Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307 |
Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita; Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riferimento al margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita
Art. 1 Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti: "bb) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; cc) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002". L'art. 1 e l'Allegato A cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di gestione ed i prospetti semplificati; 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM; 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana; 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana; 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana; 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione previste in materia di IVA; 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla vita; 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita. 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana; 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra". - La direttiva 2002/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077. - La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 13 marzo 1979, n. L 063. - La direttiva 2002/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077. - La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni". - La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita". - La direttiva 92/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 027 del 30 gennaio 1997. - La direttiva 90/619/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 330 del 29 novembre 1990. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita". - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992. - La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 172 del 4 luglio 1988. Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. "Il testo dell'art. 1, comma 1, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto; d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4; e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto; f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto; g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato; h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro; i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto; l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione; m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; o) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante; q) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; r) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; s) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea; t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili; v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale; z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE; aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; bb) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; cc) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo dei patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
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| Art. 2 Margine di solvibilita'
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Margine di solvibilita) 1. Le imprese dispongono costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' da esse esercitate nel territorio della Repubblica italiana ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 2, 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 2 alla nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale nonche', per il punto 1 della medesima macroclasse B, dell'importo eccedente il massimo consentito di cui al successivo comma 5, lettera b) ed infine, dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti. 4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione; b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di' solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al cinquanta per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al venticinque per cento del piu' basso fra il margine di solvibilita' disponibile e il margine di solvibilita' richiesto. L'importo degli utili futuri, al netto della parte rilevata che origini dalle plusvalenze nette di cui al la lettera c), si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore puo' essere al massimo pari a sei. L'utile annuo stimato non puo' superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attivita' dei rami I, II, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I. L'impresa dovra' presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis, che convalidi la plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilita' di utilizzo degli utili futuri alla scadenza del periodo transitorio; b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non puo' tuttavia superare il tre virgola cinque per cento della somma delle differenze fra i capitali "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa e' ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare. L'impresa dovra' presentare una relazione, redatta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 20-bis attestante i criteri e le modalita' di calcolo dell'importo che si intende utilizzare; c) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del dieci per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto; d) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne sia stato versato almeno il cinquanta per cento, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.".
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
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| Art. 3 Condizioni per l' inclusione nel margine di solvibilita' disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. 2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta; c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni; d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni; e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilita', tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell' esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilita' disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilita' di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. 7. Per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, dei margine di solvibilita' richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. 8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione, la rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta all'ISVAP secondo le modalita' di cui al comma 6; c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilita' di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilita' richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilita' disponibile; d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati; e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite.
9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilita' della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.".
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. - Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo".
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| Art. 4 Determinazione e calcolo del margine di solvibilita' richiesto
1. L'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 (Determinazione e calcolo del margine di solvibilita) 1. Il margine di solvibilita' si calcola come segue, secondo i rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita', deve essere pari alla somma dei seguenti risultati: 1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette ed alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'ottantacinque per cento; 2) l'importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, moltiplicato per il rapporto esistente per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza deduzione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al cinquanta per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo zero virgola uno per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo zero virgola quindici per cento; b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del margine di solvibilita' deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, fatta eccezione per l'articolo 39 di detto decreto; c) per l'assicurazione malattia, di cui al numero IV del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei seguenti risultati: 1) l'importo pari al quattro per cento delle riserve matematiche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo; 2) il margine di solvibilita' calcolato a norma degli articoli 36, 37, 37-bis e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Tuttavia la condizione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), concernente la costituzione di una riserva di senescenza, puo' essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo; d) per le operazioni di capitalizzazione, di cui al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il margine di solvibilita' si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1); e) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, il margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei seguenti risultati:
1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo pari al quattro per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1); 2) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'uno per cento delle riserve tecniche, calcolato come indicato al comma 1, lettera a), numero 1); 3) qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni, l'importo pari al venticinque per cento delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio; 4) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un importo pari allo zero virgola tre per cento dei capitali sotto rischio non negativi, eventualmente ridotto come indicato al comma 1, lettera a), numero 2)".
