminati dalla torre del primo stadio nel punto di giunzione tra le sezioni calde e fredde e il processo viene ripetuto nelle torri degli stadi successivi. Il prodotto ottenuto nell'ultimo stadio, ovvero acqua arricchita fino al 30 % di deuterio, viene inviato all'impianto di distillazione dove viene prodotta acqua pesante adatta al reattore, ovvero contenente ossido di deuterio al 99,75 %.
Il processo di scambio ammoniaca-idrogeno estrae deuterio dai gas di sintesi attraverso il contatto con l'ammoniaca liquida in presenza di un catalizzatore. Il gas di sintesi viene introdotto nelle torri di scambio e inviato ad un convertitore di ammoniaca. All'interno delle torri il gas scorre dal basso verso l'alto mentre l'ammoniaca liquida in senso inverso. Il deuterio viene strippato dall'idrogeno contenuto nel gas di sintesi e concentrato nell'ammoniaca; quest'ultima passa successivamente in un piroscissore (cracker) nella parte inferiore della torre, mentre il gas passa in un convertitore di ammoniaca posto nella parte superiore. Nelle fasi successive si procede ad un ulteriore arricchimento e, dopo la distillazione finale, si ottiene l'acqua pesante adatta per il reattore. Il gas di sintesi alimentato puo' essere fornito da un impianto di ammoniaca che, a sua volta, puo' rientrare in un impianto di scambio ammoniaca-idrogeno ad acqua pesante; il processo di scambio ammoniaca-idrogeno puo' anche utilizzare l'acqua normale come fonte di deuterio.

Molti degli elementi principali che costituiscono gli impianti di produzione di acqua pesante, sia per il processo GS che quello a scambio ammoniaca-idrogeno, sono comuni a vari impianti dell'industria chimica o petrolifera soprattutto nel caso di impianti di piccole dimensioni che sfruttano il processo GS. Solo pochi di questi elementi, pero', sono gia' disponibili in commercio. Il processo GS e quello a scambio ammoniaca-idrogeno impiegano elevate quantita' di fluidi infiammabili, corrosivi e tossici a pressioni elevate: per questo motivo, le norme di progettazione ed esercizio degli impianti e delle attrezzature destinati a tali processi devono dedicare una particolare attenzione alla selezione e alle specifiche dei materiali, onde garantire una lunga durata di esercizio ad elevate condizioni di sicurezza e affidabilita'. La scelta di scala einnanzitutto in funzione delle considerazioni di ordine economico e delle esigenze; pertanto gran parte dei componenti delle attrezzature deve essere predisposta in base alle esigenze dei clienti.

Si sottolinea infine che, nei processi GS e in quelli a scambio ammoniaca-idrogeno, singoli componenti di attrezzature che non sono appositamente progettati o preparati per la produzione di acqua pesante possono essere incorporati in sistemi che invece lo sono. Casi di questo tipo sono, ad esempio, il sistema di produzione dei catalizzatori impiegato nello scambio ammoniaca-idrogeno e i sistemi di distillazione dell'acqua utilizzati nei due processi per la concentrazione finale dell'acqua pesante per ottenere la qualita' adatta al reattore.
Tra i componenti delle attrezzature appositamente progettate o preparate per produrre acqua pesante attraverso lo scambio acqua-solfuro di idrogeno o ammoniaca-idrogeno si annoverano i seguenti.

6.1. Torri di scambio acqua-acido solfidrico

Torri di scambio di acciaio al carbonio fino (ad esempio ASTM A156) con diametro compreso tra 6 m e 9 m, con pressioni di esercizio uguali o superiori a 2 MPa e una tolleranza alla corrosione pari o superiore a 6 mm, appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio acqua-solfuro di idrogeno.

6.2. Ventilatori e compressori

Ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico e bassa pressione (0,2 MPa) per la circolazione dell'acido solfidrico gassoso (ovvero gas contenente una percentuale di H2S superiore al 70 %), appositamente progettati o preparati per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio acqua-acido solfidrico. I ventilatori o i compressori hanno una capacita' uguale o superiore a 56 mc/sec con pressione di esercizio uguale o superiore a 1,8 MPa in aspirazione e dispongono di dispositivi di tenuta progettati per operare con H2S umido.

