Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 6 agosto 2003 |
Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114». |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ed
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento speciale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 1998; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001»; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 169; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002, con la quale e' stato assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114; Visto il decreto interministeriale del 14 ottobre 2002 registrato alla Corte dei conti in data 21 ottobre 2002, registro n. 3, foglio n. 211, con cui si e' destinato il codice 114 all'istituzione di uno specifico servizio telefonico di emergenza finalizzato a ricevere segnalazioni riguardanti situazioni di rischio per lo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti, pubblicato sul sito internet del Ministero delle comunicazioni, www.comunicazioni.it, per l'individuazione del soggetto gestore della fase di sperimentazione del servizio; Visto l'avviso pubblico del 28 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni n. 256 del 31 ottobre 2002, relativo all'indizione della procedura di selezione del soggetto gestore della fase di sperimentazione del servizio pubblico di emergenza 114; Vista la convenzione del 26 febbraio 2003 stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e l'ente morale «S.O.S. il Telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia»; Vista la relazione prodotta dalla predetta associazione, in qualita' di gestore incaricato della fase di sperimentazione ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto interministeriale 14 ottobre 2002; Visto il verbale del 14 luglio 2003 con il quale la commissione di cui all'art. 4, comma 7, decreto interministeriale del 14 ottobre 2002 ha valutato positivamente l'avvenuta fase di sperimentazione del servizio 114 e che si intende, pertanto, necessario l'avvio definitivo del servizio; Valutati i possibili modelli di gestione operativa del servizio; Considerato che la diffusione del servizio telefonico di emergenza «114» all'intero territorio nazionale implica il ricorso a risorse finanziarie attualmente non integralmente disponibili e che, pertanto, si rende necessario stabilire che la parte del costo del servizio eccedente la misura dello stanziamento di bilancio, sia posto a carico del soggetto gestore che sara' individuato a seguito del perfezionamento delle procedure di selezione pubblica; Ritenuto di dover procedere in attuazione dell'art. 2 comma 4 del citato decreto interministeriale del 14 ottobre 2002, all'individuazione dei criteri e delle modalita' di svolgimento del servizio «114»; Decretano: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente decreto dispone i criteri e le modalita' di gestione del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza «114», individuato e definito all'art. 1 del decreto interministeriale 14 ottobre 2002, di seguito denominato «servizio» ed accessibile a chiunque si trovi sul territorio nazionale. |
| Art. 2. Criteri generali di esecuzione del servizio 1. Il servizio, accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell'anno, senza oneri per il chiamante e con addebito della telefonata a carico del servizio universale, e' organizzato nella prospettiva di fornire, a chiunque si trovi sul territorio nazionale, assistenza psicologica nonche' consulenza psicopedagogica, per situazioni di emergenza che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti e gli occorrenti collegamenti con le strutture territoriali competenti in ambito sanitario, sociale e di sicurezza. 2. Il servizio, come specificato al comma 1 e' fornito mediante l'attivita' di personale adeguatamente qualificato. 3. Il personale incaricato dello svolgimento del servizio di emergenza 114 deve essere scelto tra esperti in psicologia, psicopedagogia, neuropsichiatria infantile, assistenza legale o, comunque, personale in possesso della necessaria formazione professionale e che non abbia riportato condanne penali ne' abbia procedimenti penali pendenti. 4. Restano, ferme, le funzioni attribuite ad altri codici, numeri telefonici nonche' servizi di emergenza e pubblica utilita', cui il presente servizio non si sostituisce ne' puo' sovrapporre alcuna interferenza. |
| Art. 3. Ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento del servizio 1. Il gestore individuato ai sensi dell'art. 6, oltre a garantire l'osservanza delle modalita' di esecuzione del servizio stabilite nella convenzione, e' tenuto allo svolgimento dei seguenti compiti: a) elaborare periodiche analisi, anche statistiche, sui fenomeni della violenza e del disagio infantile rilevate nell'esecuzione del servizio; b) collaborare, ove richiesto con riguardo all'esercizio del servizio nella gestione del singolo caso, con le competenti Autorita' coinvolte nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; c) segnalare alla competente Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la diffusione, tramite mezzi di comunicazione audio-visivi e telematici, di immagini, messaggi e dialoghi aventi un contenuto nocivo allo sviluppo psico-fisico di bambini ed adolescenti. 2. Il gestore si rende disponibile e fornisce la necessaria collaborazione in ordine alle verifiche che il comitato di cui all'art. 7 riterra' di svolgere. 3. Il gestore potra' elaborare un progetto sperimentale per la trasformazione del servizio verso un modello di sviluppo dell'accesso multimediale interattivo. |