Note all'art. 4: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. Gli articoli 36, 37, 38 e 39 cosi' recitano: "Art. 36 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi). - 1. Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue: a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione; b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione; c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonche' quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere a) e b). 2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a dieci milioni di unita' di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare. 3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi cosi' ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.". "Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri). - 1. Il margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue: a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35; b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari; c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione; d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35; e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione. 2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 30 dell'ammontare cosi' ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unita' di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi' ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. 4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.". "Art. 38 (Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia). - 1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione sulla vita, quando: a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilita' con criteri attuariali; b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza; c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza; d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione; e) sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto. 2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente art. e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi' ottenuti.". "Art. 39 (Quota di di garanzia). - Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. 2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 12, tale quota non puo', in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti: a) 1.400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata e l'ammontare dei premi o dei contributi per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unita' di conto europee oppure il 4 per cento dell'ammontare totale dei premi o dei contributi; b) 400.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13 e 15 del punto A) della tabella allegata, ovvero se concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata, nel caso che non si applichi la disposizione di cui alla lettera a); c) 300.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella allegata; d) 200.000 unita' di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della tabella allegata. 3. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente art., al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. 4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata, tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unita' di conto europee ai sensi del comma 2, lettera a), ha a disposizione: a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo di 1.000.000 unita' di conto europee; b) un termine di cinque anni per raggiungere l'importo di 1.200.000 unita' di conto europee; c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo di 1.400.000 unita' di conto europee. 5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le condizioni previste dal comma 2, lettera a).".
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| Art. 5 Quota di garanzia
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 174, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Quota di garanzia) 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia e' coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al comma 3 del medesimo articolo.".
Nota all'art. 5: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse.
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| Art. 6 Meccanismi di indicizzazione
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 174, e' inserito il seguente: "Art. 36-bis (Meccanismi di indicizzazione). 1. Gli importi in euro stabiliti dall'articolo 36, comma 2 sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base e' quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002. 2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare e' quello riferito all'ultimo anno di adeguamento. 3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in piu' anni, e' inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento e' pari alla variazione percentuale complessivamente registrata.".
Nota all'art. 6: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse.
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| Art. 7 Misure di intervento a tutela della solvibilita' dell'impresa
1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' inserito il seguente: "Art. 51-bis (Misure di intervento a tutela della solvibilita' dell'impresa). 1. Qualora la situazione di solvibilita' dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:
a) le previsioni relative alla raccolta premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri ed alle riserve tecniche. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione; b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati; c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva; d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilita' e delle riserve tecniche; e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei rami esercitati.
2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati siano a rischio, l'ISVAP puo' imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilita' piu' elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel breve periodo. 3 L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilita' disponibile. Tale riduzione puo', tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualita' dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP puo' diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto. 5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati siano a rischio.".
Nota all'art. 7: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse.
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| Art. 8 Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera bb) sono aggiunte le seguenti: "cc) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; dd) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre".
Nota all'art. 8: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 vedi nota alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa: ogni societa' che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto; d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5; e) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche' entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione; 3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti; f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio; i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro; m) societa' controllata: una societa' si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto; n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante; o) mercato regolamentato: un mercato finanziario cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione; p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali incaricate del controllo delle imprese; q) unita' di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea; r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta; s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto: a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c; b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice; v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992; bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni. cc) margine di solvibilita' disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; dd) margine di solvibilita' richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
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| Art. 9 Margine di solvibilita'
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Margine di solvibilita) 1. Le imprese debbono disporre costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 35. 2. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
3. Agli effetti del presente articolo, il patrimonio netto dell'impresa e' diminuito dell'importo degli attivi immateriali iscritti nella macroclasse B, punti 3, 4 e 5 dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota integrativa prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale elemento immateriale, del quaranta per cento delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare e delle altre spese di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima macroclasse B ed infine dell'importo iscritto in bilancio per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti. 4. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione; b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. Tale limite e' da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 34, comma 8.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, su richiesta motivata dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, i seguenti ulteriori elementi:
a) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che sia stato versato almeno il cinquanta per cento di questo capitale sociale o fondo sottoscritti, sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto; b) le plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.".