6.3. Torri di scambio ammoniaca-idrogeno

Torri di scambio di altezza pari o superiore a 35 m e diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m, in grado di operare a pressioni di esercizio uguali o superiori a 15 MPa, appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno. Le torri sono inoltre provviste di almeno un'apertura assiale con flangia avente lo stesso diametro della parte cilindrica per poter inserire o estrarre i componenti interni della torre.

6.4. Componenti interni delle torri e pompe a stadi

Componenti interni delle torri e pompe a stadi, appositamente progettati e preparati per le torri destinate alla produzione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno. Tra i componenti interni delle torri figurano contattori di stadio appositamente progettati che favoriscono uno stretto contatto tra gas e liquido. Le pompe a stadi comprendono pompe sommerse per la circolazione dell'ammoniaca liquida all'interno di uno stadio di contatto nelle torri a stadi.

6.5. Piroscissori (cracker) di ammoniaca

Piroscissori (cracker) di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa appositamente progettati e preparati per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno.

6.6. Analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso

Analizzatori ad assorbimento dell'infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90 %.

6.7. Bruciatori catalitici

Bruciatori catalitici per la conversione del gas deuterio arricchito in acqua pesante, appositamente progettati e preparati per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno.

7. IMPIANTI PER LA CONVERSIONE DI URANIO E LORO ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE O PREPARATE

Nota introduttiva

Gli impianti e i sistemi di conversione dell'uranio possono realizzare una o piu' trasformazioni da una forma chimica dell'uranio ad un'altra, ad esempio: conversione dei concentrati di minerale di uranio in UO3, conversione di UO3 in UO2, conversione di ossidi di uranio in UF4 o UF6, conversione di UF4 o UF6, conversione di UF6 in UF4, conversione di UF4 in uranio metallico e conversione di fluoruri di uranio in UO2. Molti elementi principali delle attrezzature per gli impianti di conversione dell'uranio sono comuni a vari impianti dell'industria chimica. Tra gli esempi dei tipi di attrezzature impiegate in tali processi figurano i forni, i forni rotativi, i reattori a letto fluido, i reattori con torri a fiamma, le centrifughe per liquidi, le colonne di distillazione e le colonne di estrazione liquido-liquido. Tuttavia solo pochi di essi sono gia' disponibili in commercio e la maggior parte dovrebbe essere predisposta in base alle esigenze e alle specifiche dei clienti. In alcuni casi e' richiesta una progettazione e una costruzione speciale a causa della particolare corrosivita' di alcuni dei prodotti trattati (HF, F2, CIF3 e fluoruri di uranio). Si sottolinea infine che, nei processi di conversione dell'uranio, singoli componenti di attrezzature che non sono appositamente progettati o preparati per la conversione di uranio possono essere incorporati in sistemi che invece lo sono.

7.1. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di concentrati di minerale di uranio in UO3

Nota esplicativa

La conversione dei concentrati di minerali di uranio in UO3 puo' avvenire dissolvendo il minerale in acido nitrico ed estraendo il nitrato di uranile purificato con un solvente quale, ad esempio, il tributilfosfato. In seguito il nitrato di uranile viene trasformato in UO3 per concentrazione e denitrazione o per neutralizzazione con ammoniaca gassosa per produrre diuranato di ammonio con successiva filtrazione, essiccazione e calcinazione.

7.2. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO3 in UF6

Nota esplicativa

La conversione di UO3 in UF6 puo' avvenire direttamente per fluorurazione, processo che richiede una sorgente di fluoro gassoso o trifluoruro di cloro.

7.3. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO3 in UO2

Nota esplicativa

La conversione di UO3 in UO2 puo' avvenire per riduzione dell'UO3 con gas ammoniacale di cracking o con idrogeno.

7.4. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UO2 in UF4

Nota esplicativa

La conversione di UO2 in UF4 puo' avvenire facendo reagire l'UO2 con acido fluoridrico gassoso (HF) a 300-500 gradi C.