| Art. 4. Compiti dell'Amministrazione 1. I Ministri delle comunicazioni, del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita', assumono il compito, singolarmente ovvero in loro concerto, di agevolare, anche su proposta del comitato di cui all'art. 7 e in collaborazione con il gestore convenzionato ai sensi dell'art. 6, la piu' efficace e tempestiva diffusione del servizio, promuovendo a questo fine apposite campagne pubblicitarie nonche' adottando le ulteriori misure utili per contribuire al raggiungimento delle finalita' e degli obiettivi previsti dal presente decreto. 2. E' in particolare compito dell'Amministrazione, tramite gli opportuni atti ed iniziative, favorire l'integrazione del presente servizio con gli altri ad esso connessi esercitati da soggetti pubblici o comunque nella loro titolarita'. |
| Art. 5. Requisiti generali del gestore 1. Il servizio e' gestito da un ente: a) statutariamente non avente finalita' di lucro; b) statutariamente attivo nella gestione di servizi alla persona e alla comunita' con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro famiglie tramite l'ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno; c) in possesso di adeguata autorganizzazione, comprovata da anteriori esperienze professionali nel presente settore di attivita' da almeno cinque anni; d) dotato di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3; e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 8 onde garantirne un'immediata diffusione in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacita' del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio. 2. La specificazione dei suddetti requisiti e i criteri per addivenire alla diffusione del servizio con un'integrale copertura del territorio nazionale sono definiti nell'atto di cui al successivo art. 6, comma 1. |
| Art. 6. Procedimento di individuazione del gestore 1. L'individuazione del gestore del servizio e' svolta mediante una selezione aperta ai soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5, come ulteriormente specificati in apposito avviso pubblico del Ministero delle comunicazioni, che presentino a tal fine domanda di partecipazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti e la capacita' a svolgere i compiti di cui agli articoli 2 e 3. 2. Le procedure di selezione sono affidate alla competenza di una commissione composta da tre membri rispettivamente designati dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunita'. 3. L'ufficio di presidente della commissione e' attribuito al membro designato dal Ministro delle comunicazioni. 4. Il suddetto avviso, pubblicato nelle forme di legge, disciplina i requisiti specifici di partecipazione, il contenuto della prestazione e le modalita' di selezione ed individuazione del soggetto gestore. 5. La durata dell'affidamento dell'incarico di gestione del servizio, previa sottoscrizione della relativa convenzione, e' stabilita in tre anni, con facolta' di proroga per ulteriori due anni, mediante provvedimento espresso e previo parere del comitato di cui all'art. 7. |
| Art. 7. Comitato di indirizzo e verifica 1. E' istituito un comitato di monitoraggio del servizio composto da tre membri rispettivamente designati dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per le pari opportunita', avente il compito: a) di verificare l'osservanza da parte del gestore degli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio stabiliti nella convenzione; b) di formulare eventuali indicazioni, nel rispetto delle modalita' di esecuzione di cui agli articoli 2 e 3 e di quanto stabilito nella convenzione; c) di esprimere pareri sulle questioni inerenti la regolazione e la gestione del servizio eventualmente richiesti dal Ministero delle comunicazioni; d) di valutare previamente la regolarita' amministrativo-contabile dei provvedimenti di spesa. 2. La presidenza del comitato e' attribuita al membro designato dal Ministro delle comunicazioni. |
| Art. 8. Oneri finanziari 1. Al soggetto individuato quale gestore del servizio, in esecuzione del procedimento di selezione di cui all'art. 6, e' corrisposto, a parziale copertura dei costi di gestione del servizio, un contributo annuale di Euro 1.200.000,00 a valere sullo stanziamento di cui alla tabella 11, allegata allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», capitolo 1170, «Spese per convenzioni da stipulare per l'erogazione di particolari servizi nel campo delle comunicazioni», istituito con legge 27 dicembre 2002, n. 290 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005». |
| Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, entra in vigore il giorno successivo al visto di registrazione. Roma, 6 agosto 2003
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per le pari opportunita' Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 71 |
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