Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 dicembre 2002 |
Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Torino. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali; Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per i commercianti di Torino; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio; Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attivita' commerciali di Torino e' chiusa a tutti gli effetti. |
| Art. 2. E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60. |
| Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione di euro 861.558,60 e' devoluto allo Stato e versato sul conto entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368. Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2002 Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli |
| ----> vedere tabelle da pag. 69 a pag. 70 del S.O. <---- |
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