Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti

1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa: a)un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonche'
degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali,
volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a
tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto
alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse
le spese per sponsorizzazioni; c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a
studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero
a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un
anno dal termine del relativo corso di studi; d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato
regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali e li comunicano all'Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
 
Art. 2
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3
Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori residenti all'estero

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.
 
Art. 4
Istituto italiano di Tecnologia

1. E' istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita' della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a due anni dalla istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
 
Art. 5
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni

1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A. , salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e
prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla
normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di
iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della
relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal
Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti
ulteriori trasferimenti e conferimenti; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale
della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di
dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
4. Con il decreto di cui al comma 3 e' altresi' approvato lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili
sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi
postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti
attraverso Poste italiane S.p.A. o societa' d essa controllate, e
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono
essere assistiti dalla garanzia dello Stato; b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia
dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attivita', strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e
non discriminazione; c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche; d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del
comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contatti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali eintervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S,p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all' individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell' operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'".
 
Art. 5-bis (2)
(( Registro italiano dighe ))

(( 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere". 2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID. ))
 
Art. 6
Trasformazione della SACE in societa' per azioni

1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di dotazione di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 8, comma 1, e all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell' Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e' stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel Conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo della pubblicita' prevista dall'art. 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A.. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
 
Art. 7
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
 
Art. 8
Ruling internazionale

1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
 
Art. 9
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore".
 
Art. 10
Attestazione dei crediti tributari

1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la certezza, la liquidita' e l'esigibilita' del credito, nonche' la data indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
 
Art. 11
Premio di quotazione in borsa

1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall'art. 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica l'agevolazione di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.
 
Art. 12
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati
in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le parole: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste".
2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di Societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d' investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per Societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno. I proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
4. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui ai comma 4 dell'art. 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma".
5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno, i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota del 5 per cento".
6. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento".
7. Nel comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta eoperata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta eoperata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1".
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento".
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento".
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77".
 
Art. 13
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservato all'assemblea.
11. Il comma 10 trova applicazione anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa' consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della Societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".
27. La controgaranzia della societa' per azioni costituita ai sensi del comma 25 e' concessa "a prima richiesta" ed e' escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta delle banche o degli altri soggetti finanziatori, ovvero del socio.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato alle operazioni di controgararizia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa' cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 e il Capo V, sezione II, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3. 4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attivita': - prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie; - gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione; - stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le
banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di
facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura
degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai
consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di
ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero
1) del presente comma puo' altresi' essere esaminato dai creditori
che intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei
singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e
deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito dal seguente: "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa', associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalla seguente: "confidi", da intendersi con riferimento al presente decreto.
 
Art. 14
Servizi pubblici locali

1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'epigrafe le parole: "di rilevanza industriale" sono
Sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del
presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle
di attuazione di specifiche normative comunitarie"; c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati", sono sostituite
dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: "a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici
che la controllano"; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio: 1) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica; 2) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 3) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano"; e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi
integrative delle discipline di settore"; f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi
alla scadenza del periodo di affidamento"; g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprieta' delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni
patrimoniali a societa' a capitale interamente pubblico, che
eincedibile"; h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente
articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza
pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a
societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
la societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'epigrafe le parole: "privi di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale"
sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica"; c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano"; d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".
 
Art. 15
Acquisto di beni e servizi

1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.
 
Art. 16
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono cosi' rideterminati: a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002; b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento
allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del
medesimo anno; c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5
deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto stato di previsione per l'anno 2004.
 
Art. 17
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano: a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
 
Art. 18
Contributo per il recupero degli olii esausti

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione
di combustibili a specifica" sono soppresse; b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica"
sono soppresse.
 
Art. 19
De tax

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonche', al loro interno, le associazioni che esercitano attivita' etiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui ai comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
 
Art. 20
Agevolazioni fiscali a favore delle
associazioni di volontariato e delle Onlus

1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
 
Art. 21
Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 22
Asili nido

1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
 
Art. 23
Lotta al carovita

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 24
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003.
 
Art. 25
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa
sul gas metano per usi civili

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
 
Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e
privatizzazione di beni pubblici

1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e' inserito il seguente: "3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole "ad uso residenziale", sono aggiunte le seguenti: "e delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale".
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia".
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con 1".
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13".
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente: "17-bis. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica".
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
 
Art. 27
Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico

1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.
11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali,
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e ter.
 