Note all'art. 9: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
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| Art. 10 Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari) 1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, purche' sussistano accordi vincolanti in base al quali, in caso di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa, i prestiti stessi abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. 2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, a condizione che i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta; c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni; d) per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni; e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, essa intende mantenere le condizioni di solvibilita', tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l'importo del prestito computato al fini del margine di solvibilita' disponibile provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettera c), e 3 non precludono la possibilita' di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP. 6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. 7. Per i prestiti per i quali non e' stabilita una scadenza l'esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato comporta la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni contenute nel comma 3. 8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza determinata purche' non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali cumulative di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 33, possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP; b) e' esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. Ai fini del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta secondo le modalita' di cui al comma 6; c) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilita' di differire il pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilita' richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilita' disponibile; d) e' stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del portatore nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi compresi gli assicurati; e) e' prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacita' del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite.
9. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo, le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari possono essere considerati ai fini della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione e di solvibilita' della relativa controllante, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239.".
Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi note all'art. 3.
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| Art. 11 Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi) 1. Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola secondo quanto previsto nei commi successivi. 2. Si cumulano gli importi dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio come definiti all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, iscritti alla voce 1.a) del conto tecnico dei rami danni di cui allo schema di conto economico contenuto nell'allegato II al suddetto decreto. Agli effetti del cumulo di cui al presente comma sono aumentati del cinquanta per cento i premi lordi contabilizzati o i contributi relativi ai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A) della tabella allegata. 3. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino a cinquanta milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 4. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del diciotto per cento, sulla seconda quota quella del sedici per cento e sommando i due importi cosi' ottenuti. L'ammontare che ne risulta e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'ammontare dei sinistri pagati ed a riserva che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto le quote di competenza dei riassicuratori e l'ammontare complessivo lordo dei sinistri stessi. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del cinquanta per cento.".
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note all'art. 9. L'art. 45 cosi' recita: "Art. 45. (Premi lordi contabilizzati). - 1. I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. 2. I premi devono, tra l'altro, comprendere: a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno; b) i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita periodica; c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti; d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa; e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione; f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti. 3. I premi lordi contabilizzati devono essere determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi dell'esercizio. 4. Il trattamento contabile delle operazioni relative alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato nel piano dei conti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del presente decreto.".
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| Art. 12 Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri
1. L'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri) 1. margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola secondo quanto previsto nel presente articolo. 2. Si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette nel corso degli ultimi tre esercizi, si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari e si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite alla fine dell'ultimo esercizio, per le assicurazioni dirette e per i rischi accettati in riassicurazione. 3. Dall'importo cosi' ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli ultimi tre esercizi e l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato sia per le assicurazioni dirette che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, ai sensi dell'articolo 35, e' di sette esercizi, si deduce l'ammontare delle riserve sinistri lorde costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato. 4. Agli effetti del calcolo di cui ai commi precedenti e' aumentato del cinquanta per cento l'ammontare dei sinistri pagati, dei recuperi e delle riserve sinistri concernenti i rami 11, 12 e 13 indicati al punto A) della tabella allegata. 5. La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 35, dell'ammontare ottenuto in base ai commi precedenti e' ripartita in due quote, la prima fino a trentacinque milioni di euro e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 6. Il margine di solvibilita' e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del ventisei per cento e sulla seconda quella del ventitre' per cento e si sommano gli importi cosi' ottenuti. L'ammontare che ne deriva e' moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma degli ultimi tre esercizi, tra l'importo dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e l'ammontare complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al cinquanta per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura dei cinquanta per cento. 7. Per le imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza.".
Nota all'art. 12: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse.
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| Art. 13 Confronto con il margine di solvibilita' richiesto dell' esercizio precedente
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 37-bis (Confronto con il margine di solvibilita' richiesto dell'esercizio precedente) 1. Nel caso in cui il margine di solvibilita' richiesto dell'esercizio, calcolato al sensi degli articoli 36 e 37, risulti inferiore a quello dell'esercizio precedente, il margine richiesto dell'esercizio e' pari almeno all'ammontare del margine di solvibilita' dell'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio e quello delle riserve sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente. Ai fini del predetto rapporto, che non puo' essere superiore a uno, le riserve sinistri sono calcolate al netto della riassicurazione.".