7.5. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF4 in UF6

Nota esplicativa

La conversione di UF4 in UF6 avviene attraverso una reazione esotermica con il fluoro all'interno di un reattore a torre. L'UF6 viene condensato dai gas emessi ad alta temperatura, facendo passare la corrente gassosa in una trappola fredda avente una temperatura di -10 gradi C. Il processo richiede la presenza di una sorgente di fluoro in forma gassosa.

7.6. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF4 in uranio metallico

Nota esplicativa

La conversione di UF4 in uranio metallico avviene per riduzione con magnesio (grandi cariche) o di calcio (piccole cariche) a temperature superiori al punto di fusione dell'uranio (1 130 gradi C).

7.7. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF6 in UO2

Nota esplicativa

La conversione di UF6 in UO2 puo' avvenire in tre modi: 1) UF6 ridotto e idrolizzato trasformandosi in UO2 con l'impiego di idrogeno e vapore acqueo; 2) l' UF6 viene sottoposto a idrolisi in acqua, cui viene aggiunta ammoniaca per precipitare il diuranato di ammonio, che viene successivamente ridotto a UO2 mediante idrogeno a 820 C, 3) UF6, CO2 NH3 in forma gassosa vengono combinati in acqua con precipitazione di uranil carbonato di ammonio, che a sua volta si lega al vapore acqueo e all'idrogeno alla temperatura di 500-600 gradi C e forma l' UO2.
La conversione di UF6 in UO2 rappresenta spesso il primo stadio di un impianto di produzione del combustibile.

7.8. Sistemi appositamente progettati o preparati per la conversione di UF6 in UF4

Nota esplicativa

La conversione di UF6 in UF4 avviene per riduzione con idrogeno. sp;
ALLEGATO III

Nei limiti in cui le misure previste dal presente protocollo riguardano materie nucleari dichiarate dalla Comunita' e fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del presente protocollo, l'Agenzia e la Comunita' cooperano al fine di facilitare l'attuazione di tali misure e di evitare inutili duplicazioni di attivita'.
La Comunita' comunica all'Agenzia le informazioni relative ai trasferimenti, sia a scopo nucleare che non nucleare, da ogni Stato membro della Comunita' ad un altro e in ogni stato membro della Comunita' a partire da un altro, corrispondenti alle informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera b), e dell'articolo 2, paragrafo a), punto vi), lettera c), in relazione alle esportazioni e importazioni di materie grezze che non hanno raggiunto una composizione e un grado di purezza idonei alla produzione di combustibile o al relativo arricchimento con isotopi.
Ciascuno Stato comunica all'Agenzia informazioni sui trasferimenti da e verso un altro Stato membro della Comunita' corrispondenti alle informazioni riguardanti le attrezzature e le materie specificate ed elencate nell'allegato II del presente protocollo, che devono essere fornite a norma dell'articolo 2, paragrafo a), punto ix), lettera a), in relazione alle esportazioni e a norma dell'articolo 2, paragrafo a), pianto ix), lettera b), su specifica richiesta dell'Agenzia, in relazione alle importazioni.
Per il Centro comune di ricerca della Comunita', la Comunita' attua anche le misure che il presente accordo pone a carico degli Stati, in stretta collaborazione con gli Stati nel cui territorio si trovano le sedi del Centro.
Il comitato di collegamento istituito dall'articolo 25, lettera a), del protocollo menzionato all'articolo 26 dell'Accordo sulle salvaguardie sara' ampliato per consentire la partecipazione dei rappresentanti degli Stati e l'adeguamento alle nuove circostanze create dal presente protocollo.
Ai soli fini dell'attuazione del presente protocollo e ferme restando le rispettive competenze e responsabilita' della Comunita' e degli Stati membri, ogni Stato che decidesse di affidare alla Commissione delle Comunita' europee l'attuazione di talune misure che il presente protocollo pone a carico degli Stati ne informera' mediante lettera le altre parti al protocollo. La Commissione delle Comunita' europee informa le altre parti al protocollo della sua accettazione di tale decisione.
 
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