Art. 28
Cessione terreni

1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo; "il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.".
 
Art. 29
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalita' indicate nell'articolo 27, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionale di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.
 
Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato
attraverso strumenti societari

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso l'Agenzia del demanio, puo' promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati, di apposite societa' per azioni miste, denominate societa' di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle societa' di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprieta' dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle societa' di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana, promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art. 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
 
Art. 31
Fondi di investimento immobiliare

1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' stato assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
 
Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
7. Al comma 1 dell' articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".
8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la regione ne da' comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalita' di attuazione.
11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo 11 del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro peri i beni e le attivita' culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tale somma e' assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti eautorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed e' corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Dal 1 gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27,
nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione
di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con la quale e'
determinata la possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416 bis,
648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo conto; b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento
ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003; c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'arca di
proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le
modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto; d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione
di dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490; f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000,
il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente
l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e
dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate
dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da
uno o piu' incendi boschivi; g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della
navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo
comma dell'articolo 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 28.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il
titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori
relativo; b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio."
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte. 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma
dell'articolo 35; b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non
in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui
al capo III; c) in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968, n, 1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e
con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190,
e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non
costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico. 3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria. 5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, cosi' come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato. 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".
44. All'articolo 27 del d.P.R, 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ",nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. All'articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: "terzo mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
49. All'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: "atti tra vivi" sono inserite le seguenti : " , nonche' mortis causa".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 32-bis (2)
(( Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri ))


(( 1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa di curo 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a curo 73.487.000 per l'anno 2003 e curo 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))
 
Art. 33
Disposizioni urgenti per la
disciplina del concordato preventivo

1. Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato triennale preventivo, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune
ipotesi, dei contributi; b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello
scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonche' della fattura
limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti
attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione
finanziaria.
3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalita' e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione puo' essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; e' fatta salva la possibilita' di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalita' stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo ai periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta e' determinata separatamente applicando l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota da applicare e' pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, e' esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facolta', per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.
9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' della fattura a favore di soggetti non esercenti attivita' d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, dei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l'ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base dell'ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma 11.
13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per i] primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7, ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreche' venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che: a) hanno iniziato l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2000; b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001
hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569 euro; c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno
applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto
dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora: a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39,
secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e
corrispettivi documentati.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
17. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, in deroga all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.
 
Art. 34
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo
2004"; b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento
degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza
degli interessi dal 17 ottobre 2003."; c) nel comma 2-sexies, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni
del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti
utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per
la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, e'
fissato al 18 marzo 2004."; nel medesimo comma, secondo periodo,
le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16
marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30 novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2004".
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalita' ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita' gia' versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 35
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. e) e' sostituita dalla
seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori."; b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. c-bis) e' soppressa; c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
"Alle importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma
dell'articolo 74, concernente relative a particolari settori, si
applicano le disposizioni di cui al comma precedente,"; d) nell'articolo 74:
1) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di
pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche
quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,
selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad
altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento
dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal
cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'indicazione
della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal
cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della
detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni
imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui
alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31
dicembre 2003: a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01); b) ferro-leghe (v.d., 72.02); c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di
ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o
forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in
pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03); d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05).". 2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" nonche' le parole: "e 74, commi ottavo e nono".
 
Art. 36
Disposizioni urgenti in materia di acquisti
e importazioni in sospensione di Iva

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettivita' delle operazioni dal medesimo effettuate, nonche' la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.".
2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e' sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse, Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l'esecuzione di specifici controlli a riguardo, Il mancato invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.".
3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis). E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".
 
Art. 37
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento
di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5 quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.
 
Art. 38
Norme di semplificazione in materia di sequestro,
fermo, confisca e alienazione dei veicoli