Nota all'art. 13: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse.
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| Art. 14 Quota di garanzia
1. L'articolo 39 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Quota di garanzia) 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 12, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui al punto A) della tabella allegata, la quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. 3. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del presente articolo al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato. 4. La quota di garanzia e' coperta soltanto dagli elementi patrimoniali di cui all'articolo 33, comma 2 al netto degli elementi immateriali di' cui al comma 3 del medesimo articolo.".
Nota all'art. 14: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. L'art. 33 del citato decreto cosi' recita: "Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilita' per l'intera attivita' da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'art. 35. 2. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato; b) la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti; c) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma 4; e) gli utili riportati; f) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilita'; g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere computati solo i fondi effettivamente versati; tali prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'art. 34. h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera g), che soddisfino le condizioni di cui all'art. 34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati. 3. Agli effetti del presente art., per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi immateriali. 4. Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' consentire che siano compresi nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto. 5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita' di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b).".
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| Art. 15 Meccanismi di indicizzazione
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 39-bis (Meccanismi di indicizzazione) 1. Gli importi in euro stabiliti dagli articoli 36, comma 3, 37, comma 5, e 39, comma 2, sono aumentati annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, rilevato al mese di settembre di ciascun anno. L'indice base e' quello rilevato con riferimento al mese di settembre 2003 rispetto al mese di settembre 2002. 2. Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in curo dell'incremento percentuale dell'indice, arrotondandolo per eccesso ad un multiplo di 100.000 euro. L'importo base da incrementare e' quello riferito all'ultimo anno di adeguamento. 3. Se, rispetto all'ultimo adeguamento, l'incremento percentuale dell'indice, anche registrato in piu' anni, e' inferiore al cinque per cento non si opera alcun adeguamento; in caso contrario l'adeguamento e' pari alla variazione percentuale complessivamente registrata".
Nota all'art. 15: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse.
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| Art. 16 Misure di intervento a tutela della solvibilita' dell'impresa
1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' inserito il seguente: "Art. 64-bis (Misure di intervento a tutela della solvibilita' dell'impresa) 1. Qualora la situazione di solvibilita' dell'impresa sia tale da mettere a rischio i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa stessa la presentazione di un piano di risanamento finanziario il cui contenuto minimo comprende i seguenti elementi riferiti ai tre esercizi successivi:
a) sinistri da pagare e da iscrivere a riserva comprensivi delle spese di liquidazione. Dette previsioni devono essere riferite a ciascun ramo esercitato ed al complesso dei rami e devono illustrare i criteri seguiti per la loro formulazione; b) uno stato patrimoniale ed un conto economico previsionali per ciascuno degli esercizi considerati; c) la prevedibile situazione di tesoreria che esponga dettagliatamente, per ciascun esercizio, le singole categorie di entrata ed uscita per le operazioni dirette, per quelle di riassicurazione attiva e per le operazioni di riassicurazione passiva; d) i mezzi finanziari prevedibili destinati alla copertura del margine di solvibilita' e delle riserve tecniche; e) la politica di riassicurazione nel suo complesso e le forme di copertura riassicurativa maggiormente significative da adottare nei principali rami esercitati.
2. Qualora, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio, l'ISVAP puo' imporre all'impresa la costituzione di un margine di solvibilita' richiesto piu' elevato rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, sulla base dell'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilita' nel breve periodo. 3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa, puo' ridurre il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilita' disponibile. Tale riduzione puo', tra l'altro, essere effettuata nel caso in cui vi sia stata una significativa diminuzione del valore di mercato degli elementi stessi nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio. 4. In caso di modifiche sensibili al contenuto o alla qualita' dei contratti di riassicurazione dell'impresa rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di scarsa importanza, l'ISVAP puo' diminuire il coefficiente di riduzione stabilito al fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto; 5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa alla quale abbia richiesto il piano di risanamento finanziario di cui al comma 1, fino a che ritenga che i diritti degli assicurati e dei terzi danneggiati siano a rischio.".
Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse.
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| Art. 17 Fondo di integrazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 sono abrogate le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 2. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 in data antecedente a quella stabilita nel medesimo comma, concorre alla formazione del reddito imponibile della societa' nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. 3. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003".
Note all'art. 17: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi note all'art. 2. - Il testo dell'art. 28, comma 1, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 28. - 1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio 2003.".
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| Art. 18 Istruzioni dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo l'ISVAP emana istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo delle disposizioni dettate dal presente decreto. 2. Nell'ambito delle istruzioni di cui al comma 1 l'ISVAP stabilisce le condizioni che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile nel rispetto di quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. L'art. 34 cosi' recita: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7 e 8). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni: a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni; b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e quello che risultera' dopo effettuato detto rimborso; c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. 2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. 4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni: a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP; b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi; c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'. 5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota alle premesse. L'art. 34 cosi' recita: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni: a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni; b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso; c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. 2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. 4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni: a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP; b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi; c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'. 5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.".
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| Art. 19 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) margine di solvibilita' minimo: ammontare del margine di solvibilita' richiesto come calcolato ai sensi dell'articolo 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CE;";
b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CE.".
Note all'art. 19: - Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, vedi note all'art. 3. Il testo dell'art. 1, comma 1, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea; b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea; c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 6 della direttiva 79/267/CEE; d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'art. 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 6 della direttiva 79/267/CEE; e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; f) impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa; g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante; h) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa; i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h); l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h); m) impresa di partecipazione assicurativa: una impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; o) margine di solvibilita' minimo: ammontare del margine di solvibilita' richiesto come calcolato ai sensi dell'art. 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'art. 19 della direttiva 79/267/CE; p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'art. 16 della direttiva 73/239/CE e dell'art. 18 della direttiva 79/267/CE. - Per le direttive 73/239/CE e 79/267/CE, vedi note alle premesse. - Gli articoli 18 e 19 della direttiva 79/267/CE, cosi' recitano: "Art. 18. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle sue attivita'. Il margine di solvibilita' e' costituito: 1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare: il capitale sociale versato oppure, se si tratta di mutue, il fondo sociale versato; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo sociale, quando la parte versata raggiungere il 25% di questo capitale o di questo fondo; le riserve, legali e libere, non corrispondenti agli impegni; gli utili riportati; 2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati; 3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorita': a) da un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attivita' elencate all'art. 1. Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita' competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede, agenzia o succursale) esercita la propria attivita'. Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presentera' proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE; b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita' "vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e' eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate; c) in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la sua attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.". "Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del margine di solvibilita' e' determinato come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti: primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85%; secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15%; b) per le assicurazioni complementari di cui all'art. 1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente: si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate. La somma cosi' ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilita' e' effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonche' il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito; c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo; d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni; e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari: ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente art., nella misura in cui l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1% delle riserve cosi' calcolato nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, piu' un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente art. nella misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'.". - L'art. 16 della direttiva 73/239/CE, cosi' recita: "Art. 16. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle sue attivita'. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare: il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo; le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni; il riporto dagli utili; il richiamo di contributi che le mutue e le societa' a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del 50% del margine; su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attivita', le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. La sopravvalutazione delle riserve tecniche e' stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale da' la possibilita' di scelta tra i due metodi, puo' essere preso in considerazione nel margine di solvibilita' fino a concorrenza del 20%. 2. Il margine di solvibilita' e' determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o piu' dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. 3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilita' deve essere pari al piu' elevato dei due risultati seguenti: primo risultato (in relazione ai premi): si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate. Il primo risultato e' ottenuto moltiplicando l'ammontare cosi' calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%; secondo risultato (in relazione ai sinistri): si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2; si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi; si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione; si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2; si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unita' di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate. Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. 4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se: i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidita' secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; e' costituita una riserva d'invecchiamento; e' riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato; l'assicuratore non puo' denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu' tardi; il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso. 5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e' effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti riguardanti in particolare le commissioni versate. Questi elementi nonche' il calcolo effettuato sono comunicati alle autorita' di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati.".
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| Art. 20 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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