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o
di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di
circolazione e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza
dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo
deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le
modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione.";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato
o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e'
divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del
veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese
del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal
sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra
il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite
le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente
articolo".
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro
6197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo
caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi
che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e
ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di
custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo
214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria
spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione
degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla
data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che,
decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della
violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta'
al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato
dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla
data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196.
Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10
giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il
trasferimento in proprieta', senza oneri, del veicolo al custode,
con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia
a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente
avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma
ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro,
in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in
ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della
vendita e' disposta la distruzione. Per le modalita' ed il luogo
della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di
sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma,
la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a
quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata
la depositeria.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro e' confermato. La declaratoria di
infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed
importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i
presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con
distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie
prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto
dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia
stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per
il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da'
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.";
4) il comma 5 e' abrogato; b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo
non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere
collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le
caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e' rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare
o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro
2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell' articolo 214-bis, secondo le
modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento ed il recupero delle spese di custodia."; c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
"214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno
e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere
la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad
acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di
proprieta', ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca.
Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni
procedenti tengono conto delle offerte economicamente piu'
vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare
ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri
oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati
nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante
protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia
del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1,
del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio,
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata; e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
 
Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 99 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dal 1 gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 maggio 2004"; le parole: "essi sono rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1 giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni."
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico.".
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli successivi".
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2003".
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell'articolo 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell'articolo 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110.".
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.".
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno e' dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
 
Art. 39-bis (22)
(( Liquidazione del prelievo erariale unico
e controllo dei versamenti ))


(( 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1. ))
 
Art. 39-ter (22)
(( Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici ))


(( 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ))
 
Art. 39-quater (22)

(( (Accertamento e controlli in materia di prelievo
erariale unico). ))


(( 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il prelievo erariale unico. ))
 
Art. 39-quinquies (22)

(( (Sanzioni in materia di prelievo erariale
unico). ))


(( 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000. ))
 
Art. 39-sexies (22)

(( (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta
Delle somme giocate).

(( 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale di cui al comma 1. ))
 
Art. 39-septies (22)

(( (Disposizioni transitorie). ))

(( 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e modalita' di trasmissione. ))
 
Art. 40
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle distribuzioni di utili deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1 settembre 2003 e' stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.
 
Art. 41
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari

1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma
7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis"; b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti"
sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58".
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
 
Art. 41-bis (2)
(( Altre disposizioni in materia tributaria ))

(( 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di' assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contrattai di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il"; b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui
al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi
ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprieta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o piu' decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' sostituito dal seguente: "ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data. 13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad curo 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. ))
 
Art. 42
Disposizioni in materia di invalidita' civile

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposita convenzione stipulata con l'INPS senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questo ente. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nei corso dell' anno, nonche' i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'".
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia' Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".
 
Art. 43
Istituzione della gestione previdenziale
in favore degli associati in partecipazione

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 44
Disposizioni varie in materia previdenziale

1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, successivamente modificato dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: a) al comma 1, dopo le parole: "centoventi giorni" sono aggiunte le
seguenti: ";prima di tale termine il creditore non puo' procedere
ad esecuzione forzata ne' procedere alla notifica di atto di
precetto"; b) sostituire il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli
atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto
nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere
notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei
confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve
essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile
d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della
sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde
efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che
sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai
sensi dell'art. 553 c.p.c. l'assegnazione dei crediti in pagamento
perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un
anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione
delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c., puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, 2^ comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. E' fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto, nonche' il fabbisogno di manodopera occorrente nell'anno, calcolata sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 2, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1 gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1 gennaio 2004. E' abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui personale e' iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
 
Art. 44-bis (24)
(( Semplificazione della dichiarazione annuale ))

(( 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento )).
 
Art. 45
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/95

1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.
 
Art. 46
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni
di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti

1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
 
Art. 47
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 48
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1 gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1 gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute: a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente
designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal
Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente; c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti,
di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, e' affidato il compito di: a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di
linee guida per la terapia farmacologia anche per i farmaci a
distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di
assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri; b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei
medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore
generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le
Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la
spesa farmaceutica a carico del cittadino; c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente
nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a
redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, sulla base dei criteri di costo efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica,
nonche', in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti
nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella G.U. del 6
settembre 2001; d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a
parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti
di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di
revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di
costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di
riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il
costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse
indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla
base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonche' per i
farmaci orfani; e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata
dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di
revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei
medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea; f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d),
e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella
misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al
produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al
produttore, che il farmacista riversa al Servizio come
maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del
superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di
specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4,
comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce
adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni; g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento pubblicoprivato, per promuovere la ricerca
scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del
farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in
ricerca e sviluppo; h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale di attivita' ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime
parere entro il 31 gennaio successivo; i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari; l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno
2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per
l'inizio e il mantenimento delle terapie e delle patologie
croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresi' alla
definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal
settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento
da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto
all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia,
e' ridotto del 30%.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) del comma 5 sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1 gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il 60% del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita' finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita', ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell' Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte: a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della salute; b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle
tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407 e successive modificazioni; c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con
l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con
altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attivita' di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia: a) per il 50%, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego,
a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci
che rappresentano una speranza di cura, in attesa della
commercializzazione, per particolari e gravi patologie; b) per il rimanente 50%:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un
Centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma
di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle
Regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua dei
Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in
collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci,
tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui
farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli
IRCCS, alle Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento dei
personale.
20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare: a) pubblicita' presso i medici, gli operatori sanitari e i
farmacisti; b) consegna di campioni gratuiti; c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile; d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a
iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da
aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario
Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresi' abrogate le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione".
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanita', due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome".
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate e' incompatibile, con attivita' professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita' competente" sono
sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla
Regione sede della sperimentazione"; b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la dichiarazione
di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della
sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le
motivazioni dell'eventuale interruzione".
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
32. Dal 1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.
33. Dal 1 gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1 febbraio 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
 
Art. 49
Esternalizzazioni di servizi da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente comma nonche' per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 50
Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione
dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari
nonche' per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria

1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalita' stabilite dal comma 9 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una piu' rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonche' di un piu' attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui all'allegato disciplinare del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1989, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo alla data della suo approvazione; il Ministero dell'economia e delle finanze cura altresi' la stampa e la consegna delle ricette ai medici del S.S.N. che operano sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette e' riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre recante i dati di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL., di appartenenza. Nella compilazione della ricetta e' sempre riportato il codice fiscale dell'assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sara' rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonche' i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia e delle finanze e' effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica dell'immagine della ricetta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Al momento della ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima dell'acquisizione del codice fiscale dell'assistito nel relativo archivio, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica, con modalita' esclusivamente automatica, attraverso l'anagrafe tributaria e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell'assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento.
4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 3 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, delle AA.SS.LL. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.
5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con modalita' telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze copia dei dati da esse acquisiti, cosi' come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 51
Interventi per le aree sottoutilizzate

1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e di 330 milioni di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CEPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni interessate, All'eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
 
Art. 52
Norma finale

1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004 - 2007 e relative note di aggiornamento.
 
Art. 52-bis (2)
(( Modifica all'articolo 5 del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441 ))


(( 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge - 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di due anni"sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di tre anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 53
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Bruxelles, Ambasciata d'Italia, addi' 30 settembre 2003
CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze

MORATTI, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

LUNARDI, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

PISANU, Ministro dell'interno

ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali

MARONI, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

MARZANO, Ministro delle attivita'
produttive

URBANI, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

SIRCHIA, Ministro della salute

LA LOGGIA, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
 
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree
di proprieta' dello Stato

TABELLA A Valori unitari degli indennizzi ====================================================================
Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F ==================================================================== 1 < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00 -------------------------------------------------------------------- 2 10.001 ÷ 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00 5,00 7,50 -------------------------------------------------------------------- 3 100.001 ÷ 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00 -------------------------------------------------------------------- 4 > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00 --------------------------------------------------------------------
I valori sono espressi in euro/mq/anno
TABELLA B ==================================================================== Valori unitari delle aree ====================================================================
Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F ==================================================================== 1 < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00 -------------------------------------------------------------------- 2 10.001 ÷ 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00 15,00 22,50 -------------------------------------------------------------------- 3 100.001 ÷ 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00 -------------------------------------------------------------------- 4 > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00

ALLEGATO 1

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2.

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:

a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella A. Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di euro 1.700,00, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra; b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella B. Il
versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di
euro 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale
cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione
degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra;

L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004

- terza rata 30 settembre 2004

L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
- seconda rata 30 giugno 2004

- terza rata 30 settembre 2004

L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione. La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

d) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica,
nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si
chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo; e) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora
l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia
stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco; f) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
della documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento; b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori.

Tabella C - Misura dell'oblazione ====================================================================
Tipologia dell'abuso Misura Misura
dell'oblazione dell'oblazione
euro/mq euro/mq
Immobili non Immobili
residenziali residenziali =================================================================== 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle 150,00 100,00 norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici -------------------------------------------------------------------- 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle 100,00 80,00 norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. -------------------------------------------------------------------- 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in 80,00 60,00 difformita' del titolo abilitativo edilizio --------------------------------------------------------------------

====================================================================
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
Forfait ==================================================================== 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 3.500,00 realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 -------------------------------------------------------------------- 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) 1.700,00 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio. -------------------------------------------------------------------- 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) 516,00 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. --------------------------------------------------------------------

Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione ==================================================================== 1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e 3. Ristrutturazioni e
ampliamenti (euro/mq) modifiche della
destinazione d'uso
euro/mq) ==================================================================== Fino a 10.000 38,00 18,00 -------------------------------------------------------------------- Da 10.001 a 100.000 55,00 27,00 -------------------------------------------------------------------- Da 100.00 1 a 300.000 71,00 36,00 -------------------------------------------------------------------- Oltre 300.001 89,00 45,00 --------------------------------------------------------------------

Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.

Numero progressivo 0000000000 (il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all'oblazione e all'anticipazione, degli oneri concessori)

====================================================================
RISERVATO AL COMUNE ====================================================================
Denominazione Codice ISTAT -------------------------------------------------------------------- Regione -------------------------------------------------------------------- Provincia -------------------------------------------------------------------- Comune -------------------------------------------------------------------- N. Protocollo --------------------------------------------------------------------

Dati relativi al richiedente

Cognome o denominazione ............................................ Nome................................................................ Codice Fiscale......................................................

Residenza anagrafica................................................ Comune.............................................................. Via e numero civico.................................................

Dati relativi all'illecito edilizio

Localizzazione

Comune.............................................................. Via e numero civico................................................. (in mancanza) Catasto terreni foglio di mappa..... numeri mappa................ Catasto fabbricati foglio di mappa..... numeri mappa......sub.......

Immobile soggetto a vincoli di tutela Si. No. Area demaniale Si. No.

Descrizione sintetica dell'illecito edilizio .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Destinazione d'uso (barrare la dizione che interessa)

Residenziale ... Non residenziale ... Destinazione............................

Data di ultimazione../../....

Tipologia di abuso..

Stato dei lavori alla data del../../.... ultimato Si. No. Parziale..

Calcolo dell'oblazione

Tabella 1.a - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq. Immobili residenziali ====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6. Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo utile non complessiva dell'abuso oblazione totale residenziale residenziale (mq) (euro/mq) della (mq) (mq) oblazione
(euro) ==================================================================== ......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- ......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- ......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- Totale ......,.. -------------------------------------------------------------------- La superficie non residenziale (n. 2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60 La superficie complessiva (n. 3) e' data dalla somma della super- ficie utile abitabile (n. 1) e dalla Superficie non residenziale (n. 2)

Tabella 1.b. - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq. Immobili non residenziali ====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6. Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo utile pertinenze complessiva dell'abuso oblazione totale (mq) (mq) (mq) (euro/mq) della
oblazione
(euro) ==================================================================== ......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- ......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- ......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,.. -------------------------------------------------------------------- Totale ......,.. --------------------------------------------------------------------

Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.

==================================================================== 1. Tipologia 2. Importo dell'abuso dell'oblazione ====================================================================
4 .....,.. --------------------------------------------------------------------
5 .....,.. --------------------------------------------------------------------
6 .....,.. -------------------------------------------------------------------- Totale .....,.. --------------------------------------------------------------------

Calcolo dell' anticipazione degli oneri concessori

Tabella 3 Nuove costruzioni, ampliamenti

==================================================================== 1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro) ==================================================================== Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,.. -------------------------------------------------------------------- Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,.. 100.000 -------------------------------------------------------------------- Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,.. a 300.000 -------------------------------------------------------------------- Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,.. -------------------------------------------------------------------- Totale ..........,.. --------------------------------------------------------------------

Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti

==================================================================== 1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro) ==================================================================== Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,.. -------------------------------------------------------------------- Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,.. 100.000 -------------------------------------------------------------------- Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,.. a 300.000 -------------------------------------------------------------------- Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,.. -------------------------------------------------------------------- Totale ..........,.. --------------------------------------------------------------------

Dati relativi al versamento

Oblazione

Tabella 1.a/b Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Tabella 2 Totale da versare ...........,..
Totale versato ...........,..

Oneri concessori

Tabella 3 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Tabella 4 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata

Allegati:

1. Attestazione del versamento dell'oblazione ... 2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori ... 3. Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 ...
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 4. Documentazione fotografica ... 5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ... 6. Altro (specificare)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Data ../../....

Firma del richiedente ..........................
 
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